Il presidente CONTESTABILE (FI), relatore per la Commissione difesa, rileva che, per quanto concerne il personale direttivo e dirigente (ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché funzionari/dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile), il riordino dei ruoli nasce dalla volontà di procedere alla "dirigenzializzazione" di questa carriera, in analogia a quella prefettizia ed a quella diplomatica; per il personale non direttivo e non dirigente, invece, la necessità nasce dalla riconosciuta esigenza di perfezionare i provvedimenti di riordino adottati nel 1995, i quali hanno suddiviso la carriera dei sottufficiali in più ruoli (sergenti e marescialli), con conseguente reinquadramento del personale. In conseguenza di questa operazione, infatti, il personale di maggiore anzianità è stato compattato nei gradi medio-alti di ciascuno dei ruoli istituiti oppure inquadrato in uno dei gradi del ruolo marescialli. Ne è inoltre derivata una disarmonica dinamica delle carriere, per effetto della quale il personale raggiunge in tempi abbastanza ristretti (15-20 anni) il grado apicale del ruolo, ove poi rimane per un periodo sostanzialmente equivalente, senza altri stimoli che non modesti incrementi economici.
Il provvedimento è assai articolato, per la complessità delle organizzazioni coinvolte (tre Forze armate - Esercito, Marina ed Aeronautica - e ben cinque Forze di polizia, di cui due ad ordinamento militare - Carabinieri e Guardia di finanza - e tre ad ordinamento civile - Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e per la dimensione del personale interessato (complessivamente circa 500.000 uomini).
Il testo contiene una prima parte (articolo 1, comma 1) di carattere programmatico, che definisce il quadro di riferimento entro cui, dal volontario al dirigente, si deve muovere il disegno complessivo di riordino, e successivamente (articolo 1, commi 2 e 3, articoli 2 e 3) detta le modalità con cui iniziare a realizzare il disegno complessivo in funzione dell’entità delle risorse disponibili. Queste modalità presuppongono che la delega al Governo contenga principi e criteri direttivi "a maglia larga", per consentire alle amministrazioni di settore di introdurre, con la necessaria flessibilità, i conseguenti contenuti prescrittivi.
Il disegno di legge si configura come un provvedimento di delega. Fanno eccezione gli articoli dal 4 al 6, introdotti durante il dibattito in Aula alla Camera dei deputati, che attengono all’affermazione di principi (ad esempio l’articolo 4, sulla salvaguardia del regime di sostanziale equiordinazione delle carriere, introdotto allo scopo di evitare l’insorgere di una giungla retributiva nel settore) ovvero alla risoluzione di problematiche in qualche modo "storiche" (articoli 5 e 6).
Il testo immagina che il riordino delle carriere avvenga in due momenti fondamentali: una parte attuale, che impiega i fondi residuali disponibili, ed una di secondo periodo, a seguito di individuazione delle maggiori risorse occorrenti nell'ambito del DPEF e quindi della legge finanziaria per l'anno 2007.
In ciascuno dei due momenti sono poi previsti provvedimenti delegati correttivi, ovviamente senza maggiori oneri complessivi.
Il Presidente-relatore passa quindi ad illustrare diffusamente le singole disposizioni del provvedimento, precisando che l'articolo 1, comma 1, prefigura il disegno complessivo del riordino, il successivo comma 2 disciplina la prima delle deleghe, che utilizza i fondi già accantonati dalla finanziaria 2004, ed il comma 3, infine, delinea gli scenari nei quali il processo di riordino, previa individuazione delle necessarie risorse, si dovrà completare.
L'articolo 2 interviene in tema di adeguamento del trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia con trattamento dirigenziale, regolato dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.
L’articolo 4 sancisce poi il principio della sostanziale equiordinazione che deve regolare il riordino delle carriere. Si tratta di una disposizione che, pur salvaguardando la tipicità di ciascuna organizzazione, ribadisce la necessità che il legislatore delegato eviti di introdurre istituti economico-normativi diversi tra di loro, i quali finirebbero inevitabilmente per innescare fenomeni emulativi del tutto inopportuni in un comparto che, per la sua particolare valenza, deve invece conservare sotto questo profilo un carattere di unitarietà.
L’articolo 5, invece, dà soluzione ad una delicata questione relativa alla corretta interpretazione della normativa vigente in tema di inquadramento stipendiale in occasione della acquisizione del trattamento dirigenziale.
Con l’articolo 6, infine,si risolve l’annosa querelle relativa all’avanzamento degli ufficiali appartenenti a quei ruoli istituiti dalla legge n. 212 del 1983 quale prosecuzione della carriera dei marescialli appartenenti ai gradi apicali.
Questi ruoli sono stati da tempo posti ad esaurimento (soluzione scelta dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri) ovvero fatti confluire nei ruoli speciali (soluzione scelta dalla Guardia di finanza). Tuttavia, questa differenziazione di trattamento ha introdotto delle sperequazioni, in quanto gli ufficiali appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, essendo confluiti ex lege in un ruolo che prevede il grado vertice di colonnello, possono beneficiare di promozioni precluse, invece, agli omologhi delle Forze armate. La norma ricuce dunque la sperequazione, prevedendo per questi ufficiali la promozione al grado di tenente colonnello dopo 8 anni nel grado di maggiore.
Il senatore BOSCETTO(FI), relatore per la Commissione affari costituzionali, si sofferma sui principi e criteri direttivi della delega al Governo per il riordino, in particolare, dei ruoli del personale delle Forze di polizia. Sottolinea l'unificazione del ruolo degli agenti e assistenti con quello dei sovrintendenti, che assicura una ripartizione dei relativi organici coerente alle esigenze di funzionalità e ai principi di sostanziale equivalenza e allineamento dei trattamenti economici. A tal fine la delega prospetta la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente anche mediante percorsi di aggiornamento professionale, tenendo conto della preparazione già acquisita con l'anzianità e assicurando ai sovrintendenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo o il trattamento economico corrispondente, prima della cessazione dal servizio.
Fra i principi e i criteri direttivi della delega ricorda, anche, l'unificazione nell'ambito della carriera dirigenziale dei funzionari di Polizia e dei ruoli sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato nonché di quelli del Corpo forestale dello Stato. Per tale finalità, sono previste, fra l'altro, la modificazione dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici.
Infine, ricorda le disposizioni relative al Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 3.
Il senatore NIEDDU (DS-U), nel riservarsi considerazioni di merito in sede di discussione generale, rileva preliminarmente che una problematica articolata e complessa come quella oggetto del disegno di legge postula un accurato approfondimento e sollecita pertanto l'effettuazione di audizioni dei rappresentanti delle categorie del personale interessate.
Il sottosegretario BERSELLI rileva la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'approvazione definitiva prima dello scioglimento delle Camere, esprimendo il timore che ciò risulti pregiudicato dallo svolgimento di eventuali audizioni.
Il presidente CONTESTABILE (FI), premesso che l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento si è sviluppato lungo un arco di tempo piuttosto lungo, sottolinea che rientra nelle prerogative del Senato effettuare tutti gli approfondimenti di cui si palesi la necessità.
Il sottosegretario BERSELLI precisa che il proprio intervento intendeva unicamente riferirsi alla concreta tempistica dell'esame del provvedimento.
I senatori MANFREDI (FI), PALOMBO (AN), GUBERT (UDC) e MELELEO (UDC), a nome dei rispetti Gruppi, pur condividendo il giudizio sulla complessità della materia oggetto del disegno di legge e l'opportunità dell'effettuazione di audizioni, segnalano l'esigenza che gli approfondimenti non compromettano l'approvazione di un testo che è molto atteso dal personale interessato.
Le Commissioni riunite convengono quindi di ascoltare in apposite sedute dell'Ufficio di presidenza, da convocarsi nella giornata di domani, in luogo delle sedute antimeridiana e pomeridiana già previste, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile e del COCER Interforze.
Le Commissioni riunite convengono quindi di ascoltare in apposite sedute dell'Ufficio di presidenza, da convocarsi nella giornata di domani, in luogo delle sedute antimeridiana e pomeridiana già previste, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile e del COCER Interforze.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
NELLA
MATTINATA DI OGGI, 2 FEBBRAIO, SONO IN AUDIZIONE LE OO.SS. DELLE FORZE
DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE, CHE CONTINUERANNO ANCHE NEL
POMERIGGIO. |