Parlamento Europeo e Consiglio: Direttiva Comunità Europea 27.06.2001, n. 45 Direttiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Preambolo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, visto il parere del Comitato economico e sociale, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: 1 - L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato prevede che il Consiglio possa adottare, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. 2 - A norma dell'articolo precitato, tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. 3 - Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non deve essere subordinato a considerazioni meramente economiche. 4 - Il rispetto delle prescrizioni minime volte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza in caso di uso di attrezzature di lavoro messe a disposizione per l'esecuzione di lavori temporanei in quota è essenziale per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 5 - Le disposizioni adottate a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca misure, compatibili con il trattato, che prevedano una maggiore protezione delle condizioni di lavoro. 6 - I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali. 7 - I lavoratori indipendenti e i datori di lavoro, qualora esercitino essi stessi un'attività professionale e utilizzino personalmente attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota, possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei dipendenti. 8 - La direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), applicabile ai cantieri temporanei o mobili, impone a tali categorie di persone l'obbligo di rispettare tra l'altro l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva 89/655/CEE. 9 - I datori di lavoro che intendano far svolgere lavori temporanei in quota devono scegliere attrezzature che offrano un'adeguata protezione contro i rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota. 10 - In genere le misure di protezione collettiva contro le cadute offrono una protezione migliore delle misure di protezione individuale. La scelta e l'uso di attrezzature adeguate per ciascun cantiere specifico al fine di prevenire ed eliminare i rischi dovrebbero essere integrati, se del caso, da un addestramento specifico e da indagini ulteriori. 11 - Le scale a pioli, i ponteggi e le funi sono le attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota e, conseguentemente, la sicurezza e la salute dei lavoratori che effettuano questo tipo di lavori dipendono in particolare dall'uso corretto di tali attrezzature. Pertanto, devono essere definite le modalità d'uso di tali attrezzature da parte dei lavoratori in condizioni di massima sicurezza. Occorre quindi un'adeguata formazione specifica dei lavoratori. 12 - La presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. 13 - La presente direttiva costituisce un contributo concreto alla realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. 14 - E' opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di valersi di un periodo di transizione in considerazione dei problemi cui devono far fronte le PMI,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Il testo allegato alla presente direttiva è aggiunto all'allegato II della direttiva 89/655/CEE.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda l'applicazione del punto 4 dell'allegato, di valersi di un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla data di cui al primo comma, in considerazione delle diverse particolarità connesse all'applicazione pratica della presente direttiva, in particolare da parte delle piccole e medie imprese. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno già adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.
Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine
Per il Consiglio Il Presidente A. Bourgeois
Allegato
4. Disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione per l'esecuzione di lavori temporanei in quota
4.1. Disposizioni generali 4.1.1. Qualora, a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e dell'articolo 3 della presente direttiva, lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Va data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi. La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 4.1.2. L'impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere limitato ai casi in cui, tenuto conto del punto 4.1.1, l'impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del limitato livello di rischio e a motivo della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare. 4.1.3. L'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione del rischio, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro più sicura non è giustificato. Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi accessori. 4.1.4. In funzione del tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai punti precedenti devono essere individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in questione. Se del caso, deve essere prevista l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. Tali dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. 4.1.5. Quando l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, devono essere adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro non può essere eseguito senza l'adozione preliminare di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 4.1.6. I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4.2. Disposizioni specifiche relative all'impiego delle scale a pioli 4.2.1. Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego. Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, affinché i pioli restino in posizione orizzontale. Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione. 4.2.2. Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito o con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi permettano una presa sicura. Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo che sia garantito il fermo reciproco dei vari elementi. Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima che vi si possa accedere. 4.2.3. Le scale a pioli devono essere utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
4.3. Disposizioni specifiche relative all'impiego dei ponteggi
4.3.1. Qualora la relazione di calcolo del ponteggio scelto non sia disponibile o le configurazioni strutturali previste non siano da essa contemplate, si dovrà procedere ad un calcolo di resistenza e di stabilità, tranne nel caso in cui l'assemblaggio del ponteggio rispetti una configurazione tipo generalmente riconosciuta. 4.3.2. In funzione della complessità del ponteggio scelto, il personale competente deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio. 4.3.3. Occorre evitare il rischio di scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio o tramite fissaggio su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente e le superfici portanti devono avere una capacità sufficiente. La stabilità del ponteggio deve essere garantita. Dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. 4.3.4. Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire, nonché adeguate ai carichi da sopportare e consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure. Gli impalcati dei ponteggi devono essere montati in modo che gli elementi componenti non possano spostarsi durante il normale uso. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve essere presente fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. 4.3.5. Qualora alcune parti di un ponteggio non siano pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, queste parti devono essere debitamente evidenziate ricorrendo alla segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 92/58/CEE e devono essere debitamente delimitate con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo. 4.3.6. I ponteggi devono essere montati, smontati o radicalmente modificati soltanto sotto la supervisione di una persona competente e da lavoratori che abbiano ricevuto, a norma dell'articolo 7, una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, rivolta a rischi specifici, in particolare in materia di: a) comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione; b) sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione; c) misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio in questione; e) condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. La persona addetta alla supervisione e i lavoratori interessati devono avere a disposizione il piano di montaggio e di smontaggio di cui al punto 4.3.2, comprese eventuali istruzioni ivi contenute.
4.4. Disposizioni specifiche concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi L'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi deve avvenire alle seguenti condizioni: a) il sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza); b) i lavoratori devono essere dotati e fare uso di un'adeguata imbracatura di sostegno che li colleghi alla fune di sicurezza; c) la fune di lavoro dev'essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dev'essere dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; d) gli attrezzi ed altri accessori che devono essere utilizzati dai lavoratori devono essere agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo; e) i lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità; f) i lavoratori interessati devono ricevere, a norma dell'articolo 7, una formazione adeguata e mirata in relazione alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, l'uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, potrà essere ammesso l'uso di un'unica fune a condizione che siano state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza conformemente alle legislazioni e/o pratiche nazionali." |