Avv. Emanuela Mazzola Via Tacito, 50 – 00193 Roma ATTO STRAGIUDIZIALE DI INTIMAZIONE DIFFIDA E CONTESTUALE MESSAIN MORA Nell’interesse di: La F.P. CGIL — Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica — Segreteria Nazionale, con sede legale in Roma Via Leopoldo Serra n.31, C.F. 97006090589, in persona del legale rappresentante Francesco Quinti, Coordinatore Nazionale del personale appartenente alla Polizia penitenziaria; PREMESSA1. L’odierno esponente è l’Organizzazione Sindacale della CGIL che promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche (Art. 1, comma I, dello Statuto); 2. La F.P. CGIL organizza e tutela le lavoratrici e i lavoratori dipendenti (Art 1, comma II, dello Statuto); 3. La scrivente O.S., inoltre, basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione (Art. 2, comma I, dello Statuto); 4. Si propone, altresì, di riaffermare il ruolo dello stato sociale come fondamento della vita democratica, riformare i suoi istituti, valorizzare e qualificare il lavoro, promuovere un reale ed effettivo rinnovamento della pubblica amministrazione, ciò al fine di rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini (Art. 1, comma III, dello Statuto); 5. Riconosce il diritto dei propri iscritti ad una piena tutela, sia in forma individuale che collettiva, dei propri diritti ed interessi economici oltre ché sociali, professionali e morali (art. 4, comma 5, dello Statuto); 6. Oggetto di tutela da parte dell’odierno esponente è anche il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione. Diritto il cui esercizio risulta compromesso a causa e mediante l’adozione di un deprecabile comportamento da parte della P.A. intimata in danno dei propri dipendenti. 7. Nota già a codesta amministrazione la vicenda che ha riguardato la maggior parte dei lavoratori che dopo essere stati visitati dalla C.M.O. sono stati dichiarati temporaneamente inidonei al servizio d’istituto per problematiche psicologiche. 8. In particolare, la P.A, di propria iniziativa, richiede agli Organi Competenti la sospensione della patente di guida per quei dipendenti ritenuti temporaneamente inidonei perché affetti da disagi di natura e/o rilievo psicologico. Nella maggior parte dei casi la suddetta richiesta è documentata con allegato il solo giudizio di inidoneità temporanea espresso dalla C.M.O. che ha sottoposto a visita medica il dipendente. Documentazione, peraltro, nella quale non è dato riscontrare alcuna attestazione specifica di inidoneità alla guida per sussistenza del disagio psicologico. Diversamente, tale diagnosi è volta a documentare esclusivamente la eventuale inidoneità - per di più temporanea - ai servizi d’istituto. 9. La scrivente O.S. ha già censurato tempestivamente e ripetutamente codesto modus operandi senza ricevere alcun riscontro in tal senso. 10. Da ultimo, con nota n. 277/2005, del 26.06.2005, inviata alle Amministrazioni Competenti, la scrivente O.S. ha fatto presente la necessità e l’opportunità di predisporre urgentemente e curare la diffusione di una lettera circolare, volta a chiarire le norme vigenti nel settore, alle articolazioni periferiche di tale Amministrazione. Ciò al fine di evitare il reiterarsi del suddetto comportamento, estremamente dannoso per il personale di polizia Penitenziaria destinatario dei provvedimenti di sospensione. 11. Ad oggi continuano a pervenire alla F.P. Cgil segnalazioni e doglianze che testimoniano il perdurare di tale illegittimo comportamento. CONSIDERATO1. Che l’art. 119 del Codice della Strada stabilisce che la Patente non possa essere rilasciata a soggetti affetti da malattia fisica e psichica tale da impedire la conduzione con sicurezza dei veicoli a motore. 2. Che in ogni caso, la patente di guida, a norma dell’art. 129, 2° comma, C.d.S. può essere sospesa qualora, in sede di accertamento sanitario, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’ art. 119. 3. Che le disposizioni suddette, sono norme di carattere generale. In virtù delle norme citate non è sufficiente una qualsivoglia patologia psichica per legittimare il mancato rilascio della patente, o l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione della stessa, dovendo a tal fine sussistere necessariamente ed essere accertata quella patologia idonea a impedire al soggetto di condurre con sicurezza il veicolo. 4. Da qui si ricava che la semplice presenza della malattia psicologica non solo non legittima di per sé la sospensione della patente, ma non può neanche costituire valida occasione e motivo di verifica della persistenza dei requisiti in capo al soggetto. 5. Che, ove pure sia accertata la sussistenza di una patologia psicologica, non è per ciò stesso legittimo sollevare sic et simpliciter il quesito circa la permanenza della idoneità alla guida del soggetto. Né è legittimo assumere preliminarmente provvedimenti restrittivi, come quelli richiesti da codesta Amministrazione, in assenza quanto meno di un rischio o di un concreto pericolo di compromissione della sicurezza nella guida. 6. Che a tale considerazione si perviene immediatamente dall’analisi delle altre norme che disciplinano l’incidenza delle malattie, anche psicologiche, sulla sospensione e sul ritiro della patente. In particolare le norme che stabiliscono quali malattie, ove diagnosticate correttamente, escludono il rilascio della patente. 7. Che, in particolare, la normativa espressamente e specificamente individua quali malattie e quali affezioni precludono il rilascio della patente (art. 320 del regolamento annesso al codice della strada). Che, altresì sono individuate specificamente le malattie psichiche potenzialmente idonee a impedire il rilascio della patente di guida. Che tale rilascio è precluso per i soggetti affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico. Ed in ogni caso deve trattarsi di patologie incompatibili con la sicurezza alla guida. 8. Che laddove la C.M.O. si limiti a diagnosticare nel soggetto un qualsivoglia temporaneo disagio psicologico, ciò non legittima l’Amministrazione ad inoltrare richieste di sospensione della patente, occorrendo: - l’accertamento che il disagio diagnosticato sia effettivamente qualificabile quale patologia, nel senso clinico del termine; - che la patologia accertata rientri nell’elencazione normativa ed in ogni caso sia appurata l’incompatibilità della eventuale patologia diagnosticata con il fine primario della sicurezza della guida. 9. Che il provvedimento di sospensione della patente è un provvedimento assai lesivo, in quanto risulta limitativo delle facoltà del destinatario, lo costringe ad un facere positivo e dunque ad attivarsi per un nuovo rilascio o per la revoca della sospensione; crea un precedente negativo nella sfera personale. 10. Che la P.A. ha posto in essere e persevera in una prassi arbitraria ed illegittima mediante strumentalizzazione delle norme di legge, le quali vengono applicate contrariamente alla loro ratio, che è quella di garantire la sicurezza nella guida, e non certo quella di costituire un deterrente volto ad evitare la richiesta di accertamento di patologie e disagi che legittimano l’assenza temporanea dal servizio. 11. Che in buona sostanza, a fronte di tali comportamenti, il dipendente è messo dinanzi alla deprecabile scelta in virtù della quale, la richiesta di tutela della propria salute - dunque l’esercizio del diritto alla salute ex art. 32 Cost.- comporta il sacrificio della propria abilitazione alla guida. Con il che è lecito supporre che pur di non vedersi sospesa la patente i più, coartati dalla implicita minaccia della P.A., rinunceranno a far valere il proprio diritto alla salute. 12. Che per tutti questi motivi, la prassi dell’Amministrazione è assolutamente illegittima in quanto costituisce sviamento dai fini pubblicistici per i quali la stessa è depositaria dei concomitanti poteri. Inoltre, tale prassi è praticata in spregio del diritto costituzionale alla salute, che nel caso in esame rischia di impedire il ricorso al consequenziale diritto alle cure sotto la minaccia della probabile conseguenza della sospensione della patente. Tutto quanto sopra premesso e considerato, la F.P. CGIL — Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica — come in epigrafe domiciliata INTIMAIl Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, L.go Arenula n. 74 Nonchéil Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il DAP, corrente in Roma, L.go Luigi Daga n. 2, a dare immediata e circostanziata risposta alla questione sollevata dalla odierna O.S., nonché a provvedere alla immediata rimozione degli effetti lesivi prodotti in capo ai dipendenti pregiudicati dai provvedimenti di sospensione della patente. DIFFIDAIl Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, L.go Arenula n. 74 Nonchéil Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il DAP, corrente in Roma, L.go Luigi Daga n. 2, dal perdurare nel circostanziato illegittimo comportamento, lesivo e pregiudizievole dei diritti degli appartenenti alla Organizzazione Sindacale scrivente, oltre che assolutamente contrario alle vigenti disposizioni di legge, anche costituzionali. METTE IN MORAIl Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, L.go Arenula n. 74 Nonchéil Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il DAP, corrente in Roma, L.go Luigi Daga n. 2, ad adempiere entro e non oltre giorni 90 dalla notifica del presente atto, con avvertimento che in difetto si farà ricorso all’Autorità Giudiziaria, per la più opportuna tutela dei diritti e degli interessi della O.S. istante e dei propri iscritti. Roma, 20.03.2006 p. la F.P. CGIL Nazionale Quinti Francesco |