Camera dei Deputati

 

PROPOSTA DI LEGGE

D’iniziativa dei Deputati: 

 

CARBONI, BONITO, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER, LUCIDI, MAGNOLFI, MANCINI, SINISCALCHI.

 

Revisione delle sanzioni disciplinari e dei relativi procedimenti nei confronti del personale del Corpo di Polizia penitenziaria; condono disciplinare; soppressione dei rapporti informativi.

 

Onorevoli colleghi!

La legge 15 dicembre 1990, n. 395 ha istituito, in sostituzione del precedente Corpo degli agenti di custodia a carattere militare, il Corpo di polizia penitenziaria, corpo civile alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, con ordinamento e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali ridefiniti dalla legge stessa.

La legge ha tracciato le linee generali dell’ordinamento del Corpo, rinviando a successivi decreti legislativi la specificazione di tali principi.

In particolare, l’attuale sistema delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è definito dal decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 449, che prevede tipologie sanzionatorie, quali la censura, la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione che comportano particolari effetti sullo status e sul patrimonio del soggetto cui vengono inflitte.

Soltanto nel 1999, con il DPR 15 febbraio 1999, n. 82, è stato emanato il nuovo regolamento di servizio del Corpo, che è intervenuto a ridefinire i doveri e gli obblighi connessi con lo status di appartenente alla polizia penitenziaria.

Detto regolamento, nello spirito della legge di riforma, ha proceduto alla smilitarizzazione del Corpo, rimodulando altresì la gamma dei doveri cui sono tenuti gli appartenenti alla polizia penitenziaria, la cui disciplina risale alle prescrizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 e nella legge 18 febbraio 1963, n. 173.

Poiché la responsabilità disciplinare consegue all’inosservanza dei doveri inerenti al proprio status, è evidente come una nuova definizione di tali doveri non possa non spiegare effetti sul regime disciplinare applicabile. Tra l’altro quest’ ultimo, delineato dal già citato decreto legislativo n. 449 del 1992, è stato introdotto sul presupposto di una normativa in parte anacronistica, e non aderente ai principi di una più democratica e aperta gestione del lavoro, principi ai quali è stata finalizzata la riforma del Corpo di polizia penitenziaria. Appare quindi necessario provvedere ad una modifica del regime disciplinare applicabile al Corpo, anche in considerazione dei compiti sempre nuovi e maggiori ad esso attribuiti, che hanno determinato più pesanti carichi di lavoro ed una maggiore conflittualità all’interno dello stesso. Il provvedimento si compone di tre articoli.

L’articolo 1 delega il Governo ad adottare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un decreto legislativo per la modifica del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi attinenti alla rideterminazione delle condotte sanzionabili, alla soppressione di alcune infrazioni ritenute maggiormente in contrasto con i principi di democraticità, alla definizione e disciplina di precise garanzie relative al procedimento disciplinare.

L’articolo 2 dispone la soppressione dei rapporti informativi previsti dal decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992, recante l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

L’articolo 3, infine, concede il condono delle sanzioni disciplinari irrogate agli appartenenti del Corpo di polizia penitenziaria indicandone con precisione i limiti di applicazione, anche temporali, e i procedimenti da dichiarare estinti. Viene rimessa ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle modalità di applicazione della legge. Infine vengono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte e viene disposto che non rimanga traccia delle sanzioni condonate nel foglio matricolare.

 

Articolo 1

(Sanzioni disciplinari e relativi procedimenti)

Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la modifica del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 449 concernente la determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

1) rideterminazione delle fattispecie delle infrazioni e delle condotte sanzionabili, con esclusione di quelle connesse alla manifestazione di pensiero e di giudizio sulla organizzazione del lavoro dell’Amministrazione penitenziaria e comunque di formulazione generica, ovvero attinenti alle qualità morali o pregiudizievole dell’esercizio della attività sindacale del dipendente;

2) soppressione della lettera n) dell’articolo 4; delle lettere g) ed h) dell’articolo 5, e delle lettere a) e b) dell’articolo 6 del decreto legislativo 30.10.1992 In. 449;

3) previsione del termine di venti giorni per la contestazione scritta dell’addebito da quando l’Amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono costituire infrazione;

4) garanzia del contraddittorio in ogni fase del procedimento e della ricognizione dei fatti;

5) obbligo di escussione dei testimoni a discarico citati dal dipendente e facoltà del dipendente o del proprio assistente di interrogare i testimoni citati a carico e di accedere alla documentazione probatoria dei fatti e delle circostanze attinenti al procedimento;

6) estinzione del procedimento disciplinare decorsi 120 giorni dalla contestazione dell’ addebito;

7) riattivazione del procedimento disciplinare, qualora connesso a procedimento penale, entro 180 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva

8)sospensione della sanzione disciplinare in pendenza del ricorso gerarchico previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n.449.

 

Articolo 2

(Soppressione dei rapporti informativi)

Sono soppressi i rapporti infornativi per il personale del Corpo di polizia penitenziaria di cui agli articoli 44, 45, 46,47, 48 e 49, del decreto legislativo 30ottobre 1992, n. 443.

Nei concorsi interni e nelle procedure di progressione alle qualifiche superiori non si tiene conto dei rapporti informativi redatti per gli anni antecedenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Articolo 3

(Condono disciplinare)

1 ) Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate le sanzioni della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione inflitte fino alla, data di entrata in vigore del regolamento di servizio del Corpo di polizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999 x 82.

2) Il condono non si applica alle sanzioni di cui al comma 1 quando siano connesse con procedimenti penali o quando siano relative ad Infrazioni concernenti i rapporti con i detenuti e gli internati di cui agli articoli 2, 3, e 4 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 449.

3) Sono estinti i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, relativi alle infrazioni punibili con una delle sanzioni indicate al medesimo comma

4) Con decreto del Ministro della Giustizia sono stabilite le modalità di applicazione della presente legge.

5) Sono salvi gli effetti giuridici ed economici prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte.

6) Delle sanzioni disciplinari condonate non rimane traccia nel foglio matricolare degli interessati.