PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI
(versione depositata in Cassazione il 2 dicembre 2004)
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
1. Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 2. La complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie richiede risposte flessibili ed articolate per opportunità offerte, orari, sedi e modelli organizzativi e gestionali, al fine di garantire la qualità educativa, la relazione dei bambini tra di loro e con gli adulti, con la natura, con il territorio e con l'insieme delle opportunità e servizi offerti dalla comunità locale. 3. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti indicati al comma 1, attraverso la costruzione di un sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, coerente con le indicazioni di cui al comma 2. A tale scopo detta i livelli essenziali delle prestazioni, le norme generali e stabilisce principi fondamentali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettera m), lettera n) e comma terzo. La presente legge si ispira alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, ed è in coerenza con le strategie dell'Unione Europea. 4. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono la progressiva costruzione di tale sistema integrato per mezzo di adeguati interventi. 5. Gli interventi, di cui al comma 4, sono realizzati sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità. 6. Ai sensi della presente legge per "sistema integrato per l'infanzia" si intende l'insieme dei servizi educativi e di istruzione dell'infanzia per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni: nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia e servizi innovativi e sperimentali, modulati in coerenza con i diritti e i bisogni dei bambini e delle famiglie.
Art. 2 Caratteristiche del sistema integrato per l'infanzia
1. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi, le scuole dell'infanzia e i servizi innovativi e sperimentali costituiscono, nella loro autonomia e specificità, la sede primaria dei processi di educazione e istruzione per l'attuazione dei diritti previsti all'art.1 della presente legge. 2. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi innovativi e sperimentali di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge, non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale, di cui alla legge 26 aprile 1983, n. 131. 3. Il sistema integrato per l'infanzia comprende azioni di sostegno alla genitorialità, per agevolare la funzione educativa delle famiglie. 4. Il sistema integrato per l'infanzia favorisce la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e le loro funzioni di cura e di educazione. 5. Gli enti e i soggetti gestori dei servizi del sistema integrato per l'infanzia valorizzano il ruolo attivo delle famiglie. Prevedono la loro partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione, l'istituzione di specifici organismi rappresentativi e assicurano modalità flessibili di incontro, collaborazione e apertura al territorio.
Art. 3 Il nido d'infanzia e i servizi integrativi
1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni; concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. 2. I servizi integrativi, come definiti dall'articolo 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285, ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia, attraverso ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie. 3. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali assicurano l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno.
Art. 4 La scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia costituisce il livello d'istruzione cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni. 2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, nel rispetto della loro personalità; assicura una effettiva eguaglianza delle opportunità educative, tenendo conto dell'orientamento educativo dei genitori. 3. La scuola dell'infanzia opera in continuità con gli altri servizi del sistema integrato e con la scuola primaria. 4. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali assicurano la generalizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta formativa e garantiscono a tutte le bambine e a tutti i bambini, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia nelle scuole statali, comunali o private paritarie.
Art. 5 I servizi innovativi e sperimentali
1. Le Regioni, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, possono promuovere orientare e sostenere progetti finalizzati a realizzare servizi innovativi e sperimentali, comunque denominati, che accolgono bambini di età compresa tra i tre mesi e i sei anni. Ne definiscono gli obiettivi e le condizioni di attuazione nonché i criteri, le modalità e i tempi di verifica per la valutazione degli esiti.
TITOLO II LIVELLI ESSENZIALI, NORME GENERALI, PRINCIPI FONDAMENTALI E FUNZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DELL'INFANZIA
Art. 6 Livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia
1. In attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e con riferimento alla Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia, 20 novembre 1989 e alla legge 27 maggio 1991, n.176, si determinano i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia. I livelli essenziali attengono: a) all'omogeneità dei titoli di studio e di formazione richiesti agli insegnanti e agli educatori del sistema integrato per l'infanzia ; b) al rapporto territoriale ottimale tra il numero dei servizi educativi e d'istruzione del sistema integrato per l'infanzia e la popolazione infantile, anche con riferimento al tasso di natalità, al tasso di occupazione delle donne con figli minori, alla presenza di situazioni di disagio e di emarginazione sociale e alla presenza o al rischio di fenomeni di povertà o di devianza minorile; c) agli standard minimi strutturali e di funzionamento dei servizi, anche con riferimento alla ricettività, al dimensionamento e ai requisiti igienico-sanitari; agli standard minimi di qualità degli spazi ambientali interni ed esterni, delle mense, dei servizi e dei tempi delle diverse attività, ivi comprese quelle motorie. d) alla presenza di apposite strutture di coordinamento pedagogico per la promozione della qualità educativa dei servizi e per lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia; e) all'adeguato rapporto quantitativo tra insegnanti o educatori e bambini; f) alla partecipazione attiva e informata dei genitori al progetto educativo e all'attività del sistema integrato per l'infanzia e al coinvolgimento dei bambini, nelle forme possibili; g) all'accoglienza e al sostegno delle diversità linguistiche, etniche, religiose e a quelle correlate alla disabilità.
Art. 7 Funzioni e compiti dello Stato
1. Al fine di attuare la presente legge, lo Stato ha i compiti e le funzioni concernenti: a) la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato per l'infanzia su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel "Piano di azione per la promozione del sistema integrato per l'infanzia" di cui all'art. 10; b) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'art. 6; c) la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia; d) l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi; e) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato; f) indirizzo e coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sul sistema integrato per l'infanzia, in coordinamento con le Regioni e avvalendosi della struttura del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
Art. 8 Funzioni e compiti delle Regioni
1. Al fine di attuare la presente legge, le Regioni hanno i compiti e le funzioni concernenti: a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia, sulla base delle indicazioni del "Piano di azione per la promozione del sistema integrato per l'infanzia", secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 6; b) la determinazione degli standard relativi alle modalità organizzative di funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali; c) la definizione, per quanto di competenza, degli standard di qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia; d) la ripartizione agli Enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal Piano d'azione di cui all'art. 10; e) la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento; f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sitema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza; g) il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia, in coerenza con i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, lettera c); h) lo sviluppo del sistema informativo regionale concernente la materia disciplinata dalla presente legge.
Art. 9 Funzioni e compiti degli Enti locali
1. Al fine di attuare la presente legge, salvo diversa determinazione delle leggi regionali, i Comuni, singoli o associati, esercitano i compiti e le funzioni concernenti: a) la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato per l'infanzia, anche mediante la piena valorizzazione delle diverse risorse presenti nel territorio, in coerenza con le funzioni delineate negli articoli 7 e 8; b) l'accreditamento, l'autorizzazione e il controllo dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza; c) la promozione e il coordinamento di iniziative di aggiornamento e di formazione, nonchè di raccordo e scambio nell'ambito del sistema integrato per l'infanzia; d) la definizione delle modalità organizzative, del coordinamento e del funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi, dei servizi innovativi e sperimentali, nonchè delle scuole dell'infanzia comunali; la promozione di iniziative ed esperienze di continuità del sistema integrato per l'infanzia con le istituzioni scolastiche del primo ciclo.
TITOLO III PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO PER L'INFANZIA
Art. 10 Piano d'azione per la promozione del sistema integrato per l'infanzia
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, nel quadro della attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, formula il Piano d'azione nazionale pluriennale degli interventi per la promozione del sistema integrato per l'infanzia. 2. Il Piano d'azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Sulle parti del programma sulle quali nella Conferenza di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si sia realizzata l'intesa, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 4. Il Piano d'azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, deve prevedere un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 15 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia deve prevedere il completamento della generalizzazione. 5. Il Piano d'azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo. 6. Il Piano d'azione programma il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle Regioni e degli Enti Locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia. 7. Per le spese annuali di gestione, il Piano prevede il cofinanziamento da parte dello Stato del 50% dei costi di gestione che restano a carico degli Enti Locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.
Art. 11 La partecipazione economica delle famiglie
1. Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali, di cui agli articoli 3 e 5, pubblici o privati accreditati, la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese di funzionamento dei servizi non può essere superiore al 30% del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture. 2. Sono garantite forme di agevolazione tariffaria subordinate all'accertamento del reddito effettuato secondo l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 3. Sono altresì garantite forme di esenzione completa dal pagamento nei casi di particolare disagio economico e sociale rilevati dai servizi territoriali.
Art. 12 Copertura finanziaria
1. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nell'articolo 10 è valutato in 400 milioni di euro per il primo anno, in 450 milioni di euro per il secondo anno, in 500 per il terzo, in 550 per il quarto, in 600 per il quinto e in 650 per il sesto anno a decorrere dall'esercizio 2005. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ripristinata l'imposta sulle successioni e donazioni, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede per 650 milioni di euro con le entrate derivanti dal ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni stabilito dal comma 2 del presente articolo
Articolo 13 Abrogazioni
1.Sono abrogate le seguenti disposizioni: legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ; articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.448; articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53; articoli 1, 2, 3 e 12 del DLgs. 19 febbraio 2004, n.59. articolo 13 e articolo 14, comma 1 della legge 18.10.2001, n. 383
Articolo 14 Relazione periodica sullo stato di attuazione della legge
1. Il Ministro dell'Istruzione, avvalendosi della struttura del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta al Parlamento una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei rapporti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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