IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

VISTA la Legge 15 dicembre 1990 n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria", con particolare riferimento all'articolo 5, comma 2;

VISTA la Legge 26 luglio 1975 n. 354, recante "Ordinamento Penitenziario";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n.230, recante "Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146 riguardante - tra l'altro "istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria "a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n.266;

VISTO il D.P.R. n. 55 del 6 marzo 2001 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2002 che ha individuato gli uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

RITENUTA la necessità di ottimizzare il servizio delle traduzioni e dei piantonamenti al fine di accrescerne l'efficacia e l'efficienza dell'azione, razionalizzando l'impiego delle risorse umane e tecniche ad esso destinate;

DECRETA

Articolo 1 Ufficio per il coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti

All'Ufficio per il coordinamento delle Traduzioni e dei piantonamenti istituito nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dall' art. 2 del Decreto ministeriale del 22 gennaio 2002 è attribuito il compito di assicurare il coordinamento dell'impiego delle risorse umane e tecniche destinate al servizio delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli internati, denominato ai fini del presente decreto "Servizio". Sono altresì attribuiti i compiti di provvedere all'attività ispettiva e di controllo, di coordinare l'esecuzione dei trasferimenti che coinvolgono la competenza territoriale di più Provveditorati Regionali emanando, all'uopo, le necessarie direttive.

Articolo 2  Articolazione dell' Ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti

L'Ufficio per il coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti è articolato in tre Reparti, le competenze dei quali sono riportate di seguito. Le relazioni sono intrattenute dal Capo dell'Ufficio, fatte salve le attribuzioni delle altre articolazioni del Dipartimento.

Reparto I° (affari generali e personale)

Provvede alla trattazione degli affari generali e del personale assegnato al Servizio. Cura la segreteria. Cura l'assegnazione e coordina l'impiego delle dotazioni tecnico - logistiche e dei mezzi assegnati. Verifica lo stato e le condizioni di alloggio per il personale addetto alle traduzioni. Pianifica, d'intesa con la Direzione Generale del Personale e della Formazione, la programmazione della formazione professionale del personale e il conseguente aggiornamento.

Effettua studi e ricerche, elabora dati statistici. Accerta anomalie nel servizio, eventualmente risultanti dalle rilevazioni statistiche, nei tempi e eni costi impiegati per i servizi, nell'utilizzo del personale e nel ricorso allo straordinario. Fornisce pareri e formula proposte anche in materia di assegnazione ed impiego del personale addetto alle traduzioni ed ai piantonamenti. Individua soluzioni, anche proponendo la stipula di convenzioni, con enti pubblici o privati, per rendere più funzionale ed economico il Servizio.

Reparto II° - (attività operativa e di coordinamento)

Svolge il coordinamento di tutte le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti ed internati, predisponendo eventuali direttive al fine di assicurarne l'efficienza. Programma l'attività di controllo, basandosi anche sulle anomalie riscontrate nell'attività di rilevazione statistica. Cura l'attività necessaria per il regolare svolgimento dell'azione di controllo da parte delle strutture periferiche. Sottopone al Capo dell'Ufficio situazioni eccezionali di comprovata necessità ed urgenza, che richiedono la movimentazione di personale e mezzi su tutto il territorio nazionale. Di ciò è data informazione alle Direzioni Generali competenti non appena possibile. Gestisce la sala operativa nazionale della rete radiomobile.

Reparto III° - (risorse economiche)

Acquisisce i dati inerenti le risorse economiche impiegate per il Servizio. Formula proposte sulla destinazione di fondi al Servizio, ivi compresi quelli per la corresponsione dei trattamento economico di missione, per lavoro straordinario del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, per l'acquisto di carburanti e per la manutenzione degli automezzi. Indica la più opportuna distribuzione tra i Provveditorati Regionali delle risorse economiche comunque da destinare al Servizio. Predispone annualmente una relazione sulle attività operative effettuate e sui relativi oneri sostenuti.

Articolo 3  Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni

L' Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni, istituito presso i Provveditorati al sensi dell'art. 9, secondo comma, del Decreto del Ministro della Giustizia del 22 gennaio 2002, coordina nell'ambito della propria competenza territoriale, la gestione delle risorse destinate al Servizio. Nell'ambito delle dotazioni organiche individuate ai sensi del successivo art. 5 e mediante il personale assegnato al servizio, con decreto del Provveditore regionale, provvede a tutte le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti e degli internati ad eccezione di quelle previste dall'art. 17, comma 8, del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230, effettuate nell'immediatezza dell'insorgenza della necessità, a cura del personale dell'istituto competente; in tali casi il personale addetto al piantonamento è rilevato non appena possibile da personale del Servizio. Ricorrendo particolari esigenze di servizio propone al Provveditore regionale il temporaneo utilizzo del personale addetto alla sicurezza dell'istituto interessato in compiti di piantonamenti ed eventualmente di traduzione. Il Provveditore regionale, sulla base di comprovate improcrastinabili esigenze di servizio insorte in sede locale, acquisito il parere del Capo dell'Ufficio, può disporre l'impiego temporaneo del personale addetto al Servizio, in compiti di sicurezza presso l'istituto che ne abbia fatta richiesta. Sulla base delle direttive dell'Ufficio per il Coordinamento: - pianifica l'utilizzazione delle dotazioni logistiche e dei mezzi assegnati, curandone la manutenzione e le riparazioni, proponendo l'istituzione, ove possibile, di Centri Servizi; - provvede, d'intesa con le aree competenti del Provveditorato, al periodico addestramento teorico pratico all'uso delle armi da fuoco e allo svolgimento degli specifici corsi di aggiornamento del personale del Servizio. Gestisce la sala operativa regionale della rete radiomobile. Gli Uffici della Sicurezza e delle Traduzioni dispongono, in via esclusiva, dell'utilizzo di tutti i mezzi assegnati al Servizio nonché delle armi e dell'equipaggiamento in uso ai Nuclei Operativi. Tali mezzi, oltre al relativo l'equipaggiamento, sono destinati all'uso esclusivo nel servizio delle traduzioni e dei piantonamenti.

Articolo 4   Nuclei Operativi

I Nuclei Traduzioni e piantonamenti locali, provinciali e interprovinciali sono trasformati in nuclei operativi. A ciascun nucleo operativo è assegnato un comandante che agisce in conformità alle disposizioni del Capo dell'Ufficio Sicurezza e Traduzioni presso i Provveditorati Regionali, dal quale dipende funzionalmente, ferma restando la necessaria collaborazione con il comandante del reparto per l'eventuale ripristino dell'ordine e la sicurezza dell'istituto. Il personale dei nuclei operativi è individuato sulla base di interpelli a carattere regionale secondo criteri concordati con le OO.SS., privilegiando l'utilizzo del personale che dispone di specifica competenza professionale. I Provveditorati Regionali, sentito il Capo dell'Ufficio per il Coordinamento e previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, costituiscono Nuclei Operativi allocati presso sedi giudiziarie, scali aerei, portuali, ferroviari o comunque altri edifici nella disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria, cui destinare il personale dipendente, fatta salva la dipendenza amministrativa da istituti o servizi penitenziari.

 

Articolo 5   Organici

Il Capo del Dipartimento, su proposta del Capo dell'Ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamneti, acquisito il parere dei Provveditori regionali e sentite le OO.SS. rappresentative del Corpo di Polizia penitenziaria, determina il contingente delle unità di personale da destinare, nell'ambito delle dotazioni organiche dei singoli Provveditorati, all'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni ed ai nuclei operativi nelle varie articolazioni, individuando altresì i rispettivi Istituti e Servizi da cui il personale dipende amministrativamente.

Articolo 6 Personale

A Capo dell'Ufficio per il coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti è preposto un dirigente superiore del Corpo di Polizia penitenziaria, nominato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazioni penitenziaria. A Capo dei reparti I° e II° sono preposti Commissari Coordinatori del Corpo di Polizia penitenziaria. A Capo del reparto III° è preposto un funzionario amministrativo contabile con posizione economica C3. Gli stessi sono nominati dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Capo dell'Ufficio per il coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti. A Capo degli Uffici della Sicurezza e delle Traduzioni sono preposti primi dirigenti del Corpo di Polizia penitenziaria. Gli stessi sono nominati dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Provveditore regionale, previo parere del Capo dell'Ufficio per il Coordinamento. I Comandanti dei Nuclei Operativi, nominati dal Provveditore regionale, su proposta del capo del competente Ufficio Sicurezza e Traduzioni, informato l'Ufficio per il Coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti, vengono scelti fra il personale appartenente al ruolo direttivo e al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria. Il personale di Polizia penitenziaria da destinare ai Nuclei Operativi e agli Uffici della Sicurezza e delle Traduzioni va esclusivamente individuato fra coloro che hanno frequentato specifici corsi di qualificazione professionale.

Articolo 7   Disposizioni finali

Ad inizio di ogni esercizio finanziario, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sulla base delle proposte e delle indicazioni del Capo dell'Ufficio per il Coordinamento, individua una quota delle risorse economiche assegnate sui capitoli di bilancio relativi al trattamento economico di missione ed al compenso per prestazioni di lavoro straordinario da accantonare per le esigenze operative del personale addetto alle traduzioni ed ai piantonamenti, ferme restando le procedure e le normative vigenti nel tempo, in materie di relazioni sindacali.

Articolo 8   Disposizioni transitorie

In prima attuazione ai nuclei operativi ed agli Uffici della Sicurezza delle Traduzioni è assegnato il personale del Corpo di Polizia penitenziaria attualmente impiegato nei corrispondenti nuclei operativi locali, provinciali, interprovinciali e regionali. Il personale dovrà essere impiegato tenendo conto dei ruoli ricoperti, dei singoli percorsi professionali e della specifica competenza tecnico-operativa acquisita. All'uopo l'Ufficio per il coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti, propone alla Direzione Generale del Personale e della Formazione un piano per l'aggiornamento di tutto il personale attualmente impiegato nei nuclei operativi, da completarsi entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto. Fin tanto che il ruolo dirigenziale del Corpo di Polizia penitenziaria non verrà adeguato nelle dotazioni organiche e coperto nei posti attualmente previsti, le funzioni previste nel presente decreto possono essere conferite:

a) quelle di Capo dell'Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti ad un ufficiale Generale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia o, in mancanza, ad un Dirigente dell'Amministrazione penitenziaria;

 b) quelle di Capi Reparto I° e II°, ad un appartenente al ruolo dei Commissari del Corpo della Polizia penitenziaria o, in mancanza, un ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia o, in alternativa a quest'ultimo, ad un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria;

c) quelle di Capo degli Uffici Sicurezza e Traduzioni, istituiti presso i Provveditorati regionali, ad un appartenente al ruolo dei Commissari del Corpo di Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a Commissario coordinatore o, in mancanza, ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con grado non inferiore a Colonnello o, in alternativa a quest'ultimo, un Dirigente dell'Amministrazione penitenziaria.