|
Al Capo del DAP Pres. Giovanni Tinebra Al Vice Capo del DAP Dr. Emilio Di Somma Al Direttore della Direzione Generale del Personale e della Formazione Dr. Gaspare Sparacia Al Responsabile del Servizio per le Relazioni Sindacali Dott.ssa Pierina Conte Alle Segreterie regionali e territoriali Fp Cgil
|
|
Prot.n. 56/2003 del 26.05.2003 |
Ai delegati ed iscritti Fp Cgil Polizia penitenziaria | |
Oggetto : Mensa obbligatoria di servizio – legge 18 maggio 1989, n. 203. Recupero del tempo impiegato per la consumazione dei pasti. Lettera circolare n.144536/4.5 del 5.11.1997 e circolare n.3488/5938 del 23.11.1998. |
||
Codesto Dipartimento, con la lettera circolare n.144536/4.5 del 5.11.1997, rivisitando le tante disposizioni emanate circa la fruizione della mensa obbligatoria di servizio, ha disciplinato le modalità di accesso alla mensa obbligatoria di servizio in favore del il personale di Polizia penitenziaria che presta servizio presso gli Istituti e le Scuole dell’Amministrazione. Con la predetta circolare sono stati sanciti alcuni principi, condivisi da questa Organizzazione Sindacale, che consentono un giusto equilibrio tra le prescrizioni legislative (contenimento della spesa nel limite dello stanziamento in bilancio) e il diritto del personale di essere considerato in servizio durante la fruizione della m.o.s. Per quanto concerne il diritto alla mensa obbligatoria di servizio, con riferimento alla previsione normativa di cui all’art.1, comma 1, lettera b) della legge 18 maggio 1989, n. 203, ( personale impiegato in servizi d’istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio), codesta Amministrazione lo ha riconosciuto e conseguentemente disciplinato in relazione all’orario di servizio ed alla reale possibilità del personale di poter consumare il pasto presso il proprio domicilio (turni: 08,00 / 16,00 – 16,00 / 24,00 – 12,00 / 18,00 – 18,00 / 24,00). Circa la considerazione del tempo della pausa pranzo, con la predetta circolare, codesta Amministrazione sostenne il principio che chi ha diritto alla m.o.s. è tenuto a permanere sul posto di servizio (inteso come istituto penitenziario nel suo complesso) e conseguentemente è considerato in servizio per le seguenti ragioni: Ø il personale che fruisce della m.o.s. assicura la costante disponibilità per il pronto impiego atteso che è subito reperibile in quanto permane sul luogo di lavoro; Ø il personale che acquisisce il diritto alla m.o.s. acquisisce anche il diritto al tempo per la consumazione del pasto; Ø il personale che fruisce della m.o.s. deve essere considerato in servizio atteso che al medesimo personale non viene concesso il tempo di allontanarsi dal luogo di servizio per consumare il pasto presso il proprio domicilio, condizione per aver diritto alla m.o.s..
Tali considerazioni sono state sostenute a prescindere dall’impiego del personale in compiti istituzionali. Codesta Amministrazione ha avuto modo di precisare, invece, che il personale che non ha diritto alla mensa obbligatoria di servizio a titolo gratuito può fruire del servizio mensa, previo pagamento del corrispettivo, al termine del turno o durante il turno ma, in tale ultima circostanza, è tenuto a recuperare il tempo impiegato per la consumazione del pasto. Ciò nella considerazione che il servizio svolto da tale personale consente di poter consumare il pasto presso il proprio domicilio (turni: 06,00 / 12,00 - 08,00 / 14,00 – 14,00 / 20,00).
In buona sostanza, il concetto espresso dall’Amministrazione, condiviso dalla Fp Cgil, era estremamente logico: se si ha diritto alla mensa obbligatoria di servizio non si paga e non si recupera. Invece, se non si ha diritto alla m.o.s. si paga e si recupera. Non esisteva quindi un mezzo diritto.
Purtroppo, oggi, si lamenta, in molti istituti penitenziari, il riconoscimento di un mezzo diritto: non si paga ma si recupera.
Tale diversità di trattamento nasce dalle disposizioni emanate con un’altra circolare. Queste sostengono che il personale di Polizia penitenziaria, il quale ha diritto a fruire della mensa obbligatoria di servizio in relazione al turno di servizio espletato, non paga il corrispettivo e: · non recupera il tempo impiegato per la fruizione della m.o.s. se il personale deve essere sostituito durante la consumazione del pasto; · è tenuto a recuperare il tempo impiegato per la fruizione della m.o.s. se tale personale è impiegato in un posto di servizio che può essere lasciato scoperto per la consumazione del pasto.
Tralasciando i motivi di sicurezza, che da soli impongono a codesta Amministrazione una più accurata riflessione sulla convenienza di tale disposizione, la Fp Cgil osserva che il tempo soggetto a recupero è esclusivamente il tempo che il personale può disporre liberamente e senza condizioni. Significa che il tempo soggetto a recupero perché non considerato servizio, il personale può trascorrerlo dove vuole e non dove decide l’Amministrazione. Nel merito della discussione, è evidente che se il personale deve recuperare la c.d. pausa pranzo questo significa che l’interessato può scegliere di consumare il pasto anche fuori dell’istituto visto che quel tempo non è considerato servizio. E se tutti scegliessero di adottare questa soluzione?
La Fp Cgil sostiene con forte determinazione il diritto dei lavoratori. Il personale che acquisisce il diritto alla fruizione della mensa obbligatoria di servizio, a titolo gratuito, matura anche il diritto ad essere considerato in servizio durante la consumazione dei pasti e quindi non deve recuperare il tempo della c.d. pausa pranzo. Premesso ciò, la Fp Cgil chiede un incontro urgente sull’argomento o l’emanazione di un’apposita direttiva che disciplini univocamente la questione sul territorio Nazionale. Cordiali saluti p. la Fp Cgil Nazionale Polizia penitenziaria Francesco Quinti |