DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

 

 

Prot.n.    0433590-2002                                                                                            Roma, li ROMA PU-GDAP-100-07/10/2002-0433590-2002

                                  

                                                                           Alle Organizzazioni Sindacali

 S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A 00136 

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228 00163 ROMA

C.I.S.L. - F.P.S/ P.P. - Via Lancisi,25 00161 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via L.Serra,31 00153 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via E. Lepido, 46 00175 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Piazza Imerio, 21 00165 ROMA

F.S.A C.N.P.P.- Si.A.P.Pe. UG.L. /F.N. P. Via Spaccarelli, n. 86 00 1 00 ROMA

Si.A.L.Pe.- A.S.I.A. Via dell'Argilla, n. 4 00185 ROMA

S.A.G. -P.P. Largo dei Lombardi, n. 21 00 1 86 ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione

Gestione del personale Polizia Penitenziaria

SEDE

 

OGGETTO: Modifica ed integrazione alla circolare n. 3568/6018 del 12/12/2001.-

Per opportuna informativa si trasmette copia della Lettera circolare n. 04209232002 datata 30 settembre 2002., della Direzione Generale dei Personale - Gestione del personale di Polizia Penitenziaria - relativa all'argomento specificato in oggetto.

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

 Direzione Generale del personale e della Formazione

Gestione del personale di Polizia Penitenziaria

LETTERA CIRCOLARE  0420923-2002

PU-GDAP-100-30/09/2002-0420923-2002

Roma, lì 30 SET. 2002

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

 Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore degli Studi -Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per Adulti (comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e. Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo Altavista

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

 

OGGETTO: Modifica ed integrazione alla circolare n.3568/6018 del 12/12/2001. -

 

A parziale modifica di quanto disposto al punto 6.3 della circolare n.3568/6018 datata 12/12/2001, si. informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che i permessi di cui ai commi 2 e 3 - dell'articolo 33 della legge 104/92, essendo interamente retribuiti, producono effetti anche sulla tredicesima mensilità. Pertanto, le disposizioni impartite per cui i permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge 104/92 non producevano effetti sulla tredicesima mensilità, devono intendersi abrogate. Tale disposizione si applica sia al personale che assiste un parente, familiare o affine entro il terzo grado disabile in situazione di gravità sia al dipendente disabile in situazione di gravità che ne usufruisce a titolo personale ai sensi del comma 6 dell'articolo 33 della legge 104/92. Ne consegue che le Direzioni degli istituti e servizi sono autorizzate a restituire le eventuali somme trattenute dai ratei. di tredicesima solo ed esclusivamente per. quei dipendenti che hanno. beneficiato dei permessi di cui ai commi 2, 3 e 6. dell'articolo 33 della legge 104/92. Ad integrazione. di quanto previsto al punto 4.1 della circolare in oggetto indicata, l'articolo 21 del nuovo C.C.N.L. del Comparto Sicurezza di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 confermando, in linea generale, le disposizioni impartite in merito, stabilisce, altresì, al comma 2) del medesimo articolo, in caso di malattia dei figlio di età non superiore ai tre anni, i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un _massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1 del medesimo articolo 21. Pertanto, tali ulteriori cinque giorni possono essere fruiti nel caso di malattia dei figli di età inferiore ad anni tre, in cui il dipendente abbia già usufruito dei 45 giorni di congedo straordinario annuali a disposizione ed alle medesime condizioni previste per la concessione del congedo straordinario per malattia dei figli di età inferiore ad anni tre. Il comma 8) del medesimo articolo 21 stabilisce che i riposi orari di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità. Il Dipartimento Giustizia Minorile è invitato a diramare la presente a tutti gli istituti e servizi dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaspare SPARACIA

 

LEGGE 104/92

Art.33 Agevolazioni

1. La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori dì lavoro di usufruire, in alternativa al.prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n.1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 ed 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o Privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede .

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 , e ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.