ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

BIENNIO ECONOMICO 2004/2005

 

TITOLO I

Forze di polizia ad ordinamento civile

1. Ambito di applicazione e durata.

 

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, la  presente ipotesi di accordo  si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. La  presente ipotesi di accordo  concerne gli aspetti retributivi ed è valida per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della  presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

  

2. Nuovi stipendi.

 

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

Livelli

Incrementi mensili lordi

(Euro)

Stipendi tabellari annui lordi

(Euro)

IX

33,90

14.844,14

VIII

30,86

13.013,64

VII-bis

29,53

12.216,25

VII

28,19

11.421,14

VI-bis

27,00

10.703,57

VI       

25,81

9.984,79

V

24,28

9.067,95

 

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:


 

Qualifiche

Parametro

Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005

(Euro)

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

150,00

23.175,00

Commissario capo e qualifiche equiparate

144,50

22.325,25

Commissario e qualifiche equiparate

139,00

21.475,50

Vice commissario e qualifiche equiparate

133,25

20.587,13

Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate

139,00

21.475,50

Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

135,50

20.934,75

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

133,00

20.548,50

Ispettore capo e qualifiche equiparate

128,00

19.776,00

Ispettore e qualifiche equiparate

124,00

19.158,00

Vice Ispettore e qualifiche equiparate

120,75

18.655,88

Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

122,50

18.926,25

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

120,25

18.578,63

Sovrintendente e qualifiche equiparate

116,25

17.960,63

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate

112,25

17.342,63

Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

113,50

17.535,75

Assistente capo e qualifiche equiparate

111,50

17.226,75

Assistente e qualifiche equiparate

108,00

16.686,00

Agente scelto e qualifiche equiparate

104,50

16.145,25

Agente e qualifiche equiparate

101,25

15.643,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

 

3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell’anno 2004, con diritto a pensione, i benefìci stipendiali risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all’articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonché alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità.

 

Qualifiche e Posizioni Economiche  (*)   

Livello

euro

Vice questore aggiunto

IX

32,98

Commissario capo

VIII

33,56

Commissario

VIII

31,11

Vice commissario

VII BIS

29,88

Ispettore superiore sostituto commissario

VII BIS

32,44

Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001

VII BIS

30,88

Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001

30,88

Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001

30,88

ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001                                                                                                               

VII BIS

29,77

Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica

VII

28,88

Ispettore                                                                

VI BIS

28,28

Vice ispettore                                                    

VI

28,02

Sovrintendente capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica 

VI BIS

27,61

Sovrintendente capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica 

27,61

Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e  piu' 4 anni nella qualifica 

27,61

Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e  meno 4 anni nella qualifica 

VI BIS

26,61

Sovrintendente                                   

VI

26,02

Vice sovrintendente                                   

VI

24,23

Assistente capo con piu'  16 anni di serv. e  piu' 4 anni nella qualifica 

V

26,32

Assistente capo con piu'  16 anni di serv. e  meno 4 anni nella qualifica 

V

25,43

Assistente capo con meno  16 anni di serv. e  meno 4 anni nella qualifica 

25,43

Assistente                                              

V

23,87

Agente scelto

V

22,31

Agente

V

21,44

(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonché le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

  

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall’art.3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

 

Anno 2004

Anno 2005

Feriale (euro)

 

Festivo o notturno (euro)

Notturno festivo (euro)

Livelli

Qualifiche/posizioni economiche

Parametri

IX

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

150,00

13,48

15,24

17,58

VIII

Commissario capo e qualifiche equiparate

144,50

12,27

13,87

16,01

VIII

Commissario e qualifiche equiparate

139,00

12,27

13,87

16,01

VII BIS

Vice commissario e qualifiche equiparate

133,25

11,71

13,24

15,27

VII BIS

Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate

139,00

11,71

13,24

15,27

VII BIS

Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

135,50

11,71

13,24

15,27

VII BIS

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

133,00

11,71

13,24

15,27

VII

Ispettore capo e qualifiche equiparate

128,00

11,21

12,67

14,62

VI BIS

Ispettore e qualifiche equiparate

124,00

10,74

12,14

14,00

VI

Vice Ispettore e qualifiche equiparate

120,75

10,26

11,60

13,39

VI BIS

Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

122,50

10,74

12,14

14,00

VI BIS

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

120,25

10,74

12,14

14,00

VI

Sovrintendente e qualifiche equiparate

116,25

10,26

11,60

13,39

VI

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate

112,25

10,26

11,60

13,39

V

Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

113,50

9,65

10,91

12,59

V

Assistente capo e qualifiche equiparate

111,50

9,65

10,91

12,59

V

Assistente e qualifiche equiparate

108,00

9,65

10,91

12,59

V

Agente scelto e qualifiche equiparate

104,50

9,65

10,91

12,59

V

Agente e qualifiche equiparate

101,25

9,65

10,91

12,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Indennità pensionabile.

1. Le misure dell’indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche

Incrementi dal

 1° gennaio 2004

Euro

Ulteriori incrementi dal

1° gennaio 2005

Euro

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

45,30

15,90

Commissario capo e qualifiche equiparate

44,50

15,60

Commissario e qualifiche equiparate

44,10

15,40

Vice commissario e qualifiche equiparate

42,30

14,80

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

43,10

15,10

Ispettore capo e qualifiche equiparate

41,10

14,40

Ispettore e qualifiche equiparate

39,80

14,00

Vice Ispettore e qualifiche equiparate

38,60

13,50

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

39,70

13,90

Sovrintendente e qualifiche equiparate

37,30

13,10

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate

37,10

13,10

Assistente capo e qualifiche equiparate

33,40

11,70

Assistente e qualifiche equiparate

30,40

10,70

Agente scelto e qualifiche equiparate

29,00

10,00

Agente e qualifiche equiparate

28,00

10,00

 

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche

Dal

 1° gennaio 2004

Euro

Dal

1° gennaio 2005

Euro

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

761,30

777,20

Commissario capo e qualifiche equiparate

747,20

762,80

Commissario e qualifiche equiparate

740,40

755,80

Vice commissario e qualifiche equiparate

710,40

725,20

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

723,30

738,40

Ispettore capo e qualifiche equiparate

690,70

705,10

Ispettore e qualifiche equiparate

669,20

683,20

Vice Ispettore e qualifiche equiparate

648,30

661,80

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

666,20

680,10

Sovrintendente e qualifiche equiparate

626,80

639,90

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate

623,70

636,80

Assistente capo e qualifiche equiparate

561,10

572,80

Assistente e qualifiche equiparate

510,80

521,50

Agente scelto e qualifiche equiparate

468,40

478,40

Agente e qualifiche equiparate

432,20

442,20


5. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

6. Indennità di presenza festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

 

7. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) Per l’anno 2004:

1) Polizia di Stato: € 9.311.000,00;

2) Corpo di polizia di penitenziaria: € 3.846.000,00;

3) Corpo forestale dello Stato: € 699.000,00.

 

b) Per l’anno 2005:

1) Polizia di Stato: € 15.647.000,00;

2) Corpo di polizia di penitenziaria: € 6.341.000,00

3) Corpo forestale dello Stato € 1.084.000,00:

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l’IRAP e gli oneri contributivi  a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO

  

  1. Il Governo si impegna, in caso di attivazione dell’art. 14, comma 5, del disegno di legge Finanziaria 2005, a riconoscere al personale destinatario dei presenti ipotesi di accordo e schema di concertazione gli stessi incrementi riconosciuti al restante personale pubblico.

 

  1. Il Governo si impegna, altresì, ad informare le OO.SS. ed i COCER degli andamenti dei lavori della legge finanziaria 2005 in tema di risorse contrattuali del pubblico impiego.

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO

 

Il Governo si impegna ad individuare iniziative per ridurre i tempi di attesa del giudizio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per il personale collocato in aspettativa per infermità.

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO

 

Il Governo si impegna a costituire un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato per esaminare le problematiche emerse in sede di contrattazione sui fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali.

 

DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DEL GOVERNO

 

 ll Governo si impegna a riprendere al più presto la concertazione in materia di “Fondi Pensione”.

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO

 

Il Governo si impegna a considerare, con particolare attenzione, nel più ampio quadro di riferimento generale, le questioni attinenti alla presenza nei luoghi di lavoro di materiale contenente amianto.

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI CONCERTAZIONE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI

POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

BIENNIO ECONOMICO 2004/2005

 

TITOLO II

Forze di polizia ad ordinamento militare

8. Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente schema di concertazione si applica al personale dei ruoli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente schema di concertazione concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente schema di concertazione, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

 
 

9. Nuovi stipendi.

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

Livelli

Incrementi mensili lordi

(Euro)

Stipendi tabellari annui lordi

(Euro)

IX

33,90

14.844,14

VIII

30,86

13.013,64

VII-bis

29,53

12.216,25

VII

28,19

11.421,14

VI-bis

27,00

10.703,57

VI       

25,81

9.984,79

V

24,28

9.067,95

  

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

  

 

Gradi

 

Parametro

Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005

(Euro)

Tenente Colonnello/ Maggiore

150,00

23.175,00

Capitano

144,50

22.325,25

Tenente

139,00

21.475,50

Sottotenente

133,25

20.587,13

Maresciallo Aiutante SUPS "Luogotenente"/ Maresciallo Aiutante "Luogotenente"

139,00

21.475,50

Maresciallo Aiutante SUPS /

Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)               

135,50

20.934,75

Maresciallo Aiutante SUPS /

Maresciallo Aiutante

133,00

20.548,50

Maresciallo Capo

128,00

19.776,00

Maresciallo Ordinario                                                         

124,00

19.158,00

Maresciallo

120,75

18.655,88

Brigadiere Capo    (con 8 anni nel grado)

122,50

18.926,25

Brigadiere Capo   

120,25

18.578,63

Brigadiere

116,25

17.960,63

Vice Brigadiere                          

112,25

17.342,63

Appuntato Scelto    (con 8 anni nel grado)

113,50

17.535,75

Appuntato Scelto   

111,50

17.226,75

Appuntato

108,00

16.686,00

Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto

104,50

16.145,25

Carabiniere / Finanziere

101,25

15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

 

10. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente schema di concertazione sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell’anno 2004, con diritto a pensione, i benefìci stipendiali risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all’articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonché alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003 n° 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità.

 

Gradi e Posizioni Economiche      

Livello

euro

Tenente colonnello                                                                                                Maggiore

IX

32,98

Capitano

VIII

33,56

Tenente

VIII

31,11

Sottotenente

VII BIS

29,88

Maresciallo aiutante SUPS "luogotenente"\ Maresciallo aiutante "luogotenente"

VII BIS

32,44

Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001

VII BIS

30,88

Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001

30,88

Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001

30,88

Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4   mesi nel grado e non destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001

VII BIS

29,77

Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado

VII

28,88

Maresciallo ordinario con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado 

VI BIS

28,28

Maresciallo con piu' 1 anno nel grado 

VI

28,02

Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado 

VI BIS

27,61

Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado 

27,61

Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e  piu' 4 anni nel grado 

27,61

Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e  meno 4 anni nel grado 

VI BIS

26,61

Brigadiere

VI

26,02

Vicebrigadiere con piu' 3 anni e 6 mesi  nel grado 

VI

24,23

Appuntato scelto con piu'  16 anni di serv. e  piu' 4 anni nel grado 

V

26,32

Appuntato scelto con piu'  16 anni di serv. e  meno 4 anni nel grado 

V

25,43

Appuntato scelto con meno  16 anni di serv. e  meno 4 anni nel grado 

25,43

Appuntato

V

23,87

Carabiniere scelto\Finanziere scelto

V

22,31

Carabiniere\Finanziere

V

21,44

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall’art.3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente schema di concertazione avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Anno 2004

Anno 2005

 

Feriale (euro)

Festivo o notturno (euro)

Notturno festivo (euro)

Livelli

Gradi/posizioni economiche

Parametri

IX

Tenente Colonnello/ Maggiore

150,00

13,48

15,24

17,58

VIII

Capitano

144,50

12,27

13,87

16,01

VIII

Tenente

139,00

12,27

13,87

16,01

VII BIS

Sottotenente

133,25

11,71

13,24

15,27

VII BIS

Maresciallo Aiutante SUPS "Luogotenente"/ Maresciallo Aiutante "Luogotenente"

139,00

11,71

13,24

15,27

VII BIS

Maresciallo Aiutante SUPS /

Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)               

135,50

11,71

13,24

15,27

VII BIS

Maresciallo Aiutante SUPS /

Maresciallo Aiutante

133,00

11,71

13,24

15,27

VII

Maresciallo Capo

128,00

11,21

12,67

14,62

VI BIS

Maresciallo Ordinario                                                         

124,00

10,74

12,14

14,00

VI

Maresciallo

120,75

10,26

11,60

13,39

VI BIS

Brigadiere Capo    (con 8 anni nel grado)

122,50

10,74

12,14

14,00

VI BIS

Brigadiere Capo   

120,25

10,74

12,14

14,00

VI

Brigadiere

116,25

10,26

11,60

13,39

VI

Vice Brigadiere                          

112,25

10,26

11,60

13,39

V

Appuntato Scelto    (con 8 anni nel grado)

113,50

9,65

10,91

12,59

V

Appuntato Scelto   

111,50

9,65

10,91

12,59

V

Appuntato

108,00

9,65

10,91

12,59

V

Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto

104,50

9,65

10,91

12,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Indennità pensionabile.

1.Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Gradi

Incrementi dal

 1° gennaio 2004

Euro

Ulteriori incrementi dal

1° gennaio 2005

Euro

Tenente Colonnello e Maggiore

45,30

15,90

Capitano

44,50

15,60

Tenente

44,10

15,40

Sottotenente

42,30

14,80

Maresciallo Aiutante s.UPS e

Maresciallo Aiutante

43,10

15,10

Maresciallo Capo

41,10

14,40

Maresciallo Ordinario                                                        

39,80

14,00

Maresciallo

38,60

13,50

Brigadiere Capo   

39,70

13,90

Brigadiere

37,30

13,10

Vice Brigadiere                          

37,10

13,10

Appuntato Scelto   

33,40

11,70

Appuntato

30,40

10,70

Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto

29,00

10,00

Carabiniere / Finanziere

28,00

10,00

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi

Dal

 1° gennaio 2004

Euro

Dal

1° gennaio 2005

Euro

Tenente Colonnello e Maggiore

761,30

777,20

Capitano

747,20

762,80

Tenente

740,40

755,80

Sottotenente

710,40

725,20

Maresciallo Aiutante s.UPS e

Maresciallo Aiutante

723,30

738,40

Maresciallo Capo

690,70

705,10

Maresciallo Ordinario                                                        

669,20

683,20

Maresciallo

648,30

661,80

Brigadiere Capo   

666,20

680,10

Brigadiere

626,80

639,90

Vice Brigadiere                          

623,70

636,80

Appuntato Scelto   

561,10

572,80

Appuntato

510,80

521,50

Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto

468,40

478,40

Agente e qualifiche equiparate

432,20

442,20

 

12. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 

13. Indennità di presenza festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

.

14. Efficienza dei servizi istituzionali.

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) Per l’anno 2004:

1) Arma dei carabinieri: € 10.539.000,00;

2) Corpo della Guardia di finanza: € 5.906.000,00;

b) Per l’anno 2005:

1) Arma dei carabinieri: € 17.832.000,00;

2) Corpo della Guardia di finanza: € 9.615.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l’IRAP e gli oneri contributivi  a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

  

TITOLO III

Disposizioni finali

15. Proroga di efficacia di norme.

1.Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo ed il presente schema di concertazione, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento degli accordi e delle concertazioni.