DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

 

Prot. GDAP-0373863-18/10/2004

Rif n. 0348194 del 29.9.2004

Al Direttore della Casa Circondariale di

COSENZA

 

Alla O.S. CGIL FP

Via Leopoldo Serra n. 31

00153 - ROMA

 

OGGETTO:

Mensa obbligatoria di servizio. Legge 18 maggio 1989, n. 203, con riferimento al personale impiegato nel servizio piantonamenti e traduzioni.

 

 

Con riferimento alla nota n.11362 del 21 settembre 2004 di codesta Direzione in riscontro alla nota senza numero dell’11 agosto 2004 del Coordinatore Regionale della Organizzazione Sindacale che legge per conoscenza, si precisa quanto segue.

Le modalità di fruizione della mensa obbligatoria di servizio, in favore del personale impiegato nell’ambito del servizio traduzioni e piantonamenti, sono state disciplinate con la lettera circolare n. 144536/4.5 del 5 novembre 1997 e le modalità di svolgimento del servizio di piantonamento dei detenuti in strutture sanitarie sono previste all’articolo 8 dell’Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Per quanto attiene al servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati presso i luoghi esterni di cura si ribadisce che per tale servizio, ai sensi dell’art. 8, comma 11, dell’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto in data 24 marzo 2004, l’articolazione dei turni di servizio deve essere disposta su quattro quadranti orari.

Relativamente alla consumazione dei pasti, si richiama l’attenzione di codesta Direzione circa il contenuto della lettera circolare n. 144535/4.5 del 5 novembre 1997, significando che il personale impiegato nel servizio di piantonamento presso i luoghi esterni di cura, nella città sede di servizio, deve essere avvicendato al termine del turno ordinario di servizio giornaliero e tale avvicendamento deve essere programmato in modo tale da consentirgli la possibilità di fruire della mensa obbligatoria di servizio, a titolo gratuito, presso l’istituto di appartenenza. In tale circostanza il personale subentrante nel servizio può fruire del pasto prima dell’inizio del previsto turno di servizio ed il tempo impiegato per la consumazione del pasto, quello necessario per il raggiungimento delle strutture ospedaliere e quello occorrente per il rientro nella sede di appartenenza è considerato orario di lavoro e, quindi, concorre al calcolo della quantificazione delle ore di lavoro straordinario.

Ciò posto, si prega codesta Direzione voler intraprendere ogni necessaria iniziativa alla luce delle vigenti disposizioni riguardo alle modalità di svolgimento del “servizio piantonamenti”.

 

 

 

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

Dott. Emilio di Somma