FONDO
PER
L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER L’ANNO
2005
Il Ministro delle politiche agricole e
forestali
e
le organizzazioni sindacali SAPAF,
Federazione Nazionale UGL-CFS,
Federazione Sindacale
Forestale SAPeCOFS-CISAL
VISTO
il d.Lgs. 12 maggio 1995, n.195 e successive modificazioni;
VISTO
il d.P.R. 16 marzo 1999, n.254;
VISTO
il d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
VISTI
gli articoli 26, 27, 28 e 29 dell’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto
il 6 giugno 2002;
VISTO
il d.P.R. 5 novembre 2004, n.301, articolo 7, comma 1;
Sottoscrivono l’allegato accordo sul
FONDO
PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER L’ANNO 2005
per il personale del Corpo forestale dello
Stato
Roma, 30
gennaio 2006
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
(On. Giovanni
ALEMANNO)
SAPAF Fed.Naz. UGL/CFS Fe.Si.Fo. SAPeCoFS-CISAL
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
per l’anno 2005
Articolo 1
(Risorse finanziarie – anno 2005)
Le risorse del Fondo
per l’efficienza dei servizi
istituzionali per l’anno 2005,
sulla base di quanto assegnato sul capitolo 2874 (€ 4.439.577,00), sulla
base delle integrazioni previste dal dPR n.301/2004 (€ 1.084.000,00), e
tenuto conto dei residui riferiti all’anno 2004 (€ 467.271,20),
ammontano a € 5.990.848,20 da intendersi al lordo delle trattenute
assistenziali e previdenziali a carico dei dipendenti, e sono destinate
a remunerare le prestazioni di cui ai successivi articoli.
Articolo 2
(Destinazione delle risorse del Fondo)
Le risorse finanziarie
di cui all’articolo 1, sono utilizzate dall’Amministrazione per
incentivare l’impiego del personale in alcune attività operative che
comportino particolari situazioni di servizio, disagi o particolari
responsabilità, ivi compresa l’incentivazione della produttività
collettiva per il miglioramento dei servizi nella misura di €
4.770.000,00 per le fattispecie di cui all’art. 3 e di € 1.220.848,20
per le sedi decentrate di cui all’art. 4.
Articolo 3
(Fattispecie applicative)
1.
Al personale in
servizio presso i Comandi stazione, i Gruppi o i Distaccamenti del
servizio antincendio boschivo, i Nuclei CITES e presso i Posti fissi è
riconosciuta un’indennità mensile di € 37,00; al Comandante di Stazione,
dei Nuclei CITES o dei Posti fissi compete un’indennità mensile di €
65,00.
2. Al
personale formalmente nominato quale componente in via continuativa di
nuclei cinofili, reparti a cavallo, squadre di soccorso alpino, NAF,
NIPAF, NICAF, NIAB, servizio certificazione CITES, N.O.A. e Sezioni di
PG presso le Procure ed a quello che esercita la specializzazione di
elicotterista compete un’indennità mensile pari ad € 34,00.
3.
Al personale che, in servizio presso la sede di prima assegnazione nella
qualifica, non fruisca di alloggio di servizio a titolo gratuito o di
alloggio a locazione agevolata (immobili di Enti pubblici), sia nella
condizione di locazione onerosa e, nello stesso tempo, non sia
proprietario, così come i componenti del proprio nucleo familiare, di
abitazione nella circoscrizione di competenza della sede di servizio o
comunque ad una distanza carrabile superiore di 40 Km dalla sede
dell’ufficio, compete un’indennità pari a € 100,00 mensili. (Le
condizioni sopra richiamate possono essere certificate nei modi previsti
dalla legge e possono essere verificate dall’Amministrazione). Il
compenso è mantenuto alle medesime condizioni al personale trasferito
d’ufficio che non benefici dell’indennità di cui all’articolo 1 della
legge 29.3.2001, n. 86. Dal 01/01/2006 l’indennità della suddetta
fattispecie verrà attribuita al personale che si trovi, a decorrere dal
1°gennaio 2001, nella condizione di accesso dall’esterno nella qualifica
iniziale, secondo i criteri che saranno stabiliti dal Fondo per
l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2006.
4.
Al personale in
servizio a titolo esclusivo presso le Centrali operative, nazionali e
regionali, è attribuito un compenso mensile pari ad € 31,00.
5. Sono
attribuite ulteriori indennità per i servizi di turno nelle misure sotto
indicate:
- turni
di lavoro ricadenti interamente tra le ore 12,00 e le ore 6,00, per
ogni ora….....…..€ 0,50;
- turni
di lavoro di almeno sei ore, successivi alle ore 12,00 nei giorni 24 e
31 dicembre e vigilia di Pasqua, per turno…………€ 40,00;
- per
l’impiego in turni di reperibilità, per turno…….....€ 6,20;
- chiamata
in servizio durante lo stato di reperibilità, per turno .….....…...…€
13,00;
- Per
il servizio di controllo sulle piste da sci e di rilevamento Meteomont,
per turno........….....€ 5,00;
- per
l’attivita’ attinente al servizio nautico, per turno…..……………..€ 5,00;
- per
i conduttori di pullman superiori a nove posti, incaricati con formale
ordine di servizio per il trasporto persone, per turno……………….€ 5,00;
- Per
l’attività in poligono di istruttore di tiro, di direttore di tiro e di
armaiolo, per turno……..…….€ 5,00.
In sede di
contrattazione decentrata locale si definirà la consistenza delle
turnazioni di cui al presente comma anche in relazione alla
disponibilità delle risorse.
Articolo 4
(Ripartizione delle risorse a livello decentrato)
1. In
sede di contrattazione decentrata, nel limite di cui all’art. 2,
ripartite per ciascuna sede secondo l’allegata tabella, nel rispetto
dell’art. 26, comma 3°, del vigente Accordo Nazionale Quadro, possono
essere introdotte ulteriori indennità.
2. Il
personale ha diritto a beneficiare delle risorse del presente articolo
per un importo annuale non superiore a € 370,00 pro capite.
3. Le
risorse a livello decentrato non possono applicarsi alle ipotesi di
fattispecie già indicate nel presente accordo.
Articolo
5
(Disposizioni finali)
1. Tutte
le indennità mensili corrisposte in applicazione del presente accordo
non sono cumulabili tra loro,
ad eccezione dell’indennità prevista per la locazione onerosa.
2. Tutte
le indennità previste all’art.3, comma 5, corrisposte per turno di
lavoro, ad esclusione di quelle riferite all’impiego in turni di
reperibilità ed alla chiamata in servizio durante lo stato di
reperibilità,
non sono cumulabili tra loro
nell’ambito dello stesso turno.
3. Nel
caso di non cumulabilità
delle indennità, al beneficiario verrà corrisposto l’importo a lui più
favorevole.
4. Tutti
gli importi relativi alle indennità individuate sono da intendersi al
lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del
dipendente.
5. Gli
stanziamenti del Fondo non utilizzati in ciascun esercizio finanziario
costituiscono dotazione aggiuntiva del Fondo stesso per l’anno
successivo, quali residui.
Roma, 30 gennaio 2006
|