DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

UFFICIO II

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO “POLIZIA PENITENZIARIA”

 

Prot.    GDAP 0022553-2004

PU-GDAP-2000-21/01/2004-0022553-2004

 

LETTERA CIRCOLARE

 

OGGETTO: D.P.R. n. 348 del 19 novembre 2003 - Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

 

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 298 del 24 Dicembre 2003 è stato pubblicato il D.P.R. n. 348 del 19 novembre 2003 (di seguito indicato come DPR) “Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare “

Le disposizioni del citato DPR integrano le disposizioni relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e si applicano al personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

Assegno funzionale

L’assegno funzionale pensionabile compete al personale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria al compimento del 17° e 29° anno di servizio effettivamente prestato senza demerito.

Per l’attribuzione del beneficio è necessario che il dipendente, oltre ad aver maturato la prescritta anzianità di servizio, non abbia riportato nel biennio precedente alla maturazione dell’anzianità una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a “buono”.

Il dipendente, qualora in tale biennio abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a “buono”, potrà ottenere il beneficio trascorsi due anni dall’evento” ostativo.

Si rammenta, con l’occasione, che per la verifica dei presupposti per la concessione dell’assegno funzionale le direzioni degli istituti e servizi debbono continuare ad attenersi alle disposizioni contenute nella lettera circolare 315108/1.1 del 10.6.1987, punto 8.

Le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento del 17° e 29° anno di servizio:

 

Qualifica

 

17 anni di servizio 

29 anni di servizio

 

euro 

 

euro

Agente e qualifiche equiparate

1.131,60        

 

1.694,40

Agente scelto e qualifiche equiparate

1.131,60         

 

1.694,40

Assistente e qualifiche equiparate

 

1.131,60         

 

1.694,40

Assistente capo e qualifiche equiparate

 

1.131,60

1.694,40

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate

 

1.406,40         

 

2358,00

Sovrintendente e qualifiche equiparate

 

1.406,40         

 

2.358,00

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

 

1.406,40         

 

2.358,00

Vice ispettore e qualifiche equiparate

 

1.429,20         

 

2.398,80

Ispettore e qualifiche equiparate

 

1.429,20         

 

2398,80

Ispettore capo e qualifiche equiparate

 

1.429,20         

 

2398,80

Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate

1.429,20         

 

2.398,80

 

 

 

Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate, e per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia provenienti da ruoli inferiori, le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal l gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento del 17° e 29° anno di servizio:

 

 

Qualifica

 

17 anni di servizio

 

29 anni di servizio

 

 

euro

euro

Vice commissario e qualifiche equiparate

 

1.682,40

 

2.524,80

 

Commissario e qualifiche equiparate

1.682,40

 

2.524,80

 

Commissario capo e qualifiche equiparate

 

2.164,80

 

4.018,80

 

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

 

2.439,60

 

4.018,80

 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli finì dell’attribuzione dell’assegno funzionale, per il compimento della prescritta anzianità e’ valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

Per il personale già beneficiario dell’indennità in parola l’Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato ha provveduto all’aggiornamento dei nuovi importi con le competenze del mese di gennaio c.a.; mentre con le competenze del mese di marzo 2004 provvederà a corrispondere gli arretrati.

Sarà cura di questo Ufficio provvedere, al più presto, a trasmettere alle Direzioni di appartenenza le schede nominative del personale che, nell’anno 2003, ha maturato il 17° anno di servizio.

Successivamente, sulla base delle dichiarazioni fornite dalle Direzioni, quest’Ufficio procederà (ai sensi dell’art.5 del DPR n. 395/90) all’accertamento dell’esistenza dei requisiti prescritti e comunicherà al C.E.D. i dati per l’aggiornamento degli stipendi.

Proroga di efficacia di norme

Al personale destinatario del citato DPR continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con lo stesso, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di concertazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaspare Sparacia