MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 10 marzo 2004

Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 22 marzo 2004)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che disciplina l'indennità mensile di disponibilità da corrispondere, nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di assegnazione;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 36, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione, ovvero l'aggiornamento periodico, della misura minima dell'indennità di disponibilità;

Ritenuto che detta indennità debba essere costituita da un valore idoneo a garantire il massimo spazio alla contrattazione collettiva alla quale il citato art. 36 annette una funzione primaria per la quantificazione più adeguata;

Ritenuto opportuno prendere come base di calcolo dell'indennità di disponibilità, le retribuzioni previste dal CCNL applicato nell'azienda utilizzatrice in quanto il riferimento alle stesse
consente di tener conto sia delle esigenze di settore che di quelle relative alla professionalità del prestatore di lavoro;

Sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

1. Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

 

Art. 2.

 

1. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 1, è costituita da:

  • minimo tabellare;

  • indennità di contingenza;

  • E.T.R.;

  • ratei di mensilità aggiuntivi.

 

Art. 3.

 

1. Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del CCNL applicato.

 

Roma, 10 marzo 2004

 

Firmato

il Ministro

Roberto Maroni