LEGGE  FINANZIARIA 2006

 

INTERVENTI PER LA POLIZIA PENITENZIARIA

 

 

n. Per l’anno 2006, nell’ambito delle deroghe di cui al comma n , le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria , reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma n , con decreto del Ministro della Giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

 

 

MOTIVAZIONE

 

La norma si rende necessaria per assicurare, in una situazione di maggior disagio operativo, gli indispensabili contingenti di personale presso gli istituti penitenziaria a maggior indice di sovraffollamento, nonché per disimpegnare l’accresciuto volume dei servizi di traduzione per motivi di giustizia o di sicurezza ovvero i servizi di piantonamento in presidi sanitari pubblici.