MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 marzo 2004

 

Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 22 marzo 2004)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto l'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che disciplina l'indennità mensile di disponibilità da corrispondere, nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione;

Vista, in particolare, la disposizione di cui al citato art. 22, comma 3, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione, e l'aggiornamento periodico, della misura minima dell'indennità di disponibilità;

Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo del 23 settembre 2002, stipulato tra AILT, CONFINTERIM e CGIL, CISL, UIL, ALAI-CISL, CPO-UIL, NIDIL CGIL;

Ritenuto che detta indennità debba essere costituita da un valore idoneo a garantire il massimo spazio alla contrattazione collettiva alla quale il suddetto art. 22 annette una funzione primaria per la quantificazione più adeguata;

Tenuto conto che l'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 prevede che i contratti collettivi nazionali, per la parte retributiva, abbiano durata biennale;

 

Decreta

 

Art. 1.

 

1. Nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare e' 173.

2. L'indennità e' aggiornata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ogni due anni, secondo la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT.

 

Roma, 10 marzo 2004

 

Firmato

Il Ministro

Roberto Maroni