Part-time : nota in merito al Decreto Legislativo 61/2000

Quella che segue è una nota tecnica di lettura della nuova normazione del part-time come emerge dal Dlgs, il quale abroga e sostituisce l'art. 5 della L.863/84 (norma base dell'istituto) abrogazione che era anche il quesito referendario proposto dai Radicali e non ammesso dalla Corte Costituzionale. Il Dlgs deriva dall'attuazione della Direttiva UE che aveva come finalità le pari opportunità e l'incentivazione dell'istituto.

Innanzi tutto i tempi:

- la relativa contrattazione va esercitata entro un anno (art. 3 c. 15), ma vale da subito l'imprescindibilità dell'assenso del lavoratore per le ore supplementari e non perseguibilità dell'eventuale rifiuto;

- eventuali modifiche al Dlgs possono essere apportate entro 12 mesi. A tal fine l'art. 12 prevede che entro il 31.12.2000 il Ministro del Lavoro, insieme alle OOSS datoriali e dei lavoratori, procede ad una verifica.

Novità salienti:

1. lavoro supplementare, cioè attività lavorativa oltre l'orario normale concordato (straordinario nel part-time verticale): solo in caso di rapporto a tempo indeterminato o determinato per sostituzione di lavoratore assente (contrattazione può ampliare causali)

2. clausole elastiche (cosiddetta norma Mc Donald's): i contratti collettivi possono definire clausole elastiche della sola collocazione temporale della prestazione lavorativa (definendone condizioni e modalità) solo in caso di rapporto a tempo indeterminato o determinato per sostituzione di lavoratore assente (contrattazione può ampliare causali)

I. solo dopo 5 mesi dalla modifica dell'orario
II. con almeno un mese di preavviso (totale 6 mesi-notare la differenza con i 10 giorni); il datore di lavoro può rinunciare al preavviso
III. solo per documentate ragioni: a) esigenze familiari; b) esigenze di salute certificate da medici del servizio sanitario pubblico; c) esigenze di attendere ad altra attività dipendente o autonoma; cause definite nei contratti

Ambito di applicazione: tutti i settori pubblici e privati (specificità per il pubblico di cui si dirà dopo).

Contratto: il contratto individuale di lavoro deve essere in forma scritta e contenere la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario in relazione al giorno, settimana, mese, anno.

Copia del contratto va inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni.

NB: è comunicazione aggiuntiva: tutte le assunzioni vanno comunicate all'Ufficio per l'Impiego (ex collocamento) entro 5 giorni.

Tipologia part-time (definito come orario inferiore al tempo pieno che è di 40 ore settimanali o minor orario normale fissato da CCNL applicato):

- orizzontale
- verticale

entrambi a tempo indeterminato o determinato

Contrattazione:

Rinvii alla contrattazione:

Tutela del part-time: il rifiuto di passare da tempo pieno a part-time non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Diritto di precedenza dei dipendenti part-time per assunzioni a tempo pieno (da parte stesso datore di lavoro), se entro 100 Km e stesse o equivalenti mansioni, con priorità a chi aveva già trasformato da tempo pieno in part-time; in caso di non informazione ai lavoratori interessati, il datore di lavoro deve pagare per 6 mesi il salario pieno. Obbligo informazione a dipendenti a tempo pieno in caso di assunzioni in part-time nello stesso comune e il datore di lavoro è tenuto a prendere in considerazione le domande di trasformazione; in caso di rifiuto della richiesta il datore di lavoro deve darne motivazione (!)

Incentivi: solo per datori di lavoro privati ed enti pubblici economici (cioè tutti tranne settore pubblico): saranno definiti da Decreto Ministro del Lavoro, anche modulati rispetto alla durata dell'orario di lavoro, e solo per assunzioni a tempo indeterminato ad incremento degli occupati nei 12 mesi precedenti..

Computo: il personale a tempo parziale è computato, in tutti i casi in cui legge o contratto collettivo lo richiedano, in proporzione all'orario svolto, con arrotondamento all'unità superiore.

Per l'applicazione del Titolo III (dell'attività sindacale) della L. 300/70 i lavoratori a tempo parziale sono computati come unità intere.

Principio di non discriminazione: era l'obiettivo, il contenuto, insieme agli incentivi, della Direttiva europea. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta, viene esplicitato che il lavoratore a tempo parziale non può ricevere un trattamento inferiore rispetto al tempo pieno equiparabile.

L'art. 4 elenca molti istituti, distinguendo quelli proporzionali al tempo di lavoro e gli altri. La contrattazione collettiva, così come il contratto individuale, può definire in maniera più che proporzionale gli emolumenti economici, in particolare quelli a carattere variabile.

Sanzioni: normate dall'art. 8, rendono più cogente l'obbligo della forma scritta del contratto individuale, con sanzioni che possono arrivare, su richiesta del lavoratore, alla dichiarazione di sussistenza di rapporto a tempo pieno. Sanzionata anche l'omessa comunicazione alla Direzione Prov.le del lavoro (£.30.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore, da versare alla gestione indennità di disoccupazione dell'INPS) e la non informazione ai dipendenti a part-time di assunzioni a tempo pieno (non agibilità del diritto di precedenza).

Specificità per PI: l'art. 10 prevede espressamente l'applicazione dello stesso Dlgs anche al personale contrattualizzato pubblico, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia e, in particolare cita le norme previste in materia dalle varie leggi finanziarie. Le eventuali sanzioni sono addebitate al dirigente responsabile, qualora derivanti da dolo o colpa grave.

- incompatibilità
- % prevista da legge (Finanziaria)
- zero incentivi
- differenze per comparti (vedi dirigenza sanitaria)

Specificità per PI: questioni aperte:

Supplementare nel PI? Se sì, non potrebbe essere pagato come orario normale.

Previdenza: la disciplina parrebbe invariata. Ne consegue che il raggiungimento della rendita previdenziale è ovviamente penalizzato rispetto al tempo pieno.

Resta invariato che sotto le 24 ore di lavoro settimanale contrattuale le due ore di allattamento sono ridotte a una.

Punti di attenzione particolare nella revisione contrattuale:

Considerazioni:

La delega è stata esercitata senza prevedere i tempi necessari per un pieno dispiegarsi delle relazioni tra e con le parti sociali. Le modificazioni introdotte vanno oltre la Direttiva Comunitaria e accomunano realtà tra loro profondamente diverse (ad es. spesso nell'industria è difficile ottenere un part-time, situazione opposta nel commercio; nel settore pubblico il part-time ha come riferimento primario i "doppio-lavoristi", mentre nella cooperazione e nel commercio il problema è innalzare l'orario, con conseguente innalzamento salariale e previdenziale).

Lavoro supplementare e clausole elastiche mantengono tutte le perplessità, fino a elementi di contrarietà, già espresse, non solo dalla categoria, nella riunione confederale.

NB: ben sapendo che la stragrande maggioranza di chi lavora e lavorerà a tempo parziale è costituita da donne, tutto il testo è scritto al maschile.