ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005
TITOLO I Forze di polizia ad ordinamento civile 1. Ambito di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. La presente ipotesi di accordo concerne gli aspetti retributivi ed è valida per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.
2. Nuovi stipendi.
1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1. 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero. 5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
3. Effetti dei nuovi stipendi. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell’anno 2004, con diritto a pensione, i benefìci stipendiali risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all’articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonché alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità.
4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall’art.3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri. 5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico. 6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:
4. Indennità pensionabile. 1. Le misure dell’indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 6. Indennità di presenza festiva. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.
7. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali. 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) Per l’anno 2004: 1) Polizia di Stato: € 9.311.000,00; 2) Corpo di polizia di penitenziaria: € 3.846.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: € 699.000,00.
b) Per l’anno 2005: 1) Polizia di Stato: € 15.647.000,00; 2) Corpo di polizia di penitenziaria: € 6.341.000,00 3) Corpo forestale dello Stato € 1.084.000,00: 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l’IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO
Il Governo si impegna ad individuare iniziative per ridurre i tempi di attesa del giudizio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per il personale collocato in aspettativa per infermità.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO
Il Governo si impegna a costituire un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato per esaminare le problematiche emerse in sede di contrattazione sui fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali.
DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DEL GOVERNO
ll Governo si impegna a riprendere al più presto la concertazione in materia di “Fondi Pensione”.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO
Il Governo si impegna a considerare, con particolare attenzione, nel più ampio quadro di riferimento generale, le questioni attinenti alla presenza nei luoghi di lavoro di materiale contenente amianto.
SCHEMA DI CONCERTAZIONE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005
TITOLO II Forze di polizia ad ordinamento militare 8. Ambito di applicazione e durata. 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente schema di concertazione si applica al personale dei ruoli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. Il presente schema di concertazione concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente schema di concertazione, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 9. Nuovi stipendi. 1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1. 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero. 5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
10. Effetti dei nuovi stipendi. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente schema di concertazione sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell’anno 2004, con diritto a pensione, i benefìci stipendiali risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all’articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonché alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003 n° 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità.
4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall’art.3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri. 5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente schema di concertazione avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico. 6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:
11. Indennità pensionabile. 1.Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
12. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità. 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 13. Indennità di presenza festiva. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00. . 14. Efficienza dei servizi istituzionali. 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) Per l’anno 2004: 1) Arma dei carabinieri: € 10.539.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: € 5.906.000,00; b) Per l’anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: € 17.832.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: € 9.615.000,00. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l’IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.
TITOLO III Disposizioni finali 15. Proroga di efficacia di norme. 1.Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo ed il presente schema di concertazione, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento degli accordi e delle concertazioni.
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