ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.D.A. N. 708 DEL 14-1-1998
CRITERI PER LA EROGAZIONE DEI PRESTITI PLURIENNALI
DIRETTI E DELLE SOVVENZIONI AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE
PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI.
PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
a) erogazione del prestito previsto una sola volta per la stessa
motivazione (vedere nota n. 1);
b) per le motivazioni per le quali è prevista la concessione di un mutuo
decennale, l’interessato, qualora abbia già usufruito per la stessa
motivazione di un mutuo quinquennale, potrà chiedere, in presenza di
altro evento, un ulteriore mutuo quinquennale;
c) intervento erogativo effettuabile solo ad evento già verificato;
d) durata massima di "un anno" quale termine unico per riferire
i diversi eventi e la relativa documentazione alle richieste dei prestiti;
e) facoltà per i coniugi, entrambi iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, di avanzare distinte domande di prestito
per lo stesso evento nell’anno di validità stabilito; in presenza di
domande presentate da entrambi i coniugi, le concessioni non potranno
eccedere la spesa sostenuta o preventivata a seconda dei casi;
f) le spese dovranno essere sostenute dal richiedente il prestito o dal
coniuge;
g) il prestito viene concesso nei limiti del 70% della quota cedibile la
quale non può, comunque, superare l’importo di £. 1.300.000.
h) Le eccezioni a tali principi sono riportate nell’ambito delle ipotesi
erogative per le quali sono state espressamente contemplate e nelle note
finali.
Le domande di prestiti pluriennali diretti (quinquennali o decennali) e
delle sovvenzioni (che di seguito, per comodità, saranno inglobate nella
locuzione "prestiti pluriennali") sono presentate per il tramite
dell’Amministrazione di appartenenza. Esse, sempreché il richiedente
non abbia in corso di definizione altra istanza di prestito, verranno
prese in esame ed istruite per la conseguente erogazione ove risulteranno
conformi ai criteri sottoelencati ed alla documentazione relativa, fermo
restando il contenimento delle domande medesime entro le disponibilità
finanziarie fissate annualmente in bilancia per l’attività creditizia.
LE MOTIVAZIONI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SONO:
1) CALAMITA’ NATURALI (terremoti, alluvioni) (decennale) ED EVENTI
SIMILARI (rapina, furto, incendio) (quinquennale) - (vedasi nota n. 1).
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai
sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) dichiarazione del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche con l’indicazione
dei soggetti e dei beni danneggiati dalle calamità o estorti, nonché con
l’indicazione dell’entità dei danni.
Per quanto attiene ai casi di furto, rapina ed incendio, occorre
accertare, anche mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, che non
esista apposita garanzia assicurativa; in tal caso, il prestito potrà
essere concesso per le spese prive di copertura.
2) MALATTIE GRAVI (vedasi nota 1).
Il prestito può essere richiesto dal dipendente per propria malattia o
per malattia del coniuge, dei figli e dei genitori del dipendente o del
coniuge; le spese dovranno essere sostenute dal dipendente o dal coniuge.
Le pratiche fornite di documentazione di spesa saranno definite dalla Sede
provinciale. La documentazione di spesa condizionerà la durata del
beneficio; ove questa risulterà insufficiente, il Dirigente valuterà l’importo
da erogare, tenuto conto della gravità della malattia e della
documentazione esibita, in relazione alle ulteriori cure e terapie da
effettuare, nonché dell’incidenza delle spese sul bilancia familiare.
Per le malattie gravi e del tutto o quasi prive di documentazione di
spesa, le domande dovranno essere inviate alla Direzione Generale per
essere oggetto di istruttoria speciale.
Le pratiche riferite alla malattia del dipendente richiedente il mutuo
potranno essere definite con l’erogazione di prestito quinquennale
sempreché esista parere sanitario favorevole alla concessione.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68,
n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i figli e genitori non conviventi, documenti attestanti il rapporto
di parentela;
e) certificati, referti, cartelle cliniche, ecc. dai quali si possano
rilevare la diagnosi e la gravità della malattia che ha già comportato
(allegare le ricevute) o, si presume, comporterà notevoli impegni
economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o all’estero.
3) CASI ECCEZIONALI NON CATALOGABILI E NON RIENTRANTI NEI CRITERI
ELENCATI MA SOCIALMENTE RILEVANTI E CHE PER LA LORO GRAVITA’ RICHIEDONO
UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO (vedasi nota n. 1).
Le pratiche dovranno essere inviate alla Direzione Generale con
dettagliata relazione illustrativa dell’Ufficio proponente e saranno
oggetto di istruttoria speciale.
Gli eventi devono essere riferiti al dipendente statale, al coniuge, ai
figli, ai genitori del dipendente o del coniuge.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68, o. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) adeguata certificazione pubblica e dichiarazioni o ricevute attestanti
un notevole impegno di spesa sostenuta o da sostenere;
e) documento pubblico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che attesti una particolare situazione familiare o giustificativa della
motivazione addotta.
4) ACQUISTO MACCHINA MODIFICATA O CARROZZELLA ORTOPEDICA PER PORTATORI
DI HANDICAP E PROTESI DI ELEVATO COSTO (quinquennale) fino alla
concorrenza delle spese documentate (vedasi nota 1).
Il prestito può essere richiesto dal dipendente per necessità proprie
o del coniuge, dei figli, dei genitori del dipendente o del coniuge; le
spese dovranno essere sostenute dal dipendente o dal coniuge.
Alla domanda vanno allegati:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68 art. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) per i figli e i genitori non conviventi, documentazione attestante il
rapporto di parentela;
e) copie conformi all’originale di fatture o ricevute fiscali, firmate
per quietanza rilasciate da non oltre un anno comprovanti la spesa
sostenuta. Le modifiche all’auto per portatore di handicap devono
risultare dalla documentazione di spesa.
5) INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, PIGNORAMENTI, ORDINANZE ESECUTIVE,
SENTENZE DI CONDANNA, DECRETI INGIUNTI VI, VERTENZE LEGALI (compresi casi
di divorzio e separazione), DIFFIDE DI PAGAMENTI DA PARTE DI ENTI
PUBBLICI,
PAGAMENTO DI TASSA DI SUCCESSIONE DIRETTA A SEGUITO DI DECESSO DEL
CONIUGE E DEL GENITORE (quinquennale) (vedasi nota 1).
L’entità della concessione sarà determinata in relazione e nei
limiti degli oneri sostenuti da non oltre un anno o da sostenere da parte
del dipendente o del coniuge.
Alla domanda vanno allegati:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68, o. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) fatture o ricevute fiscali di pagamento regolarmente quietanzate;
e) documenti che dimostrino inequivocabilmente l’obbligo di pagare e il
relativo importo posto a carico dell’interessato (decreti ingiuntivi,
sentenze di condanna, lettere di diffida o messa in mora da parte di Enti
pubblici e Istituti di Credito).
6) SFRA TTO ESECUTIVO CON RICHIESTA DI INTER VENTO DELLA FORZA PUBBLICA
(decennale) - Importo lordo massimo erogabile £ 18 milioni
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68 art. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni; b) copia autenticata di sentenza di sfratto.
7) RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI (decennale) - (si vedano note n.. 1,2).
L’entità della concessione, anche in caso di concorso di entrambi i
coniugi, non potrà superare il costo del riscatto, compreso l’importo
di eventuale mutuo.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68, o. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) contratto preliminare di riscatto con la ricevuta dell’avvenuto
pagamento dell’anticipo dovuto o copia conforme all’originale dell’atto
pubblico del riscatto registrato, o in corso di registrazione, se
stipulato da non oltre un anno (titolari del riscatto possono essere il
dipendente ed il coniuge);
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata
nella nota n. 2.
8) ACQUISIZIONE DI CASA IN COOPERATI VA (decennale) - (si vedano note
nn. 1, 2, 3).
L’importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i
coniugi, non potrà superare il costo complessivo preventivato, compreso l’importo
di eventuale mutua.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto dì notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68, o. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) copia conforme dell’atto costitutivo o dello statuto della
cooperativa;
e) copia conforme dell’atto notarile registrato o in corso di
registrazione ove l’assegnazione definitiva sia già intervenuta da non
oltre un anno.
Qualora, l’assegnazione definitiva non sia ancora intervenuta,
occorrerà presentare:
1) copia conforme autenticata della concessione edilizia in termini di
validità intestata alla eooperativa;
2) dichiarazione della cooperativa contenente il costo totale della
costruzione ed il riparto della spesa tra i soci;
3) copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati dal socio
alla cooperativa di importo non inferiore al 20 per cento del costo totale
dell’appartamento assegnato o prenotato, escluso l’eventuale quota
parte del mutua bancario;
4) copia autenticata delle fatture di spesa sostenute dalla cooperativa di
importo non inferiore al 20 per cento del costo totale della costruzione;
5) dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori attestante lo stato
di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come riportato alla
nota n. 2.
Le copie della documentazione riguardante gli atti della cooperativa
possono essere autenticate dal presidente della cooperativa stessa.
9) ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE, DELLA NUDA PROPRIETÀ o
DELL’USUFRUTTO - (si vedano note nn. 1, 2.) - (decennale).
L’importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i
coniugi, non potrà superare il costo complessivo della casa, compreso l’importo
di eventuale mutua.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68, o. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) copia conforme autenticata dell’atto di compravendita, di acquisto
nuda proprietà o usufrutto già registrato o in corso di registrazione e
stipulato da non oltre un anno (titolari dell’acquisto possono essere il
dipendente e il coniuge) o dell’atto di aggiudicazione nel caso di
assegnazione d’asta.
Qualora non sia ancora intervenuta la stipula del rogito notarile, il
richiedente dovrà produrre il preliminare di compravendita da cui risulti
l’immobile da acquistare ed il prezzo pattuito. All’interessato,
istruita la domanda favorevolmente, verrà data comunicazione dell’importo
da erogare che, comunque, non potrà essere superiore al prezzo pattuito
per la vendita e che verrà liquidato subito dopo la presentazione dell’atto
notarile registrato o in corso di registrazione.
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà così come
riportata nella nota n. 2.
10) COSTRUZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE (decennale) - (si vedano note
nn. 1,2,).
L’importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i
coniugi, non potrà superare il costo complessivo preventivato della casa
compreso l’importo di eventuale mutua bancario.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) copia autenticata della concessione edilizia nei termini di validità,
intestata al richiedente o al coniuge (la concessione edilizia scaduta
preclude la concessione del prestito);
e) computo metrico estimativo relativo all’intera costruzione redatto da
professionisti iscritti agli albi professionali;
d) dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di
avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
e) copie conformi delle fatture quietanzate comprovanti le spese
effettuate per la costruzione pari almeno al 20 per cento del costo
totale, escluso l’eventuale mutua;
f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come
riportata nella nota n. 2.
11) ANTICIPATA ESTINZIONE O RIDUZIONE DEI MUTUI IPOTECARJ SULL ‘UNICA
CASA DI PROPRIETA' (quinquennale) - (vedasi nota n. 2).
Il prestito è concesso se non è stato già erogato dall’Istituto
prestito decennale per l’acquisto dell’immobile o il secondo prestito
quinquennale sempre per acquisto casa.
Qualora il richiedente abbia già usufruito di un prestito decennale o del
secondo prestito quinquennale per acquisto casa, il Dirigente, in
considerazione dell’entità e della gravosità che il mutua contratto
rappresenta per l’interessato, nonché in considerazione della
retribuzione dallo stesso percepita e della consistenza del nucleo
familiare, può sottoporre la richiesta alla Direzione Generale per le
definitive decisioni.
L’importo del prestito sarà determinato in relazione e fino all’importo
complessivo della somma versata per l’anticipata estinzione o riduzione
del mutua, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) dichiarazione dell’istituto bancario attestante l’avvenuta
anticipata estinzione o riduzione del mutua ipotecario;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata
nella nota n. 2.
12) LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA ALLE ABITAZIONI DI PROPRIETA’
(ampliamenti e sopraelevazioni) - (decennale) - (vedasi nota n. 2).
Il prestito può essere concesso qualora i lavori di ampliamento o
sopraelevazione siano necessari per far fronte ad una insufficienza dell’abitazione
rispetto alle esigenze del nucleo familiare da valutare nella misura di un
vano per ogni componente il nucleo familiare escluso i servizi.
L’importo del prestito non potrà essere superiore alle spese sostenute
da non oltre un anno. In caso di concorso di entrambi i coniugi,
sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture di importo
eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di
essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa
documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
e) planimetria catastale e copia autenticata della concessione edilizia;
d) dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di
avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
e) computo metrico estimativo rilasciato da iscritti agli albi
professionali o da imprese edili su carta intestata (anche con timbro
lineare);
f) copie conformi all’originale di fatture regolarmente firmate per
quietanza;
g) dichiarazione sostitutiva di atto di noto1ietà così come riportata
nella nota n. 2.
13) LAVORI CONDOMINIALI (decennale) - (vedasi nota n. 2).
L’importo del prestito non potrà superare le spese sostenute da non
oltre un anno, le quali devono essere adeguatamente documentate. In caso
di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa
sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali purché di
importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a
ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza
della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
e) dichiarazione dell’amministratore del condominio, attestante gli
estremi della deliberazione condominiale con la quale è stata decisa l’effettuazione
dei lavori;
d) copia del preventivo dei lavori con la ripartizione per millesimi della
spesa a carico del dipendente;
e) copia autenticata della concessione, se richiesta;
f) copie autenticate di fatture regolarmente firmate per quietanza,
cumulative e singole, pari alla spesa complessiva sostenuta dal dipendente
statale e dal coniuge (la spesa a carico del richiedente può essere
documentata anche con le copia delle ricevute condominiali autenticate
dall’amministratore);
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come riportata
nella nota n. 2.
14) LAVORI DI RIPARAZIONI E RESTAURI ALLE ABITAZIONI IN PROPRIETA’
INDISPENSABILIPER L’ABITABILITA DELL’IMMOBILE (decennale) - (vedasi
nota n. 2).
L’importo del prestito non potrà superare le spese sostenute da non
oltre un anno, le quali devono essere adeguatamente documentate. In caso
di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa
sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali, purché di
importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a
ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza
della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
c) preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione
dettagliata dei lavori eseguiti con l’indicazione dei costi, rilasciato
da competenti professionisti o imprese, su carta intestata (anche con
timbro lineare); i lavori di tinteggiatura possono essere presi in
considerazione nell’insieme degli altri lavori e non da soli;
d) copie conformi all’originale di tutte le fatture, regolarmente
firmate per quietanza, comprovanti i pagamenti effettuati per i lavori e
per il materiale;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, casi come riportata
nella nota n. 2.
15) LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURI DELLA CASA IN LOCAZIONE, USO, ECC.
INDISPENSABILI PER L’ABITABILITA’ DELL ‘IMMOBILE (quinquennale) -
(vedasi nota n. 2).
L’importo del prestito non potrà superare il totale delle spese
sostenute da non oltre un anno, le quali devono essere adeguatamente
documentate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la
documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da
fatture uguali, purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno
solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito
fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) preventivo dei lavori, e della relativa spesa o dichiarazione
dettagliata dei lavori eseguiti, con l’indicazione dei costi, rilasciati
da competenti professionisti o da imprese, su carta intestata, (anche con
timbro lineare); i lavori di tinteggiatura possono essere presi in
considerazione solo nell’insieme degli altri lavori, non da soli;
e) copie conformi all’originale di tutte le fatture, regolarmente
firmate per quietanza, comprovanti i pagamenti effettuati per i lavori e
per il materiale;
d) copia conforme all’originale del contratto di locazione, uso, ecc.;
e) autorizzazione ad effettuare i lavori a spese dell’inquilino,
rilasciata dal proprietario dell’abitazione con firma autenticata (per
gli Enti pubblici solo autorizzazione), a meno che detta autorizzazione
non sia già stata concordata nel contratto suddetto;
f~ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come riportata
nella nota n. 2.
16) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NELLE ABITAZIONI DI
PROPRIETA’ O CONCESSE IN LOCAZIONE DA ENTI PUBBLICI (quinquennale) -
(vedasi nota n. 2).
L’importo del prestito sarà determinato in relazione e fino al
totale delle spese sostenute da non oltre un anno. In caso di concorso di
entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita
da fatture diverse o anche da fatture uguali purché di importo eccedente
la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può
essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68,
n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa o copia conforme
del contratto di locazione;
e) preventivo di spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti,
con l’indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o
imprese su carta intestata (anche con timbro lineare);
d) le copie autenticate delle fatture firmate per quietanza cornprovanti i
pagamenti effettuati per i lavori e per il materiali;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cosi come riportata
nella nota n. 2;
f) esplicita autorizzazione dell’Ente pubblico ad effettuare l’installazione
dell’impianto a spese dell’inquilino (per le abitazioni concesse in
locazione da Enti pubblici).
17) ACQUISTO O COSTRUZIONE DI GARAGE, DI BOX, DI CANTINA (come
pertinenze dell’abitazione) (quinquennale).
L’importo del prestito non potrà superare complessivamente il costo
della pertinenza (compreso l’eventuale mutuo) o all’entità delle
spese sostenute e documentate di non oltre un anno, se trattasi di lavori
di costruzione. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la
documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da
fatture uguali purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo
dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino
alla concorrenza della spesa documentata
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) copia conforme autenticata dell’atto di compravendita già registrato
e stipulato da non oltre un anno o copia autenticata della licenza
edilizia, ove richiesta;
e) copia dell’atto dal quale deriva la proprietà dell’abitazione di
cui il garage, box e cantina rappresenta la pertinenza;
d) copie autenticate delle fatture firmate per quietanza comprovanti i
pagamenti effettuati per i lavori e per i materiali (in caso di
costruzione);
e) dichiarazione di atto di notorietà resa nella forma prevista dalla
legge n. 15/1968 nella quale si attesti che il garage o il box o la
cantina acquistati o costruiti costituiscono rispettivamente la sola
pertinenza di specie all’unica abitazione in proprietà nell’ambito
del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato.
18) MATRIMONIO DEL RICHIEDENTE (decennale) - Importo lordo massimo
erogabile £ 30 milioni (vedasi nota n. 1).
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) certificato di matrimonio avvenuto da non oltre un anno.
19) MATRIMONIO DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI AL FONDO (decennale) - Importo
lordo massimo erogabile £ 30 milioni - (vedasi nota n. 1).
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) certificato di matrimonio avvenuto da non oltre un anno;
e) documento pubblico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che attesti il rapporto di parentela degli sposi con il richiedente.
20) NASCITA FIGLI O ADOZIONE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO (quinquennale) -
Importo lordo massimo erogabile £ 12 milioni - NASCITE O ADOZIONI PL
URIME E/O
ADOZIONI INTER.NAZIONALI(decennale) - Importo lordo massimo erogabile £.
18 milioni
(vedasi nota n. 1)
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) qualora il familiare non risulti già incluso nel suddetto stato di
famiglia, un certificato di nascita o, in caso di adozione o di
affidamento preadottivo, documento pubblico comprovante l’adozione o l’affidamento
preadottivo.
21) DECESSO DI FAMILIARI (quinquennale) - Importo lordo massimo
erogabile £ 12 milioni (vedasi nota n. 1).
Viene preso in considerazione solo il decesso del coniuge o dei figli.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) certificato di morte;
c) documento o una dichiarazione di atto di notorietà resa ai sensi della
legge n. 15/1968, che attesti il rapporto di parentela con il dipendente
interessato se trattasi di decesso di figli non compresi nel suddetto
stato di famiglia.
N.B. In caso di decesso contemporaneo o avvenuto da non oltre un anno
di più familiari, fra quelli previsti, potrà essere concesso un prestito
decennale o rinnovato, con decennale entro l’importo massimo lordo di
£. 18 milioni, il quinquennale eventualmente già concesso purché il
richiedente in precedenza non abbia ottenuto altra decennale. La domanda
dovrà essere inviata alla Direzione Generale per istruttoria speciale.
22) TRASFERIMENTO D’UFFICIO O A DOMANDA DELLA SEDE DI LAVORO IN ALTRA
CITTA' (quinquennale).
Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale interessato al
trasferimento.
Il periodo massimo di I anno per presentare la domanda deve intendersi sia
dalla data del provvedimento di trasferimento c•he dalla data del cambio
di residenza.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia del Comune di nuova residenza con ~a relativa data di
iscrizione anagrafica del richiedente o dell’intero nucleo familiare, o
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della
legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti
le stesse circostanze;
b) dichiarazione dell’ Amministrazione di appartenenza attestante l’avvenuto
trasferimento.
e) certificato storico di residenza, con i relativi cambi di domicilio o
una equipollente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai
sensi della legge 4/1/68, n. 15;
d) copie conformi all’originale di fatture firmate per quietanza, per
spese relative al trasferimento, quali quelle sostenute per trasporto di
suppellettili in genere, per l’eventuale contratto di locazione, per
allacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasferimento
stesso.
Il prestito quinquennale, entro i limiti della quota cedibile, non potrà
superare l’importo delle spese documentate.
23) TRA SLOCO (quinquennale)
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia con il nuovo domicilio;
b) attestato dell’Amministrazione di appartenenza dell’avvenuto cambio
in questione;
c) certificato Storico di residenza, con i relativi cambi di domicilio o
una equipollente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai
sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) copie conformi all’originale di fatture firmate per quietanza, per
spese relative al trasloco, quali quelle sostenute per trasporto di
suppellettili in genere, per l’eventuale contratto di locazione, per
allacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasloco stesso.
Il prestito quinquennale, entro i limiti della quota cedibile, non potrà
superare l’importo delle spese documentate.
24) PROTESI DENTARIE E CURE ODONTOIATRICHE IN GENERE RIFERITE ALL ‘ISCRITTO,
AL CONIUGE, AI FIGLI A CARICO (quinquennale).
Il prestito viene concesso nei limiti delle spese, da provare con
fatture o ricevute fiscali. Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia;
b) per i figli non compresi nel suddetto stato di famiglia, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e
successive modificazioni ed integrazioni, che attesti che il figlio è a
carico e che non percepisce redditi propri;
e) copie conformi all’originale di fatture o ricevute fiscali, firmate
per quietanza rilasciate oltre un anno e da non oltre due anni ove
trattasi di spese relative a cure ortodontiche praticate in cicli di due
anni.
25) ISCRIZIONE E FREQUENZA A CORSI POST-UNLVERSITARI DI
SPECIALIZZAZIONE (di durata minima di due anni) DEI FIGLIA CARICO
(quinquennale) -
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia;
b) attestato dell’istituto universitario dal quale risulti la natura e
la durata del corso, nonché l’iscrizione e la frequenza dell’interessato
al corso stesso;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge
4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, resa dal
dipendente statale, genitore dell’iscritto, dalla quale risultino tutti
i componenti della famiglia, che il figlio è a suo carico e che quest’ultimo
non percepisce redditi propri.
d) documentazione di spesa sostenuta e da sostenere.
26) VERTENZE FISCALI - ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
(quinquennale)
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia;
b) adeguata certificazione pubblica;
c) fatture o ricevute di spesa sostenute da non oltre un anno;
d) in caso di provvedimenti relativi all’abitazione ivi compreso il
condono edilizio, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa nella forma prevista dalla legge n. 15/1968 e successive
modificazioni ed integrazionj, nella quale si attesti che la casa oggetto
del condono (precisare l’indirizzo) è l’unica di proprietà nell’ambito
del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato e che la stessa
costituisce (o costituirà) l’abituale domicilio per sé e per la
propria famiglia.
NOTE:
Nota n. 1) In deroga al principio generale dell’unicità dell’intervento
per ciascuna motivazione
per le seguenti circostanze può essere richiesta la concessione dei
prestiti al ripetersi degli eventi:
— nascita,
— matrimonio dei figli o del richiedente (vedovo, divorziato),
— decesso del coniuge e dei figli,
— malattie gravi,
— calamità naturali,
— casi eccezionali,
— acquisto macchina modificata o carrozzella ortopedica per portatori di
handicap e protesi di
elevato costo,
— ingiunzioni, pignoramenti, vertenze, ecc., elencate nel punto 5)
— acquisto o costruzione di nuova abitazione a seguito di trasferimento
di sede di servizio e
vendita di precedente abitazione,
— acquisto o costruzione di nuova casa a seguito di vendita della
precedente in quanto
insufficiente alle esigenze del nucleo familiare valutate in rapporto di
un vano per ogni
componente il nucleo familiare esclusi i servizi,
— acquisto o costruzione nuova casa ove la prima venga assegnata dal
Tribunale al coniuge
separato o divorziato.
Per tutti i motivi riguardanti la casa, il richiedente dovrà comunque
dimostrare che trattasi di acquisizione di nuova casa di abitazione
avvenuta da non oltre un anno, documentando l’alienazione della
precedente o l’assegnazione al coniuge con sentenza di separazione o
divorzio.
Nota n. 2) Per tutte le motivazioni riguardanti l’abitazione:
a) deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa nella forma prevista dalla legge n. 15 del 4/1/1968, nella quale si
attesti che la casa oggetto del riscatto, dell’assegnazione, dell’acquisto,
dei lavori, della costruzione o del mutua (indicare l’indirizzo) è l’unica
in proprietà nell’ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio
dello Stato e che la stessa costituisce (o costituirà) l’abituale
residenza per sé o per la propria famiglia. Per i lavori alle abitazioni
condotte in locazione, con la suddetta dichiarazione deve essere attestato
che la casa in corso di riparazione (precisare l’indirizzo) costituisce
(o costituirà) l’abituale residenza per se o per la propria famiglia e
che né il richiedente né alcun membro del proprio nucleo familiare sono
proprietari di abitazione.
b) E’ consentita, la concessione del prestito nelle ipotesi di riscatto,
costruzione (anche con 000perativa) acquisto e riparazioni (anche con
riferimento all’installazione dell’impianto di riscaldamento) della
casa oggetto di abituale residenza per sé o per la propria famiglia,
anche se il richiedente è già proprietario di altra casa, non
disponibile o perché in comproprietà o perché gravata da diritti reali
a favore di terzi (usufrutto, diritto di abitazione, uso) o perché
dichiarata inagibile da parte dei competenti organi della P.A. Dette
circostanze dovranno essere attestate nella dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà e devono essere documentate con copia conforme di atto
pubblico.
N.B. Testo della dichiarazione del Presidente della Cooperativa su
carta intestata o con timbro della Cooperativa stessa:
COOPERATI VA
(nome e timbro)
Il sottoscritto Presidente della Cooperativa Edilizia, costituita e
omologata dal Tribunale Civile di
al N in data
DICHIARA
1) che il Sig. , nato il e residente in Via è assegnatario dell’alloggio
N sito in , come da verbale N del che allega in copia conforme all’originale;
2) che il costo complessivo della costruzione é preventivato in £
e che lo Stesso grava sull’appartamento assegnato per £
3) che alla cooperativa è stato concesso un mutuo di £ che graverà
sull’appartamento assegnato per £
4) che il Sig, ha già versato la somma di £ , come da ricevute che si
allegano in
fotocopia autenticata, pari/superiore al 20% del costo dell’appartamento
assegnato escluso il
mutuo;
5) che la cooperativa ha già sostenuto spese per la costruzione pari a
£ , come da fatture che si allegano in fotocopia autenticate,
pari/superiore al 20% del costo totale della costruzione.
IL PRESIDENTE DELLA C00PERATIVA
_________________________________________________________________
CIRCOLARE INPDAP N. 60 del 14 ottobre 1999
Oggetto: Modifiche ai criteri di concessione dei prestiti pluriennali.
Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1077 in data 7 ottobre
1999 ha approvato alcune modifiche ai criteri che disciplinano la
concessione dei prestiti verso cessione del quinto dello stipendio agli
iscritti alla Gestione Unitaria del Credito, già stabiliti nell’allegato
alla delibera n. 708 del 14/01/98.
Le innovazioni introdotte sono:
a) il ripristino dell’intera quota cedibile e quindi il superamento
della pregressa riduzione del 30%, fermo restando il tetto massimo di
£.1.300.000 = della quota stessa;
b) la modifica del principio in base al quale il prestito veniva concesso
soltanto in presenza di eventi già verificati.
L’intervento dell’Istituto ora precede il verificarsi delle situazioni
di necessità, essendo destinato proprio a fronteggiare gli eventi per i
quali è prevista la concessione del prestito.
La nuova delibera n. 1077 ha inoltre apportato altre modifiche agli
attuali criteri concessivi di cui ai punti 4), 12), 13), 14), 15), 16),
17), 22), 23) e 26) prevedendo la concessione del prestito, nei limiti
della quota cedibile, previa presentazione delle copie autentiche delle
fatture per importi almeno pari al 20% delle spese preventivate.
Il criterio di cui al punto 25) è stato integrato, ai fini della
concessione del prestito, con l’inserimento dell’iscrizione e
frequenza a corsi post-universitari di specializzazione anche del
dipendente iscritto e del coniuge a carico.
Di particolare rilievo è la modifica introdotta ai punti 9) e 17)
riguardanti l’acquisto della prima casa e di garage o box, per i quali
è previsto il compromesso di compravendita, debitamente registrato, in
alternativa al contratto notarile di acquisto, purché nel compromesso in
questione risulti versato un acconto pari almeno al 20% del prezzo
pattuito.
Inoltre per la costruzione o l'acquisto di garage o box, è stata
introdotta la possibilità dell’erogazione del prestito decennale e non
è più richiesta la caratteristica di "pertinenza dell’abitazione
di proprietà", sempreché lo stesso sia l’unico di proprietà.
Per quanto riguarda il punto 11) dell’"allegato" alla delibera
n.708/98 (Anticipata estinzione o riduzione dei mutui ipotecari sull’unica
casa di proprietà) resta comunque ferma la necessità della preventiva
estinzione del mutuo ipotecario.
Relativamente ai punti 18) e 19) (matrimonio dell’iscritto e dei figli),
la concessione del prestito è subordinata alla presentazione del solo
certificato di avvenute pubblicazioni.
Le indicate modifiche hanno decorrenza immediata e comunque riguarderanno
le pratiche non ancora definite mediante l’adozione del previsto
provvedimento di concessione.
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