DISEGNO DI LEGGE
S-1973


Art. 1.
 (Natura giuridica e compiti istituzionali)

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e concorre nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonchè la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile. 

Art. 2.
 (Funzioni del Corpo forestale dello Stato) 

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:

a) concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonchè collaborazione nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

d) vigilanza e controllo dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonchè delle riserve biogenetiche destinate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e del relativo danno ambientale nonchè repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonchè collaborazione nello svolgimento dell’attività straordinaria di polizia idraulica;

l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell’inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Art. 3.
 (Organizzazione del Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dalle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno per le questioni inerenti l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile, nonchè dall’autorità giudiziaria per quanto riguarda i compiti inerenti l’attività di polizia giudiziaria.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonchè per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all’ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

3. All’unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L’individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

6. L’organizzazione, l’attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato, nonchè la determinazione, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, delle piante organiche degli uffici centrali, nonchè periferici a livello regionale, sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un’equilibrata distribuzione territoriale del personale.

7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all’addestramento, all’aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonchè, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell’ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell’ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.
 

Art. 4.
 (Rapporti con le regioni e con gli enti locali)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all’articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l’affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e dell’interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso nè rimborso spese.

3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l’assolvimento dei compiti istituzionali e per l’esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri stabiliti d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonchè tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.

4. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all’interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e al fine di assicurare l’invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 5 e 6, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, e periodicamente entro il 30 giugno degli anni successivi, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all’attuazione della presente legge.

9. Restano ferme le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 

Art. 5.
 (Organismo di coordinamento in materia di sicurezza alimentare)

1. Ai fini della migliore operatività del Corpo forestale dello Stato nelle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), e in adesione all’avvenuta istituzione dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e degli altri Ministri interessati, prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento nel campo della sicurezza alimentare composto da rappresentanti degli organi e degli uffici aventi attribuzioni e svolgenti attività di controllo in materia, ivi compresi quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. 

Art. 6.
 (Disposizioni finali)

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all’articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell’articolo 30, primo comma.

3. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: “ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,”.

4. All’articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’ultimo periodo è soppresso.