Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE  
DIVISIONE I

CORPO FORESTALE DELLO STATO

 

                                                                                 Roma, 27 gennaio 2003


Al Dirigente Superiore Direttore della Scuola del C.F.S.
CITTADUCALE (RI)

Al Coordinatore della Gestione ex A.S.F.D.
SEDE

Al Dirigente della Divisione VII
SEDE

Al Dirigente della Divisione VIII
SEDE

Al Dirigente della Divisione XII
SEDE

Ai Coordinatori regionali del C.F.S.
LORO SEDI

Ai Coordinatori provinciali del C.F.S.
LORO SEDI

Ai Coordinatori territoriali per l’Ambiente del C.F.S.
LORO SEDI

Ai Coordinatori distrettuali del C.F.S.
LORO SEDI

Al Capo del C.O.A. del C.F.S.

e, p.c.          All'Ufficio Organizzazione
                   SEDE

                                                                                                                              All’Ufficio Relazioni sindacali
                                                                                                                              SEDE

Prot. n°
2740

OGGETTO:    applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle strutture del C.F.S. (Decreti legislativi n0 626/1994 e n0 242/96).

 

Facendo seguito alle numerose disposizioni emanate da questa Direzione sull’argomento, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di una puntuale applicazione della normativa citata in oggetto, la cui inosservanza comporta, tra l’altro, l’applicazione di sanzioni penali ed amministrative.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 6 febbraio 2001, n. 101, la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle aree operative e riservate di cui all’art. 2 del D.M. citato viene esercitata dai Servizi Ispettivi del C.F.S., fermo restando le competenze in materia di vigilanZa attribuite ai soggetti dì cui all’art. 23 del D. Lgs. 626/94.
 

Nel ribadire la necessità di un puntuale rispetto delle predette e già note disposizioni, si richiamano i doveri di informazione dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e delle OO.SS, che nel seguito si elencano. 

Formazione e informazione dei lavoratori.

Gli adempimenti relativi agli art. 21, comma 1, e art. 22. comma 1, del D. Lgs. 626/1994 (informazione e formazione dei lavoratori), vengono svolti dai datori dì lavoro in sede di formazione decentrata, avvalendosi della professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione del “medico del corpo” e del medico competente I contenuti minimi della formazione sono elencati all’art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997 (G.U. n. 27 del 03/02/1997).
 

Ai sensi dell’Allegato VII al Decreto Ministero dell’Interno 10/03/1998 (5.0. alla G.U. n. 81 del 07/04/1998), i datori di lavoro devono inoltre provvedere affinché ogni lavoratore riceva un’adeguata informazione su:

·     rischi d’incendio legati all’attività svolta;

·    rischi d’incendio legati alle specifiche mansioni svolte;

·    misure di prevenzione e protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

-     osservanza delle misure di prevenzione incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;

-     divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso d’incendio;

-     importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco, ove presenti;

-     modalità di apertura delle porte delle uscite;

·    ubicazione delle vie d’uscita;

·     procedure da adottare in caso d’incendio, ed in particolare:

-     azionamento dell’allarme;

-     procedure da attuare al momento dell’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;

·    modalità di chiamata dei vigili del fuoco;

·    i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;

·    il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nei luoghi di lavoro di limitata superficie l’informazione può essere data con avvertimenti antincendio su apposita cartellonistica.

Per l’informazione e la formazione dei lavoratori, i datori di lavoro potranno diffondere tra il personale la seguente documentazione: -

·    “precauzioni da adottare in particolari contesti lavorativi” (uffici autorimesse officine armerie), già allegate alla circolare n. 7525 del 22/02/1 999;

·    linee-guida per la valutazione del rischio per le attività A.I.B., a disposizione presso la Divisione XII;

·    linee-guida per la valutazione del rischio infettivo da zecche in ambiente foresta1e, già allegate alla nota prot. n. 28124 del 07/08/2000;

·    linee-guida d’uso dei videoterminali allegate al Decreto Mm Lavoro 2 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18/10/2000).

La predetta documentazione è disponibile nella rete “intranet” del C.F.S.

 

Compiti e attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

·    formula proposte in merito all’attività di prevenzione, promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza, avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nei luoghi di lavoro;

·    viene consultato preventivamente e tempestivamente per l’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica di tutte le misure necessarie per il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

·    viene consultato in merito all’organizzazione della formazione;

·    esprime un parere sulle eapaeità e attitudini del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il parere espresso non è vincolante per il datore di lavoro);

·    ha diritto di consultare il doeuniento di valutazione dei risehi, il registro degli infortuni, e in generale tutte le informazioni e la documentazione inerente la sicurezza di cui alle lettere e) ed J) del comina i dell’art. 19 del D. Lgs. 626/1994;

·    ricevute le informazioni e la documentazione, è tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D. Lgs. 626/1994;

·    ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, con le modalità di cui all’art. 18, comma 2, dell’Accordo Nazionale Quadro per il personale del C.F.S., e con le limitazioni di cui all’art. 9, comma 3, del D. lgs. 626/1994;

·    formula proposte ed esprime pareri nel corso delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;

·    può richiedere la convocazione dì una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni nelle condizioni di prevenzione;

·    avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;

·    può far ricorso alle autorità competenti nel caso in cui ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro siano insufficienti;

·    per l’espletamento delle sue funzioni, può disporre di strumenti in disponibilità alla struttura, in particolare il locale a disposizIone della rappresentanza sindacale e le pubblicazioni nella specifica materia;

·    deve disporre del tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico, con le modalità di cui all’art. 18, comma 1, dell’Accordo Nazionale Quadro per il personale del C.F.S.

·    non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento delle proprie attività (nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali).

 

Attribuzioni delle rappresentanze sindacali.

Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (SO. alla G.U. n. 180 del 03/08/1999), l’Amministrazione centrale e i datori di lavoro sono tenuti a fornire le opportune informazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro anche alle OO.SS. firmatarie dell’Accordo Nazionale Quadro. 

Il contenuto della presente nota verrà trasmesso da parte dei datori di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, a livello locale, ai rappresentanti sindacali, mentre l’Ufficio relazioni sindacali procederà ad inviarla alle OO.SS. 

Copia della presente nota dovrà essere restituita a questa Direzione, controfirmata per presa visione da tutti i datori di lavoro e dai rappresentantI dei lavoratori per la sicurezza.  

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                    G. DI CROCE