DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

UFFICIO I

Prot.    0205708 - 2003

Roma, lì 13 Maggio 2003

LETTERA CIRCOLARE

 

Ai  Sigg. Provveditori Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del

Corpo di Polizia e del Personale dell ‘Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo “G. Altavista”

e, P.C.

Al Signor Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile

Al Servizio per le Relazioni Sindacali

LORO SEDI

 

Oggetto: Tutela legale ex art 40 D.P.R.18 giugno 2002, n.164.-

 

Si fa seguito al fax circolare n.390020 del 10 settembre 2002, di pari oggetto, per rappresentare quanto segue:

Le molteplici problematiche insorte in ordine alla corretta imputazione della spesa ed all’individuazione dell’Ente che dovrà farsi carico del pagamento degli anticipi per la tutela legale, introdotti dall’articolo 40 del D.P.R.18 giugno 2002, n.164 nonché del relativo saldo o dell’eventuale recupero, hanno reso necessario un approfondimento della materia.

Ciò che è stato evidenziato è la diffusa interpretazione del disposto normativo quale mera richiesta di fondi sul capitolo 1685 del bilancio passivo di questo Centro di Responsabilità, prescindendo da una qualsiasi istruttoria che determini, a monte, l’ammissibilità del rimborso finale dal quale l’anticipo non può restare disgiunto.

Attesa la ingente mole di richieste pervenute, formulate genericamente con le modalità appena indicate, si ritiene opportuno fornire direttive più dettagliate e, ciò che più rileva, in linea con lo spirito della legge.

L’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.152 prevede che “nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti ‘in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell’interessato dall’Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell’interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell’interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso”.

L’articolo 40 del D.P.R.18 giugno 2002, n. 164 ha statuito che fermo restando il disposto dell’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, indagati per fatti inerenti al servizio, che intendano avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa da parte dell ‘Amministrazione se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo”.

Il nuovo istituto, introdotto dalla norma sopra citata in materia di tutela legale, ha la finalità di assicurare al dipendente, che venga coinvolto in un procedimento penale per fatti conseguenti all’espletamento di compiti istituzionali, un sostegno economico atto ad affrontare, fin dalla fase iniziale del procedimento, gli oneri derivanti dalle esigenze di difesa.

Detta finalità fa ritenere, pertanto, che il suddetto beneficio competa sia al personale che si trovi nella posizione di imputato sia a quello che si trovi nella posizione di indagato.

La suddetta disposizione non consente, invece, di attribuire il beneficio in argomento qualora il procedimento si sia concluso; in tal caso sarà possibile procedere direttamente al rimborso complessivo delle spese.

Quanto sopra premesso, per la corresponsione del beneficio in parola, il dipendente interèssato deve presentare istanza alla direzione dell’istituto o servizio d’appartenenza, dalla quale risulti:

- a) che la richiesta viene prodotta ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 164/2 002 e che intende avvalersi, per la propria difesa, di un libero professionista di fiducia;

- b) la sintesi dei fatti per i quali risulti indagato, la specificazione dell’attività di servizio a causa della quale gli stessi si sono verificati e lo stato del procedimento penale. L’istanza deve essere corredata di copia degli atti più rilevanti adottati dall’Autorità Giudiziaria (ad esempio l’invito a presentarsi o il verbale di interrogatorio ovvero l’informazione di garanzia o la sentenza impugnata);

- c) l’importo di cui chiede la liquidazione, atteso che il tenore della norma citata non appare escludere la possibilità che la richiesta, venga limitata ad un ammontare anche inferiore alla somma di euro 2.500,00;

- d) il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale del dipendente;

- e) il numero del conto correte bancario o postale del dipendente, l’istituto presso il quale il conto è acceso, il codice a.b.i. ed il codice c.a.b. ai fini dell’ accreditamento dell’importo richiesto.

La direzione dell’Istituto o Servizio che riceve l’ istanza del dipendente deve, con la massima celerità, trasmettere gli atti sopra indicati a questa Direzione Generale e, per conoscenza, al competente Provveditorato Regionale di appartenenza formulando un sintetico parere, in merito alla richiesta, con particolare riferimento alla connessione dei fatti per i quali il dipendente è sottoposto a procedimento penale, con il servizio istituzionale.

Si ritiene utile, al riguardo, che sia allegata copia delle relazioni di servizio concernenti la vicenda che ha ingenerato il procedimento penale fatte salve eventuali ostative esigenze connesse all’istruttoria.

Si precisa che ove il procedimento si concluda con pronuncia favorevole al dipendente, la somma anticipata verrà detratta all’importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.

Qualora invece fosse accertata la responsabilità del dipendente, a titolo di dolo, si provvederà al recupero della somma anticipata

La mancata istruzione della richiesta di anticipo, nei termini sopra descritti, non sarà presa in considerazione

Ciò determina l’archiviazione d’ufficio di tutte le richieste in giacenza presso questa Direzione Generale, non potendosi procedere alla loro trattazione in assenza dei documenti probatori di supporto.

Il fax circolare n. 390020 del 10 settembre 2002 è revocato

Le SS.LL. sono invitate a diramare, a vista, le presenti disposizioni, ad ogni istituto e servizio dipendente.

Si ringrazia per la collaborazione.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaspare SPARACIA