DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

 

CIRCOLARE 0142330

PU-GDAP-001-28/03/2003-0142330-2003

 

All’Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell’istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali

dell’Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per Adulti

(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e

Aggiornamento del Corpo di Polizia e del

Personale dell’Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo

“G. Altavista’

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

 

 

 

OGGETTO: Conferimento delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

 

Con la circolare dell’8 agosto 2002, che si allega, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito nuovi e più rigidi criteri per la concessione di onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, ribadendo il valore e le finalità delle stesse e sottolineando il valore del merito riconosciuto come uno dei principi fondanti del comportamento dello Stato, della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni governative.

Il richiamo al merito quale imprescindibile presupposto per il conferimento dell’onorificenza impone a questo Dipartimento di modificare, conformandoli a quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio, i criteri e le modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Al riguardo, si precisa che non potrà più considerarsi un motivo di merito l’aver svolto con diligenza i propri compiti, ma sarà necessario che il segnalato si sia distinto per meriti particolari rendendosi partecipe di iniziative tendenti a migliorare il servizio al quale era preposto.

Ciò premesso, si richiama l’attenzione delle SS.LL. alla scrupolosa osservanza dei punti sotto indicati:

1. Le segnalazioni, formulate dal Capo dell’Ufficio (non di rado sono pervenute segnalazioni a firma dello stesso aspirante al conferimento), dovranno essere trasmesse, per via gerarchica, entro e non oltre il 31 gennaio ed il 30 Luglio di ogni anno, e dovranno essere accompagnate dal parere del superiore Ufficio.

2. Le segnalazioni dovranno contenere:

i dati anagrafici del segnalato compreso l’esatto indirizzo e il codice di avviamento postale, nonché la qualifica e gli anni di servizio prestato;

> la dettagliata descrizione delle benemerenze acquisite ed i motivi per i quali si ritiene che il segnalato sia meritevole dell’onorificenza;

> la raccolta di dettagliate notizie, da predisporre per il tramite degli Uffici territoriali del Governo competenti;

> gli atti istruttori giustificativi (non potranno essere inoltrate proposte per coloro che abbiano riportato condanne penali, abbiano carichi pendenti o per i quali si riscontrino rilievi disciplinari o  della posizione fiscale e contributiva);

> la distinzione onorifica posseduta e la data del D.P.R. di concessione (qualora il segnalato sia già in possesso di una onorificenza).

Le segnalazioni che dovessero essere prive anche di uno solo dei requisiti richiesti non saranno prese in considerazione.

Resta fermo che le onorificenze potranno essere conferite soltanto a coloro che abbiano compiuto il 35° anno di età; che per la prima volta non può essere conferita onorificenza di grado superiore a quello di cavaliere; che per la promozione tra i vari gradi è richiesta una permanenza di tre anni nel grado inferiore. In quest’ultimo caso la promozione è comunque subordinata alla sussistenza di benemerenze diverse da quelle che hanno determinato il conferimento dell ‘onorificenza di classe inferiore.

Il personale in quiescenza potrà essere proposto per tale conferimento entro un anno dalla cessazione dal servizio.

Si fa presente, inoltre, che, stante il ridottissimo contingente numerico assegnato annualmente a questo Dipartimento, qualora necessario, sarà operata una selezione che, a parità di merito privilegerà il segnalato con più anzianità di servizio. A tal proposito si suggerisce di ‘favorire” i dipendenti prossimi al collocamento al riposo.

Per quanto non previsto nella presente circolare si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

 

 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Segretariato Generale

                                                                                                                      Roma, 8 agosto 2002

 

 

Ai Ministeri

Uffici di Gabinetto

ROMA

 

 

OGGETTO     Conferimento delle onorificenze dell’Ordine “Al Mento della Repubblica Italiana ‘

 

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul valore e la funzione delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” ed in particolar modo sul dettato dell’articolo 1 dello Statuto del medesimo Ordine:

L’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, che lo istituisce, è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Già con nota del 10 novembre 1971, prot. N. 20/8, questa Presidenza avvertì la necessità di richiamare le Amministrazioni all’osservanza di alcuni criteri guida nel formulare le segnalazioni per il conferimento di onorificenze nelle varie classi. Considerato il tempo trascorso, appare necessaria una ricognizione su tali criteri ed un loro adeguamento al mutato ordinamento dei dipendenti pubblici ed ad alle esigenze di valutazione meritocratica in linea con lo spirito e le finalità della normativa istitutiva del conferimento.

A tal proposito, in occasione del 50° anniversario dell’istituzione dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, lo stesso presidente della Repubblica, Capo dell’Ordine, ha ritenuto di dare un nuovo e forte impulso al dettato dell’articolo 1 dello Statuto, sottolineando il valore del merito riconosciuto come uno dei principi fondanti del comportamento dello Stato, della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni di Governo, centrali e locali. Allo stesso tempo il Capo dello Stato ha individuato nel volontariato e nell’impegno sociale ulteriori elementi di valutazione.

Al fine di preservare il prestigio dell’Ordine si è inoltre provveduto ad una riduzione del numero delle onorificenze conferibili rideterminando il relativo contingente unnuo.

Si richiama, pertanto, l’attenzione dei Dicasteri a formulare le segnalazioni di persone benemerite nel campo di attività che rientrano nelle rispettive competenze, limitatamente a casi che meritino particolare considerazione attestata da approfondita ed adeguata istruttoria che consenta di accertare la sussistenza dei requisiti necessari e l’assenza di cause di indegnità. Le segnalazioni di conferimento dovranno prescindere dal criterio dell’automatismo legato all’anzianità, all’appartenenza a categorie sociali, carriere e gradi onorifici e privilegiare il merito personale e sociale.

A tal fine le proposte dovranno essere sostenute con motivazioni congrue ed adeguate al grado onorifico richiesto. Non è pertanto sufficiente che la proposta sia accompagnata a un generico riferimento a “ benemerenze verso la Nazione”, ma è necessario che la motivazione illustri in termini precisi i meriti che contraddistinguono la persona da insignire.  Il conferimento dell’onorificenza costituisce un attestato di gratitudine, un segno tangibile di riconoscimento, che pertanto deve essere adeguatamente giustificato.

Particolare riconoscimento spetterà a coloro che con spirito di dedizione e disinteresse contribuiscano; alla promozione ed alla salvaguardia della cultura, dell’ambiente, della biodiversità e della salute umana; alla promozione dei settori della vita sociale inerenti alla famiglia, alla scuola ed al lavoro; allo sviluppo economico con il loro apporto professionale e/o imprenditoriale.

Nel caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’onorificenza verrà riconosciuta a coloro i quali, previa valutazione della qualifica rivestita, delle doti professionali e culturali, abbiano svolto il proprio servizio con cura e dedizione, nell’intento di migliorare l’istituzione in cui operano e di fornire un servizio disinteressato alla collettività, meritando la gratitudine della Repubblica. Andranno inoltre individuati, con l’aiuto delle Autorità che operano sul territorio, i dipendenti che svolgono attività assistenziale e di volontariato e che si prodigano operando con sensibilità, generosità ed impegno eccezionali. Non sarà pertanto possibile procedere alla segnalazione di dipendenti che abbiano riportato note di demerito o sanzioni disciplinari.

Resta fermo che le onorificenze potranno essere conferite soltanto a coloro che abbiano compiuto il 35° anno di età; che per la prima volta non può esser conferita onorificenza di grado superiore a quella di cavaliere; che per la promozione nei vari gradi è richiesta una permanenza di tre anni nel grado inferiore. In quest’ultimo caso la promozione è comunque subordinata alla sussistenza di benemerenze diverse da quelle che hanno determinato il conferimento dell’onorificenza di classe inferiore. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni ed ai criteri determinati nelle circolari pregresse.

Al fine di agevolare il procedimento concessorio e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia, si richiama infine l’attenzione di codesti Dicasteri ad inoltrare le segnalazioni nel rispetto dei termini prescritti dall’articolo 4 del D.P.R 13 maggio 1952, n. 458. Le segnalazioni dovranno essere corredate di tutte le informazioni raccolte sulla persona, sui suoi meriti e sulle eventuali onorificenze già conferite,di modo che le singole pratiche siano complete per ogni richiesta che ne possa fare questa Presidenza o la Giunta dell’Ordine.

I dati personali raccolti dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’istruttoria necessaria al conferimento dell’onorificenza ed in conformità degli articoli 10, comma 1 e 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ciò premesso, nel richiamare l’attenzione dei Dicasteri in indirizzo sulla necessità di una scrupolosa applicazione delle disposizioni impartite, corre l’obbligo di far presente, ancora una volta, che questa Presidenza sarà costretta a non dare corso alle proposte non regolarmente compilate.

 

 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO