Al Capo del DAP Pres. Giovanni Tinebra

 Al Vice Capo del DAP Dott. Emilio di Somma

On.le Luigi Vitali Sottosegretario Ministero della Giustizia

Al Direttore della Direzione Generale del Personale Dr G. Sparacia 

All'Ufficio relazioni Sindacali

Alle Segreterie regionali e comprensoriali FP CGIL

 

Prot.n. CS 277/2005 

del  26.09.2005

Ai Delegati ed iscritti Fp Cgil Polizia Penitenziaria

 

Sospensione patente di guida.

 

      

 

Egregio Presidente,

 

continuano a pervenire alla Fp Cgil segnalazioni e lamentele circa il comportamento tenuto da alcune articolazioni periferiche di codest’Amministrazione nei confronti dei propri dipendenti che vengono giudicati temporaneamente inidonei al servizio per problematiche psicologiche.

Accade infatti che diverse direzioni, di propria iniziativa, richiedano agli organi competenti la sospensione della patente di guida degli operatori di cui trattasi, con grave pregiudizio per gli stessi e le loro famiglie.

Ciò che è ancor più grave, a giudizio della Fp Cgil, è che nella maggior parte dei casi la richiesta sia documentata con allegato il solo giudizio di inidoneità espresso dalla C.M.O. che abbia provveduto a visitare il dipendente. Documentazione, peraltro, priva di qualsivoglia riferimento alla idoneità alla guida, trattandosi di documento volto a documentare esclusivamente la eventuale inidoneità ai servizi d’istituto.

Una prassi assolutamente illegittima, alla luce delle norme di seguito indicate.

L’art. 119 del Codice della Strada stabilisce che la patente non possa essere rilasciata a soggetti affetti da malattia fisica o psichica tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

L’art. 129 disciplina invece la sospensione della patente di guida e stabilisce, al comma 2, che la patente è sospesa qualora, in sede di accertamento sanitario, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119.

L’art. 119 è una norma di carattere generale, come peraltro lo è quella ex art. 129.

L’esame congiunto delle norme consente già alcune preliminari considerazioni.

Non qualsivoglia patologia psichica, per rimanere nell’ambito che interessa, legittima il mancato rilascio della patente, o l’eventuale provvedimento di sospensione della stessa, ma soltanto quella patologia che sia idonea a produrre una precisa conseguenza: impedisca al soggetto di condurre con sicurezza il veicolo.

Da qui, dato anche l’espresso richiamo che l’art. 129 fa rispetto all’art. 119, è evidente che la sospensione temporanea della patente costituisce misura legittima ed applicabile solo quando la patologia psicologica, se pur temporaneamente, impedisca al soggetto di cui si tratta di condurre il veicolo con sicurezza.

Due allora sono – secondo le norme richiamate – i presupposti che legittimano la sospensione della patente:

 

  1. La sussistenza di una patologia psicologica;
  2. Che la patologia non sia  una qualsivoglia patologia psicologica, bensì rientri nel novero di quelle in grado concretamente di compromettere la sicurezza durante la guida del veicolo.

 

Tali elementi sono importanti in quanto, a ben guardare, la semplice presenza della malattia psicologica non solo non legittima di per sé la sospensione della patente, ma non può costituire neanche valida occasione e motivo di verifica della persistenza dei requisiti nel soggetto.

Deve infatti ritenersi, che ove pure venga accertata la sussistenza di una patologia psicologica, non sia legittimo assumere preliminarmente tali provvedimenti, in assenza quanto meno di un rischio, ovvero un concreto pericolo di compromissione della sicurezza nella guida.

A tale considerazione si perviene immediatamente sol che si analizzino le altre norme che disciplinano l’incidenza delle malattie, anche psicologiche, sulla sospensione e sul ritiro della patente.

Ed, in particolare, le norme che stabiliscono quali malattie, ove diagnosticate correttamente, escludano il rilascio della patente.

L’art. 320 del regolamento annesso al codice della strada stabilisce che le malattie  e le affezioni indicate nell’appendice II, escludono il rilascio della patente.

Segue poi un elenco di norme relative alla efficienza degli arti (art. 321), i requisiti visivi (art. 322) ecc..

L’art. 324 disciplina la valutazione psicodiagnostica ed i test attitudinali, contenendo anche uno specifico riferimento all’art. 119.

In ordine alla Appendice II menzionata, la lettera E) individua le malattie psichiche potenzialmente idonee a impedire il rilascio stesso della patente di guida. Si tratta di soggetti affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico, ecc. Deve comunque trattarsi di patologie tali da non essere compatibili con la sicurezza della guida.

Le norme che sono state richiamate portano ad una conclusione unitaria.

Il provvedimento di sospensione della patente è un provvedimento assai lesivo, anche perché costringe il soggetto privato della abilitazione alla guida ad un face re positivo per il nuovo rilascio o per la revoca della sospensione.

Le norme esaminate consentono di affermare che la patente di guida non possa essere sospesa indistintamente in presenza di qualsivoglia patologia psichica, ma solo ed eventualmente nel caso in cui sia appurato che quella diagnosticata patologia risulti incompatibile con il fine primario della sicurezza nella guida.

Ne deriva, a giudizio della Fp Cgil, che laddove la C.M.O. si limiti a diagnosticare nel soggetto una qualsivoglia patologia psicologica, ciò non legittima codest’Amministrazione ad inoltrare richieste di sospensione della patente.

Si tratta, è quindi di tutta evidenza, di un comportamento ingiustamente ed impropriamente abusato da codest’Amministrazione, che finisce illegittimamente per incidere ed intaccare le libertà del soggetto.

Infatti, non v’è chi non veda, a parere di questa O.S., come alcune articolazioni periferiche dell’Amministrazione penitenziaria abbiano finito per ricorrere in modo arbitrario ed illegittimo a norme di legge che vengono strumentalmente ed artatamente usate: contro la loro ratio, che è quella di garantire la sicurezza nella guida degli autoveicoli, sono abusate quale deterrente nei confronti di comportamenti dei propri dipendenti che altro non sono che esercizio di altrettanti diritti della persona.

Il tutto evidentemente anche in spregio al diritto alla salute che nel caso in esame non  attiva il consequenziale diritto alle cure bensì porta alla sospensione della patente.

Premesso quanto sopra, la Fp Cgil Le chiede, signor Presidente, di far urgentemente tenere una lettera circolare che disciplini chiaramente alla articolazioni periferiche di codest’Amministrazione la materia trattata ed impedisca il reiterarsi di quegli inaccettabili comportamenti, estremamente dannosi per il personale di Polizia penitenziaria che li subisce.

Diversamente, è appena il caso di evidenziarlo, questa O.S. sarà costretta ad attivare il proprio ufficio legale per le valutazioni del caso.

Cordiali saluti.

 

 

                                                            Il Coordinatore Nazionale FP CGIL

Polizia Penitenziaria

                                                                        Francesco Quinti