Decreto del Presidente della Repubblica 19.03.1956, n. 303

Norme generali per l'igiene del lavoro

 

(Supplemento. ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile, n. 105)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Articolo 1

Attività soggette

 

 1. Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.

2. Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.

 

Articolo 2

Attività escluse

 

1. Le norme del presente decreto non si applicano ai lavoratori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere, delle cave, delle torbiere.

2. Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.

 

Articolo 3

Definizione di lavoratore subordinato

 

1. Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.

2. Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.

 

Capo II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI

 

Articolo 4

Obblighi datore, dirigenti, preposti

 

1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;

c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;

d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. (1)

 

(1) Il presente articolo, è da ritenersi inapplicabile limitatamente all'esposizione al piombo, all'amianto ed al rumore, in virtù dell'art. 59, lett. b) D.Lgs. 15.08.1991, n. 277 (G.U. 27.08.1991, n. 200).

 

Articolo 5

Obblighi dei lavoratori

 

1. I lavoratori devono:

a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;

b) usare con cura i dispositivi tecnico sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;

c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;

d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione. (1)

 

(1) Il presente articolo è da ritenersi inapplicabile limitatamente all'esposizione al piombo, all'amianto ed al rumore, in virtù dell'art. 59, lett. b) D.Lgs. 15.08.1991, n. 277 (G.U. 27.08.1991, n. 200).

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capo I

AMBIENTI DI LAVORO

 

Articolo 6

Altezza, cubatura e superficie

 

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende [industriali] che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a m. 3;

b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2. (1)

I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. (2)

 

(1) La parola "industriali" , è stata soppressa dall'art. 33, D.Lgs. 19.9.94, n. 626

(2) Articolo modificato dall'art. 16, c. 4, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

 

Articolo 7

Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

 

1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;

b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.

3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi. (1)

7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonche` per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.

11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere. (2)

13 bis. le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico. (3)

 

(1) Comma sostituito dall'art. 16, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

(2) Comma dall'art. 33, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626.

(3) Comma aggiunto dall'art. 16, c. 5 lett.c), D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

 

Articolo 8

Ambienti di lavoro sotterranei

 

1. E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei all'aereazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.

3. L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, all'aereazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.

 

Articolo 9

Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

 

1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di areazione. (1)

2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. (2)

 

(1) Comma modificato dall'art. 16, c. 6, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

(2) Articolo modificato dall'art. 16, D.Lgs.19.03.1996, n. 242.

 

Articolo 10

Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

 

1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. (1)

2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.

3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. (2)

 

(1) Comma modificato dall'art. 16, c. 7, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

(2) Articolo modificato dall'art. 16, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

 

Articolo 11

Temperatura dei locali

 

1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. (1)

 

(1) Articolo dall'art. 33, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626

 

Articolo 12

Apparecchi di riscaldamento

 

 1. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

 

Articolo 13

 

Umidità

 

1. Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.

 

Articolo 14

Locali di riposo

 

1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta cio` non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.

7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. (1)

 

(1) Articolo sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626.

 

Articolo 15

Pulizia dei locali

 

1. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

 

Articolo 16

Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro

 

 1. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

 

Articolo 17

Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri

 

1. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

2. Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.

 

Capo II

DIFESA DAGLI AGENTI NOCIVI

 

Articolo 18

Difesa dalle sostanze nocive

 

1. Ferme restando le norme di cui al R.D. 9 gennaio 1927, n. 157, e successive modifcazioni, le materia prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

2. I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 574.

3. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione. (1)

4. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione o al trasporto di materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

 

(1) Comma è inapplicabile all'esposizione al piombo ed all'amianto cfr. art. 59, let.b), D.Lgs. 15.08.1991

 

Articolo 19

Separazione dei lavori nocivi

 

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. (1)

 

(1) Comma è inapplicabile all'esposizione al piombo ed all'amianto cfr. art. 59, let.b), D.Lgs. 15.08.1991

 

Articolo 20

Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi

 

1. Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

2. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

[3. Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.] (1)

Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. (2) (3)

 

(1) Comma soppresso dall'art. 17, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

(2) Comma aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626.

(3) Comma è inapplicabile all'esposizione al piombo ed all'amianto cfr. art. 59, let.b), D.Lgs. 15.08.1991

 

 

Articolo 21

Difesa contro le polveri

 

1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad imperdirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera.

3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.

7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

 

Articolo 22

Difesa dalle radiazioni nocive

 

1. Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante l'adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione.

2. Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi.

3. Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.

 

Articolo 23

Difesa contro le radiazioni ionizzanti

 

1. Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità d'impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della loro intensità, nonché dell'entità e della durata dell'esposizione e della estensione della superficie corporea esposta.

3. Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere affinché i residui delle lavorazioni, aventi proprietà ionizzanti, siano convenientemente eliminati o resi innocui.

 

Articolo 24

Rumori e scuotimenti

 

1. Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità.

 

Articolo 25

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

 

1. E' vietato far entrare i lavoratori nei pozzi, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi.

2. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

 

Articolo 26

Mezzi personali di protezione

 

1. I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicolo di contaggio, devono essere individuati e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero.

 

Capo III

SERVIZI SANITARI

 

Articolo 27

Pronto soccorso

 

1. Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti e colpiti da malore improvviso.

2. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazioni o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.

3. Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di sanità saranno indicate la quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici.

 

Articolo 28

Pacchetto di medicazione

 

1. Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziene industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30, nonché le aziende commerciali che occupano piu` di 25 dipendenti.

 

Articolo 29

Cassetta di pronto soccorso

 

1. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:

a) le aziende industriali che occupano fino 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;

b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);

c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;

d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate, che non presentato i rischi particolari sopra indicati.

 

Articolo 30

Camera di medicazione

 

1. Sono obbligati a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.

2. Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente art. 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.

3. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma degli artt. 33, 34 e 35 del presente decreto.

4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti dall'art. 27, deve essere convenientemente areata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.

 

Articolo 31

Decentramento del pronto soccorso

 

1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso dell'azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che l'azienda oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso.

2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. L'Ispettorato del lavoro, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.

3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici, l'Ispettorato del lavoro può altresì prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosita` delle lavorazioni.

 

Articolo 32

Personale sanitario

 

1. Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all'azienda.

2. Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.

 

Articolo 33

Visite mediche

 

1. Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;

b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.

2. Per le lavorazioni che presentano più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.

3. L'Ispettorato del lavoro può prescrivere l'esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.

 

Articolo 34

Ispettorato

 

1. I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da quelle indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, a rischi della medesima natura, devono essere sottoposti alle visite mediche previste dall'articolo precedente.

2. Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che espongono a rischi della medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della legge 15 novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui si svolgono, risultino, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono addetti.

 

Articolo 35

Limiti

 

 1. Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiore al doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti adottati nell'azienda siano tali da diminuire notevolmente i periodi igienici della lavorazione.

2. L'Ispettorato del lavoro può altresì esentare il datore di lavoro dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per l'esiguità del materiale o dell'agente nocivo trattato e per l'efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.

 

Capo IV

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

 

Articolo 36

Acqua

 

1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

 

Articolo 37

Docce

 

1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. (1)

 

(1) Articolo modificato dall'art. 16, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

 

Articolo 38

Docce

 

Articolo abrogato dall'art.16, c. 9 del D.L. 19.03.1996, n.242.

 

Articolo 39

Gabinetti e lavabi

 

1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi. (1)

 

(1) Articolo sostituito dall'art. 16, c. 10, del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

 

Articolo 40

Spogliatoi e armadi per il vestiario

 

 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.

Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. (1)

3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.

 

(1) Comma modificato dall'art. 16, c. 11 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242

 

Articolo 41

Refettorio

 

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.

2. I refettori devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

3. L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario.

4. Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e nei casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.

 

Articolo 42

Conservazione vivande e somministrazione bevande

 

1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi e le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.

3. E’ tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

 

Articolo 43

Locali di ricovero e di riposo

 

1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

 

Articolo 44

Dormitori stabili

 

1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'Ispettorato del lavoro.

3. I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per gli adulti.

4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; è vietato l'uso di letti sovrapposti.

5. Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50 individui, vi deve essere un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria contenente almeno due letti.

6. Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di essi.

 

Articolo 45

Dormitori di fortuna

 

1. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.

 

Articolo 46

Dormitori temporanei

 

1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati dall'art. 45, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;

f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.

3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed un mensolina.

5. Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista dal quarto comma dell'art. 44.

6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettori, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

 

Articolo 47

Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

 

1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in istato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.

 

Capo V

NUOVI IMPIANTI

 

Articolo 48

Notifiche all'Ispettorato del lavoro (1)

 

1. Chi intende costruire, ampliare od adottare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

2. La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.

3. L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

4. L'Ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

5. Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

 

(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

Capo UNICO

 

Articolo 49

Aziende e lavori soggetti al presente titolo

 

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in cui si compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia ed al governo del bestiame.

2. Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con l'aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi, anche se per brevi periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori stagionali.

 

Articolo 50

Abitazioni e dormitori

 

1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitori di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;

b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, nè periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 45.

3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

 

Articolo 51

Dormitori temporanei

 

1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 46 del presente decreto.

2. L'Ispettorato del lavoro può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti dall'ultimo comma del predetto art. 46, quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.

 

Articolo 52

Acqua

 

1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

 

Articolo 53

Acquai e latrine

 

1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrine.

2. Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonche` dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.

I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.

4.Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore. (1)

 

(1) Articolo modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

 

Articolo 54

Stalle e concimaie

 

1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori delle stalle stesse secondo le norme consigliate dall'igiene.

4. Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

6. Qualora, per difficoltà provenienti dall'ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.

 

Articolo 55

Locali sotterranei

 

1. E' vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al primo comma dell'art. 49.

2. Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi devono essere adottate opportune misure per il ricambio dell'aria.

 

Articolo 56

Mezzi di pronto soccorso e di profilassi

 

1.  Le aziende che occupano almeno 5 lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di cui all'art. 27; quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui all'articolo predetto.

2. Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

 

Articolo 57

Agenti nocivi

 

 1. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distribuzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, di distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute nell'art. 18.

2. Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori di debba fare uso di mezzi individuali di protezione devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 26.

 

TITOLO IV

NORME PENALI

 

Articolo 58

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

 

 I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma.

d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire 2.000.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 26, 33, primo comma, 34. (1) (2)

 

(1) Articolo modificato dall'art. 16, c. 12 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

(2)  La sanzione all'ammenda sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689. L'entità è stata successivamente elevata dall'artt. 113, c. 2, L. 24.11.1981, n. 689.

 

Articolo 59

Contravvenzioni commesse dai preposti

 

1. I preposti sono puniti:

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 4 lettera b), 9 commi 1, 2 e 4, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25.

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 4 lettera d), 9 comma 3, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma. (1) (2)

 

(1) Articolo modificato dall'art. 26, D.Lgs. 19.12.1994, n. 758.

(2)  La sanzione all'ammenda sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689. L'entità è stata successivamente elevata dall'artt. 113, c. 2, L. 24.11.1981, n. 689.

 

Articolo 60

Contravvenzioni commesse dai lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma.

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecemtomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 5 lettere a), b) e c), 41 quarto comma. (1) (2) (3)

 

(1) Articolo modificato dall'art. 26, D.Lgs. 19.12.1994, n. 758.

(2)  La sanzione all'ammenda sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689. L'entità è stata successivamente elevata dall'artt. 113, c. 2, L. 24.11.1981, n. 689.

(3) Lettera modificata dall'art. 16, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DEROGHE

 

Articolo 61

Deroghe di carattere generale

 

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per gli edifici, locali, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle attività industriali, commerciali ed agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure sostitutive per la tutela igienico sanitaria dei lavoratori.

 

Articolo 62

Deroghe particolari

 

1. Gli ispettori del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle singole aziende, che ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o loro parti preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'applicazione di dette norme, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure igienico sanitarie.

 

Capo II

APPLICAZIONE DELLE NORME

 

Articolo 63

Vigilanza

 

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

2. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà anche stabilire che la vigilanza sia esercitata, per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione degli ispettorati del lavoro, dal personale tecnico del Ministero dell'agricoltura e dal Corpo forestale dello Stato.

3. Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prenderà accordi con le Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.

4. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente decreto.

 

Articolo 64

Ispezioni

 

 1. Gli Ispettori hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

2. Gli Ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

3. Gli Ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

 

Articolo 65

Prescrizioni

 

1. Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione del presente decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie.

2. Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.

3. Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo rappresenti, o quanto costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.

 

Articolo 66

Ricorsi

 

1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene del lavoro sono esecutive.

2. Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. E’ anche ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma, avverso le determinazioni adottate dagli Ispettori del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 62.

 

Articolo 67

Contravvenzioni

 

1. I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.

2. Il processo verbale deve essere compilato dall'Ispettore del lavoro e firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel momento, oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.

3. La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterraàconvenienti nel proprio interesse.

4. Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, l'Ispettore del lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.

 

Articolo 68

Coordinamento della vigilanza

 

1. Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

2. I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, nonché l'alto Commissariato per l'igiene e la sanità stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.

3. L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.

4. In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 69

Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia

 

1. Le disposizioni in materia di igiene del lavoro contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del presene decreto, o riguardanti settori o materie da questo non espressamente disciplinati.

 

Articolo 70

Decorrenza

 

1. Il presente decreto entra in vigore l'1 luglio 1956.

2. A decorrere da tale data il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 aprile 1927, n. 530, è abrogato.

 

Tabella

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - igiene e sicurezza del lavoro - visite - tabella lavorazioni

 

Causa del rischio

Lavorazioni o categorie di lavoratori

Periodo visite

[1. Antimonio, leghe e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'antimonio;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla produzione di colori, vernici e
mastici;
d) alla preparazione delle miscele per la produzione di vetri;
e) alla produzione degli antiparassitari ed all'uso professionale di essi;
f) all'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimico farmaceutica;
g) alla vulcanizzazione e colorazione della gomma;
h) alla tintura e stampaggio dei tessuti.


Semestrale

Id.

Id.

Id.


Id.


Id.

Id.
Id.] (1)

[2. Arsenico, leghe e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'arsenico;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) ai lavori di pittura, verniciatura e
smaltatura;
d) alla preparazione delle miscele per la produzione di vetro;
e) alla tintura dei filati e dei tessuti;
f) alla concia delle pelli.


Trimestrale

Id.

Id.

Id.
Id.
Id.] (1)

[3. Bario e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del bario;
b) alla produzione degli ossidi e dei sali;


Annuale

Id.] (1)

[4. Berillio, leghe e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del berillio;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla fabbricazione delle lampade,
schermi ed altri materiali fluorescenti; d) alla fabbricazione di cristalli, di
ceramiche e di refrattari.


Semestrale

Trimestrale

Id.

Semestrale] (1)

[5. Cadmio, leghe e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cadmio;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla cadmiatura;
d) alla fabbricazione degli accumulatori.


Semestrale

Id.] (1)

[6. Cromo, leghe e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cromo;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla cromatura;
d) alla concia delle pelli.


Trimestrale

Id.

Id.] (1)

[7. Fosforo e composti

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del fosforo;
b) all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali;
c) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici al fosforo.


Trimestrale

Id.


Id.] (1)

[8. Manganese leghe e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del manganese;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla fabbricazione di pile a secco; d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli smalti;
e) alla produzione dei fiammiferi;
f) alla saldatura con elettrodi al manganese.


Semestrale

Id.
Id.

Id.
Id.

Id.] (1)

[9. Mercurio, amalgame e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del mercurio;
b) alla preparazione delle amalgame e dei composti;
c) alla fabbricazione, riparazione e
manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione del mercurio);
d) alla fabbricazione di cristalli, di
ceramiche e di refrattari.
e) alla produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali; f) alla lavorazione in nero del feltro
secretato;
g) alle operazioni di elettrolisi con
catodo di mercurio;
h) alla doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;
i) alla fabbricazione di inneschi;
l) al trattamento dei minerali auriferi e
argentiferi di recupero;
m) all'impiego di pompe a mercurio; n) all'impiego professionale di
antiparassitari contenenti composti organici di mercurio;
o) alla preparazione e all'impiego di
vernici contenenti mercurio o composti.


Trimestrale

Id.


Semestrale

Trimestrale


Id.

Id.

Semestrale

Trimestrale
Id.

Id.
Semestrale

Trimestrale



Id.] (1)

[10. Nichel, leghe e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla raffinazione del nichel;
b) alla produzione e all'impiego del
nichel carbonile.


Semestrale

Mensile] (1)

[11. Piombo, leghe e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del piombo;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla fabbricazione e preparazione di colori, di vernici e di mastici;
d) alla fabbricazione di lamine, tubi,
proiettili ed altri oggetti di piombo o
contenenti piombo; alla cernita e al
recupero dei materiali piombiferi;
e) alle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo; alla asportazione di verniciature piombifere;
f) alla composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia);
g) alla cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;
h) alla fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione ecc.) degli accumulatori;
i) alla saldatura autogena e al taglio con processi termici delle lastre di piombo o rivestite di piombo;
l) alla saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;
m) alla messa in opera e anutenzione di tubazioni, condutture ed in genere di impianti costituiti da materiale piombifero;
n) alla piombatura o smaltatura su superfici metalliche;
o) alle operazioni di tempera con bagno di piombo;
p) alla zincatura delle lamiere o alla
stagnatura o alla verniciatura dei
recipienti con uso di materiali contenenti piombo;
q) alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi;
r) all'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie
dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere);
s) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero;
t) alla produzione della gomma, guttaperca ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo);
u) alla lavorazione della gomma piombifera.

 


Trimestrale

Id.

Id.

Id.

Id.


Semestrale

Trimestrale


Id.


Id.

Id.

Id.

Id.

Id.



Semestrale Trimestrale


Id.


Semestrale



Id.

Id.] (1)

[12. Selenio, leghe e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del selenio;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla fabbricazione delle cellule
fotoelettriche, alla preparazione di
colori e inchiostri, alla vulcanizzazione della gomma.


Semestrale

Id.

Id.] (1)

[13. Vanadio, leghe e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del vanadio;
b) alla pulitura degli impianti della
nafta ed al recupero delle ceneri relative;
c) alla preparazione delle leghe e dei composti;
d) all'impiego del Vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici industriali;
e) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro.


Semestrale


Id.

Id.


Id.

Id.] (1)

 

Causa del rischio

Lavorazioni o categorie di lavoratori

Periodo visite

[14. Bromo e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del bromo;
b) all'impiego del bromo come materia nei processi chimici industriali.


Trimestrale


Id.] (1)

[15. Cloro e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cloro e dell'acido cloridrico;
b) all'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materie prime nei processi chimici industriali;
c) al decapaggio dei metalli con acido cloridrico;
d) all'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.

Trimestrale


Id.

Semestre] (1)

[16. Fluoro e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;
b) alla preparazione dei composti del fluoro;
c) all'incisione del vetro;
d) alla preparazione della criolite artificiale;
e) alla elettrolisi dell'allumina con impiego di criolite.

Trimestrale

Id.
Id.

Id.

Id.] (1)

[17. Iodio e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dello iodio;
b) alla preparazione dei composti;


Trimestrale
Id.] (1)

[18. Acido cianidrico e composti.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno;
b) alla derattizzazione e disinfezione;
c) alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale);
d) alla depurazione chimica del gas illuminante;
e) alle operazioni di galvanoplastica;
f) alle operazioni di tempera e di cementazione;
g) alla fabbricazione di gomme e resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrile e dei diisocianati organici).


Trimestrale

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.




Id.] (1)

[19. Acido nitrico e gas nitrosi.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'acido nitrico; b) alla produzione della nitrocellulosa;
c) alla produzione degli esplosivi con processi di nitrazione;
d) alla produzione di coloranti azoici;
e) al decapaggio ed all'incisione dei metalli;
f) alle saldature ossiacetilenica e ad arco;


Trimestrale

Id.

Trimestrale

Id.

Semestrale

Trimestrale] (1)

[20. Cloropicrina(nitrocloroformio).

Lavoratori addetti:
a) alla produzione della cloropicrina;
b) alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura (in quanto assuma il Id. carattere professionale o di lavorazione industriale).

Trimestrale

Id.] (1)

[21. Anidride solforosa.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dello zolfo;
b) alla produzione dell'anidride solforosa;
c) alla sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili;
d) alla solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in genere; e) alla derattizzazione e disinfestazione in quanto assuma il carattere professionale;
f) alla fusione dell'elektron;


Semestrale

Id.

Id.

Id.


Trimestrale Semestrale] (1)

[22. Acido solforico.

Lavoratori addetti:
a) al carbonissaggio delle lane;
b) al decapaggio dei metalli;
c) alla produzione dello zinco elettrolitico;
d) alla purificazione e affinazione dei grassi e degli olii;
e) all'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.


Semestrale
Id.

Id.

Id.

Id.] (1)

[23. Idrogeno solforato.

Lavoratori addetti:
a) alla raffinazione degli olii minerali;
b) alla filatura della viscosa;
c) alla vuotatura dei pozzi neri.



Semestrale
Id.
Id.] (1)

[24. Cloruro di zolfo.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cloruro di zolfo.
b) alla vulcanizzazione della gomma.

Semestrale

Id.] (1)

[25. Ossido di carbonio.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;
b) alla condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;
c) alla seconda lavorazione del vetro alla fiamma;
d) alla saldatura autogena ed al taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica;
e) alla prova di motori a combustione interna o a scoppio.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.] (1)

[26. Cloruro di carbonile (fosgene) e disfogene (cloroformiato di metile triclorurato).

Lavoratori addetti:
a) alla produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile e del cloroformiato di metile triclorurato.


Mensile] (1)

[27. Tetracloruro di carbonio.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del tetracloruro di carbonio;
b) all'impiego di tetracloruro di carbonio come solvente;
c) alla carica degli estintori;
d) alla produzione delle miscele frigorifere (freon).

Semestrale

Id.
Id.

Id.] (1)

[28. Solfuro di carbonio.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione di solfuro di carbonio;
b) all'impiego del solfuro di carbonio come solvente;
c) al trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successive operazioni fino all'essiccamento del prodotto;
d) alla vulcanizzazione della gomma;
e) alla disinfestazione e derattizzazione in quanto assuma carattere professionale.



Trimestrale

Id.

Id.

Id.


Id.] (1)

[29. Aldeide formica e acido formico.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico;
b) alla fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;
c) alla fabbricazione dei compensati di legno;
d) al trattamento antipiega dei tessuti.

Semestrale

Id.

Id.

Id.] (1)

[30. Etere di petrolio e benzina.

Lavoratori addetti:
a) alla distillazione e raffinazione del petrolio;
b) alla preparazione delle miscele di benzina;
c) alla produzione e all'impiego di solventi a base di benzina.

Semestrale

Id.

Id.] (1)

[31. Piombo tetraetile.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione del piombo tetraetile;
b) all'etilazione della benzina;
c) alla ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o benzina etilata.



Settimanale

Mensile

Trimestrale] (1)

[32. Glicoli, nitroglicerina e loro derivati

Lavoratori addetti:
a) alla produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati;
b) all'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti glicoli.

Trimestrale


Semestrali

Id.] (1)

[33. Idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi).

Lavoratori addetti:
a) alla produzione degli idrocarburi benzenici ed omologhi;
b) alla rettificazione del benzolo e degli omologhi;
c) all'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici industriali;
d) alla preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi;
e) alla rotocalcografia.

Trimestrale

Id.


Id.


Id.
Id.] (1)

[34. Fenoli, tiofenoli e cresoli.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli;
b) all'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei processi chimici industriali;
c) alla distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante derivati nitrati dei fenoli e cresoli (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale).

Semestrale


Id.

Id.] (1)

[35. Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.


Trimestrale


Id.] (1)

 

Causa del rischio

Lavorazioni o categorie di lavoratori

Periodo visite

[36. Derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli.
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.

Trimestrale


Id.] (1)

[37. Naftalina ed omologhi; naftoli e naftilamine; derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione della naftalina ed omologhi, dei naftoli e naftilamine; dei derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi.
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.

Semestrale


Id.] (1)

[38. Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, cloruro di etile, dicloroetilene, tricloroetilene, cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro di metile).

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti cloruro di etilene, derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.

Trimestrale


Id.


Id.] (1)

[39. Acetone e derivati alogenati; acido acetico; anidride acetica; cloruro di acetilene e acetilacetone.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti acetone.


Semestrale


Id.

Id.] (1)

[40. Alcool amilico, alcool butilico, alcool isopropilico, alcool metilico.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.

Semestrale


Id.

Id.] (1)

[41. Eteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di metile).

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile, dell'acetato di etile, dell'acetato di propile e dell'acetato di metile;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.

Semestrale

Id.
Id.] (1)

[42. Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico).

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere etilico;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.


Semestrale


Id.

Id.] (1)

[43. Acridina.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'acridina;
b) all'impiego dell'acridina nell'industria farmaceutica e dei coloranti.


Semestrale


Id.] (1)

[44. Piridina.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione della piridina;
b) all'impiego della piridina come denaturante dell'alcool;
c) all'impiego della piridina nella industria chimico farmaceutica;
d) all'impiego della piridina nell'industria dei coloranti;
e) all'impiego di solventi contenenti piridina.


Semestrale

Id.

Id.

Id.

Id.] (1)

45. Radio, raggi X e sostanze radioattive.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione di sostanze radioattive;
b) alle lavorazioni che implicano l'uso di radio, raggi X e sostanze radioattive.

Trimestrale e visita immediata quando l'operario denunci o presenti segni patologici sospetti.

46. Radiazioni ultraviolette e infrarosse.

Lavoratori addetti:
a) alle applicazioni industriali dei raggi ultravioletti e infrarossi;
b) alla saldatura ad arco.

Semestrale e visita immediata quando l'operaio denunci o presenti segni patologici sospetti.

[47. Sostanze cancerogene non comprese in altre voci (catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati e residui).

Lavoratori addetti a operazioni che espongono abitualmente al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati e residui.

Semestrale e visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sospette neoplasie.] (1)

48. Vibrazioni e scuotimenti.

Lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.

Annuale

49. Rumori

a) lavoro dei calderai
b) ribaditura dei bulloni;
c) battitura e foratura delle lamiere con punzoni;
d) prove dei motori a scoppio e a reazione;
e) produzione di polveri metalliche con macchine a pastelli;
f) fabbricazione di chiodi;
g) lavoro ai telai meccanici per tessitura.

Annuale
Id.

Id.

Id.

Id.
Id.

Id.

50. Ferro (ossido)

Lavoratori addetti ai laminatoi di ferro e di acciaio, in quanto esposti all'inalazione di polvere di ossido di ferro.

Annuale

51. Polveri di zolfo. (1)

Lavoratori addetti alla macinazione e alla raffinazione dello zolfo.

Annuale

52. Polveri di talco.

Lavoratori addetti:
a) alla produzione e alla lavorazione del talco;
b) alla talcatura nella lavorazione della gomma.

Annuale

Id.

53. Polveri di cotone, lino, canapa e juta.

Lavoratori addetti:
a) all'apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa e juta.
b) alla filatura e tessitura della canapa e della juta.


Annuale

Id.

54. Anchilostomiasi

Lavori nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi.

Annuale e quando l'operaio denunci o presenti sintomi di infezione.

55. Carbonchio e morva.

Lavoratori addetti:

a) alle infermerie per animali;

b) ai macelli;
c) alle sardigne;
d) alla concia delle pelli;
e) alla lavorazione del crine;
f) alla raccolta e alla lavorazione dei residui animali per la fabbricazione di concimi, di colla e di altri prodotti industriali.

Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi di infezione.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.

56. Leptospirosi.

a) lavori nelle fogne e nei canali;
b) lavori di bonifica in terreni paludosi.

Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi di infezione.

57. Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili.

Soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (in quanto implichi l'uso di canne promiscue).

Ogni 15 giorni ed ogni volta che l'operaio riprenda il lavoro dopo un'assenza superiore a cinque giorni.

 

(1) Abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.