DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

 

  LETTERA CIRCOLARE                                                                             

 GDAP-0323405-2003

PU-GDAP-2000-06/08/2003-0323405-2003                                                   

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

 

                                                                                                                               Alle Direzioni Generali del Dipartimento

 

                                                                                                   Alla Direzione dell'Istituto Superiore

                                                                                                   degli Studi Penitenziari

 

                                                                                                   Ai Provveditorati Regionali

                                                                                                   dell'Amministrazione Penitenziaria

 

                                                                                                   Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari

                                                                                                   per Adulti

 

                                                                                                   Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e

                                                                                          Aggiornamento del Corpo di Polizia e del

                                                                                                Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

 

                                                                                                Alle Direzioni dei Centri di Servizio Sociale

                                                                                                per Adulti

 

                                                                                                Alla Direzione del Centro Amministrativo

                                                                                                "G. Altavista"

 

                                                                                                Alla Direzione dei Magazzini Vestiario

 

                                                                        e, p. c.             Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

 

 

                                                                                                                   L O R O   S E D l

 

 

Oggetto:   Artt. 25 e 35 del D. L.gs del 26.03.2001, n. 151.  Accredito figurativo e riscatto per periodi di maternità relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro.

 

Con l'Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 pubblicato sulla G. U. del 26/04/2001 n. 93/L, recante il T. U. delle disposizioni legislative vigenti in tema di tutela e sostegno della maternità e paternità, sono state apportate significative innovazioni rispetto alla normativa preesistente con riguardo in particolare sia al riconoscimento della contribuzione figurativa relativa ai periodi di astensione obbligatoria per maternità, sia alla facoltà di chiedere il riscatto per periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità, relativi ad eventi verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.

          In via preliminare si intende chiarire che la contribuzione figurativa è riconosciuta senza alcun onere finanziario a carico del dipendente; viceversa, i periodi per cui si chiede il riscatto comportano un contributo oneroso a carico del richiedente e, pertanto, relativamente a questi ultimi, gli uffici delegati alla ricezione delle istanze sono invitati a porre particolare cura nell'apporre sulle stesse la data di assunzione a protocollo, determinante ai fini del calcolo dell'onere contributivo.

Tanto premesso, nell'intento di disciplinare e offrire un punto di riferimento unitario, si indicano le fondamentali linee guida ed i principi operativi cui attenersi nell'applicazione normativa di cui trattasi :

1.  l'accredito della contribuzione figurativa, come il riconoscimento dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa tramite riscatto, può avvenire, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 1092/73, nei seguenti termini:

 

a-         su domanda dell'.avente diritto, da presentarsi almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limite di età (anni 65 per il personale maschile e femminile facente parte del Comparto Ministeri e anni 60 per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria);

 

b-         su domanda del dipendente, da presentarsi a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione, qualora la risoluzione del rapporto di impiego abbia luogo per motivi diversi dal precedente punto "a";

 

c-         su domanda dei superstiti aventi diritto a pensione, da prodursi entro 90 giorni dalla notifica di apposita richiesta da parte dell' amministrazione, qualora si verifichi il decesso in attività di servizio del dipendente;

 

2.         le istanze, valide ai soli fini pensionistici, devono essere presentate a questa Direzione Generale - settore pensioni, tramite le direzioni di appartenenza.  Si allegano, a titolo esemplificativo i relativi fac-simili (All 1 e All 2).  Le stesse dovranno essere corredate da idonea documentazione probatoria (certificato di nascita dei figli o in sostituzione, autocertificazione o atto sostitutivo di notorietà da redigere, a cura del richiedente, secondo normativa).  E' ovvio che l'eventuale condizione dì "genitore solo" e/o la limitazione del periodo riconoscibile dovuta ad eventi naturali o alla parziale copertura assicurativa dei periodo richiesto, dovrà essere opportunamente asseverata nella dichiarazione sostitutiva;

 

3.         i presupposti necessari per la presentazione delle istanze di cui trattasi, sono:

 

  •      il possesso, all'atto della domanda relativa ai periodi di astensione obbligatoria, di cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro, riconoscendo a tal fine anche eventuali periodi riscattati o comunque accreditabili;

  •      il possesso, all'atto della domanda relativa ai periodi di astensione facoltativa, di cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa;

  •       la condizione che i periodi interessati non siano altrimenti coperti da assicurazione;

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   4.    la valutabilità delle sole istanze di riscatto per i periodi di astensione facoltativa per maternità al dì fuori del        rapporto di lavoro, potrà riguardare un periodo non superiore a sei mesi per ciascuna maternità e non potrà eccedere il limite massimo complessivo di cinque anni.

Giova a tal punto sottolineare che la durata dei periodi da accreditare figurativamente e/o da ammettere a riscatto, nonché l'individuazione dei soggetti aventi diritto, varia in relazione alla collocazione temporale dell'evento ed alla normativa all'epoca vigente.

In particolare:

 

  •       per gli eventi verificatisi fra il 04 gennaio 1951 e il 17 gennaio 1972. a norma delle leggi 26 agosto 1950, n. 860 e 23 maggio 1951, n. 394, le richieste potranno essere inoltrate esclusivamente dalla madre.  Si evidenzia, al riguardo, che in caso di accredito figurativo relativo all'astensione obbligatoria per maternità, il periodo valutabile corrisponde a sei settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive allo stesso; si richiama, a tal proposito, quanto disposto dall'art. 35, comma 2, della L. 1204/79 circa l'applicazione delle disposizioni previgenti relativamente alla valutabilità del periodo pre-parto in atto alla data di entrata in vigore della suddetta norma (18/01/1972).  Per quanto concerne,invece, il riscatto del periodo per astensione facoltativa, lo stesso non potrà eccedere la durata di mesi sei collocabili entro il primo anno di vita del bambino;

  •      per gli eventi successivi al 17/0111972 (in vigenza di L. del 30/12/1971, n. 1204) e fino al 17/12/1977 (data antecedente l'entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1977, n. 903) l'astensione obbligatoria per maternità è riconosciuta esclusivamente in favore della madre per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi all'evento.  Restano confermate le modalità di astensione facoltativa relative al periodo di mesi sei già indicate nel capoverso precedente;

  •      dal 18/12/1977 (in vigenza L. 09/12/1977, n. 903) e fino al 27/03/2000 (data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 53 dell'08/03/2000) le sole domande di riscatto relative al periodo massimo di sei mesi di astensione facoltativa potranno essere presentate anche dal padre ma solo in caso che la madre lavoratrice abbia, all'epoca dell'evento, rinunciato a fruire di detto beneficio; detta situazione dovrà essere opportunamente documentata o con dichiarazione del datore di lavoro oppure con dichiarazione sostitutiva del coniuge rinunciatario, completa dell'indicazione dell'ufficio, Ente o azienda presso cui il medesimo prestava servizio;

  •       infine, per gli eventi successivi al 28/03/2000, si rimanda alle disposizioni normative di cui alla legge n.53 del 8.3.2000, significando che sarà possibile il riconoscimento figurativo dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria ovvero il riscatto dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa con gli stessi criteri, con gli stessi limiti temporali e nei confronti degli stessi soggetti individuati dalla predetta norma per le maternità intervenute nel corso di un rapporto di lavoro.

 

Si chiarisce, infine, che le istanze di accredito figurativo saranno acquisite direttamente al fascicolo pensionistico degli interessati per la successiva trattazione, salvo specifica restituzione in caso di domande irregolari.

Per quanto concerne, invece, le istanze di riscatto per astensione facoltativa, l'interessato, a seguito della quantificazione dell'onere contributivo dovuto, avrà facoltà entro i prescritti limiti temporali, di accettare o rinunciare al provvedimento in parola.

Si raccomanda l'osservanza delle presenti direttive e la massima diffusione al personale dipendente.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaspare SPARACIA