DISEGNO DI LEGGE approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2005 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)
Testo presentato al Senato (Atti Senato n. 3613)
(TREMONTI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005
TITOLO I PARTE ORDINARIA-DISPOSIZIONI PER LA CORREZIONE DEI CONTI PUBBLICI Capo I RISULTATI DIFFERENZIALI
Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2006. 2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Capo II LIMITAZIONE AGLI INCREMENTI DI SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Art. 2. (Fondi di riserva)
1. A decorrere dall’anno 2006, le dotazioni del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’articolo 9 della legge medesima, stabilite dall’articolo 2, comma 7, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono rideterminate, rispettivamente, in 1.200 milioni di euro e in 600 milioni di euro annui.
Art. 3. (Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)
1. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. 2. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004. 3. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità. 4. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.
Art. 4. (Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi lordi discrezionali)
1. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
Art. 5. (Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)
1. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie. 2. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.
Art. 6. (Flessibilità del bilancio)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, all’articolo 5 ed al comma 8 dell’articolo 67. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
Art. 7. (Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. 2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Art. 8. (Limitazione dei pagamenti)
1. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di euro. 2. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo innovazione tecnologica di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l’importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati. 3. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004. 4. Per l’anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all’80 per cento di quello rilevato nell’esercizio 2005. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l’innovazione tecnologica. 6. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 4 per effettive, motivate e documentate esigenze. L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
Art. 9. (Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati)
1. Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994, per l’anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regio decreto, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma 3, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 1, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze. 3. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 1 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
Art. 10. (Riassegnazioni di entrate)
1. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea. 2. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari» sono inserite le seguenti: «e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».
Art. 11. (Versamento accantonamenti enti pubblici)
1. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. 2. E’ fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 12. (Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato)
1. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
Art. 13. (Riduzione dei costi della politica)
1. Le indennità mensili spettanti ai membri dei Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384. 2. E’ altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212. 3. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni gli emolumenti di cui al comma 2 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 2. 5. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 5 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 5. 7. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni gli emolumenti di cui al comma 7 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 7. 9. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sui conseguenti effetti finanziari. 10. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell’Avvocatura di Stato, del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio 2005. 11. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le eventuali economie di spesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 14. (Autofinanziamento delle Authorities)
1. A decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla Tabella C della legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono soppressi. 2. A partire dall’anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi. 3. In via transitoria, per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 2, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla Tabella C della presente legge. 4. Entro il mese di ottobre dell’anno 2006 gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme anticipate di cui al comma 3. 5. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente: «7-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione». 6. All’articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall’articolo 5, comma 16-sexies, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille». 7. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Art. 15. (Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)
1. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente: «2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica». 2. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente. 3. A decorrere dall’esercizio 2007 le predette dotazioni sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente incrementata del 5 per cento: a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento; b) Agenzia del territorio 0,13 per cento; c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento. 4. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 2 e 3, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 3. 5. Restano invariate le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 6. Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi precedenti ed aggiornare il predetto elenco 4.
Art. 16. (Rifinanziamento della legge 1º agosto 2002, n. 166, e di ulteriori interventi infrastrutturali) 1. È autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede al riparto delle risorse di cui al presente articolo tra le diverse tipologie di interventi ivi previste. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall’anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo.
Art. 17. (Interventi nel settore ferroviario)
1. All’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità“, sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali in conto impianti di 100 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di ulteriori 100 milioni di euro dal 2007».
Art. 18. (Contratto di programma Poste)
1. Ai fini dell’applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Art. 19. (Missioni di pace)
1. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Art. 20. (Protezione civile)
1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2006.
Art. 21. (Proroghe di agevolazioni fiscali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». 3. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento». 4. Per l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006. 5. Sono prorogate per l’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007. 6. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006». 7. Per l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, conima 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20. 8. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli. 9. Sono prorogate per l’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2006. 10. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»; 2) le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»; b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». 11. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006. 12. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». 13. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Capo III PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Art. 22. (Patto di stabilità interno)
1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento. 3. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,7 per cento; per l’anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per l’anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2007 aumentato dell’1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento. 4. Il complesso delle spese correnti di cui al commi 2 e 3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore; c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. 5. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 2 e 3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle: a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti. 6. Gli enti di cui al comma 1 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 2 e 3. 7. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. 8. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. 9. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell’ambito dell’obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali. 10. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 11. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 3 a seconda che l’ente presenti un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell’articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l’obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dal presente articolo. Art. 23. (Compartecipazione locale all’IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)
1. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006. 2. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l’anno 2006.
Art. 24. (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici – SIOPE)
1. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 25. (Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Capo IV ONERI DI PERSONALE
Art. 26. (Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d’intesa del 27 maggio 2005)
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttività. 2. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 3. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 7. 4. Al riparto delle risorse indicate al comma 3 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 6. Le somme indicate ai commi 1, 2 e 3, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 7. Per le finalità indicate al comma 3 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall’Intesa tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
Art. 27. (Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007)
1. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l’anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. 2. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l’anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. Art. 28. (Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato)
1. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 2. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, l’Agenzia italiana del farmaco, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
Art. 29. (Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario)
1. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 1, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente. 3. L’ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004. 4. A decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa. 5. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d’anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi. 6. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. 7. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi. 8. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l’organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa del presente articolo anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 301 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi. 9. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
Art. 30. (Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale)
1. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 le spese di personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Gli enti destinatari del presente articolo, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 1, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale. 4. Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre disposizioni normative vigenti. 5. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale le disposizioni del presente articolo costituiscono strumento di rafforzamento dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima Intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 7. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal presente articolo si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento. 8. Per le regioni e le autonomie locali le economie derivanti dall’attuazione del presente articolo restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi. 9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Art. 31. (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)
1. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione. 2. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. 3. L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede. 4. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1º gennaio 2006. 6. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008. 7. L’indennità di trasferta di cui agli articoli 1, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, non riguardate direttamente dal comma 7, adottano anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa. 9. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dall’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Il comma 8 dell’articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: «8. Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio è a carico dell’Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato». 11. Sono conseguentemente abrogati il capo III, articoli da 42 a 47, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1º novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse. 12. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. 13. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 3, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Art. 32. (Vicedirigenza)
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Art. 33. (Mobilità)
1. Al fine di potenziare l’attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento. 2. I criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica solo subordinatamente all’effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità. 3. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
Art. 34. (Proroga contratti a tempo determinato)
1. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro. 3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’INPS, dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti. 4. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro. 5. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Ente. 6. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005. 7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006. 8. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006. 9. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
Art. 35. (Assunzioni di personale)
1. Per l’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze. 2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui all’articolo 34, commi 1 e 6, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze. 3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati. 4. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 5. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 1 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente articolo. 5. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 4, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 1 a 5, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 4, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dal presente articolo delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci. 7. A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
Capo V INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 36. (Gestioni previdenziali)
1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2006: a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’ENPALS; b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. 2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.992,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b). 3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS. 4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005: a) per l’anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse: 1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2004, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro; 2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi; b) per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse: 1) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la sopra citata gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi; 2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’lNPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro. 5. Il contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.
Capo VI INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 37. (Risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale)
1. Nell’ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi: a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con l’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzati a garantire l’equilibrio economico finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima Intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali; b) l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. L’incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all’individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
Art. 38. (Concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi finanziari regionali)
1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. 2. L’accesso al concorso di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all’espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una Intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima Intesa e che contempli: a) l’elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell’Intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni; b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell’Intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all’elenco della lettera a) con l’indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti; d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali al sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell’obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta; e) l’attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005; f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. 3. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. 4. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, di seguito denominata «Commissione», cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni medesime, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 5. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006. 5. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 3 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di seimila euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di ventimila euro. Spetta alle regioni e alle province autonome l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 4 del presente articolo.
Art. 39. (Completamento degli interventi sanitari e miglioramento dell’offerta sanitaria)
1. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presìdi ospedalieri ad interventi relativi a presìdi comprensivi di degenze per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presìdi per lungodegenza e riabilitazione con numero di posti letto non inferiore a 120. 2. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall’Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del servizio sanitario nazionale comunicano all’Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata. 3. L’Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature dispodibili. L’Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 4. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all’articolo 9 della Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS. 5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 6. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici. 7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie. 8. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l’accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502, e successive modificazioni, al fine del rispetto da parte delle regioni dell’equilibrio economico finanziario e dell’estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l’attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità. 9. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale: a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero; b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale. 10. Per le finalità di cui al comma 9, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 11. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata. 12. All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia»; b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa. 10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, integrati dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, spettano all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.»; c) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all’Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all’Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004». 13. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all’attuazione di quanto previsto al comma 12. 14. Al fine di consentire all’Agenzia italiana del farmaco lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all’obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1º gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), numero iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. 15. Al comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».
Art. 40. (Modificazioni al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)
1. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 2. A tale scopo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviato un tavolo tecnico per la predisposizione di un piano che preveda, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la progressiva erogazione alle regioni che ne hanno titolo delle rispettive spettanze. 2. Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall’anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma. 3. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «1º gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2007»; b) all’articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»; c) all’articolo 13 comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni 2004 e 2005 l’aliquota dell’addizionale è commisurata allo 0,9 per cento.»; d) all’articolo 13, comma 4, le parole: «relativi al periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al periodo di cui al comma 3» e dopo le parole: «addizionale regionale all’IRPEF» sono inserite le seguenti: «commisurata all’aliquota dello 0,5 per cento per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»; e) all’articolo 13, comma 7, dopo le parole: «commisurata all’aliquota dello 0,5 per cento» sono aggiunte le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005». 4. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006. 5. La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all’anno 2006 con le modalità previste dall’articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000. 6. All’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «ai fini dell’aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell’aliquota provvisoria».
Capo VII ENTRATE
Art. 41. (Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati)
1. All’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi percepiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 3-ter. Con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 87, le disposizioni del comma 3-bis si applicano limitatamente a quelli acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo. 3-quater. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal periodo d’imposta che ha inizio a decorrere dal 1º gennaio 2006.
Art. 42. (Grandi reti di trasmissione di energia)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per la tutela ambientale e per la salvaguardia dell’ecosistema, è istituita l’addizionale erariale al canone e alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con grandi reti di trasmissione dell’energia.
2. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
attività produttive e il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono
determinati l’importo dell’addizionale, commisurato anche all’estensione
della rete, dovuto dai proprietari delle condotte di cui al comma 1, le
modalità di versamento della predetta addizionale e le altre disposizioni
occorrenti per l’attuazione del presente articolo. 4. Dall’attuazione del presente articolo devono derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 900 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Art. 43. (Aggiornamento sanzioni)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L’attuazione del presente articolo assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
TITOLO II Capo I SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, ALLA SOLIDARIETÀ, ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO
Art. 44. (Fondo famiglia e solidarietà)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l’anno 2006.
Art. 45. (5 per mille per volontariato e ricerca)
1. Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato; b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell’università; c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. 2. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’Irpef, sulla base delle scelte espresse dal contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
Art. 46. (Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie)
1. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, previo loro versamento al bilancio dello Stato. 2. Ai benefici di cui al comma 1 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina. 3. Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
Art. 47. (Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori)
1. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 2. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Capo II SVILUPPO E RICERCA
Art. 48. (Eliminazione della tassa sui brevetti)
1. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati. 2. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente: «27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».
Art. 49. (Detassazione della ricerca)
1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi all’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. 2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento. 3. Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
Art. 50. (Fondo innovazione)
1. A decorrere dall’anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 17-18 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario. 2. Le erogazioni operate dal fondo sono operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l’anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l’anno 2006. 3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo. 4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 51. (Riduzione del costo del lavoro)
1. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. 2. L’esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a valere sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell’esonero stabilito dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Art. 52. (Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL)
1. La misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica. 2. La rideterminazione di cui al comma 1 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 1 con delibera dell’istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
Art. 53. (Distretti)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale. 2. L’adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera. 3. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni: a) fiscali: 1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 1 possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle società; 2) si osservano, in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti; 3) tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 1, ove sia esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di cui al presente articolo; 4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria; 5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti; 6) fermo il disposto dei commi precedenti, ed anche indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 1 possono concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva; 7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità; 8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti; 9) gli elementi obiettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti; 10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli elementi di cui al numero 6); 11) i distretti di cui al comma 1 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso; 13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti; 14) la ripartizione del carico tributario derivante dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità; 15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato; b) contabili e amministrative: 1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a questi ultimi, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell’interesse delle imprese aderenti si intendono senz’altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l’avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell’esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente comma. c) finanziarie: 1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un’unica società cessionaria; 2) con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 1 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell’emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione; 3) le disposizioni di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 1; 4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 1; 5) al fine di favorire l’accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per: a) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del nuovo accordo di Basilea; b) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; c) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del nuovo accordo di Basilea; d) favorire la costituzione, da parte delle piattaforme, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del Distretto. 4. Al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme produttive, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative piattaforme produttive, è costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di seguito denominata «Agenzia». 5. L’Agenzia promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale. 6. L’Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità. 7. L’Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia è soggetto all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 8. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 1 si applicano anche ai distretti rurali ed agroalimentari di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83. 9. Fatta salva la compatibilità comunitaria, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 1. Ultimata la fase sperimentale, l’applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente. 10. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
Art. 54. (Banca del Sud)
1. Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». 2. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati: a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari; b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all’azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori; c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di denominazione, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari; d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate. 3. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
Art. 55. (Categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi)
1. Ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell’articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all’assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente articolo possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell’attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, sentita la CONSOB. 2. I diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui al presente articolo si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un’offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali. 3. La deliberazione dell’assemblea che crea la categoria di azioni o di strumenti finanziari di cui al presente articolo e quella di cui al comma 5, non danno diritto al recesso. 4. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del presente articolo sono modificabili con le maggioranze previste per l’approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo. 5. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l’approvazione delle modificazioni statutarie, che l’efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. 6. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia di offerte pubbliche conseguenti al recepimento della relativa normativa comunitaria.
Capo III DISPOSIZIONI VARIE
Art. 56. (Trasferimento di autoveicoli)
1. L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d’appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari incaricati dell’Automobile Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, o da un notaio iscritto all’albo. 2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni. 3. All’articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, della legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.
Art. 57. (Credito di imposta per il Sud)
1. Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all’agevolazione secondo l’ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»; b) all’articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove il datore di lavoro presenti l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal caso, l’istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell’identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».
Art. 58. (Interventi in materia di agricoltura)
1. All’articolo 1, comma 3-ter, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare». 2. All’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «; con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere individuate percentuali del predetto contingente relative a produzioni oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera». 3. È autorizzata la spesa di 5,6 milioni di euro per l’anno 2006 per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
Art. 59. (Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa)
1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre2004, n. 311, è assegnato un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine, è conseguentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Art. 60. (Disposizioni per la tutela dell’ambiente)
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale di una società di capitali controllata direttamente o indirettamente dallo Stato già costituita, con la quale stipula apposita convenzione. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, e di uniformare le relative procedure di spesa, il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l’utilizzo delle predette risorse finanziarie. 2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è soppresso il periodo «, a seguito dell’approvazione» fino a «delle aree», e dopo le parole «gli interventi della bonifica» sono aggiunte le seguenti «di interesse nazionale», e dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: «1-quinquies. Per l’attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all’articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, e di cui al decreto 18 settembre 2001, n. 468.». 3. L’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale pubblico, in compartecipazione con Sviluppo Italia Spa, alla quale affidare lo sviluppo delle attività mirate alla bonifica e al ripristino ambientale delle aree marine contaminate, con particolare riferimento alla gestione ecosostenibile dei sedimenti inquinati. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. 5. Per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006. 6. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d’uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell’area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l’iniziativa. 7. Al finanziamento dell’accordo di programma di cui al comma 6, concorre il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei Programmi nazionali delle bonifiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004. 8. L’accordo di programma di cui al comma 6 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell’area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica. 9. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso, fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 6. 10. Fermo quanto previsto dall’articolo 10 della presente legge, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. 11. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo. 12. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell’autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di 10 giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L’ordinanza è emessa nei confronti dell’autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio. 13. La quantificazione del danno di cui al comma 12 deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva n. 35/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l’esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l’ordinanza ne determina l’ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell’ambiente. 14. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l’ordinanza di cui ai commi 12 e 13, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 15. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005. 16. Avverso l’ordinanza di cui ai commi 12 e 13 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica. 17. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell’ambiente e la tutela del territorio. 18. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 17, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
Art. 61. (Disposizioni in materia di carta di identità elettronica)
1. In deroga a quanto previsto per le carte valori dall’articolo 7-vicies quater del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005. n. 43, all’atto del rilascio della carta di identità elettronica di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del comune di residenza o di iscrizione all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE), i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie alla loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi ad esse connessi. L’importo e le modalità di riscossione sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le somme introitate dalle amministrazioni comunali sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del medesimo Ministero. 3. Le attività di emissione, diffusione, gestione e manutenzione dei centri di produzione della carta di identità elettronica, nonché dei servizi ad essa connessi, sono realizzati in analogia a quanto previsto per la Tessera sanitaria (TS), ai sensi dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate secondo gli indirizzi strategici stabiliti d’intesa tra i Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali. 5. Al fine di contenere i prezzi di cessione della carta di identità elettronica ed i costi di produzione, emissione e gestione della stessa, possono essere stipulate convenzioni o accordi, o indette gare con pubbliche amministrazioni, con società o altri soggetti privati, anche allo scopo di estendere l’operatività della carta di identità elettronica alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli schemi delle convenzioni, degli accordi ed i bandi delle gare sono sottoposti al parere del Ministero dell’interno ai fini della verifica del rispetto delle regole tecniche e di sicurezza vigenti nonché della compatibilità di ulteriori servizi o utilità con gli ambiti di operatività di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 62. (Sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica)
1. Nell’ambito del processo di completamento del sistema nazionale di valutazione dell’università e della ricerca scientifica, ed in attesa della costituzione di una Agenzia nazionale per la valutazione della qualità, è istituito il Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato «Consiglio», composto da quindici membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con distinto decreto dello stesso Ministro avente valore non regolamentare, sono disciplinati il funzionamento del Consiglio e la durata in carica dei suoi componenti secondo princìpi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. 2. I componenti del Consiglio assolvono alle relative funzioni in regime d’impegno a tempo pieno; se dipendenti pubblici, sono collocati d’ufficio in aspettativa retribuita per tutta la durata della carica. Il predetto regime è incompatibile con lo svolgimento di attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione di qualsiasi incarico e con l’esercizio del commercio e dell’industria. 3. Il Consiglio svolge i compiti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, quelli di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come modificato dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, e ogni altro compito attribuito al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato d’indirizzo per la valutazione della ricerca dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Al Consiglio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dall’esercizio finanziario 2006, il finanziamento del Consiglio è determinato in misura pari all’1 per mille del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e di quello delle università non statali, con riduzione dei medesimi fondi. 4. Alla data di insediamento del Consiglio sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Comitato d’indirizzo per la valutazione della ricerca.
Art. 63. (Contributi per l’editoria)
1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile. Conseguentemente, qualora le risorse finanziarie iscritte in bilancio non siano sufficienti all’erogazione integrale, i contributi spettanti sono proporzionalmente ridotti fra tutti gli aventi diritto. 2. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili. 3. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter, dopo le parole: «i contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»; b) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11». 4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità. 5. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, o poligrafici. 6. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai predetti contributi. 7. A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che: a) l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi; b) l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In tal caso tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi. 8. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché degli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004 n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta. 9. L’entità del contributo riservato all’editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui. 10. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008. 11. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro. 12. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 64. (Rivalutazione di beni d’impresa e di aree edificabili)
1. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione Il del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 4, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. 3. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. 4. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area. 6. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: a) 40 per cento nel 2006; b) 35 per cento nel 2007; c) 25 per cento nel 2008. 7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
Art. 65. (Demanio)
1. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati, sono prorogati, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1º gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose. 2. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è operante, nell’ambito dell’Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.
Art. 66. (Giochi) 1. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: a) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; b) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite; c) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; d) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; e) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi; le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera». 2. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può essere inferiore all’8 per cento nè superiore al 12 per cento delle somme giocate. 3. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni». 4. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7». 5. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, comma 3, lettere a) o b)» 6. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni che garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all’ articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate; c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione: 1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a); 2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco. 7. A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate. 8. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010. 9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all’Amministrazione l’elenco dei soggetti incaricati. 10. Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l’attività di produzione o di importazione; b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati». 11. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione stessa. 12. I destinatari delle comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 11, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 13. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 12, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L’autorità competente è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 14. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. 15. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». 16. Il comma 1, del testo unico dell’articolo 110 di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario». 17. Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti». 18. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8.». 19. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d’azzardo dal codice penale: a) chiunque produce od importa, per destinare all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio». 20. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. 9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168». 21. Il comma 10 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di licenza ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Analoghi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88». 22. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria». 23. Per le violazioni di cui all’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. 24. Dopo l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 14-ter. – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici. 2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1. Art. 14-quater. – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321. 2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta. 3. L’iscrizione a molo non è eseguita, in tutto od in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Art. 14-quinquies. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA». 25. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, la parola «2005» è sostituita dalla parola «2007». Dopo la parola «trimestre.» è inserita la seguente frase: «La presente disposizione non si applica nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.». 26. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per le scommesse: 1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1º gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1º gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell’intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura dell’8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1º gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell’intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; 4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.». 27. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente: «Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.». 28. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi. 29. Ferme restando le previsioni dell’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell’ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare: a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l’esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme di requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall’articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all’8 per cento della raccolta effettuata; b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174; c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
TITOLO III NORME FINALI
Art. 67. (Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 7. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato n. 4 alla presente legge. 8. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato n. 5 alla presente legge.
Art. 68. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. 3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2006.
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