Camera dei Deputati
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
On. CARBONI, Lucidi, Minniti, Leoni, Amici.
Al Ministro della Funzione Pubblica
Per sapere – premesso che:
la legge 216/92 ha istituito il Comparto contrattuale della Sicurezza costituito dalle 5 Forze di Polizia nazionali, due ad ordinamento militare, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, e tre ad ordinamento civile, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato, per omogeneizzare i trattamenti giuridici ed economici del personale ivi operante; risulta essere attuale una situazione di grave disallineamento tra il personale del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato ed il corrispondente personale della Polizia di Stato, già da tempo segnalata, che finora non ha trovato soluzione e che ha dato luogo a contenzioso; nello specifico, attraverso una apposita norma, sussisterebbe concretamente la possibilità di rendere possibile l’applicazione dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12.5.1995, n. 200 al personale del Corpo di Polizia penitenziaria che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, n. 200, apparteneva al ruolo degli agenti ed assistenti e che aveva partecipato a procedure concorsuali per la nomina a vice sovrintendente e, di conseguenza, prevedere il riconoscimento di un ulteriore beneficio - ai fini dello scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo - consistente nella riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore; ciò sul presupposto che non possono farsi ricadere sugli interessati gli effetti negativi del ritardo dell’Amministrazione nell’espletamento di procedure concorsuali bandite antecedentemente al citato decreto legislativo 200/1995; la disposizione in argomento è di natura prettamente interpretativa e, in quanto tale, non necessita di ulteriore copertura finanziaria; al riguardo la Polizia di Stato, in costanza di disposizioni normative di analogo contenuto ( v. artt. 13 e 16 del decreto legislativo 12.5.1995, n. 197 ) ha riconosciuto l’applicabilità del beneficio di cui al comma 4 dell’ari 13 ( che prevede, come il citato ari. 8, comma 4, del dlgs 200/1995, la riduzione di due anni dell’anzianità minima nella qualifica di ispettore ) al personale che si trova nella medesime condizioni del personale di polizia penitenziaria e cioè che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 197/1995, apparteneva al ruolo degli agenti ed assistenti ed aveva partecipato a procedure concorsuali per la nomina a vice sovrintendente, allo stato in atto alla medesima data; per sapere: quale provvedimenti intende adottare il Ministro della Funzione Pubblica per riequilibrare il forte ed ingiustificato disallineamento prodotto in danno del personale appartenente ai predetti Corpi dello Stato.
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