Allegato 1

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

 1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi sui lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2,3,4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro lo richieda.

5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati pu risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.

8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile.

Batteri e
organismi simili

 

N.B. - Per agenti che figurano nel presente elenco la menzione "spp" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

 

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Actinobacillus actinomycetemcomitans

2

 

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gereneseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces pyogenes

2

 

Actinomyces spp

2

 

Arcanobacterium haemolyticum

2

 

(Corynebacterium haemolyticum)

 

 

Bacillus anthracis

3

 

Bacteroldes fragilis

2

 

Bartonella bacilliformis

2

 

Bartonella (Rochalimea) spp

2

 

Bartonella quintana (Rochalimea quintana)

2

 

Bordeltella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

V

Borrella burgdorferi

2

 

Borrella duttonii

2

 

Borrella recurrentis

2

 

Borrella spp

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudo mallei)

3

 

Campylobacter fetus

2

 

Campylobacter jejuni

2

 

Campylobacter spp

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Chlamydia pneumoniae

2

 

Chlamydìa trachomatis

2

 

ChIamydia psittaci (ceppi aviari)

3

 

Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium perfringens

2

 

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

 

Corynebacterium spp

2

 

Coxiella bumetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

2

 

Ehrlichia spp

2

 

Elkenella corrodens

2

 

Enterobacter aerogenes/cloacae

2

 

Enterobacter spp

2

 

Enterococcus spp

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)

2

 

Escherichia coli ceppi verocitotossigenici (es. 0157:H7 oppure 0103)

3(**)

T

Flavobacterium meningosepticum

2

 

Fluoribacter bozemanii (Legionella)

2

 

Francisella tularensis (Tipo A)

3

 

Francisella tularensis (Tipo B)

2

 

Fusobacterium necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus Influenzae

2

V

Haemophilus spp

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae

2

 

Klebsiella spp

2

 

Legionella pneumophila

2

 

Legionella spp

2

 

Leptospira interrogans (tutti i serotipi)

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria Ivanovii

2

 

Morganella morganii

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mvcobacterium avium/intracellulare

2

 

Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)

3

V

Mycobacterium chenolae

2

 

Mycobacterium fortultum

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

3(**)

 

Mycobacterium paratuberculosis

2

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mvcobacterium simlae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

3(**)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma cavlae

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocordia otitidiscaviarum

2

 

Pasteurella multocida

2

 

Pasteurella spp

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphvoromonas spp

2

 

Prevotella spp

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens

2

 

Providencia rettgeri

2

 

Providencia spp

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

 

Rhodococcus equi

2

 

Rickettsia akarì

3(**)

 

Rickettsia canada

3(**)

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia montana

3(**)

 

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia tsutsugamushi

3

 

Rickettsia spp

2

 

Salmonella arizonae

2

 

Salmonella enteritidis

2

 

Salmonella typhimurium

2

 

Salmonella paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella typhi

3(**)

V

Salmonella (altre varietà serologiche)

2

 

Serpulina spp

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (Tipo 1)

3(**)

T

Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

 

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

 

Streptococcus pyogenes

2

 

Streptococcus spp

2

 

Streptococcus suis

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema spp

2

 

Vibrio cholerae (incluso Ei Tor)

2

 

Vibrio parahaemolyticus

2

 

Vibrio spp

2

 

Yersinia enterocolitica

2

 

Yersinia pestis

3

V

Yersinia pseudotuberculosis

2

 

Yersinia spp

2

 

(**)vedi introduzione punto 6

VIRUS(*)

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Adenoviridae

2

 

Arenaviridae:

LCM-Lassa. Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):

Virus Lassa

4

 

Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)

3

 

Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)

2

 

Virus Mopeia

2

 

Altri LCM Lassa Virus complex

2

 

Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):

Virus Guanarito

4

 

Virus Junin

4

 

Virus Sabia

4

 

Virus Machupo

4

 

Virus Flexal

3

 

Altri Virus del Complesso Tacaribe

2

 

Astroviridae

2

 

Bunyavirìdae:

Bhanja

2

 

Virus Bunyamwera

2

 

Germiston

2

 

Virus Oropouche

3

 

Virus dell'encefalite californiana

2

 

Hantavirus:

Hantaan (febbre emorragica coreana)

3

 

Belgrado (noto anche come Dobrava)

3

 

Seoul-Virus

3

 

Sin Nombre (ex Muerto Canyon)

3

 

Puumala-Virus

2

 

Prospect Hill-Virus

2

 

Altri Hantavirus

2

 

Nairovirus:

Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo

4

 

Virus Hazara

2

 

Phlebovirus:

Febbre della Valle dei Rift

3

V

Febbre da Flebotomi

3

 

Virus Toscana

2

 

Altri bunyavirus noti come patogeni

2

 

Caliciviridae:

Virus dell'epatite E

3(**)

 

Norwalk- Virus

2

 

Altri Caliciviridae

2

 

Coronaviridae

2

 

Filoviridae:

Virus Ebola

4

 

Virus di Marburg

4

 

Flaviviridae:

Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)

3

 

Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale

3(**)

V

Absettarov

3

 

Hanzalova

3

 

Hypr

3

 

Kumlinge

3

 

Virus della dengue tipi 1-4

3

 

Virus dell'epatite C

3(**)

D

Virus dell'epatite G

3(**)

D

Encefalite B giapponese

3

V

Foresta di Kyasanur

3

V

Louping ill

3(**)

 

Omsk (a)

3

V

Powassan

3

 

Rocío

3

 

Encefalite verno-estiva russa (a)

3

V

Encefalite di St. Louis

3

 

Virus Wesselsbron

3(**)

 

Virus della Valle dei Nilo

3

 

Febbre gialla

3

V

Altri flavivirus noti per essere patogeni

2

 

Hepadnaviridae:

Virus dell'epatite B

3(**)

V, D

Virus dell'epatite D (Delta) (b)

3(**)

V, D

Herpesviridae:

Cytomegalovirus

2

 

Virus d'Epstein-Barr

2

 

Herpesvirus simiae (B virus)

3

 

Herpes simplex virus tipi 1 e 2

2

 

Herpesvirus varicella-zoster

2

 

Virus Herpes dell'uomo tipo 7

2

 

Virus Herpes dell'uomo tipo 8

2

D

Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)

2

 

Orthomyxoviridae:

Virus influenzale tipi A, B e C

2

V(c)

Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto

2

 

Papovaviridae:

Virus BK e JC

2

D(d)

Papillomavirus dell'uomo

2

D(d)

Paramyxoviridae:

Virus dei morbillo

2

V

Virus della parotite

2

V

Virus della malattia di Newcastle

2

 

Virus parainfluenzali tipi 1 4

2

 

Virus respiratorio sinciziale

2

 

Parvoviridae:

Parvovirus dell'uomo (B 19)

2

 

Picomaviridae:

Virus della congiuntivite emorragica (AHC)

2

 

Virus Coxackie

2

 

Virus Echo

2

 

Virus dell'epatite A(enterovirus dell'uomo tipo 72)

2

V

Virus della poliomielite

2

V

Rhinovirus

2

 

Poxviridae:

Buffalopox virus (e)

2

 

Cowpox virus

2

 

Elephantpox virus (f)

2

 

Virus dei modulo dei mungitori

2

 

Molluscum contagiosum viurs

2

 

Monkeypox virus

3

V

Orf virus

2

 

Rabbitpox virus (g)

2

 

Vaccinia virus

2

 

Variola (mayor & minor) virus

4

V

Whitepox virus (variola virus)

4

V

Yatapox virus (Tana & Yaba)

2

 

Reoviridae:

Coltivirus

2

 

Rotavirus umano

2

 

Orbivirus

2

 

Reovirus

2

 

Retroviridae:

Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AlDS)

3(**)

D

Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2

3(**)

D

SIV (h)

3(**)

 

Rhabdoviridae:

Virus della rabbia

3(**)

V

Virus della stomatite vescicolosa

2

 

Togaviridae:

Alfavirus:

 

Encefalomielite equina dell'America dell'Est

3

V

Virus Bebaru

2

 

Virus Chikungunya

3(**)

 

Virus Everglades

3(**)

 

Virus Mayaro

3

 

Virus Mucambo

3(**)

 

Virus Ndurnu

3

 

Virus O'nyong-nyong

2

 

Virus dei fiume Rosas

2

 

Virus della foresta di Semilki

2

 

Virus Sindbis

2

 

Virus Tonate

3(**)

 

Encefalornielite equina dei Venezuela

3

V

Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest

3

V

Altri alfavirus noti

2

 

Rubivirus (rubella)

2

V

Toroviridae:

2

 

Virus non classificati:

Virus dell'epatite non ancora identificati

3(**)

D

Morbilivirus equino

4

 

Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE)(i):

Morbo di Creutzfeldt-Jakob

3(**)

D(d)

Variante dei morbo di Creutzfeldt-Jacob

3(**)

D(d)

Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate

3(**)

D(d)

Sindrome di Gerstmann- StráussierScheinker

3(**)

D(d)

Kuru

3(**)

D(d)

Note:

Vedi introduzione, punto 5. vedi introduzione, punto 6.

a) Tick-borne encefalite.

b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori' non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).

c) Soltanto per i tipi A e B.

d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.

e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere ''Buffalopox'' e una variante dei virus "vaccinia" .

f) Variante del "Cowpox".

g) Variante di "Vaccinia".

h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus.

i) Non esiste attualmente alcuna prova di infestazione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3(**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agli te identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

 

Parassiti

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Acanthamoeba castellani

2

 

AncyIostorna duodenale

2

 

Angiostrongylus cantonensis

2

 

Angiostrongy[us costaricensis

2

 

Ascaris lumbricoldes

2

A

Ascaris suurn

2

A

Babesia divergens

2

 

Babesia microti

2

 

Balantidium coli

2

 

Brugia malayi

2

 

Brugia pahangì

2

 

Capillaria philippinensis

2

 

Capillaria spp

2

 

Clonorchis sinensis

2

 

CIonorchis viverrini

2

 

Cryptosporidium parvurn

2

 

Cryptosporidium spp

2

 

Cyclospora cayetanensis

2

 

Dipetalonerna streptocerca

2

 

Dìphyllobothrium latum

2

 

Dracunculus medinensis

2

 

Echinococcus granulosus

3(**)

 

Echinococcus multilocularis

3(**)

 

Echinococcus vogeli

3(**)

 

Entamoeba histolytica

2

 

Fasciola gigantica

2

 

Fasciola hepatica

2

 

Fasciolopsis buski

2

 

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)

2

 

Hymenolepis diminuta

2

 

Hymenolepis nana

2

 

Leishmania brasiliensis

3(**)

 

Leishmania donovani

3(**)

 

Leishmania aethiopica

2

 

Leishmania mexicana

2

 

Leishmania peruviana

2

 

Leishmania tropica

2

 

Leishmania major

2

 

Leishmania spp

2

 

Loa Loa

2

 

Mansonella ozzardi

2

 

Mansonella perstans

2

 

Naegleria fowleri

3

 

Necator americanus

2

 

Onchocerca volvulus

2

 

Opisthorchis felineus

2

 

Opisthorchis spp

2

 

Paragonimus westermani

2

 

Plasmodium falciparum

3(**)

 

Plasmodium spp (uomo & scimmia)

2

 

Sarcocystis sulhominis

2

 

Schistosoma haematobium

2

 

Schistosoma intercalatum

2

 

Schistosoma japonicum

2

 

Schistosoma mansoni

2

 

Schistosoma mekongi

2

 

StrongyIoides stercoralis

2

 

Strongyloides spp

2

 

Taenia saqinata

2

 

Taenia solium

3(**)

 

Toxocara canis

2

 

Toxoplasma gondii

2

 

Trichinella spiralis

2

 

Trichuris trichiura

2

 

Trypanosoma brucei brucei

2

 

Trypanosoma brucei gambiense

2

 

Trypanosoma brucei rhodesiense

3(**)

 

Trypanosoma cruzi

3

 

Wuchereria bancrofti

2

 

(**)Vedi introduzione, punto 6.

 

Funghi

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Aspergillus fumigatus

2

A

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 

Candida albicans

2

A

Candida tropicalis

2

 

Cladophialophora bantiana (es. Xylchypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides)

3

 

Coccidioides immitis

3

A

Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

 

Emmonsía parva var. crescens

2

 

Epidermophyton floccosum

2

A

Fonsecaea compacta

2

 

Fonsecaea pedrosci

2

 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum
(Ajellomyces capsulatum)

3

 

Histoplasma capsulatum duboisii

3

 

Madurella grisea

2

 

Madurella mycetomatis

2

 

Microsporum spp

2

A

Neotestudina rosatii

2

 

Paracoccidioides brasiliensis

3

 

Penicillium marneffei

2

A

Scedosporium aplospermum
Pseudallescheria boydíi

2

 

Scedosporium prolificans (inflantum)

2

 

Sporothrix schenckii

2

 

Trichophyton rubrum

2

 

Trichophyton spp

2

 

 

(1) Il presente allegato è stato così sostituito dall'allegato, D.M. 12.11.1999 (G.U. 27.01.2000, n. 21).

 

Allegato 2

1. Rilevazione e lotta antincendio.

 

A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

2. Locali adibiti al pronto soccorso.

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso. I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano. Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

 

Allegato 3

Schema indicativo per l'inventario dei rischi

 

 

RISCHI

FISICI

MECCANICI

Cadute dall'alto

Urti, colpi, impatti, compres-
sioni

Punture, tagli, abrasioni

Vibrazioni

Scivolamenti, cadute a livello

PARTE DEL CORPO

TESTA

Cranio

 

 

 

 

 

Udito

 

 

 

 

 

Occhi

 

 

 

 

 

Vie respiratorie

 

 

 

 

 

Volto

 

 

 

 

 

Testa

 

 

 

 

 

ARTO SUPERIORE

Mano

 

 

 

 

 

Braccio (parti)

 

 

 

 

 

ARTO INFERIORE

Piede

 

 

 

 

 

Gamba (parti)

 

 

 

 

 

VARIE

Pelle

 

 

 

 

 

Tronco/addome

 

 

 

 

 

Apparato gastro-intestinale

 

 

 

 

 

Corpo intero

 

 

 

 

 

 

 

RISCHI

FISICI

TERMICI

ELET-
TRICI

RADIAZIONI

RUMORE

Calore, fiamme

Freddo

Non ioniz-
zanti

Ioniz-
zanti

PARTE DEL CORPO

TESTA

Cranio

 

 

 

 

 

 

Udito

 

 

 

 

 

 

Occhi

 

 

 

 

 

 

Vie respiratorie

 

 

 

 

 

 

Volto

 

 

 

 

 

 

Testa

 

 

 

 

 

 

ARTO SUPERIORE

Mano

 

 

 

 

 

 

Braccio (parti)

 

 

 

 

 

 

ARTO INFERIORE

Piede

 

 

 

 

 

 

Gamba (parti)

 

 

 

 

 

 

VARIE

Pelle

 

 

 

 

 

 

Tronco/addome

 

 

 

 

 

 

Apparato gastro-intestinale

 

 

 

 

 

 

Corpo intero

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHI

CHIMICI

AEROSOL

LIQUIDI

GAS, VAPORI

Polveri, fibre

Fumi

Nebbie

Immer-
sioni

Getti, schizzi

PARTE DEL CORPO

TESTA

Cranio

 

 

 

 

 

 

Udito

 

 

 

 

 

 

Occhi

 

 

 

 

 

 

Vie respiratorie

 

 

 

 

 

 

Volto

 

 

 

 

 

 

Testa

 

 

 

 

 

 

ARTO SUPERIORE

Mano

 

 

 

 

 

 

Braccio (parti)

 

 

 

 

 

 

ARTO INFERIORE

Piede

 

 

 

 

 

 

Gamba (parti)

 

 

 

 

 

 

VARIE

Pelle

 

 

 

 

 

 

Tronco/addome

 

 

 

 

 

 

Apparato gastro-intestinale

 

 

 

 

 

 

Corpo intero

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHI

BIOLOGICI

 

Batterie patogene

Virus patogeni

Funghi produttori di micosi

Antigeni biologici non microbici

PARTE DEL CORPO

TESTA

Cranio

 

 

 

 

Udito

 

 

 

 

Occhi

 

 

 

 

Vie respiratorie

 

 

 

 

Volto

 

 

 

 

Testa

 

 

 

 

ARTO SUPERIORE

Mano

 

 

 

 

Braccio (parti)

 

 

 

 

ARTO INFERIORE

Piede

 

 

 

 

Gamba (parti)

 

 

 

 

VARIE

Pelle

 

 

 

 

Tronco/addome

 

 

 

 

Apparato gastro-intestinale

 

 

 

 

Corpo intero

 

 

 

 

 

Allegato 4

Elenco attrezzature di protezione individuale

 

DISPOSlTIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA.

Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO.
Palline e tappi per le orecchie;
Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;
Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO.
Occhiali a stanghette;
Occhiali a maschera;
Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
Schermi facciali;
Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
Apparecchi isolanti a presa d'aria;
Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
Scafandri per sommozzatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA.

Guanti:
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;

Guanti a sacco;
Ditali;
Manicotti;
Fasce di protezione dei polsi;
Guanti a mezze dita;
Manopole.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE.

Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
Zoccoli;
Ginocchiere;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMOVIBILI DEL COLLO DEL PIEDE;
Ghette;
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);

Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

Dispositivi di protezione della pelle

Creme protettive/pomate.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME

Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; Giubbotti termici; Giubbotti di salvataggio; Grembiuli di protezione contro i raggi x; Cintura di sicurezza del tronco.

 

DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO

Attrezzature di protezione contro le cadute; Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); Attrezzature con freno 'ad assorbimento di energia cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

 

INDUMENTI DI PROTEZIONE

Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza (due pezzi e tute); Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.); Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; Indumenti di protezione contro il calore; Indumenti di protezione contro il freddo; Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; Indumenti antipolvere; Indumenti antigas; Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti; Coperture di protezione.

 

Allegato 5

Elenco settori e attività a rischio

 

1. PROTEZIONE DEL CAPO (Protezione del cranio).

Elmetti di protezione (1).

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita` di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonche` in fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.

2. PROTEZIONE DEL PIEDE.
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefrabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonche` montaggio di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di manutenzione;
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonche` lavorazione e finitura;
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in prossimita` del forno nell'industria della ceramica;
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di
conserve;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola
imperforabile.
- Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attivita` su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimita` delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
- Impiego di laser.

4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
Autorespiratori.
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
- Lavori in prossimita` dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;
- Lavori in prossimita` della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria;
- Attivita` in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

5. PROTEZIONE DELL'UDITO.
Otoprotettori.
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- Attivita` del personale a terra negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili.

6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI.
Indumenti protettivi.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli imperforabili.
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
- Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura;
Bracciali.

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti.
- Saldatura;
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica.
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Attivita` protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE.
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.

8. INDUMENTI FOSFORESCENTI (2).
- Lavori in cui e` necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

9. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA).
- Lavori su impalcature;
- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni.

10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA.

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.

11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE.
- Manipolazione di emulsioni;
- Concia di pellami.

 

(1) Il presente periodo è stato così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 19.3.1996, n. 242. Si riporta, di seguito, il testo originario: "Elementi di protezione".

(2) Il presente periodo è stato così sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 19.3.1996, n. 242. si riporta, di seguito, il testo originario: "Lavori fosforescenti".

 

Allegato 6

Elementi di riferimento

 

1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico puo` costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico e` troppo pesante (kg 30);
- e` ingombrante o difficile da afferrare;
- e` in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- e` collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- puo`, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico puo` presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei
seguenti casi:
- e` eccessivo;
- puo` essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- puo` comportare un movimento brusco del carico;
- e` compiuto con il corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilita` di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, e` insufficiente per lo svolgimento dell'attivita` richiesta;
- il pavimento e` ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidita` o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attivita`.
L'attivita` puo` comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o piu` delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non puo` essere modulato dal lavoratore.

 

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Il lavoratore puo` correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneita` fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

 

Allegato 7

Prescrizioni minime

 

Osservazione preliminare.

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

 

1. ATTREZZATURE.
a) Osservazione generale.
L'utilizzazione in se` dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilita`.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
E` possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
E` necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa liberta` di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sara` messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

2. AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo puo' essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

 

(1) La parte "2.Ambiente" è stata aggiunta dall'art. 29 del D.Lgs.19.031996, n. 242.

 

Allegato 8

Elenco di sistemi, preparati e procedimenti

 

1. Produzione di auramina col metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro. [1]

_____

(1) Il presente allegato è stato così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

 

Allegato 8 Bis

Valore limite di esposizione professionale

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente

EINECS (1)

CAS (2)

Valore limite di esposizione professionale

Osservazioni

Misure transitorie

Mg/m3 (3)

ppm (4)

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

Pelle (6)

Sino al 31 dicembre 2001
Il valore limite è di 3 ppm (= 9,75 mg/m3)

Cloruro
di vinile monomero

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

-

-

Polveri di legno

-

-

5,00 (5) (7)

-

-

-

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).

(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.

(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).

(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione. (1)

 

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 25.05.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

 

Allegato 8 Ter

Valori limite di esposizione professionale

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

EINECS 1)

CAS 2)

NOME AGENTE

VALORI LIMITE

NOTAZIONE 3)

8 ore 4)

Breve Termine 5)

mg/m 3 6)

ppm 3 7)

mg/m 3 6)

ppm 7)

200-467-2

60-29-7

Dietiletere

308

100

616

200

-

200-662-2

67-64-1

Acetone

1210

500

-

-

-

200-663-8

67-66-3

Cloroformio

10

2

2

-

Pelle

200-756-3

71-55-6

Tricloroetano, 1,1,1-

555

100

1110

200

-

200-834-7

75-04-7

Etilaramina

9,4

5

-

-

-

200-863-5

75-34-3

Dicloroetano, 1,1-

412

100

-

-

Pelle

200-870-3

75-44-5

Fosgene

0,08

0,02

0,4

0,1

-

200-871-9

75-45-6

Clero difluorometano

3600

1000

-

-

-

201-159-0

78-93-3

Butanone

600

200

900

300

-

201-176-3

79-09-4

Acido propionico

31

10

62

20

-

202-422-2

95-47-6

o-Xilene

221

50

442

100

Pelle

202-425-9

95-50-1

Diclorobenzene, 1,2-

122

20

306

50

Pelle

202-436-9

95-63-6

1,2,4-Trimetilbenzene

100

20

-

-

I

202-704-5

98-82-8

Cumene

100

20

250

50

Pelle

202-705-0

98-83-9

Fenilpropene, 2-

246

50

492

100

-

202-849-4

100-41-4

Etilbenzene

442

100

884

200

Pelle

203-313-2

105-60-2

s-Capiolattame (polveri evapori) 8)

10

-

40

-

-

203-388-1

106-35-4

Eptan-3-one

95

20

-

-

-

203-396-5

106-42-3

p-Xilene

221

50

442

100

Pelle

203-400-5

106-46-7

Diclorobenzene, 1,4-

122

20

306

50

-

203-470-7

107-18-6

Alcole allilico

4,8

2

12,1

5

Pelle

203-473-3

107-21-1

Etilen glicol

52

20

104

40

Pelle

203-539-1

107-98-2

Metossipropanolo -2,1-

375

100

568

150

Pelle

203-550-1

108-10-1

Metilpentan -2-onc, 4-

83

20

208

50

-

203-576-3

108-38-3

m-Xilene

221

50

442

100

Pelle

203-603-9

108-65-6

2-Metossi-l -metiletilacetato

275

50

550

100

Pelle

203-604-4

108-67-8

Mesitilene (1,3,5 -trimetilbenzene)

100

20

-

-

-

203-628-5

108-90-7

Clorobenzene

47

10

94

20

-

203-631-1

108-94-1

Cicloesanone

40,8

10

81,6

20

Pelle

203-632-7

108-95-2

Fenolo

7,8

2

-

-

Pelle

203-726-8

109-99-9

Tetraidrofurano

150

50

300

100

Pelle

203-737-8

110-12-3

5-metilesan-2-one

95

20

-

-

-

203-767-1

110-43-0

eptano-2-one

238

50

475

100

Pelle

203-808-3

110-85-0

Piperazina (polvere e vapore) 8)

0,1

-

0,3

-

-

203-905-0

111-76-2

Butossietanolo-2

98

20

246

50

Pelle

203-933-3

112-07-2

2 - Butossietilacetato

133

20

333

50

Pelle

204-065-8

115-10-6

Etere dimetilico

1920

1000

-

-

 

204-428-0

120-82-1

1, 2, 4 -Triclorobenzene

15,1

2

37,8

5

Pelle

204-469-4

121-44-8

Triefìlammina

8,4

2

12,6

3

Pelle

204-662-3

123-92-2

Acetato di isoamile

270

50

540

100

-

204-697-4

124-40-3

Dimefilammina

3,8

2

9,4

5

-

204-826-4

127-19-5

N, N-Dimctilacetammide

36

10

72

20

Pelle

205-480-7

141-32-2

Acrilato di n-butile

11

2

53

10

-

205-563-8

142-82-5

Eptano, n-

2085

500

-

-

-

208-394-8

526-73-8

1,2,3 -Trimetilbenzene

100

20

-

-

-

208 -793 -7

541-85-5

5 - Metileptano - 3-one

53

10

107

20

-

210-946-8

626-38-0

Acetato di 1-metilbutile

270

50

540

100

-

211-047-3

628-63-7

Acetato di pentile

270

50

540

100

-

 

620-11-1

Acetato di 3-amile

270

50

540

100

-

 

625-16-1

Acetato di terz-amile

270

50

540

100

-

215-535-7

1330-20-7

Xilene, isomeri misti, puro

221

50

442

100

Pelle

222-995-2

3689-24-5

Sulfotep

0,1

-

-

-

Pelle

231-634-8

7664-39-3

Acido fluoridrico

1,5

1,8

2,5

3

-

231-131-3

7440-22-4

Argento, metallico

0,1

-

-

-

-

231-595-7

7647-01-0

Acido cloridrico

8

5

15

10

-

231-633-2

7664-38-2

Acido ortofosforico

1

.

2

-

-

231-635-3

7664-41-7

Ammoniaca anidra

14

20

36

50

-

231-954-8

7782-41-4

Fluoro

1,58

1

3,16

2

-

231-978-9

7783-07-5

Seleniuro di idrogeno

0,07

0,02

0,17

0,05

-

233-113-0

10035-10-6

Acido bromidrico

-

-

6,7

2

-

247-852-1

?6628-22-8

Azoturo di sodio

0,1

-

0,3

-

Pelle

252-104-2

34590-94-8

(2-Metossimetiletossi)-propanolo

308

50

-

-

Pelle

 

 

Fluoruri inorganici (espressi come F)

2,5

-

-

-

-

 

 

Piombo inorganico e suoi composti

0,15

-

-

-

-

 

1) EINECS : European Inventory of Existing Chemical Substances

2) CAS : Chemical Abstract Service Registry Number

3) La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle

4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore

5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato

6) mg/m 3 : milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 Kpa

7) ppm: parti pe milione di aria (ml/m 3 )

8) Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore.

(1)

------

(1) Il presente allegato, prima aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, è stato poi così sostituito dall'art. 1, D.M. 26.02.2004

 

Allegato 8 Quater

Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria

 

Piombo e suoi composti ionici.

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PdB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3;

nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue. (1)

 

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 02.02.2002, n, 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

 

Allegato 8 Quinquies

Agenti chimici

 

a) Agenti chimici

N. EINECS (1)

N. CAS (2)

Nome dell'agente

Limite di concentrazione per l'esenzione

202-080-4

91-59-8

2-naftilammina e suoi sali

0.1% in peso

202-177-1

92-67-1

4-amminodifenile e suoi sali

0,1% in peso

202-199-1

92-87-5

Benzidina e suoi sali

0,1% in peso

202-204-7

92-93-3

4-nitrodifenile

0,1% in peso

 

Stato di origine

Direttore intrdipartimentale dell'industria competente

Belgio

Nord-Pas-de-Calais 941, rue Charles Bourseul B.P. 838 59508 Douai Cedex

Danimarca

Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex

Italia

 

a) Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia

Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456 Lyon Cedex 3

b) Altre regioni

Provence-Côte d'Azur-Corse 37, boulevard Périer 13285 Marseille Cedex 8

Lussemburgo

Lorraine 1, rue Eugène Schneider 57045 Metz Cedex

Paesi Bassi

Nord-Pas-de-Calais 941, rue Charles Bourseul B.P. 838 59508 Douai Cedex

Repubblica Federale Tedesca

 

a) Rhénanie, Westphalie Basse-Saxe Schleswig-Holstein Hambourg, Brême

Nord-Pas-de-Calais 941, rue Charles Bourseul B.P. 838 59508 Douai Cedex

b) Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin

Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082 Strasbourg Cedex

c) Sarre

Lorraine 1, rue Eugène Schneider57045 Metz Cedex

Regno Unito

Ile-de-France 152, rue de Picous75570 Paris Cedex 12

Irlanda

Ile-de-France 152, rue de Picous75570 Paris Cedex 12

b) Attività lavorative: Nessuna

(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical

Substance

(2) CAS Chemical Abstracts Service . (1)

 

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 02.02.2002, n, 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

 

Allegato 8 Sexies

Norme UNI

 

UNI EN 481:1994

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.

UNI EN 482:1998

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

UNI EN 689 1997

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

UNI EN 838 1998

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1076:1999

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1231 1999

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1232: 1999

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1540:2001

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.

UNI EN 12919:2001

Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

 

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 02.02.2002, n, 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

 

 Allegato 9

Elenco di attività con presenza di agenti biologici

 

1. Attivita` in industrie alimentari.

2. Attivita` nell'agricoltura.

3. Attivita` nelle quali vi e` contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.

4. Attivita` nei servizi sanitari, comprese le unita` di isolamento e post - mortem.

5. Attivita` nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.

6. Attivita` in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.

7. Attivita` negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

 

Allegato 10

Segnale di rischio biologico

 

 

Allegato 11

Elenco degli agenti biologici classificati

 

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi sui lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2,3,4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro lo richieda.

5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati pu risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.

8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile.

Batteri e organismi simili

N.B. - Per agenti che figurano nel presente elenco la menzione "spp" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Actinobacillus actinomycetemcomitans

2

 

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gereneseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces pyogenes

2

 

Actinomyces spp

2

 

Arcanobacterium haemolyticum

2

 

(Corynebacterium haemolyticum)

 

 

Bacillus anthracis

3

 

Bacteroldes fragilis

2

 

Bartonella bacilliformis

2

 

Bartonella (Rochalimea) spp

2

 

Bartonella quintana (Rochalimea quintana)

2

 

Bordeltella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

V

Borrella burgdorferi

2

 

Borrella duttonii

2

 

Borrella recurrentis

2

 

Borrella spp

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudo mallei)

3

 

Campylobacter fetus

2

 

Campylobacter jejuni

2

 

Campylobacter spp

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Chlamydia pneumoniae

2

 

Chlamydìa trachomatis

2

 

ChIamydia psittaci (ceppi aviari)

3

 

Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium perfringens

2

 

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

 

Corynebacterium spp

2

 

Coxiella bumetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

2

 

Ehrlichia spp

2

 

Elkenella corrodens

2

 

Enterobacter aerogenes/cloacae

2

 

Enterobacter spp

2

 

Enterococcus spp

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)

2

 

Escherichia coli ceppi verocitotossigenici (es. 0157:H7 oppure 0103)

3(**)

T

Flavobacterium meningosepticum

2

 

Fluoribacter bozemanii (Legionella)

2

 

Francisella tularensis (Tipo A)

3

 

Francisella tularensis (Tipo B)

2

 

Fusobacterium necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus Influenzae

2

V

Haemophilus spp

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae

2

 

Klebsiella spp

2

 

Legionella pneumophila

2

 

Legionella spp

2

 

Leptospira interrogans (tutti i serotipi)

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria Ivanovii

2

 

Morganella morganii

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mvcobacterium avium/intracellulare

2

 

Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)

3

V

Mycobacterium chenolae

2

 

Mycobacterium fortultum

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

3(**)

 

Mycobacterium paratuberculosis

2

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mvcobacterium simlae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

3(**)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma cavlae

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocordia otitidiscaviarum

2

 

Pasteurella multocida

2

 

Pasteurella spp

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphvoromonas spp

2

 

Prevotella spp

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens

2

 

Providencia rettgeri

2

 

Providencia spp

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

 

Rhodococcus equi

2

 

Rickettsia akarì

3(**)

 

Rickettsia canada

3(**)

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia montana

3(**)

 

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia tsutsugamushi

3

 

Rickettsia spp

2

 

Salmonella arizonae

2

 

Salmonella enteritidis

2

 

Salmonella typhimurium

2

 

Salmonella paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella typhi

3(**)

V

Salmonella (altre varietà serologiche)

2

 

Serpulina spp

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (Tipo 1)

3(**)

T

Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

 

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

 

Streptococcus pyogenes

2

 

Streptococcus spp

2

 

Streptococcus suis

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema spp

2

 

Vibrio cholerae (incluso Ei Tor)

2

 

Vibrio parahaemolyticus

2

 

Vibrio spp

2

 

Yersinia enterocolitica

2

 

Yersinia pestis

3

V

Yersinia pseudotuberculosis

2

 

Yersinia spp

2

 

(**)vedi introduzione punto 6

VIRUS(*)

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Adenoviridae

2

 

Arenaviridae:

LCM-Lassa. Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):

Virus Lassa

4

 

Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)

3

 

Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)

2

 

Virus Mopeia

2

 

Altri LCM Lassa Virus complex

2

 

Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):

Virus Guanarito

4

 

Virus Junin

4

 

Virus Sabia

4

 

Virus Machupo

4

 

Virus Flexal

3

 

Altri Virus del Complesso Tacaribe

2

 

Astroviridae

2

 

Bunyavirìdae:

Bhanja

2

 

Virus Bunyamwera

2

 

Germiston

2

 

Virus Oropouche

3

 

Virus dell'encefalite californiana

2

 

Hantavirus:

Hantaan (febbre emorragica coreana)

3

 

Belgrado (noto anche come Dobrava)

3

 

Seoul-Virus

3

 

Sin Nombre (ex Muerto Canyon)

3

 

Puumala-Virus

2

 

Prospect Hill-Virus

2

 

Altri Hantavirus

2

 

Nairovirus:

Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo

4

 

Virus Hazara

2

 

Phlebovirus:

Febbre della Valle dei Rift

3

V

Febbre da Flebotomi

3

 

Virus Toscana

2

 

Altri bunyavirus noti come patogeni

2

 

Caliciviridae:

Virus dell'epatite E

3(**)

 

Norwalk- Virus

2

 

Altri Caliciviridae

2

 

Coronaviridae

2

 

Filoviridae:

Virus Ebola

4

 

Virus di Marburg

4

 

Flaviviridae:

Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)

3

 

Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale

3(**)

V

Absettarov

3

 

Hanzalova

3

 

Hypr

3

 

Kumlinge

3

 

Virus della dengue tipi 1-4

3

 

Virus dell'epatite C

3(**)

D

Virus dell'epatite G

3(**)

D

Encefalite B giapponese

3

V

Foresta di Kyasanur

3

V

Louping ill

3(**)

 

Omsk (a)

3

V

Powassan

3

 

Rocío

3

 

Encefalite verno-estiva russa (a)

3

V

Encefalite di St. Louis

3

 

Virus Wesselsbron

3(**)

 

Virus della Valle dei Nilo

3

 

Febbre gialla

3

V

Altri flavivirus noti per essere patogeni

2

 

Hepadnaviridae:

Virus dell'epatite B

3(**)

V, D

Virus dell'epatite D (Delta) (b)

3(**)

V, D

Herpesviridae:

Cytomegalovirus

2

 

Virus d'Epstein-Barr

2

 

Herpesvirus simiae (B virus)

3

 

Herpes simplex virus tipi 1 e 2

2

 

Herpesvirus varicella-zoster

2

 

Virus Herpes dell'uomo tipo 7

2

 

Virus Herpes dell'uomo tipo 8

2

D

Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)

2

 

Orthomyxoviridae:

Virus influenzale tipi A, B e C

2

V(c)

Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto

2

 

Papovaviridae:

Virus BK e JC

2

D(d)

Papillomavirus dell'uomo

2

D(d)

Paramyxoviridae:

Virus dei morbillo

2

V

Virus della parotite

2

V

Virus della malattia di Newcastle

2

 

Virus parainfluenzali tipi 1 4

2

 

Virus respiratorio sinciziale

2

 

Parvoviridae:

Parvovirus dell'uomo (B 19)

2

 

Picomaviridae:

Virus della congiuntivite emorragica (AHC)

2

 

Virus Coxackie

2

 

Virus Echo

2

 

Virus dell'epatite A(enterovirus dell'uomo tipo 72)

2

V

Virus della poliomielite

2

V

Rhinovirus

2

 

Poxviridae:

Buffalopox virus (e)

2

 

Cowpox virus

2

 

Elephantpox virus (f)

2

 

Virus dei modulo dei mungitori

2

 

Molluscum contagiosum viurs

2

 

Monkeypox virus

3

V

Orf virus

2

 

Rabbitpox virus (g)

2

 

Vaccinia virus

2

 

Variola (mayor & minor) virus

4

V

Whitepox virus (variola virus)

4

V

Yatapox virus (Tana & Yaba)

2

 

Reoviridae:

Coltivirus

2

 

Rotavirus umano

2

 

Orbivirus

2

 

Reovirus

2

 

Retroviridae:

Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AlDS)

3(**)

D

Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2

3(**)

D

SIV (h)

3(**)

 

Rhabdoviridae:

Virus della rabbia

3(**)

V

Virus della stomatite vescicolosa

2

 

Togaviridae:

Alfavirus:

 

Encefalomielite equina dell'America dell'Est

3

V

Virus Bebaru

2

 

Virus Chikungunya

3(**)

 

Virus Everglades

3(**)

 

Virus Mayaro

3

 

Virus Mucambo

3(**)

 

Virus Ndurnu

3

 

Virus O'nyong-nyong

2

 

Virus dei fiume Rosas

2

 

Virus della foresta di Semilki

2

 

Virus Sindbis

2

 

Virus Tonate

3(**)

 

Encefalornielite equina dei Venezuela

3

V

Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest

3

V

Altri alfavirus noti

2

 

Rubivirus (rubella)

2

V

Toroviridae:

2

 

Virus non classificati:

Virus dell'epatite non ancora identificati

3(**)

D

Morbilivirus equino

4

 

Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE)(i):

Morbo di Creutzfeldt-Jakob

3(**)

D(d)

Variante dei morbo di Creutzfeldt-Jacob

3(**)

D(d)

Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate

3(**)

D(d)

Sindrome di Gerstmann- StráussierScheinker

3(**)

D(d)

Kuru

3(**)

D(d)

Note:

Vedi introduzione, punto 5. vedi introduzione, punto 6.

a) Tick-borne encefalite.

b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori' non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).

c) Soltanto per i tipi A e B.

d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.

e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere ''Buffalopox'' e una variante dei virus "vaccinia" .

f) Variante del "Cowpox".

g) Variante di "Vaccinia".

h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus.

i) Non esiste attualmente alcuna prova di infestazione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3(**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agli te identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

 

Parassiti

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Acanthamoeba castellani

2

 

AncyIostorna duodenale

2

 

Angiostrongylus cantonensis

2

 

Angiostrongy[us costaricensis

2

 

Ascaris lumbricoldes

2

A

Ascaris suurn

2

A

Babesia divergens

2

 

Babesia microti

2

 

Balantidium coli

2

 

Brugia malayi

2

 

Brugia pahangì

2

 

Capillaria philippinensis

2

 

Capillaria spp

2

 

Clonorchis sinensis

2

 

CIonorchis viverrini

2

 

Cryptosporidium parvurn

2

 

Cryptosporidium spp

2

 

Cyclospora cayetanensis

2

 

Dipetalonerna streptocerca

2

 

Dìphyllobothrium latum

2

 

Dracunculus medinensis

2

 

Echinococcus granulosus

3(**)

 

Echinococcus multilocularis

3(**)

 

Echinococcus vogeli

3(**)

 

Entamoeba histolytica

2

 

Fasciola gigantica

2

 

Fasciola hepatica

2

 

Fasciolopsis buski

2

 

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)

2

 

Hymenolepis diminuta

2

 

Hymenolepis nana

2

 

Leishmania brasiliensis

3(**)

 

Leishmania donovani

3(**)

 

Leishmania aethiopica

2

 

Leishmania mexicana

2

 

Leishmania peruviana

2

 

Leishmania tropica

2

 

Leishmania major

2

 

Leishmania spp

2

 

Loa Loa

2

 

Mansonella ozzardi

2

 

Mansonella perstans

2

 

Naegleria fowleri

3

 

Necator americanus

2

 

Onchocerca volvulus

2

 

Opisthorchis felineus

2

 

Opisthorchis spp

2

 

Paragonimus westermani

2

 

Plasmodium falciparum

3(**)

 

Plasmodium spp (uomo & scimmia)

2

 

Sarcocystis sulhominis

2

 

Schistosoma haematobium

2

 

Schistosoma intercalatum

2

 

Schistosoma japonicum

2

 

Schistosoma mansoni

2

 

Schistosoma mekongi

2

 

StrongyIoides stercoralis

2

 

Strongyloides spp

2

 

Taenia saqinata

2

 

Taenia solium

3(**)

 

Toxocara canis

2

 

Toxoplasma gondii

2

 

Trichinella spiralis

2

 

Trichuris trichiura

2

 

Trypanosoma brucei brucei

2

 

Trypanosoma brucei gambiense

2

 

Trypanosoma brucei rhodesiense

3(**)

 

Trypanosoma cruzi

3

 

Wuchereria bancrofti

2

 

(**)Vedi introduzione, punto 6.

 

Funghi

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Aspergillus fumigatus

2

A

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 

Candida albicans

2

A

Candida tropicalis

2

 

Cladophialophora bantiana (es. Xylchypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides)

3

 

Coccidioides immitis

3

A

Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

 

Emmonsía parva var. crescens

2

 

Epidermophyton floccosum

2

A

Fonsecaea compacta

2

 

Fonsecaea pedrosci

2

 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum
(Ajellomyces capsulatum)

3

 

Histoplasma capsulatum duboisii

3

 

Madurella grisea

2

 

Madurella mycetomatis

2

 

Microsporum spp

2

A

Neotestudina rosatii

2

 

Paracoccidioides brasiliensis

3

 

Penicillium marneffei

2

A

Scedosporium aplospermum
Pseudallescheria boydíi

2

 

Scedosporium prolificans (inflantum)

2

 

Sporothrix schenckii

2

 

Trichophyton rubrum

2

 

Trichophyton spp

2

 

(1) Il presente allegato è stato così sostituito dall'allegato, D.M. 12.11.1999 (G.U. 27.01.2000, n. 21).

 

Allegato 12

Specifiche sulle misure ed i livelli di contenimento

 

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi sui lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2,3,4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro lo richieda.

5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati pu risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.

8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile.

Batteri e organismi simili

N.B. - Per agenti che figurano nel presente elenco la menzione "spp" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Actinobacillus actinomycetemcomitans

2

 

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gereneseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces pyogenes

2

 

Actinomyces spp

2

 

Arcanobacterium haemolyticum

2

 

(Corynebacterium haemolyticum)

 

 

Bacillus anthracis

3

 

Bacteroldes fragilis

2

 

Bartonella bacilliformis

2

 

Bartonella (Rochalimea) spp

2

 

Bartonella quintana (Rochalimea quintana)

2

 

Bordeltella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

V

Borrella burgdorferi

2

 

Borrella duttonii

2

 

Borrella recurrentis

2

 

Borrella spp

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudo mallei)

3

 

Campylobacter fetus

2

 

Campylobacter jejuni

2

 

Campylobacter spp

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Chlamydia pneumoniae

2

 

Chlamydìa trachomatis

2

 

ChIamydia psittaci (ceppi aviari)

3

 

Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium perfringens

2

 

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

 

Corynebacterium spp

2

 

Coxiella bumetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

2

 

Ehrlichia spp

2

 

Elkenella corrodens

2

 

Enterobacter aerogenes/cloacae

2

 

Enterobacter spp

2

 

Enterococcus spp

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)

2

 

Escherichia coli ceppi verocitotossigenici (es. 0157:H7 oppure 0103)

3(**)

T

Flavobacterium meningosepticum

2

 

Fluoribacter bozemanii (Legionella)

2

 

Francisella tularensis (Tipo A)

3

 

Francisella tularensis (Tipo B)

2

 

Fusobacterium necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus Influenzae

2

V

Haemophilus spp

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae

2

 

Klebsiella spp

2

 

Legionella pneumophila

2

 

Legionella spp

2

 

Leptospira interrogans (tutti i serotipi)

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria Ivanovii

2

 

Morganella morganii

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mvcobacterium avium/intracellulare

2

 

Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)

3

V

Mycobacterium chenolae

2

 

Mycobacterium fortultum

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

3(**)

 

Mycobacterium paratuberculosis

2

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mvcobacterium simlae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

3(**)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma cavlae

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocordia otitidiscaviarum

2

 

Pasteurella multocida

2

 

Pasteurella spp

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphvoromonas spp

2

 

Prevotella spp

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens

2

 

Providencia rettgeri

2

 

Providencia spp

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

 

Rhodococcus equi

2

 

Rickettsia akarì

3(**)

 

Rickettsia canada

3(**)

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia montana

3(**)

 

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia tsutsugamushi

3

 

Rickettsia spp

2

 

Salmonella arizonae

2

 

Salmonella enteritidis

2

 

Salmonella typhimurium

2

 

Salmonella paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella typhi

3(**)

V

Salmonella (altre varietà serologiche)

2

 

Serpulina spp

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (Tipo 1)

3(**)

T

Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

 

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

 

Streptococcus pyogenes

2

 

Streptococcus spp

2

 

Streptococcus suis

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema spp

2

 

Vibrio cholerae (incluso Ei Tor)

2

 

Vibrio parahaemolyticus

2

 

Vibrio spp

2

 

Yersinia enterocolitica

2

 

Yersinia pestis

3

V

Yersinia pseudotuberculosis

2

 

Yersinia spp

2

 

(**)vedi introduzione punto 6

VIRUS(*)

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Adenoviridae

2

 

Arenaviridae:

LCM-Lassa. Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):

Virus Lassa

4

 

Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)

3

 

Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)

2

 

Virus Mopeia

2

 

Altri LCM Lassa Virus complex

2

 

Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):

Virus Guanarito

4

 

Virus Junin

4

 

Virus Sabia

4

 

Virus Machupo

4

 

Virus Flexal

3

 

Altri Virus del Complesso Tacaribe

2

 

Astroviridae

2

 

Bunyavirìdae:

Bhanja

2

 

Virus Bunyamwera

2

 

Germiston

2

 

Virus Oropouche

3

 

Virus dell'encefalite californiana

2

 

Hantavirus:

Hantaan (febbre emorragica coreana)

3

 

Belgrado (noto anche come Dobrava)

3

 

Seoul-Virus

3

 

Sin Nombre (ex Muerto Canyon)

3

 

Puumala-Virus

2

 

Prospect Hill-Virus

2

 

Altri Hantavirus

2

 

Nairovirus:

Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo

4

 

Virus Hazara

2

 

Phlebovirus:

Febbre della Valle dei Rift

3

V

Febbre da Flebotomi

3

 

Virus Toscana

2

 

Altri bunyavirus noti come patogeni

2

 

Caliciviridae:

Virus dell'epatite E

3(**)

 

Norwalk- Virus

2

 

Altri Caliciviridae

2

 

Coronaviridae

2

 

Filoviridae:

Virus Ebola

4

 

Virus di Marburg

4

 

Flaviviridae:

Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)

3

 

Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale

3(**)

V

Absettarov

3

 

Hanzalova

3

 

Hypr

3

 

Kumlinge

3

 

Virus della dengue tipi 1-4

3

 

Virus dell'epatite C

3(**)

D

Virus dell'epatite G

3(**)

D

Encefalite B giapponese

3

V

Foresta di Kyasanur

3

V

Louping ill

3(**)

 

Omsk (a)

3

V

Powassan

3

 

Rocío

3

 

Encefalite verno-estiva russa (a)

3

V

Encefalite di St. Louis

3

 

Virus Wesselsbron

3(**)

 

Virus della Valle dei Nilo

3

 

Febbre gialla

3

V

Altri flavivirus noti per essere patogeni

2

 

Hepadnaviridae:

Virus dell'epatite B

3(**)

V, D

Virus dell'epatite D (Delta) (b)

3(**)

V, D

Herpesviridae:

Cytomegalovirus

2

 

Virus d'Epstein-Barr

2

 

Herpesvirus simiae (B virus)

3

 

Herpes simplex virus tipi 1 e 2

2

 

Herpesvirus varicella-zoster

2

 

Virus Herpes dell'uomo tipo 7

2

 

Virus Herpes dell'uomo tipo 8

2

D

Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)

2

 

Orthomyxoviridae:

Virus influenzale tipi A, B e C

2

V(c)

Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto

2

 

Papovaviridae:

Virus BK e JC

2

D(d)

Papillomavirus dell'uomo

2

D(d)

Paramyxoviridae:

Virus dei morbillo

2

V

Virus della parotite

2

V

Virus della malattia di Newcastle

2

 

Virus parainfluenzali tipi 1 4

2

 

Virus respiratorio sinciziale

2

 

Parvoviridae:

Parvovirus dell'uomo (B 19)

2

 

Picomaviridae:

Virus della congiuntivite emorragica (AHC)

2

 

Virus Coxackie

2

 

Virus Echo

2

 

Virus dell'epatite A(enterovirus dell'uomo tipo 72)

2

V

Virus della poliomielite

2

V

Rhinovirus

2

 

Poxviridae:

Buffalopox virus (e)

2

 

Cowpox virus

2

 

Elephantpox virus (f)

2

 

Virus dei modulo dei mungitori

2

 

Molluscum contagiosum viurs

2

 

Monkeypox virus

3

V

Orf virus

2

 

Rabbitpox virus (g)

2

 

Vaccinia virus

2

 

Variola (mayor & minor) virus

4

V

Whitepox virus (variola virus)

4

V

Yatapox virus (Tana & Yaba)

2

 

Reoviridae:

Coltivirus

2

 

Rotavirus umano

2

 

Orbivirus

2

 

Reovirus

2

 

Retroviridae:

Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AlDS)

3(**)

D

Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2

3(**)

D

SIV (h)

3(**)

 

Rhabdoviridae:

Virus della rabbia

3(**)

V

Virus della stomatite vescicolosa

2

 

Togaviridae:

Alfavirus:

 

Encefalomielite equina dell'America dell'Est

3

V

Virus Bebaru

2

 

Virus Chikungunya

3(**)

 

Virus Everglades

3(**)

 

Virus Mayaro

3

 

Virus Mucambo

3(**)

 

Virus Ndurnu

3

 

Virus O'nyong-nyong

2

 

Virus dei fiume Rosas

2

 

Virus della foresta di Semilki

2

 

Virus Sindbis

2

 

Virus Tonate

3(**)

 

Encefalornielite equina dei Venezuela

3

V

Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest

3

V

Altri alfavirus noti

2

 

Rubivirus (rubella)

2

V

Toroviridae:

2

 

Virus non classificati:

Virus dell'epatite non ancora identificati

3(**)

D

Morbilivirus equino

4

 

Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE)(i):

Morbo di Creutzfeldt-Jakob

3(**)

D(d)

Variante dei morbo di Creutzfeldt-Jacob

3(**)

D(d)

Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate

3(**)

D(d)

Sindrome di Gerstmann- StráussierScheinker

3(**)

D(d)

Kuru

3(**)

D(d)

Note:

Vedi introduzione, punto 5. vedi introduzione, punto 6.

a) Tick-borne encefalite.

b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori' non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).

c) Soltanto per i tipi A e B.

d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.

e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere ''Buffalopox'' e una variante dei virus "vaccinia" .

f) Variante del "Cowpox".

g) Variante di "Vaccinia".

h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus.

i) Non esiste attualmente alcuna prova di infestazione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3(**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agli te identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

 

Parassiti

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Acanthamoeba castellani

2

 

AncyIostorna duodenale

2

 

Angiostrongylus cantonensis

2

 

Angiostrongy[us costaricensis

2

 

Ascaris lumbricoldes

2

A

Ascaris suurn

2

A

Babesia divergens

2

 

Babesia microti

2

 

Balantidium coli

2

 

Brugia malayi

2

 

Brugia pahangì

2

 

Capillaria philippinensis

2

 

Capillaria spp

2

 

Clonorchis sinensis

2

 

CIonorchis viverrini

2

 

Cryptosporidium parvurn

2

 

Cryptosporidium spp

2

 

Cyclospora cayetanensis

2

 

Dipetalonerna streptocerca

2

 

Dìphyllobothrium latum

2

 

Dracunculus medinensis

2

 

Echinococcus granulosus

3(**)

 

Echinococcus multilocularis

3(**)

 

Echinococcus vogeli

3(**)

 

Entamoeba histolytica

2

 

Fasciola gigantica

2

 

Fasciola hepatica

2

 

Fasciolopsis buski

2

 

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)

2

 

Hymenolepis diminuta

2

 

Hymenolepis nana

2

 

Leishmania brasiliensis

3(**)

 

Leishmania donovani

3(**)

 

Leishmania aethiopica

2

 

Leishmania mexicana

2

 

Leishmania peruviana

2

 

Leishmania tropica

2

 

Leishmania major

2

 

Leishmania spp

2

 

Loa Loa

2

 

Mansonella ozzardi

2

 

Mansonella perstans

2

 

Naegleria fowleri

3

 

Necator americanus

2

 

Onchocerca volvulus

2

 

Opisthorchis felineus

2

 

Opisthorchis spp

2

 

Paragonimus westermani

2

 

Plasmodium falciparum

3(**)

 

Plasmodium spp (uomo & scimmia)

2

 

Sarcocystis sulhominis

2

 

Schistosoma haematobium

2

 

Schistosoma intercalatum

2

 

Schistosoma japonicum

2

 

Schistosoma mansoni

2

 

Schistosoma mekongi

2

 

StrongyIoides stercoralis

2

 

Strongyloides spp

2

 

Taenia saqinata

2

 

Taenia solium

3(**)

 

Toxocara canis

2

 

Toxoplasma gondii

2

 

Trichinella spiralis

2

 

Trichuris trichiura

2

 

Trypanosoma brucei brucei

2

 

Trypanosoma brucei gambiense

2

 

Trypanosoma brucei rhodesiense

3(**)

 

Trypanosoma cruzi

3

 

Wuchereria bancrofti

2

 

(**)Vedi introduzione, punto 6.

 

Funghi

Agente biologico

Classificazione

Rilievi

Aspergillus fumigatus

2

A

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 

Candida albicans

2

A

Candida tropicalis

2

 

Cladophialophora bantiana (es. Xylchypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides)

3

 

Coccidioides immitis

3

A

Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

 

Emmonsía parva var. crescens

2

 

Epidermophyton floccosum

2

A

Fonsecaea compacta

2

 

Fonsecaea pedrosci

2

 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum
(Ajellomyces capsulatum)

3

 

Histoplasma capsulatum duboisii

3

 

Madurella grisea

2

 

Madurella mycetomatis

2

 

Microsporum spp

2

A

Neotestudina rosatii

2

 

Paracoccidioides brasiliensis

3

 

Penicillium marneffei

2

A

Scedosporium aplospermum
Pseudallescheria boydíi

2

 

Scedosporium prolificans (inflantum)

2

 

Sporothrix schenckii

2

 

Trichophyton rubrum

2

 

Trichophyton spp

2

 

 

(1) Il presente allegato è stato così sostituito dall'allegato, D.M. 12.11.1999 (G.U. 27.01.2000,, n. 21).

 

Allegato 13

Specifiche per processi industriali

 

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.

Misure di contenimento

Livelli di contenimento

 

2

3

4

1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente

Si

Si

Si

2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:

ridurre al minimo le emissioni

evitare le emissioni

evitare le emissioni

3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:

ridurre al minimo le emissioni

evitare le emissioni

evitare le emissioni

4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:

inattivati con mezzi collaudati

inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati

inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati

5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:

ridurre al minimo le emissioni

evitare le emissioni

evitare le emissioni

6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata

Facoltativo

Facoltativo

Si e costruita all'uopo

a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico

Facoltativo

Si

Si

b) È ammesso solo il personale addetto

Facoltativo

Si

Si attraverso camere di condizionamento

c) Il personale deve indossare tute di protezione

Si, tute da lavoro

Si

Ricambio completo

d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale

Si

Si

Si

e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata

No

Facoltativo

Si

f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione

No

Facoltativo

Si

g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica

Facoltativo

Facoltativo

Si

h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica

No

Facoltativo

Si

i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)

No

Facoltativo

Si

j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso

No

Facoltativo

Si

k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni

No

Facoltativo

Si

l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale

inattivati con mezzi collaudati

inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati

inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati

 

Allegato 14

Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica

Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:

 

1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere450 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

 

 (1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 04.08.1999, n. 359

 

Allegato 15

Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche

 

Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.

0. Osservazione preliminare.

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.

1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,

b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,

c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

a) installando una cabina per il conducente;

b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;

c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;

d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento pu comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;

d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;

e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.

2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.".

 

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 04.08.1999, n. 359.

 

Allegato 15 Bis

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

 

Osservazione preliminare.

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88 quater, 88 quinquies, 88 octies e 88 novies.

1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Un'area in cui pu formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII bis.

Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII bis.

Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV ter, parte A, è determinato da tale classificazione.

Zona 0.

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1.

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 2.

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20.

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21.

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22.

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Note.

1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.

2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.

3. Per la classificazione delle aree si pu fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;

EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili". (1)

 

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 5, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.

 

Allegato 15 Ter

A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

 

Osservazione preliminare.

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell'allegato XV bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;

b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

1. Provvedimenti organizzativi.

1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;

b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

2. Misure di protezione contro le esplosioni.

2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ci non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88 quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ci vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.

2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.

2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.

2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.

La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;

b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ci non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;

c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.

L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno.

Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.

2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.

Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.

2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi.

Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;

nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3. (1)

 

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 5, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.

 

Allegato 15 Quater

SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

 

Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva

Caratteristiche:

forma triangolare;

lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale). (1)

 

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 5, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.