DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI Prot. PU-GDAP-100-27/06/2003-0271452-2003
Alle Organizzazioni Sindacali S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A 00136 ROMA O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228 00163 ROMA C.I.S.L. - F.P.S/ P.P. - Via Lancisi, 25 00161 ROMA C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31 00153 ROMA U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46 00175 ROMA Si.N.A.P.Pe. - Piazza Irnerio, 21 00165 ROMA F.S.A C.N.P.P.- Si.A.P.Pe. UG.L. /F.N. P. Via Spaccarelli, n. 86 00100 ROMA Si.A.L.Pe.- A.S.I.A. Via dell'Argilla, n. 4 00185 ROMA S.A.G. -P.P. Largo dei Lombardi, n. 21 00186 ROMA e, p.c. : Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione Alla Segreteria Generale SEDE
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OGGETTO: - Accordo Nazionale Quadro per il personale di Polizia Penitenziaria.
Le SS.LL. sono convocate il giorno 2 luglio 2003, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento per il prosieguo delle trattative per il rinnovo dell’ Accordo Nazionale Quadro. A tal riguardo si trasmette la proposta di modifica all’art. 3 della bozza a suo tempo inviata. Si confida nella più ampia partecipazione dì codeste OO.SS.
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO Dott. E. di Somma
Art. 2 Relazioni Sindacali 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è incentrato sul rafforzamento dal confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Esso si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva. b) accordo nazionale quadro. c) contratta decentrata, attuata mediante protocolli d’intesa regionali e accordi locali. 2. Il sistema delle relazioni sindacali, finalizzato al raggiungimento di intese su tutta le materie che costituiscono oggetto di esame, tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la partecipazione delle organizzazioni sindacali. In tale contesto le commissioni paritetiche e i comitati previsti dal DPR 395/95, DPR 254/99 e DPR 164/2002 rappresentano lo strumento di sostegno e sviluppo dei processi di partecipazione. 3. Presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è istituita una commissione paritetica, presieduta da un funzionario designato dall’Amministrazione, composta da rappresentanti dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo di cui al DPR 18 giugno 2002, n. 164 che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dal DPR 164/2002 e dal presente accordo quadro. 4. In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all’ applicazione delle disposizioni di cui al DPR 164/2002 è facoltà di una o più delle organizzazioni sindacali firmatarie ricorrere all’attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 195/95, sostituito dall’art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129. 5. Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell’Amministrazione sono esaminati annualmente dalla conferenza di rappresentanti dell’Amministrazione e delle OO.SS. firmatarie dell’accordo di cui al DPR 18giugno 2002, n.l64
Art. 3 Contrattazione decentrata Nell’ambito della contrattazione decentrata i protocolli d’intesa regionali, nei limiti di quanto definito dal presente A.N.Q., con criteri di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della regione, regolano le materie di cui all’art. 24 comma 5, lettere c), f), g), h) ed i), del D.P.R. 16 giugno 2002, n.164; I Protocolli d’intesa regionali, nei limiti di quanto definito dal presente A.N.Q., al fine anche di conferire uniformità di indirizzo applicativo ed in relazione alle esigenze delle singole sedi di contrattazione locale, individuano, altresì, principi e criteri generali per le materie d cui all’art. 24 comma 6, lettere: b)c)d) ed e), del citato DPR, nonchè per le ipotesi di cui all’art. 8, commi 4 e 5, del presente A.N.Q. Ai fini della stipula del Protocollo d’intesa è individuata la sede del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. Per l’avvio dei lavori relativi al Protocollo d’intesa regionale, l’Amministrazione, dopo aver fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le Organizzazioni Sindacali le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna sigla, entro ( ) giorni dalla data di sottoscrizione dell’ A.N.Q. ed i relativi lavori devono concludersi entro i successivi ( ) giorni. Il Protocollo d’intesa regionale resta in vigore fino alla stipula del successivo. 1. La contrattazione decentrata di livello centrale e periferico regola le materie espressamente individuate dall’ art. 24, comma 6, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 e di seguito elencate: a) gestione e applicazione, con cadenza annuale di quanto previsto dal comma 5 lettera a) del medesimo articolo, secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell’accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine ad un accordo, la commissione di cui all’art. 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito; b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità; e) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci; d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale; e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991; n.125. 2. La contrattazione decentrata, di livello centrale e periferico regola, altresì, le ipotesi di cui all’art. 3, commi 4, 5, e 8 del presente accordo. 3. Ai fini della contrattazione decentrata di livello centrale il presente accordo individua le seguenti sedi: a) la sede centrale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per il personale di Polizia penitenziaria che presta servizio presso gli Uffici Centrali, la sede del Dipartimento per la Giustizia Minorile e quella dell’Ufficio di Gabinetto per il personale del Corpo in servizio presso la sede centrale del Ministero; ai fini della contrattazione decentrata di carattere periferico: b) le sedi dell’Ufficio, Istituto penitenziario o servizio di livello dirigenziale; c) le sedi dell’ufficio, istituto o servizio penitenziario di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dal Provveditore Regionale ovvero, per il settore minorile, dal dirigente del Centro par la Giustizia minorile competente, nonché dal titolare dell’ufficio o istituto o servizio non individuato come sede dirigenziale. 4.Per la stipula degli accordi decentrati l’Amministrazione, dopo aver fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le organizzazioni sindacali le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna sigla entro giorni dalla data di sottoscrizione dell’A.N.Q. per le sedi di cui al comma 3, lettera a), ed entro giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo d’intesa regionale, per le sedi di cui al comma 3 lettere b) e c). 5. La trattativa si conclude non oltre i successivi quindici giorni. 6. L’accordo decentrato di livello centrale e periferico è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie. 7. Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati di livello locale, entro i termini di cui al quinto comma, il Provveditore regionale competente per territorio nonché le strutture regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo nazionale recepito con DPR 18 giugno 2002, n. 164, acquisite le argomentazioni dell’ autorità responsabile dell’ ufficio, istituto penitenziario o servizio interessato e dei responsabili delle Organizzazioni Sindacali locali - entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni anzidette individuano ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Sulla base ditali ipotesi entro ulteriori dieci giorni deve avere luogo una nuova trattativa, regolarmente verbalizzata, per la definizione e sottoscrizione dell’ accordo periferico. 8. Al fine di garantire l’applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, è istituita presso ogni Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e presso ogni Centro della giustizia minorile una Commissione arbitrale presieduta dal Provveditore o da un suo delegato, composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo nazionale quadro e da un pari numero di rappresentanti dell’ Amministrazione. 9. La commissione ha competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti. La commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo o di uno dei suoi componenti e, acquisita la documentazione relativa alla questione, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti entro i successivi venti giorni informando della decisione, che ha carattere vincolante, la Commissione Centrale istituita ai sensi dell’art. 29 del DPR 164/2002. 9a. La Commissione Arbitrale regionale esercita funzioni di garanzia anche rispetto alla valutazione della corrispondenza degli accordi decentrati periferici con il protocoll0 d’intesa regionale e con i principi ed i criteri definiti nell’A.N.Q.. 10. Nell’ ipotesi in cui la deliberazione della Commissione arbitrale regionale non sia condivisa dalle parti in conflitto ciascuna di esse può ricorrere alla commissione centrale di cui all’art.29 del DPR 164/2002. Il ricorso non sospende l’esecutività della decisione. 11. Le delibere della Commissione centrale sono trasformate in direttive dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile. 12. Al di fuori delle ipotesi di conflitti, i responsabili degli Uffici Centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle OO.SS. anche su richiesta delle stesse, per un confronto senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le OO.SS. sottopongono la questione all’Amministrazione Centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime OO.SS. 13. Per tutte le questioni rimesse all’Amministrazione Centrale la delegazione è composta: a) per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza dell’Amministrazione o da un suo delegato e da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli Uffici direttamente interessati alla trattativa; b) per la parte sindacale, dalle OO.S S. rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo di cui al DPR 164/2002. 14) le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate entro giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro Nazionale, per le sedi di cui al comma 3, lettera a), ed entro giorni dalla sottoscrizione del Protocollo d’intesa regionale per le sedi di cui al comma 3, lettere b) e c).
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