Il part-time nel pubblico impiego

Quello che segue è un riepilogo sintetico delle previsioni di legge riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego. L'analisi viene effettuata avendo a particolare riferimento le novità introdotte dalla Finanziaria 2000 (L.488/99).

Nel corso degli ultimi dieci anni si sono susseguiti, stratificandosi, numerosi interventi legislativi riferiti al part time nella P.A., prima con l'intento di introdurlo, poi di incentivarne il ricorso da parte dei dipendenti.

Lo scarso successo del tempo parziale, oltre a questioni di carattere più generale, è probabilmente attribuibile anche al complesso di regole che si sono via via venute pasticciando e che necessitano di una revisione organica.

Personale escluso

Dalla disciplina del part time sono esclusi:

Forze armate
Vigili del Fuoco (personale tecnico-operativo)
Carriera diplomatica
Magistrati ordinari
Avvocati e procuratori dello Stato
Polizia municipale
Personale ministeri e altri enti in servizio all'estero
Dirigenti. Da evidenziare che la Finanziaria 2000 prevede l'applicazione del rapporto a tempo parziale anche al personale non sanitario con qualifica dirigenziale, sinora escluso, purché non preposto a titolarità di ufficio.

Trasformazioni e assunzioni

La trasformazione da tempo pieno a part time avviene entro 60 giorni dalla richiesta, che deve essere accordata automaticamente a meno che il dipendente intenda svolgere una seconda attività che sia in conflitto di interessi con la prima.

La trasformazione può essere differita (al massimo per 6 mesi) se comporta grave pregiudizio all'attività dell'amministrazione.

Gli Enti locali hanno facoltà di disciplinare in maniera autonoma le modalità di trasformazione.

Per quanto riguarda la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, le modificazioni legislative introdotte nel 1997 hanno portato a due anni il termine temporale trascorso il quale è possibile chiedere il reintegro da parte del dipendente, anche in sovrannumero. I CCNL possono prevedere 'successive scadenze'.

Il personale assunto a tempo parziale può chiedere la trasformazione a tempo pieno trascorsi tre anni dall'assunzione.

La Finanziaria 2000 contiene al riguardo una considerevole previsione: le trasformazioni sono subordinate oltre che ai periodi temporali su ricordati, comunque al mantenimento da parte dell'amministrazione della soglia del 4% di personale in part time. Tra l'altro, al di sotto di tale quota le amministrazioni procedono ad assunzioni esclusivamente a tempo parziale.

Trattamento economico

Il trattamento economico, anche accessorio, è riconosciuto in maniera proporzionale all'orario di servizio prestato. Inoltre la contrattazione collettiva può prevedere che tali trattamenti, ad esempio se collegati ad obiettivi, siano riconosciuti anche in maniera non frazionata.