Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali CORPO FORESTALE DELLO STATO
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Roma, 27 gennaio 2003
Al Dirigente
Superiore Direttore della Scuola del C.F.S.
CITTADUCALE (RI)
Al Coordinatore
della Gestione ex A.S.F.D.
SEDE
Al Dirigente
della Divisione VII
SEDE
Al Dirigente
della Divisione VIII
SEDE
Al Dirigente
della Divisione XII
SEDE
Ai Coordinatori
regionali del C.F.S.
LORO SEDI
Ai Coordinatori
provinciali del C.F.S.
LORO SEDI
Ai Coordinatori
territoriali per l’Ambiente del C.F.S.
LORO SEDI
Ai Coordinatori
distrettuali del C.F.S.
LORO SEDI
Al Capo del
C.O.A. del C.F.S.
e, p.c.
All'Ufficio Organizzazione
SEDE
OGGETTO: applicazione
della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle strutture
del C.F.S. (Decreti legislativi n0 626/1994 e n0 242/96).
Facendo
seguito alle numerose disposizioni
emanate da questa Direzione sull’argomento, si richiama l’attenzione delle
SS.LL. sulla necessità di una puntuale applicazione della normativa citata in
oggetto, la cui inosservanza comporta, tra l’altro, l’applicazione di
sanzioni penali ed amministrative.
Si
rammenta che, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 6 febbraio 2001, n. 101, la
vigilanza sull’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori nelle aree operative e riservate di cui all’art. 2 del
D.M. citato viene esercitata dai Servizi Ispettivi del C.F.S., fermo restando le
competenze in materia di vigilanZa attribuite ai soggetti dì cui all’art. 23
del D. Lgs. 626/94.
Nel
ribadire la necessità di un puntuale rispetto delle predette e già note
disposizioni, si richiamano i doveri di informazione dei datori di lavoro nei
confronti dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e
delle OO.SS, che nel seguito si elencano.
Formazione e informazione dei lavoratori.
Gli adempimenti relativi agli art. 21, comma 1, e art. 22.
comma 1, del D. Lgs. 626/1994
(informazione e formazione dei lavoratori), vengono svolti dai datori dì lavoro
in sede di formazione decentrata,
avvalendosi della professionalità del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione del “medico del corpo” e del medico competente I contenuti
minimi della formazione sono elencati all’art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997
(G.U. n. 27 del 03/02/1997).
Ai sensi dell’Allegato VII al Decreto Ministero
dell’Interno 10/03/1998 (5.0. alla G.U. n. 81 del 07/04/1998), i datori di
lavoro devono inoltre provvedere affinché ogni lavoratore riceva un’adeguata
informazione su:
·
rischi d’incendio legati all’attività svolta;
·
rischi d’incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
·
misure di prevenzione e protezione incendi adottate nel luogo di lavoro
con particolare riferimento a:
-
osservanza delle misure di prevenzione incendi e relativo corretto
comportamento negli ambienti di lavoro;
- divieto
di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso d’incendio;
- importanza
di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco, ove presenti;
- modalità
di apertura delle porte delle uscite;
·
ubicazione delle vie d’uscita;
·
procedure da adottare in caso d’incendio, ed in particolare:
- azionamento
dell’allarme;
- procedure
da attuare al momento dell’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al
punto di raccolta in luogo sicuro;
·
modalità di chiamata dei vigili del fuoco;
·
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto
soccorso;
·
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Nei
luoghi di lavoro di limitata superficie l’informazione può essere data con
avvertimenti antincendio su apposita cartellonistica.
Per
l’informazione e la formazione dei lavoratori, i datori di lavoro potranno
diffondere tra il personale la seguente documentazione: -
·
“precauzioni da adottare in particolari contesti lavorativi” (uffici
autorimesse officine armerie), già allegate alla circolare n. 7525 del 22/02/1
999;
·
linee-guida per la valutazione del rischio per le attività A.I.B., a
disposizione presso la Divisione XII;
·
linee-guida per la valutazione del rischio infettivo da zecche in
ambiente foresta1e, già allegate alla nota prot. n. 28124 del 07/08/2000;
·
linee-guida d’uso dei videoterminali allegate al Decreto Mm Lavoro 2
ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18/10/2000).
La
predetta documentazione è disponibile nella rete “intranet” del C.F.S.
Compiti e attribuzioni del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
·
formula proposte in merito all’attività di prevenzione, promuove
l’elaborazione, l’individuazione e l’adozione delle misure di prevenzione
e sicurezza, avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nei luoghi di
lavoro;
·
viene consultato preventivamente e tempestivamente per
l’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica di tutte le misure
necessarie per il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
·
viene consultato in merito all’organizzazione della formazione;
·
esprime un parere sulle eapaeità e attitudini del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (il parere espresso non è vincolante per
il datore di lavoro);
·
ha diritto di consultare il doeuniento di valutazione dei risehi, il
registro degli infortuni, e in generale tutte le informazioni e la
documentazione inerente la sicurezza di cui alle lettere e)
ed J) del comina i dell’art. 19 del D. Lgs. 626/1994;
·
ricevute le informazioni e la documentazione, è tenuto a fame un uso
strettamente connesso alla sua funzione, secondo quanto previsto dall’art. 9,
comma 3, del D. Lgs. 626/1994;
·
ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, con le modalità di cui
all’art. 18, comma 2, dell’Accordo Nazionale Quadro per il personale del
C.F.S., e con le limitazioni di cui
all’art. 9, comma 3, del D. lgs. 626/1994;
·
formula proposte ed esprime pareri nel corso delle riunioni periodiche di
prevenzione e protezione dai rischi;
·
può richiedere la convocazione dì una riunione al presentarsi di gravi
e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni nelle condizioni
di prevenzione;
·
avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
·
può far ricorso alle autorità competenti nel caso in cui ritenga che le
misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro siano
insufficienti;
·
per l’espletamento delle sue funzioni, può disporre di strumenti in
disponibilità alla struttura, in particolare il locale a disposizIone della
rappresentanza sindacale e le pubblicazioni nella specifica materia;
·
deve disporre del tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico,
con le modalità di cui all’art. 18, comma 1, dell’Accordo Nazionale Quadro
per il personale del C.F.S.
·
non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento delle proprie
attività (nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali).
Attribuzioni delle rappresentanze sindacali.
Ai
sensi dell’art. 24 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (SO. alla G.U. n. 180 del
03/08/1999), l’Amministrazione centrale e i datori di lavoro sono tenuti a
fornire le opportune informazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
anche alle OO.SS. firmatarie dell’Accordo Nazionale Quadro.
Il
contenuto della presente nota verrà trasmesso da parte dei datori di lavoro ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, a livello locale, ai
rappresentanti sindacali, mentre l’Ufficio relazioni sindacali procederà ad
inviarla alle OO.SS.
Copia
della presente nota dovrà essere restituita a questa Direzione, controfirmata
per presa visione da tutti i datori di lavoro e dai rappresentantI dei
lavoratori per la sicurezza.
IL
DIRETTORE GENERALE
G. DI CROCE