DISEGNO
DI LEGGE
S-1973
Art.
1.
(Natura
giuridica e compiti istituzionali)
1.
Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento
civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e
nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e concorre
nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi
della legge 1º aprile 1981, n. 121, con particolare riferimento alle aree
rurali e montane.
2.
Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila
sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la
salvaguardia delle risorse agroambientali e la tutela del patrimonio
naturalistico nazionale, nonchè la sicurezza agroalimentare, prevenendo e
reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di
protezione civile.
Art.
2.
(Funzioni
del Corpo forestale dello Stato)
1.
Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo
forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle
leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:
a)
concorso al mantenimento
dell’ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree
rurali e montane;
b)
vigilanza, prevenzione e
repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, con specifico
riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e alla
valutazione del danno ambientale, nonchè collaborazione nell’esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c)
controllo e certificazione
del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora
minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975,
n. 874, e della relativa normativa comunitaria;
d)
vigilanza e controllo
dell’attuazione delle
convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla
tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
e)
controlli derivanti dalla
normativa comunitaria agroforestale e ambientale e attività volte al rispetto
della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di
biosicurezza in genere;
f)
sorveglianza delle aree
naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree
protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
g)
tutela e salvaguardia delle
riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale,
nonchè delle riserve biogenetiche destinate alla conservazione della
biodiversità animale e vegetale;
h)
sorveglianza e accertamento
degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento e del relativo danno ambientale nonchè repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
i)
concorso nel monitoraggio e
nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto
idrogeologico, nonchè collaborazione nello svolgimento dell’attività
straordinaria di polizia idraulica;
l)
pubblico soccorso e
interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio
nazionale con riferimento al concorso con le regioni nella lotta attiva agli
incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo
del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e
statistiche connesse;
m)
attività di studio connesse
alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa
e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione
dell’inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario
delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi
forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione,
archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo
sviluppo dei collegamenti di cui all’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97;
n)
attività di supporto al
Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella
tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale
e raccordo con le politiche forestali regionali;
o)
reclutamento, formazione e
gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle
risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione
ambientale;
p)
ogni altro compito
assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.
Art.
3.
(Organizzazione
del Corpo forestale dello Stato)
1.
Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro
delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da
quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dalle
strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno per le questioni
inerenti l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la
protezione civile, nonchè dall’autorità giudiziaria per quanto riguarda i
compiti inerenti l’attività di polizia giudiziaria.
2.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale della
collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i),
nonchè per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni
all’ambiente commesse in violazione della relativa normativa.
3.
All’unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall’articolo
7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive
modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente
generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.
4.
Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell’articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
5.
L’individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale
non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di
natura non regolamentare previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.
6.
L’organizzazione, l’attività di servizio e il regolamento di disciplina
del Corpo forestale dello Stato, nonchè la determinazione, nei limiti delle
dotazioni organiche complessive, delle piante organiche degli uffici centrali,
nonchè periferici a livello regionale, sono stabiliti con uno o più
regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un’equilibrata
distribuzione territoriale del personale.
7.
La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione,
all’addestramento, all’aggiornamento e alla specializzazione del personale
del Corpo, nonchè, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e
di altri operatori dell’ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da
espletare nei confronti degli operatori dell’ambiente non appartenenti alla
pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.
Art.
4.
(Rapporti
con le regioni e con gli enti locali)
1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche
agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui
all’articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le
regioni specifiche convenzioni per l’affidamento al Corpo forestale dello
Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo
quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.
È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale
dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri
sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è
presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale
dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri
dell’ambiente e della tutela del territorio e dell’interno, e quattro
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non
compete alcuna indennità o compenso nè rimborso spese.
3.
Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle
strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per
l’assolvimento dei compiti istituzionali e per l’esercizio delle funzioni
statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri stabiliti
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle regioni e
agli enti locali le riserve naturali, nonchè tutti gli altri beni che non
risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività
istituzionali del Corpo forestale dello Stato.
4.
Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di
qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all’interno dei parchi
nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all’articolo 9 della legge 6
dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti
locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.
5.
Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza
mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla
gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè il personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre
centocinquanta giornate lavorative.
6.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda
e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi
tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento
delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui
alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
e al fine di assicurare l’invarianza di spesa a carico del bilancio dello
Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di
spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, nella
misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che
esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della
spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7.
Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative
risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito
in attuazione dei commi 5 e 6, è effettuato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, e periodicamente
entro il 30 giugno degli anni successivi, verifica, su proposta del Ministro per
gli affari regionali, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze
e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire
alle singole regioni in relazione all’attuazione della presente legge.
9.
Restano ferme le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
5.
(Organismo
di coordinamento in materia di sicurezza alimentare)
1.
Ai fini della migliore operatività del Corpo forestale dello Stato nelle
funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), e in adesione
all’avvenuta istituzione dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare,
il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole
e forestali e degli altri Ministri interessati, prevede l’istituzione, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di
coordinamento nel campo della sicurezza alimentare composto da rappresentanti
degli organi e degli uffici aventi attribuzioni e svolgenti attività di
controllo in materia, ivi compresi quelli delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni
permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti
per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione
del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque
adottato.
Art.
6.
(Disposizioni
finali)
1.
Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale
dello Stato di cui all’articolo 2 della presente legge continuano ad
applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124,
limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi
dell’articolo 4, comma 5, della presente legge.
2.
È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione
dell’articolo 30, primo comma.
3.
All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
sono soppresse le parole: “ivi compresi i beni e le risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,”.
4.
All’articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l’ultimo periodo è soppresso.