D.M. 20 settembre 2000.
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2000-2001 nell'àmbito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2000, n. 231. IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera A), in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato «a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica ... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale ...»; Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ed in particolare il comma 1, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi sindacali per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato; Visto il medesimo art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvede, nell'àmbito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno 1999, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio; Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'àmbito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione»; Visto l'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...» accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; Viste le note con le quali il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, hanno trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 1999 con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto 29 marzo 2000 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2000, di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), emanato sulla base dei dati accertati al 31 dicembre 1999; Considerato che il predetto decreto per motivi d'urgenza è stato adottato, come rappresentato nelle premesse, con riserva di acquisire il parere del Consiglio di Stato in merito alla contestazione avanzata sulla computabilità delle deleghe consegnate all'amministrazione nel mese di dicembre 1999 ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile; Visto il parere n. 451/2000 emesso dalla I sezione del Consiglio di Stato in data 10 maggio 2000 che ha sostanzialmente confermato, in materia, la posizione espressa dal Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 49029/8.93.5 del 15 marzo 2000, che era stata oggetto della predetta contestazione; Rilevato che, in considerazione delle argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nel predetto parere, non sussistono più i motivi che avevano determinato la ammissione con riserva, ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto 29 marzo 2000 del Ministro per la funzione pubblica, della Federazione SILP per la CGIL-UILPS alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001 per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nell'àmbito della delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; Considerato che «le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente», coincidono con quelle individuate nel decreto 29 marzo 2000 del Ministro per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ...» e ad esercitare «... tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»; Decreta: 1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2000-2001, nell'àmbito della Polizia di Stato. 1. Il contingente complessivo di n. 58 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili - ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 - a favore del personale della Polizia di Stato, ripartito, per il biennio 2000-2001, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione tra le stesse - con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica e con la riserva esplicitata nelle premesse di cui al presente decreto - in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse - come indicato nelle premesse - alla data del 31 dicembre 1999: a) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), n. 21 distacchi sindacali; b) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia), n. 14 distacchi sindacali; c) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia LISIPO-SODIPO), n. 6 distacchi sindacali; d) S.I.A.P. (Sindacato italiano appartenenti Polizia), n. 5 distacchi sindacali; e) Federazione SILP per la CGIL-UILPS, n. 4 distacchi sindacali; f) Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale USP), n. 4 distacchi sindacali; g) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia), n. 4 distacchi sindacali, totale n. 58 distacchi sindacali. 2. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2000-2001, nell'àmbito del Corpo di polizia penitenziaria. 1. Il contingente complessivo di 30 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili - ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 - a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è così ripartito, per il biennio 2000-2001, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione tra le stesse - con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica e con la riserva esplicitata nelle premesse di cui al presente decreto - in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse - come indicato nelle premesse - alla data del 31 dicembre 1999: a) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria), n. 10 distacchi sindacali; b) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria), n. 5 distacchi sindacali; c) CISL/Polizia penitenziaria, n. 4 distacchi sindacali; d) CGIL/Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali; e) UIL/Polizia penitenziaria, n. 2 distacchi sindacali; f) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria), n. 2 distacchi sindacali; g) Coordinamento sindacale «Si.A.L.Pe.-SAG», n. 2 distacchi sindacali; h) Coordinamento nazionale Polizia penitenziaria FFP CISAL, n. 2 distacchi sindacali, totale n. 30 distacchi sindacali. 3. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2000-2001, nell'àmbito del Corpo forestale dello Stato. 1. Il contingente complessivo di 9 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili - ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 - a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, è così ripartito, per l'anno 1999, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, effettuando la ripartizione tra le stesse - con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica - in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse - come indicato nelle premesse - alla data del 31 dicembre 1999: a) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale), n. 5 distacchi sindacali; b) CISL/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale; c) UIL/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale; d) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato), n. 1 distacco sindacale; e) CGIL/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale, totale n. 9 distacchi sindacali. 4. Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti. 1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva. 5. Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito. 1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 30, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
|