DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

 

 

GDAP-0253970-26/07/2006

 

 

Alle OO.SS. rappresentative

LORO SEDI

 

 

 

OGGETTO : Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 75 decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.-

 

 

 

Nel corso degli incontri del 27 aprile 2006 e del 20 giugno 2006 sono state trattate varie questioni attinenti l’applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la problematica, anch’essa più volte segnalata, relativa all’assegnazione del personale di polizia penitenziaria che transita nei ruoli del personale del comparto ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

      Sciogliendo la riserva formulata, dopo aver esaminato approfonditamente sotto i vari aspettale questioni in argomento, l’Amministrazione penitenziaria ritiene di assumere i seguenti orientamenti, che comunica a codeste OO.SS. per eventuali osservazioni, prima dell’emanazione di apposite direttive sui vari punti.

 

Permessi lavorativi e ferie

 

Tenuto conto delle recenti interpretazioni di disposizioni normative sopravvenute, si ritiene che i permessi fruiti ai sensi dell’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non riducano in proporzione le ferie. Tanto alla luce del parere del 5 maggio 2004 del Ministero del Lavoro, della circolare 8 marzo 2005, n. 208 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’autorevole parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005, n. 3389. Conseguentemente, per l’anno in corso le ferie non vanno decurtate quando i permessi in parola sono fruiti in modo non cumulativo agli altri congedi parentali.  

 

Cessazione dei presupposti legittimanti il trasferimento ex legge n. 104/1992

 

Con la circolare n. 3582/6032 del 16 maggio 2003 è stato posto in evidenza il potere discrezionale dell’Amministrazione di revocare i trasferimenti ex art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il caso di cessazione dei presupposti legittimanti medesimi. Il trasferimento in base alla citata disposizione normativa, infatti, si pone nell’ordinamento giuridico come una figura intermedia fra l’istituto del trasferimento, disciplinato dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e l’assegnazione temporanea (c.d. distacco), disciplinata per il personale del comparto sicurezza dall’art. 7 del D.P.R. n. 254/1999. In poche parole, la nozione di trasferimento postula che l’assegnazione del dipendente presso una sede diversa di servizio avvenga in via definitiva, mentre la caratteristica propria dell’assegnazione temporanea è quella della provvisorietà. Il trasferimento ex legge n. 104/1992, appunto, è un vero e proprio trasferimento a tutti gli effetti e come tale va considerato fino a quando ne permane la ragione giustificatrice e cioè l’assistenza ad un portatore di Handicap; con il venir meno dei presupposti, però, il rapporto di assistenza si risolve, cosicché cessa pure la ratio del trasferimento, che conseguentemente va revocato. Con la menzionata circolare l?Amministrazione ha altresì posto in evidenza che il potere di revoca va esercitato contemperando le esigenze di servizio con le esigenze familiari e/o personali del dipendente, nonché con quelle di eventuali altri dipendenti che aspirino ad essere trasferiti presso la stessa sede.

      Ciò premesso, si tratta ora di individuare i criteri guida in base ai quali ancorare l’attività dell’Amministrazione nell’esercizio del potere di revoca del trasferimento de quo. Fra le varie soluzioni possibili l’Amministrazione, tenuto conto dei vari interessi contrapposti, ha individuato i seguenti criteri:

ü      Nel caso di cessazione dei presupposti entro 5 anni dall’inizipo del trasferimento ex legge 104/1992 l’Amministrazione provvederà a revocare lo stesso e ad assegnare il dipendente interessato alla sede di provenienza. Per tale periodo l’Amministrazione considererà indisponibile il posto lasciato libero dal dipendente nella sede di partenza.

ü      Decorso il periodo di 5 anni dall’inizio del trasferimento ex legge 104/1992, l’Amministrazione tramuterà lo stesso in trasferimento definitivo, previo accertamento della effettività del rapporto di assistenza per tutto il periodo.

 

Assegnazioni di sede ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 443/1992

 

L’Amministrazione ritiene che sia possibile assegnare i dipendenti interessati che sono transitati nei ruoli civili presso la sede di provenienza.

 

 

 

 

 

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

Dr. Emilio Di Somma