DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

UFFICIO II

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO POLIZIA PENITENZIARIA

 

PU-GDAP-2000-10/10/2003-0395043-2003                                                                                 

LETTERA CIRCOLARE

 

                                                                Ai Signori Direttori Generali delle

Direzioni Generali del Dipartimento

 

Al Signor Direttore dell’Istituto Superiore degli Studi Penitenziari

 

Ai Signori Provveditori Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria

 

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari per Adulti

 

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria

 

Ai Signori Direttori dei Centri di servizio sociale per adulti

 

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

 

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo “G. Altavista”

 

E, .p.c.

                                     All’Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

 

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

 

   OGGETTO: Personale citato a testimoniare in procedimenti civili e penali.-

             

     Da più parti continuano a pervenire richieste di chiarimenti circa la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 3545/5995 del 13 aprile 2001 di pari oggetto.

Pertanto, dopo aver proceduto ad una attenta disamina delle disposizioni legislative che, allo stato, regolano la materia, si è ritenuto di fornire i più esaustivi chiarimenti atti a disciplinare, in materia univoca, in tutti gli istituti e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria, le competenze spettanti al personale in oggetto indicato.

 a)      al dipendente chiamato dall’Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di teste, in procedimenti civili o penali, per fatti inerenti il servizio, compete, se il dibattimento si svolge fuori dalla ordinaria sede di servizio, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese sostenute, purchè debitamente documentate, che dovranno essere conguagliate con le indennità ed i rimborsi liquidati, per spese di giustizia, dalla Cancelleria dell’Autorità Giudiziaria competente.

b)      al dipendente chiamato dall’Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di teste, in procedimenti civili o penali, per fatti non inerenti il servizio, compete, se il dibattimento si svolge fuori dalla ordinaria sede di servizio, il congedo straordinario, per il tempo strettamente necessario, attestato dalla Cancelleria dell’Autorità Giudiziaria procedente, ed i rimborsi previsti per le spese di giustizia a carico della predetta Cancelleria.

c)      qualora il dibattimento, per fatti inerenti il servizio, si svolga nell’ambito del comune sede di servizio, il dipendente è da ritenersi in servizio a tutti gli effetti, in quanto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

d)      qualora il dibattimento, per fatti non inerenti il servizio, si svolga nell’ambito del comune sede di servizio, al dipendente compete il congedo straordinario, in quanto, la chiamata a deporre da parte dell’Autorità Giudiziaria, è evento caratterizzato da una insita forza coattiva priva di ogni discrezionalità da parte dell’interessato.

 

Si precisa, infine, che al dipendente chiamato dall’Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di teste, in procedimenti civili o penali, per fatti inerenti il servizio, compete, se il dibattimento si protrae oltre l’orario di lavoro giornaliero previsto dalle disposizioni in vigore, il compenso per lavoro straordinario.

 

     Di quanto sopra, si invitano le SS.LL. a rendere edotto tutto il personale dipendente, significando che ogni difforme disposizione, in precedenza emanata, deve intendersi revocata.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO