Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26.9.2001  in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8.3.2000, n.53.   


 


Ministero delle  Politiche Agricole e Forestali

 

 

 

   Roma,26-9-2001

DIREZIONE GENERALE

DELLE RISORSE MONTANE, FORESTALI E IDRICHE

 

Divv. IV – IX - X

 

 

 

 

 

 DIRAMAZIONE GENERALE

 All. vari
Prot.n. 33229


OGGETTO: D.Lgs. 26.03.2001, n. 151. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8.3.2000, n.53. 

 

     La legge 08/03/2000 n. 53, pubblicata nella G.U. n. 60 del 13/03/2000 ed entrata in vigore dal 28/03/2000, ha dapprima innovato in più punti le leggi 30/12/ 1971, n. 1204, 09/12/1977, n. 903 e 05/02/1992, n. 104. Il D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.96 del 26.4.2001, ha poi riunito in un Testo unico le succitate disposizioni, apportando alcune modifiche per esigenze di coordinamento, ed ha stabilito contestualmente all’art.86 l’abrogazione di una serie di norme.

     Con la presente circolare si illustra la normativa in esame, con particolare riferimento agli istituti connessi al sostegno della maternità e della paternità, e si forniscono direttive per la sua corretta applicazione.  

Congedo di maternità e paternità (artt. 16 e ss. D.Lgs. 151/2001)

Rimangono ferme le disposizioni relative ai periodi di astensione obbligatoria, d’ora innanzi denominata congedo di maternità, per effetto delle quali è vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data del parto, nonché nell’ipotesi di parto avvenuto dopo la data presunta nel periodo intercorrente tra la data effettiva e quella presunta, risultante dal certificato medico che la dipendente è tenuta a presentare in ogni caso (art.16 T.U.).

Costituisce, invece, una novità la previsione introdotta dall’art.11 della legge 53/2000 e ribadita dall’art. 16 del D.Lgs. 151/2001, in base alla quale nel caso che il parto avvenga in data anteriore a quella presunta, i giorni di congedo di maternità non goduti prima si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto, fermo restando il limite complessivo di cinque mesi. Quanto precede, ovviamente, è applicabile a decorrere dall’entrata in vigore della legge 53/2000, in virtù del principio generale dell’irretroattività delle disposizioni di legge.

L’art. 12 della legge 53/2000, riprodotto dall’art. 20 del D.Lgs. 151/2001, ha previsto poi la facoltà per le lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al medesimo, dietro presentazione di certificato medico, rilasciato dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale ovvero con esso convenzionato, e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 626/94, con i quali si attesta che la scelta operata dalla lavoratrice madre non arreca pregiudizio alla salute della stessa e del nascituro.

La normativa in esame attribuisce, poi, al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte di quest’ultima o di affidamento esclusivo al padre (art. 28 T.U.). Per godere di tale diritto il dipendente deve documentare in modo idoneo le situazioni sopra riferite. In caso di abbandono è data facoltà di rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Il congedo di maternità o paternità compete anche ai genitori affidatari e adottivi (artt. 26 e 31 T.U.). Se il bambino è stato adottato o affidato entro il sesto anno di età, oppure entro il diciottesimo in caso di adozione internazionale, spetta un periodo di astensione di tre mesi da fruire a decorrere dalla data di effettivo ingresso nella famiglia. Il diritto in esame può essere esercitato dal padre in alternativa alla madre che non abbia chiesto di esercitarlo, sia deceduta o gravemente ammalata, ovvero nel caso di abbandono o di affidamento del minore in via esclusiva al padre. Qualora tali situazioni - che in ogni caso devono essere debitamente documentate - si verifichino quando la madre ha già iniziato a fruire del periodo di congedo, il padre ha diritto a fruire del restante periodo; lo stesso dicasi al verificarsi delle circostanze sopra illustrate che abilitano il padre naturale a godere del congedo parentale in alternativa alla madre.

Ai fini del congedo in esame i genitori adottivi o affidatari devono allegare alla domanda il documento di adozione o affidamento; in luogo di tale documento, qualora non ancora disponibile, può essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, fatta salva la facoltà dell’amministrazione di richiedere successivamente il documento originale. Il padre deve altresì produrre dichiarazione sostitutiva in ordine alle anzidette situazioni che lo abilitano a fruire del beneficio in alternativa alla madre, ovvero un provvedimento formale da cui risulti che il bambino è stato affidato in via esclusiva al padre adottivo o affidatario, oppure certificazione sanitaria circa la grave infermità della madre.

                   Trattamento economico

                   Durante il congedo di maternità o di paternità il personale conserva il trattamento economico in godimento, esclusi i compensi connessi all’effettiva prestazione del servizio. Tale periodo è computato interamente a tutti i fini giuridici, economici e previdenziali.  

Congedo per adozione e affidamento internazionale (artt 27 e 31 D.Lgs. 151/2001)

 Per l’adozione e affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, poi, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione (art. 27 T.U.).

Tale congedo spetta alle medesime condizioni al lavoratore (art.31 T.U.).

  

Congedo parentale ( artt. 32 e ss. D.Lgs. 151/2001)

 L’istituto dell’astensione facoltativa, ora congedo parentale, già disciplinato nel testo dell’art. 7 della legge n. 1204/1971, è quello che ha subito le maggiori e più rilevanti innovazioni con l’entrata in vigore della legge n. 53/2000 e del successivo testo unico.

L’art. 3, comma 1, della L. 08/03/2000, n. 53, in materia di congedi parentali, ha attribuito infatti al genitore lavoratore il diritto ad astenersi facoltativamente dal lavoro, anche se l’altro genitore non ne aveva diritto, disposizione riprodotta ora dall’art. 32, ultimo comma, del D.Lgs. 151/2001.

E’ riconosciuto ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di vita del bambino. Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo per maternità, compete un periodo continuativo o frazionato di congedo parentale pari a sei mesi; lo stesso diritto è riconosciuto anche al padre lavoratore a partire dalla nascita del bambino.

I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci o undici mesi. Se il padre lavoratore usufruisce di un periodo continuativo o frazionato  non inferiore a tre mesi, il proprio diritto viene elevato da sei a sette, elevando, in tal modo, il relativo limite complessivo di congedo parentale dei genitori da dieci a undici mesi.

Si sottolinea la circostanza che entrambi i genitori possono utilizzare detto congedo parentale fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente ed in particolar modo il padre lavoratore lo può utilizzare anche durante i mesi di congedo per maternità post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001.

Qualora ci sia un solo genitore, il periodo di congedo parentale da fruire continuativamente o in modo frazionato non può essere superiore a dieci mesi. Detta ipotesi può verificarsi in caso di morte di un genitore, di abbandono del bambino da parte di uno dei due genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, quando ciò risulti da un provvedimento formale. L’elevazione del congedo fino a dieci mesi è ammessa anche quando la situazione in cui il genitore che accudisce il bambino a titolo esclusivo si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (sei mesi da parte della madre - sette mesi da parte del padre), ma nel calcolo dei dieci mesi complessivi devono essere computati tutti i periodi fruiti precedentemente da parte di entrambi i genitori.

Si evidenzia inoltre che i genitori di bambini con handicap grave di cui agli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto alternativamente tra loro, sempre che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, al prolungamento del congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Tale prolungamento, previsto dall’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001, inizia a decorrere una volta trascorso il periodo corrispondente alla durata massima individuale del congedo parentale ordinario spettante al richiedente. Pertanto, ad esempio, se la madre ha fruito dei propri sei mesi di congedo parentale, perché ovviamente il padre non ne ha fruiti più di cinque, ed il bambino ha appena compiuto un anno l’interessata potrà permanere in congedo parentale per altri due anni fino al giorno del terzo compleanno del figlio. In alternativa alla madre potrà godere del congedo prolungato alle stesse condizioni il padre una volta esaurito il suo autonomo periodo di congedo parentale ordinario – nell’esempio fatto pari a cinque mesi – il quale può essere goduto contemporaneamente al prolungamento della madre.

Al posto del suddetto prolungamento i genitori possono chiedere di fruire, alternativamente, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della legge 5.2.1992, n.104. Tali ore di riposo non hanno effetto ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità; al riguardo per le modalità applicative si rinvia a quanto precisato più avanti nel paragrafo relativo ai riposi giornalieri  di cui all’art.39 del testo unico.

Per potersi avere frazionamento del congedo parentale è necessario che tra un periodo e l’altro di assenza ci sia ripresa effettiva del lavoro. Nel computo dei periodi di assenza sono compresi i giorni festivi e quelli comunque non lavorativi (es. il sabato nel caso di orario di lavoro articolato su cinque giorni). E’ da escludere, pertanto, la possibilità di fruire del congedo in esame dal lunedì al venerdì per più settimane, omettendo di computare il sabato e la domenica.

Per effetto della previsione di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001 hanno diritto al congedo parentale anche i genitori adottivi o affidatari. Questi possono usufruirne entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia con le stesse modalità dei genitori naturali.

Qualora all’atto del preaffidamento o dell’adozione il bambino abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto al congedo parentale può essere esercitato entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia.

 

Modalità procedurali e documenti da presentare

 La domanda di congedo parentale deve essere prodotta almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo, salvo casi di forza maggiore; in essa deve essere specificato il figlio cui si riferisce il congedo, ma non occorre che sia motivata. Alla domanda vanno allegati un certificato di nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva, se non inoltrati già all’amministrazione, e un attestato del datore di lavoro dell’altro genitore lavoratore dipendente da cui risultino i periodi di congedo parentale già fruiti e in corso di fruizione da parte di quest’ultimo, nonché l’indicazione in misura percentuale del trattamento economico applicato agli stessi. In luogo di tale attestato può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a condizione che l’altro genitore dipenda da un’amministrazione pubblica. Identica dichiarazione sostitutiva va prodotta per attestare che l’altro genitore non è lavoratore dipendente.

 Per i genitori adottivi o affidatari il documento certificante la nascita del bambino è ovviamente sostituito dall’atto di adozione o affidamento, se non trasmesso in precedenza all’amministrazione. Come per il congedo di maternità o paternità in luogo di tale atto, qualora non ancora disponibile, può essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, fatta salva la facoltà dell’amministrazione di richiedere successivamente il documento originale.

In considerazione della natura di diritto soggettivo dell’istituto, la fruizione del congedo parentale non è subordinata al parere del capo dell’ufficio da cui dipende il richiedente, bensì soltanto alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

A titolo puramente indicativo si allegano alla presente diramazione i modelli di domanda del beneficio in esame.

 

Trattamento economico

 Quarantacinque giorni complessivi di congedo parentale fruiti nell’arco dei primi tre anni di vita del bambino sono retribuiti a richiesta dell’interessato con il trattamento economico del congedo straordinario, qualora non fruito ad altro titolo, vale a dire con tutti gli assegni fissi e continuativi esclusi i compensi connessi alla effettiva prestazione del servizio. Resta fermo in ogni caso il noto limite annuale del congedo straordinario di 45 (quarantacinque) giorni, anche ai soli fini economici.

Per i restanti periodi di congedo parentale fruiti entro il compimento del terzo anno di vita del bambino - e in alternativa al predetto trattamento del congedo straordinario se il dipendente desidera conservare quest’ultimo per altre esigenze che a norma di legge ne consentono la concessione - spetta il 30% della retribuzione entro il limite massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, limite che in ogni caso comprende anche i periodi già retribuiti con il trattamento economico del congedo straordinario o comunque retribuiti per l’altro genitore. Per i genitori adottivi o affidatari il predetto limite di età del terzo anno è elevato a sei anni.

Durante gli ulteriori quattro/cinque mesi, nonché dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, è riconosciuto il diritto al congedo senza alcun assegno, salvo che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (in pratica il reddito del dipendente deve essere inferiore a £ 24.061.375 a.l., importo definito per l’anno 2001 nella circolare Inps n. 73/2001); in tal caso compete un’indennità pari al 30% degli assegni fissi e continuativi.

La stessa indennità pari al 30% della retribuzione spetta durante il periodo di prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno riconosciuto ai genitori di bambini portatori di handicap (art.34, comma 2, T.U.).

Qualora il dipendente, dopo aver fruito del congedo parentale esaurendo tutti i giorni retribuiti con il trattamento del congedo straordinario disponibile nell’anno, debba richiedere necessariamente il congedo straordinario per gravi motivi, perché ad esempio l’assenza per propria malattia non supera sette giorni lavorativi, verrà commutato il trattamento economico a suo tempo applicato per il congedo parentale con la corresponsione del 30% della retribuzione, ovviamente sempre nei limiti dei sei mesi tra i genitori, ai sensi dell’art. 34 del testo unico, ed il periodo di congedo straordinario sarà retribuito per intero.

I periodi di congedo parentale retribuiti al 30% e quelli non retribuiti sono coperti da contribuzione figurativa e unitamente ai periodi durante i quali spettano gli assegni interi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.

In ogni caso i periodi di astensione facoltativa fruiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 53/2000, qualunque sia stato il trattamento economico applicato, vengono computati a tutti gli effetti.

Il trattamento economico sopra precisato si applica anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

  

Riposi orari nel 1° anno di vita del bambino ( artt. 39 e ss.  D.Lgs. 151/2001)

                   Le lavoratrici madri continuano ad avere diritto nel primo anno di vita del bambino a due periodi di riposo al giorno, di un’ora ciascuno, anche cumulabili, a condizione che l’orario di lavoro sia di almeno sei ore; in caso di orario inferiore il periodo è ridotto ad un’ora di riposo (art. 39 T.U.). Prima la legge 53/2000 e poi il vigente art. 41 del Testo unico hanno innovato tale disciplina prevedendo in caso di parto plurimo il raddoppiamento dei periodi di riposo e la possibilità da parte del padre di utilizzare le ore aggiuntive. Tali ore possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità o parentale della madre.

L’art.40 del D.Lgs. 151/2001 contempla anche per il padre la possibilità di fruire dei citati riposi orari previsti dall’art. 39 dello stesso Testo unico, con il relativo trattamento economico. Ciò è ammesso nel caso in cui il figlio sia affidato al solo padre, oppure quando la madre lavoratrice dipendente non si avvalga di tale facoltà, a condizione che la stessa non si trovi in congedo di maternità o parentale, ovvero nell’ipotesi che la madre non sia lavoratrice dipendente oppure sia deceduta o gravemente inferma. Tali circostanze devono essere debitamente documentate.

La fruizione delle ore di riposo verrà autorizzata in sede locale previa verifica dell’esistenza dei presupposti di legge, senza inoltrare alla scrivente le domande di ammissione al beneficio in esame.

I periodi di riposo in parola sono considerati ore lavorative agli effetti dell’orario di lavoro, della retribuzione e riducono le ferie e la tredicesima mensilità. Pertanto ogni 6 ore di permesso fruite deve essere sottratto un giorno ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità e della maturazione del congedo ordinario disponibile nell’anno successivo. A tale scopo i Coordinamenti regionali manterranno il computo per ciascun dipendente e provvederanno alla prescritta riduzione delle ferie, dando comunicazione all’Ufficio Trattamento Economico Centralizzato delle ore di permesso fruite ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità.

 

Assenze per malattie del bambino (art. 47 e ss.  D.Lgs. 151/2001)

 In occasione delle malattie di ciascun bambino fino al 3° anno di età ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro alternativamente, ai sensi dell’art.47 del Testo unico.

Per i bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni il citato diritto è di soli 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, non trasferibili dall’uno all’altro e da fruire alternativamente.

Il beneficio in esame compete anche se il coniuge non svolge alcuna attività lavorativa.

Le assenze in questione non sono retribuite, ma vengono computate nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità, e sono coperte da contribuzione figurativa. Per la loro effettuazione è necessario presentare un certificato medico rilasciato da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con questo convenzionato, comprovante la malattia del bambino insieme ad una attestazione del datore di lavoro dell’altro coniuge, qualora sia lavoratore dipendente, in cui si dichiara che quest’ultimo non usufruisce contemporaneamente del medesimo beneficio in relazione allo stesso motivo; in luogo di tale attestazione può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nell’ipotesi che il coniuge dipenda da un’amministrazione pubblica o sia lavoratore autonomo.

In alternativa all’esercizio del diritto di assentarsi sopra descritto, il dipendente può chiedere la concessione del congedo straordinario per gravi motivi, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 3/1957, allegando la stessa documentazione richiesta per l’assenza non retribuita. Spetta alle competenti divisioni del personale della scrivente  accogliere o meno tali istanze, che devono essere sempre inoltrate alle stesse con la massima tempestività seguendo la procedura stabilita nella direzionale n. 1083/ris del 21/07/2000. Il responsabile della struttura da cui dipende il richiedente che esprima parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza di congedo straordinario deve motivare il proprio avviso contrario alla concessione.

La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, opportunamente documentato, interrompe la fruizione delle ferie da parte del genitore. Quest’ultimo durante le assenze per malattia dei figli non è soggetto all’obbligo di reperibilità previsto in caso d’infermità del lavoratore.  

 Permessi previsti dall’art 33 legge 5.2.1992, n.104

 Con gli articoli 19 e 20 della legge 53/2000 sono modificate anche alcune disposizioni dell’articolo 33 della legge 5.2.1992, n.104. In particolare viene stabilito che i tre giorni di permesso mensile, di cui al comma 3 del citato articolo 33, spettanti alternativamente ai genitori, anche adottivi, di minore di età superiore ai tre anni con handicap in situazione di gravità competono anche nel caso in cui l’altro coniuge non ne abbia diritto, in quanto non lavoratore dipendente.

I suddetti permessi mensili spettano altresì a coloro che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap grave, benché non convivente. Il carattere esclusivo dell’assistenza comporta che il disabile non deve convivere con altra persona maggiorenne che non svolga attività lavorativa, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità di tale persona a prestare la necessaria assistenza.

I tre giorni di permesso in esame devono essere fruiti entro il mese e non sono quindi cumulabili con quelli spettanti nei mesi successivi; possono invece essere cumulati con il congedo parentale e con i congedi per malattia del figlio. I permessi in esame riducono in proporzione le ferie e la tredicesima mensilità.

Con l’occasione si ricorda che per la concessione dei permessi sopra menzionati è necessario che il dipendente presenti i sottoelencati documenti:

1)      Verbale – in originale o copia conforme – della apposita Commissione Medica istituita presso le A.S.L. attestante lo stato di grave handicap in capo al soggetto che necessita di assistenza e recante l’indicazione del rilascio per le finalità della legge n. 104/1992;

2)      Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti che il parente o affine entro il terzo grado non è ricoverato a tempo pieno presso istituti di assistenza e cura, nonché in caso di convivenza stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione;

3)      Per i soli genitori di portatori di handicap grave conviventi, dichiarazione del datore di lavoro del coniuge attestante la rinuncia di quest’ultimo a fruire del beneficio in parola ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine alla condizione di lavoratore autonomo o non lavoratore del coniuge stesso;

4)      Per l’assistenza di parente o affine entro il terzo grado convivente, esclusi i figli, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti che non esistono nel nucleo familiare altre persone maggiorenni che non svolgono attività lavorativa e siano in grado di prestare assistenza;

5)      Per i parenti o affini entro il terzo grado non conviventi, compresi i figli maggiorenni, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il disabile non convive con altra persona maggiorenne che non svolga attività lavorativa e sia in grado di prestare assistenza.

Le diverse dichiarazioni sostitutive possono essere rese contestualmente in un unico documento, ferme restando le modalità prescritte per ciascuna di esse dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

 

Si invitano tutte le strutture periferiche a dare la massima diffusione tra il personale alla presente diramazione ed ai modelli di domande allegati.

 

                                                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                           G. Di Croce
 


Alla Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche –  
Divisione  _________

ROMA

 

OGGETTO: Richiesta di congedo parentale ai sensi del D.L.vo 26/03/2001, n. 151.

 

                Il/La sottoscritto/a ____________________ _____________________________________________________ nato/a ________________________________________________________________ ( ____ ) il __________________ in servizio presso _________________________________________________________________________________

chiede ai sensi del decreto legislativo 26/03/2001, n. 151, di fruire di un periodo di congedo parentale per assistere il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________________________________ dal __________________ al __________________ per complessivi  mesi ________ e giorni ________ con il trattamento economico del congedo straordinario/con la corresponsione di una indennità pari al 30% della retribuzione/senza assegni.

                Al tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara:

-          il/la proprio/a figlio/a di nome ___________________________________ è nato/a in data  __________________

-          ha fruito di mesi ________ e/o giorni ________ di congedo parentale dalla nascita del/la figlio/a medesimo/a ad oggi, di cui:

mesi _______ e/o giorni _______ sono stati retribuiti con il trattamento economico del congedo straordinario

mesi _______ e/o giorni _______ sono stati retribuiti con una indennità pari al 30% del trattamento economico

-          il/la sig./ra[1] ______________________________________________________ quale padre/madre del/la bambino/a  svolge/non svolge un’attività lavorativa[2] quale lavoratore autonomo/dipendente della Pubblica Amministrazione presso _______________________________________________________________________________________

e non ha fruito/ha fruito di mesi ________ e/o giorni ________ di congedo parentale dalla nascita del/la figlio/a medesimo/a ad oggi, di cui mesi ________ e/o giorni ________ sono stati retribuiti per intero o con una indennità pari al 30% del trattamento economico, ovvero in altra percentuale.

Oppure si allegano i seguenti documenti:

-          certificato di nascita del bambino

-          dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

-          __________________________________________________________________________

_______________, _______________

In fede:
______________________________________

 

VISTO si attesta che l’istanza è stata sottoscritta in mia presenza

                (L’addetto a ricevere la documentazione) [3] 


             Alla Direzione Generale delle Risorse Forestali,
Montane e Idriche –  Divisione  _________
ROMA

 

OGGETTO: Domanda di astensione dal lavoro per malattia figlio.

 

            Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a ______________________________________________ ( ____ ) il __________________ in servizio presso  _________________________________________________________________

chiede, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 26/03/2001, n. 151, un congedo non retribuito per malattia del/la proprio/a figlio/a ________________________________________________ nato il __________________________ dal ____________________ al ____________________ per complessivi  giorni ________.

            Si allega alla presente la sottoelencata documentazione:

-         certificazione medica in data __________________;

-         dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine alla posizione dell’altro genitore negli stessi giorni[4];

-         attestato del datore di lavoro privato dell’altro genitore[5].

 _______________, _______________

In fede:
________________________________

________________________________

VISTO:

 


                                                                                           Alla Direzione Generale delle Risorse Forestali,
                                                                                           Montane e Idriche –  Divisione  _________

ROMA

 

OGGETTO: Domanda di congedo straordinario per malattia figlio.

             Il/La sottoscritto/a ________ __________________________________________________ nato/a ____________________________________________ ( ____ ) il __________________ in servizio presso  ___________________________________________________________________

chiede ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 3/1957 la concessione di un congedo straordinario per malattia del/la proprio/a figlio/a ___________________________________________________ nato il ________________________________ dal __________________ al __________________ per complessivi  giorni ________.

            Si allega alla presente la sottoelencata documentazione:

-         certificazione medica in data __________________;

-         dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine alla posizione dell’altro genitore negli stessi giorni[6];

-         attestato del datore di lavoro privato dell’altro genitore[7].

 _______________, _______________

In fede:
________________________________

________________________________

VISTO:  

 


 


[1] È da intendersi l’altro genitore.

[2] Nel caso in cui l’altro genitore svolga un’attività lavorativa quale dipendente di un ente privato occorre necessariamente allegare l’attestato da parte del datore di lavoro in cui, oltre all’ubicazione della ditta stessa, siano riepilogati i giorni fruiti di congedo parentale nonché il trattamento economico percepito dal dipendente in percentuale.

[3] In mancanza dell’addetto a ricevere la presente domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti l’avvenuta sottoscrizione in propria presenza, si può allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

[4] Soltanto se l’altro genitore è pubblico dipendente. La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche nella domanda con le modalità indicate nel modello per l’istanza di congedo parentale.

[5] Deve essere specificata dal datore di lavoro privato la posizione in cui si trovava l’altro genitore negli stessi giorni.

[6] Soltanto se l’altro genitore è pubblico dipendente. La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche nella domanda con le modalità indicate nel modello per l’istanza di congedo parentale.

[7] Deve essere specificata dal datore di lavoro privato la posizione in cui si trovava l’altro genitore negli stessi giorni.