PARLAMENTO EUROPEO
2004 |
|
2009 |
Documento di seduta FINALE
(A6-0105/2005)
25.4.2005
***
I
RELAZIONE sulla
proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro
(COM(2004)0607 – C6‑0122/2004 – 2004/0209(COD))
Commissione per l'occupazione
e gli affari sociali
Relatore: Alejandro Cercas
PR_COD_1am
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di
consultazione
maggioranza dei voti espressi
**I Procedura di
cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
**II Procedura di
cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o
emendare la posizione comune
*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi
contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e
dall'articolo 7 del trattato UE
***I Procedura di
codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
***II Procedura
di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o
emendare la posizione comune
***III Procedura
di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune
(La procedura indicata è fondata
sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) |
Emendamenti a un testo legislativo
|
Negli emendamenti del Parlamento
l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in
corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che
concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una
correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio,
elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica).
Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici
interessati. |
INDICE
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
MOTIVAZIONE
PARERE DELLA COMMISSIONE PER
L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I
DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE
PROCEDURA
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro
(COM(2004)0607 – C6‑0122/2004
– 2004/0209(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0607 ),
– visti l'articolo 251,
paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0122/2004),
– visto l'articolo 51 del
suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per
l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della
donna e l'uguaglianza di genere (A6-(STD@_ANumber$$00300105/2005),
1. approva la proposta della
Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione
di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla
sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo
Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione |
|
Emendamenti del Parlamento |
Emendamento
1
VISTO 2 BIS (nuovo)
|
viste le conclusioni del
Consiglio di Lisbona, |
Motivazione
Le importanti conclusioni del
Consiglio di Lisbona sono state adottate successivamente all’elaborazione
della direttiva iniziale e dovrebbero pertanto essere prese in
considerazione nel quadro della presente revisione.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 4
(4) Oltre dieci anni dopo
l’adozione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, la direttiva
iniziale in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, appare
necessario modernizzare la legislazione comunitaria, al fine di
rispondere meglio alle nuove realtà e richieste,
sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. |
(4) Oltre dieci anni dopo
l’adozione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, la direttiva
iniziale in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, appare
necessario modernizzare la legislazione comunitaria, al fine di
tenere meglio conto delle nuove realtà e
richieste, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, della
necessità di conseguire gli obiettivi di Lisbona e della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. |
Emendamento 3
CONSIDERANDO 5
(5) La conciliazione tra lavoro e
vita familiare è un elemento essenziale per il raggiungimento degli
obiettivi che l'Unione si è prefissata nella Strategia di Lisbona.
Essa non solo è adatta a rendere più soddisfacente il clima
lavorativo, ma anche a consentire un migliore adattamento ai bisogni
dei lavoratori, segnatamente di quelli che hanno responsabilità
familiari. Varie modifiche introdotte nella direttiva 2003/88/CE,
segnatamente per quanto concerne l'articolo 22, permettono
una migliore compatibilità tra lavoro e vita familiare. |
(5) La conciliazione tra lavoro e
vita familiare è un elemento essenziale per il raggiungimento degli
obiettivi che l'Unione si è prefissata nella Strategia di Lisbona,
in particolare per l'incremento del tasso di occupazione delle donne
. Essa non solo è adatta a rendere più soddisfacente il clima
lavorativo, ma anche a consentire un migliore adattamento ai bisogni
dei lavoratori, segnatamente di quelli che hanno responsabilità
familiari. Varie modifiche introdotte nella direttiva 2003/88/CE
sono volte a permettere una migliore compatibilità tra
lavoro e vita familiare. |
Emendamento 4
CONSIDERANDO 7
(7) Si fa impellente la necessità
di trovare un nuovo equilibrio tra la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori ed il bisogno di
introdurre una maggiore flessibilità nell’organizzazione
dell’orario di lavoro, segnatamente per quanto riguarda i
servizi di guardia e, più specificatamente, i periodi inattivi durante
il servizio di guardia. |
(7) Si fa impellente la necessità
di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nonostante la sfida posta dalle nuove forme di
organizzazione dell'orario di lavoro, di introdurre
modelli di orario di lavoro che offrano ai lavoratori la possibilità
di fruire dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita,
nonché di trovare un nuovo equilibrio tra l'esigenza di conciliare
il lavoro e la vita familiare, da un lato, e la necessità di una
maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro,
dall'altro. |
Emendamento 5
CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)
|
(7 bis)
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aspetti
caratterizzanti del concetto di "orario di lavoro" sono gli obblighi,
per il lavoratore, di essere presente nel luogo determinato dal datore
di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo al fine di poter
prestare immediatamente i propri servizi , quando necessario. |
Motivazione
La Corte giustamente argomenta
che un lavoratore che è obbligato a tenersi a disposizione del datore di
lavoro sul posto di lavoro da questi determinato, per la durata intera del
servizio di guardia, è soggetto a maggiori limitazioni che un lavoratore in
reperibilità, poiché il lavoratore deve restare lontano dalla famiglia e
dall'ambiente sociale e ha meno libertà per gestire il tempo in cui i suoi
servizi professionali non sono richiesti. Quindi, i lavoratori in queste
condizioni non possono essere considerati a riposo durante i periodi di
servizio di guardia, quando non sono effettivamente impegnati in un'attività
professionale.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 8
(8) Anche le disposizioni
concernenti il periodo di riferimento devono essere riviste,
nell’intento di semplificare il regime esistente e di
meglio adattarlo alle necessità delle imprese e dei lavoratori. |
(8) Anche le disposizioni
concernenti il periodo di riferimento devono essere riviste,
nell’intento di creare possibilità per nuovi modelli di orario
di lavoro che includano disposizioni in materia di formazione lungo
tutto l'arco della vita, di semplificare il
regime esistente e di meglio adattarlo alle necessità delle imprese,
soprattutto piccole e medie e con particolare riferimento a una
maggiore flessibilità, e dei lavoratori. |
Emendamento 7
CONSIDERANDO 9
(9) L'esperienza acquisita nell’applicazione
dell'articolo 22, paragrafo 1, dimostra che la decisione finale,
puramente individuale, di non applicare l'articolo 6 della direttiva
può comportare dei problemi per quanto
concerne la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nonché
della libertà di scelta del lavoratore. |
(9) L'esperienza acquisita nell’applicazione
dell'articolo 22, paragrafo 1, dimostra che la decisione finale,
puramente individuale, di non applicare l'articolo 6 della direttiva
comporta dei problemi e ha dato adito ad abusi
per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nonché
della libertà di scelta del lavoratore. È pertanto opportuno che
la facoltà di non applicazione prevista da tale disposizione cessi di
essere applicabile. |
Motivazione
La clausola di non
applicazione dovrebbe essere abolita al più presto, in quanto in flagrante
contraddizione con gli obiettivi e le disposizioni della direttiva e con i
principi fondamentali della protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori. Inoltre, essa è in contrasto con i principi del trattato e in
contraddizione con tutti gli elementi che dimostrano che un orario di lavoro
senza limitazioni mette a serio rischio la salute e la sicurezza dei
lavoratori e costituisce altresì un ostacolo alla conciliazione della vita
famigliare con quella professionale.
Emendamento
CONSIDERANDO 14
(14) La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i
principi, riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad
assicurare il pieno rispetto del diritto
a condizioni di lavoro giuste ed
eque
(articolo 31 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea). |
(14) La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i
principi, riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad
assicurare il pieno rispetto del diritto
a condizioni di lavoro giuste ed
eque
(articolo 31 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, in particolare
il paragrafo 2, secondo il quale "ogni lavoratore ha diritto a una
limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite")
e del diritto di conciliare vita famigliare e vita professionale
(articolo 33 della Carta). |
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter (direttiva 2003/88/CE)
"1bis. "servizio di guardia":
periodo durante il quale il lavoratore è obbligato a tenersi a
disposizione, sul proprio luogo di lavoro, al fine di
intervenire, su richiesta del datore di lavoro, per esercitare la
propria attività o le proprie funzioni. |
"1bis. "servizio di guardia":
periodo durante il quale il lavoratore non può disporre
liberamente del proprio tempo ed è obbligato a tenersi a
disposizione, sul proprio luogo di lavoro o in altro luogo
determinato dal datore di lavoro, al fine di svolgere il proprio
lavoro abituale e/o talune attività o compiti associati al fatto di
essere in servizio, conformemente alla legislazione e/o alle prassi
vigenti nello Stato membro interessato. |
1ter. "periodo inattivo del
servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è di
guardia ai sensi dell'articolo 1bis, ma non è chiamato
dal suo datore di lavoro ad esercitare la propria
attività o le proprie funzioni." |
1ter.
"periodo inattivo del servizio di guardia": periodo durante il quale
il lavoratore è di guardia ai sensi dell'articolo 1bis,
ma non svolge il proprio lavoro
abituale ovvero attività o compiti associati al fatto di
essere in servizio, conformemente alla legislazione e/o alle prassi
vigenti nello Stato membro interessato." |
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 2 bis (direttiva 2003/88/CE)
"Il periodo
inattivo del servizio di guardia non è
considerato come orario di lavoro, a meno che la legge nazionale
o, conformemente alla legislazione e/o alle pratiche nazionali, un
contratto collettivo o un accordo tra parti sociali non dispongano
altrimenti. |
"L'intero periodo
del servizio di guardia, incluso il periodo inattivo, è
considerato come orario di lavoro. |
Il periodo durante il quale
il lavoratore esercita effettivamente le proprie attività o funzioni
durante il servizio di guardia è sempre considerato come orario di
lavoro." |
Tuttavia, sulla base di
contratti collettivi o di accordi tra le parti sociali ovvero per via
legislativa o regolamentare i periodi inattivi del servizio di guardia
possono essere calcolati in modo specifico per rispettare la durata
massima settimanale del lavoro stabilita all'articolo 6, con riserva
del rispetto dei principi generali relativi alla protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori." |
Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS
(nuovo)
Articolo 2 ter (nuovo)
(direttiva 2003/88/CE)
|
2 bis. È inserito il
seguente articolo 2 ter: |
|
"Articolo 2 ter |
|
Nel caso dei lavoratori con
più di un contratto di lavoro e ai fini dell'applicazione della
presente direttiva, l'orario di lavoro del lavoratore corrisponde alla
somma dei periodi lavorati per ciascuno dei contratti." |
Motivazione
Il presente emendamento mira a
chiarire che i lavoratori con contratti di lavoro multipli rientrano nella
sfera di applicazione della presente direttiva. Una siffatta integrazione
nel campo di applicazione della direttiva è motivata dalla vulnerabilità di
detti lavoratori nonché dalle preoccupazioni inerenti alla salute e alla
sicurezza degli stessi.
Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER
(NUOVO)
Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 2003/88/CE)
|
2 ter. All'articolo 13 è
inserito il seguente paragrafo 1 bis: |
|
"1 bis. Gli Stati membri
adottano per via legislativa, regolamentare o con altri mezzi idonei
le misure necessarie per incoraggiare i datori di lavoro,
nell'organizzazione del lavoro in base a un determinato ritmo, a tener
conto dell'esigenza, per i lavoratori, di conciliare vita lavorativa e
vita familiare. In particolare, gli Stati membri adottano le misure
necessarie per assicurare: |
|
– che i datori di lavoro
informino i lavoratori con largo anticipo di qualsiasi modifica del
ritmo di lavoro, e |
|
– che i lavoratori abbiano
il diritto di chiedere modifiche dell'orario e del ritmo di lavoro e
che i datori di lavoro abbiano l'obbligo di esaminare con equità tali
richieste, tenendo conto delle esigenze di flessibilità dei datori di
lavoro e di quelle dei lavoratori. I datori di lavoro possono
rifiutare una tale richiesta soltanto se gli inconvenienti
organizzativi per il datore di lavoro sono sproporzionati rispetto ai
benefici per il lavoratore." |
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 16, lettera b) comma 2 (direttiva 2003/88/CE)
Tuttavia gli Stati membri possono, per via
legislativa o regolamentare, per
ragioni oggettive o tecniche o per ragioni riguardanti
l’organizzazione del lavoro, portare tale
periodo di riferimento a dodici mesi, con
riserva del rispetto dei principi generali relativi alla protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori,
e con riserva
di una consultazione delle parti sociali
interessate e della profusione di sforzi volti a incoraggiare tutte le
forme pertinenti di dialogo sociale, compresa la concertazione, se le
parti lo desiderano. |
soppresso |
Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA
A)
Articolo 17, paragrafo 1,
alinea (direttiva 2003/88/CE)
a) Al paragrafo 1,
le parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16" sono
sostituite dalle parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e
16, punti a) e c)". |
a) L'alinea del
paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: |
|
"Nel rispetto dei principi
generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 3 a 6,
8, e 16, lettere a) e c), allorché la durata dell'orario di lavoro, a
motivo delle caratteristiche particolari dell'attività esercitata, non
è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori
stessi, ove si tratti:" |
Motivazione
Si vogliono limitare le
deroghe ai casi enumerati.
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA A
BIS) (nuova)
Articolo 17, paragrafo 1,
lettera a) (direttiva 2003/88/CE)
|
a bis) Il paragrafo 1,
lettera a), è sostituito dal seguente: |
|
"a) direttori generali (o
persone che occupino posizioni comparabili), dirigenti superiori ad
essi direttamente subordinati e persone nominate direttamente dal
consiglio d'amministrazione," |
Motivazione
La proposta della Commissione
non è chiara ed è troppo vaga.
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA
B)
Articolo 17, paragrafo 2 (direttiva 2003/88/CE)
b) Al paragrafo 2, le parole "a
condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti
periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a
condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti
periodi di riposo compensativo entro un limite ragionevole, non
superiore a 72 ore". |
(b) Al paragrafo 2, le parole "a
condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti
periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a
condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti
periodi di riposo compensativo dopo i periodi di guardia,
conformemente alla legislazione applicabile, ai contratti collettivi o
ad altri accordi tra le parti sociali". |
Emendamento
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA
D), PUNTO 1)
Articolo 17, paragrafo 5, comma 1 (direttiva 2003/88/CE)
"In conformità al paragrafo 2 del
presente articolo le deroghe all'articolo 6, nel caso dei medici in
formazione, possono essere concesse secondo il disposto dei commi dal
secondo al settimo del presente paragrafo." |
"In conformità al paragrafo 2 del
presente articolo le deroghe all'articolo 6, nel caso dei medici in
formazione, possono essere concesse secondo il disposto dei commi dal
secondo al sesto del presente paragrafo." |
Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 18, comma 3 (direttiva 2003/88/CE)
5. All’articolo 18, terzo comma,
le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle
parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati
equivalenti periodi di riposo compensativo entro un limite
ragionevole, non superiore a 72 ore". |
5. All’articolo 18, terzo comma,
le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle
parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati
equivalenti periodi di riposo compensativo dopo i periodi di
guardia, conformemente alla legislazione applicabile, ai contratti
collettivi o ad altri accordi tra le parti sociali". |
Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 19 (direttiva 2003/88/CE)
|
L'articolo 19 è sostituito
dal seguente: |
|
"La facoltà di derogare
all'articolo 16 può essere utilizzata per portare il periodo di
riferimento a un massimo di 12 mesi, per ragioni obiettive, tecniche o
inerenti all’organizzazione del lavoro, fermo restando il rispetto dei
principi generali della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori: |
|
a) nei casi in cui i
lavoratori sono coperti da accordi collettivi o da accordi tra le
parti sociali secondo quanto previsto dall'articolo 18; o |
|
b) mediante disposizioni
legislative o regolamentari, nei casi in cui i lavoratori non sono
coperti da contratti collettivi o accordi tra le parti sociali, purché
lo Stato membro interessato adotti le misure necessarie per assicurare
che: |
|
– il datore di lavoro
informi e consulti i lavoratori e/o i loro rappresentanti in merito
all'introduzione del ritmo di lavoro proposto e delle relative
modifiche; |
|
– il datore di lavoro
adotti le misure necessarie per prevenire e/o porre rimedio a
qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori che
possa essere connesso al ritmo di lavoro proposto." |
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA B
BIS) (nuova)
Articolo 22, paragrafo 3 bis
(nuovo) (direttiva 2003/88/CE)
|
b bis) All'articolo 22 è
aggiunto il seguente paragrafo 3 bis: |
|
"3 bis. Il presente
articolo è abrogato 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente
direttiva." |
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA
B)
Articolo 22, paragrafo 1 bis,
lettera a) (direttiva 2003/88/CE)
a) nessun
datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel
corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di
riferimento di cui all'articolo 16, punto 2, a meno che non abbia
ottenuto il consenso del lavoratore all’esecuzione di tale lavoro.
La validità di un simile accordo non può essere superiore a un
anno, rinnovabile. Un consenso dato all’atto della firma del
contratto di lavoro individuale o durante qualsiasi periodo di prova è
nullo e non avvenuto; |
a) nessun
datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel
corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di
riferimento di cui all'articolo 16, punto 2, a meno che non abbia
ottenuto preliminarmente il consenso scritto del
lavoratore all’esecuzione di tale lavoro a seguito di modifiche
del portafoglio ordini. La
validità di un simile accordo non può essere superiore a sei
mesi, rinnovabile. Un consenso dato all’atto della firma del
contratto di lavoro individuale o durante qualsiasi periodo di prova è
nullo e non avvenuto; |
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS
(nuovo)
Articolo 24, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 2003/88/CE)
|
8 bis. L'articolo 24,
paragrafo 3, è modificato come segue: |
|
"3. A partire dal 23
novembre 1996 la Commissione presenta ogni cinque anni al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una
relazione concernente l'esecuzione della presente direttiva,
accompagnata, se del caso, da appropriate proposte di modifica allo
scopo di tener conto dell'evoluzione della situazione della salute e
della sicurezza sul luogo di lavoro così come della conciliazione tra
vita familiare e vita professionale." |
Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 24 bis (direttiva 2003/88/CE)
9. È inserito il seguente
articolo 24 bis:
"Articolo 24 bis |
soppresso |
Relazione sull’attuazione |
|
Entro i cinque anni successivi alla data
di cui all'articolo 3 della presente direttiva la Commissione
presenterà un rapporto al Parlamento Europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale relativo all'attuazione
delle disposizioni
della presente
direttiva, segnatamente dell'articolo 22,
paragrafi 1 e 2, accompagnato, se del caso, dalle proposte del caso,
mirate in particolare, qualora essa lo ritenga necessario, alla
graduale eliminazione di tale disposizione. |
|
Emendamento 24
ARTICOLO 3, COMMA 2 BIS
(NUOVO)
|
Gli Stati membri assicurano
che qualsiasi accordo concluso dai lavoratori conformemente alla
versione originaria dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2003/88 e ancora valido alla data di attuazione di cui al
primo comma, resti in vigore per un periodo non superiore a un anno a
decorrere da tale data. |
Motivazione
L'emendamento è inteso ad assicurare che gli accordi individuali di "opt-out"
preesistenti non decadano immediatamente con l'entrata in vigore della
presente direttiva e che vi sia un ragionevole periodo di transizione che
rispecchi la durata annuale degli accordi di cui all'articolo 22 quale
modificato.
Emendamento
ARTICOLO 5
Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva. |
Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva. All'atto della pubblicazione, una
copia della presente direttiva è trasmessa ai governi e ai parlamenti
dei paesi candidati. |
Motivazione
È opportuno che i paesi
candidati all'adesione siano al corrente della posizione del Parlamento in
merito alla legislazione in vigore.
MOTIVAZIONE
I. CONTESTO
La Direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, relativa a determinati aspetti
dell'ordinamento del tempo di lavoro
contiene due disposizioni (l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 18,
paragrafo 1, lettera b), punto i)) che ne prevedono il riesame entro il
23/11/03. Tali disposizioni sono relative alle eccezioni al
pERIODO DI RIFERIMENTO
dell’orario di lavoro settimanale disciplinato dall’articolo 6 e alla
clausola di rinuncia (l’OPT-OUT),
ovvero alla facoltà di non applicare l’articolo 6 (durata massima
settimanale di 48 ore) qualora il lavoratore dia il proprio assenso.
La Commissione, nella sua
comunicazione del 30/12/2003
e nella sua proposta di direttiva del 22/09/2004,
propone tra l’altro di modificare le DEFINIZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO
(articolo 2) e la giurisprudenza della Corte di giustizia (cause SIMAP
e Jäger)
che stabilisce che i servizi di guardia siano sempre assimilati all’orario
di lavoro qualora il lavoratore sia fisicamente presente sul luogo di
lavoro.
Le parti sociali, consultate
dalla Commissione ai sensi dell’articolo 138 del Trattato, hanno respinto la
possibilità di giungere ad un accordo in ragione delle loro posizioni
notevolmente divergenti.
Nel febbraio 2004
il Parlamento europeo ha presentato un rapporto sulla questione. La proposta
della Commissione non ha però tenuto conto del parere espresso, in
particolare per quanto riguarda l’opt-out individuale.
In sintesi, la Commissione
propone di:
1. mantenere l'opt-out
individuale rafforzandone le condizioni di applicazione qualora non vi sia o
non vi possa essere un contratto collettivo;
2. consentire agli Stati
membri di prolungare il periodo di riferimento a 12 mesi a condizione di
consultare le parti sociali;
3. modificare le
definizioni dell’orario di lavoro in modo tale che i periodi inattivi dei
servizi di guardia non siano più considerati orario di lavoro.
II. DIRITTI,
VALORI E OBIETTIVI INERENTI ALLA PROPOSTA
La Commissione ha precisato
che il riesame della direttiva deve tener conto di quattro criteri:
garantire una protezione elevata della salute e della sicurezza, dare alle
norme una maggiore flessibilità, rendere più compatibili la vita
professionale e la vita familiare ed evitare d’imporre oneri inutili alle
imprese. Questa impostazione è condivisibile a condizione che sia chiaro che
l’obiettivo primario, nonché l’unico fondamento giuridico possibile, è
quello di garantire in ogni caso la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Sarà necessario fare un
compromesso tra le richieste degli Stati membri e quelle delle parti sociali
e le posizioni politiche del Parlamento europeo, che sarà possibile soltanto
se verrà trovato l’equilibrio tra sicurezza e flessibilità. Questo
compromesso sarà possibile in base alle premesse indicate dalla Commissione
sulla falsariga del rapporto Kok, per cui una maggiore flessibilità non è in
contraddizione con una protezione elevata della salute e della sicurezza dei
lavoratori, laddove esistano norme minime di tutela e controlli
appropriati.
1. In realtà, il
principio delle norme minime europee in generale e quello delle norme
relative alla durata massima dell’orario di lavoro settimanale in
particolare pongono paradossalmente le maggiori difficoltà per il riesame
della direttiva, poiché il dibattito verte essenzialmente sulla questione
dell’opt-out. La plenaria del Parlamento europeo nella sua relazione del
2004 si è dichiarata contraria al mantenimento dell’opt-out in quanto
significa annullare il principio della norma minima e consentire agli Stati
membri di disporre di un diritto sociale europeo “à la carte”, contro i
principi del Trattato e l’evidenza che, in mancanza di limiti, l’orario di
lavoro può rappresentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, nonché un impedimento a conciliare vita familiare e
professionale. In tal senso, non si tratta più di rendere le norme più
flessibili, bensì di eliminarle completamente, cosa da ritenere
assolutamente inaccettabile.
Questo tipo di difficoltà
teoriche e giuridiche è già stato preso in esame dalla direttiva iniziale.
Fondamento giuridico di quest’ultima è l’articolo 118 A del Trattato
(attuale articolo 137), che stabilisce prescrizioni minime europee a tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori per «parificare nel progresso»
le condizioni esistenti. La direttiva iniziale è stata messa in discussione
da coloro che rifiutano di mettere in relazione tali norme (in particolare
la durata massima dell’orario di lavoro) con il livello di salute e di
sicurezza. Il dibattimento in merito è stato istruito dalla Corte di
giustizia (sentenza della Corte di giustizia del 12/11/96 nella causa
C-84/94, Regno Unito contro il Consiglio dell’Unione europea),
che si è pronunciata contro il Regno Unito ed ha ribadito che la protezione
della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori europei è un preciso
requisito dei trattati. Inoltre, non si tratta di violazione del principio
di proporzionalità.
La Carta sociale europea e la
Carta dei diritti fondamentali mettono in luce l’importanza che rivestono i
diritti sociali in quanto diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione
europea. L’articolo II-91 del Trattato che istituisce una Costituzione per
l'Europa, recita:
1. Ogni
lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni
lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro
e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali
retribuite.
Nella sua valutazione
d’impatto,
la Commissione afferma che numerose ricerche hanno dimostrato che la fatica
conseguente al lavoro aumenta in rapporto al numero delle ore lavorate e che
"una durata del lavoro superiore alle 50 ore a lungo termine può avere
effetti nocivi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori" (pag. 21). La
Commissione conclude dicendo che si può quindi presumere che la situazione
sarebbe migliore senza il ricorso all’opt-out (pag. 24).
Nello stesso studio la
Commissione sostiene (pag. 25) che orari di lavoro prolungati costituiscano
un ostacolo all’ingresso delle donne in taluni ambiti lavorativi a
prevalenza maschile ed accentuino la tendenza degli uomini ad una mancanza
di disponibilità ad assumersi il ruolo di genitore.
Evitare gli abusi non basta,
giacché si tratta di problemi che riguardano non solo la libertà dei
lavoratori, ma anche la loro salute e la loro sicurezza. D’altro canto,
complicare ulteriormente la burocrazia ed imporre ulteriori vincoli alle
imprese è pure fortemente controindicato.
Pertanto è necessario, con
ragionevole carattere di transitorietà, porre termine alla pratica dell’opt-out
negli Stati membri che l’hanno attuata.
2. Per quanto concerne i
periodi di riferimento, la direttiva fissa il periodo standard a 4 mesi
(articolo 16, lettera b), ma stabilisce che esso può essere oggetto di
deroghe (articoli 17 e 19) e può essere prolungato a 6 o anche 12 mesi
mediante contratti o accordi collettivi. Come già detto, la Commissione
propone di fissare direttamente il periodo standard a dodici mesi,
procedendo di fatto all’annualizzazione della durata massima dell’orario di
lavoro, senza altra limitazione se non quella di consultare le parti
sociali.
Il relatore ritiene che la
possibilità di prolungare i periodi di riferimento risponda ad una
ragionevole esigenza di flessibilità della norma, tanto più che la direttiva
attuale consente flessibilità solo nelle imprese dove esiste un contratto
collettivo. D’altra parte è logico che queste possano godere di tale
flessibilità, per far fronte adeguatamente alle possibili fluttuazioni della
domanda di beni e servizi.
Il prolungamento del periodo
di riferimento può incidere sulla protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori nella misura in cui consente di lavorare in ragione di
periodi di lavoro settimanali più lunghi o in ragione di più periodi di
lavoro più lunghi nell’arco di tutto l’anno. Ma è pur vero che l’annualizzazione
non modifica lo schema relativo al numero totale delle ore di lavoro, né
quello relativo al numero totale di ore di riposo, bensì si limita ad una
diversa ripartizione. Pertanto, il relatore ritiene che l'annualizzazione
potrebbe essere consentita a condizione che venga garantita
un’applicazione ragionata e ragionevole e che sia istituito un meccanismo di
controllo e di garanzie per la protezione della salute e della sicurezza.
3. La pretesa della
Commissione di modificare le definizioni dell’orario di lavoro e di
annullare la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai periodi di
guardia inattivi richiede un’analisi attenta. Da un lato, è
dimostrato che prendere in considerazione i tempi inattivi dei periodi di
guardia pone problemi finanziari e vincoli pesanti al normale funzionamento
dei centri sanitari e degli altri centri di natura analoga in paesi o
regioni in cui manca il personale idoneo. Le difficoltà derivanti dalla
mancanza di personale sono l'argomento di maggiore consistenza e la
legislazione europea deve tenere conto delle difficoltà che in concreto
potrebbero turbare il normale funzionamento di servizi di vitale importanza
per i cittadini.
D’altro canto la soluzione
individuata dalla Commissione non è la migliore. Non si può cambiare
alla leggera l’acquis comunitario e legiferare contro una giurisprudenza
reiterata ed estremamente ben argomentata della Corte di giustizia, che
stabilisce che i servizi di guardia vanno qualificati interamente come
orario di lavoro. E' essenziale che le istituzioni comunitarie rispettino
l’intangibilità degli atti che loro stesse hanno adottato e che riguardano
la posizione giuridica di soggetti di diritto e non è stata effettuata una
valutazione approfondita sulle conseguenze della modifica delle definizioni
concernenti la sicurezza, la salute e i periodi di riposo compensativi. Per
le ragioni suddette è quindi opportuno trovare una soluzione meno traumatica
e che implichi minori costi sociali.
Una soluzione di questo tipo
potrebbe consistere nel mantenere le definizioni attuali e rispettare la
giurisprudenza della Corte di giustizia europea con tutti gli effetti
diretti e indiretti, ma lasciare una porta aperta alla soluzione dei
conflitti congiunturali negli Stati membri e negli istituti in cui il
funzionamento dei servizi pubblici è messo a repentaglio dalla mancanza di
personale. A tal fine, in questi casi specifici e con l’aggiunta di garanzie
supplementari, occorre prevedere la possibilità che i periodi
inattivi dei servizi di guardia siano calcolati diversamente nel computo
della durata massima settimanale del lavoro, privilegiando laddove
possibile il metodo convenzionale e limitandone la misura alle situazioni ed
alle persone indispensabili.
4. Infine, l'obiettivo di
conciliare vita familiare e professionale deve essere messo in maggior
risalto di quanto non preveda la proposta della Commissione. Tale
impegno deve riflettersi nella normativa.
20.4.2005
PARERE
della
commissione per l’industria,
la ricerca e l’energiadestinato
alla commissione per l’occupazione e gli affari sociali sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro
(COM(2004)0607 – C6‑0122/2004 – 2004/0209(COD))
Relatore per parere:Nils
Lundgren
EMENDAMENTI
La commissione per
l’industria, la ricerca e l’energia invita la commissione per l’occupazione
e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua
relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione |
|
Emendamenti del Parlamento |
Emendamento
1
VISTO 2 BIS (nuovo)
|
viste le conclusioni del
Consiglio di Lisbona, |
Motivazione
Le importanti conclusioni del
Consiglio di Lisbona sono state adottate successivamente all’elaborazione
della direttiva iniziale e dovrebbero pertanto essere prese in
considerazione nel quadro della presente revisione.
Emendamento
2
CONSIDERANDO 7
(7) Si fa impellente la necessità
di trovare un nuovo equilibrio tra la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori ed il bisogno di introdurre una
maggiore flessibilità nell’organizzazione dell’orario di lavoro,
segnatamente per quanto riguarda i servizi di guardia e, più
specificatamente, i periodi inattivi durante il servizio di guardia. |
(7) Si fa impellente la necessità
di trovare un nuovo equilibrio tra la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori ed il bisogno di lasciare alle imprese
e ai singoli individui una maggiore flessibilità
nell’organizzazione dell’orario di lavoro, segnatamente per quanto
riguarda i servizi di guardia e, più specificatamente, i periodi
inattivi durante il servizio di guardia. La presente direttiva
non osta a un computo forfettario del periodo inattivo durante il
servizio di guardia in conformità delle consuetudini nazionali. |
Motivazione
L’emendamento al presente
considerando mira a precisare che spetta agli Stati membri il compito di
disciplinare, nella rispettiva legislazione nazionale, le modalità di
calcolo dei periodi attivi e inattivi durante il servizio di guardia.
Emendamento
3
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
|
(9 bis) Nella pratica,
taluni Stati membri che non applicano in modo esteso le disposizioni
di cui all’articolo 22, paragrafo 1, utilizzano definizioni generose
di “lavoratori autonomi” per esonerarli da numerosi aspetti
dell’attuale legislazione sull’orario di lavoro. |
Motivazione
Nei Paesi Bassi, per esempio,
per lavoratore autonomo si intende un lavoratore che percepisce una
retribuzione di tre volte superiore al salario minimo nazionale –
approssimativamente il 10-14% della forza lavoro – o un lavoratore che
percepisce una retribuzione di due volte superiore al salario minimo e che
occupa una posizione direttiva.
Emendamento
4
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 2 bis (direttiva 2003/88/CE)
Il periodo inattivo del
servizio di guardia non è considerato come orario di lavoro, a meno
che la legge nazionale o, conformemente alla legislazione e/o alle
pratiche nazionali, un contratto collettivo o un accordo tra parti
sociali non dispongano altrimenti. |
L’intero periodo del
servizio di guardia, incluso il periodo inattivo, è considerato come
orario di lavoro. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà, in
subordine al rispetto dei principi generali concernenti la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, e purché le parti
sociali interessate siano state consultate, di autorizzare, per via
legislativa, regolamentare o per mezzo di un contratto collettivo o di
un accordo tra le parti sociali, la concessione di una ponderazione
specifica ai periodi inattivi del servizio di guardia, onde calcolare
la durata massima media settimanale del lavoro, di cui all’articolo 6,
a condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi adeguati
periodi di riposo compensativo e purché le donne in stato interessante
e i genitori di bambini di età inferiore a un anno, se lo desiderano,
siano esentati da tali misure o beneficino di una protezione adeguata. |
Il periodo durante il quale
il lavoratore esercita effettivamente le proprie attività o funzioni
durante il servizio di guardia è sempre considerato come orario di
lavoro.” |
|
Emendamento
5
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS
(NUOVO)
Articolo 13, comma 1 bis (direttiva 2003/88/CE)
|
2 bis. All’articolo 13 è
aggiunto il seguente comma: |
|
“Gli Stati membri prendono
misure per assicurare che i datori di lavoro comunichino al lavoratore
con un anticipo di almeno quattro settimane l’organizzazione
dell’orario di lavoro vigente o una modifica nell’organizzazione
dell’orario di lavoro , fermi restando i contratti collettivi o gli
accordi tra le parti sociali che prevedono disposizioni diverse.” |
Motivazione
I lavoratori hanno il diritto
di essere informati in anticipo di qualsiasi modifica al loro orario di
lavoro.
Emendamento
6
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 16, lettera b), comma 2 (direttiva 2003/88/CE)
Tuttavia gli Stati membri
possono, per via legislativa o regolamentare, per ragioni oggettive o
tecniche o per ragioni riguardanti l’organizzazione del lavoro,
portare tale periodo di riferimento a dodici mesi, con riserva del
rispetto dei principi generali relativi alla protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, e con riserva di una
consultazione delle parti sociali interessate e della profusione di
sforzi volti a incoraggiare tutte le forme pertinenti di dialogo
sociale, compresa la concertazione, se le parti lo desiderano. |
soppresso |
Motivazione
Il presente comma diventa
superfluo a seguito del prolungamento del periodo di riferimento di cui
all’articolo 6 da quattro a dodici mesi (cfr. emendamento all’articolo 16,
lettera b), comma 1).
Emendamento
7
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA
A)
Articolo 17, paragrafo 1 (direttiva 2003/88/CE)
a) Al paragrafo 1, le parole
“agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16” sono sostituite dalle parole “agli
articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16, punti a) e c)”. |
a) Al paragrafo 1, le parole
“agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16” sono sostituite dalle parole “agli
articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16, punti a) e c)”. Sono soppresse le
parole “in particolare” e la lettera a) è sostituita dal seguente
testo: |
|
“a) di presidenti e
direttori generali o funzionari analoghi e dirigenti aventi potere di
decisione autonomo ad essi direttamente subordinati;”. |
Motivazione
L’attuale definizione è troppo
ampia e si presta a molti abusi. L’obiettivo è di tutelare i lavoratori
autonomi.
Emendamento
8
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA
B)
Articolo 17, paragrafo 2 (direttiva 2003/88/CE)
b) Al paragrafo 2, le parole “a
condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti
periodi di riposo compensativo” sono sostituite dalle parole “a
condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti
periodi di riposo compensativo entro un limite ragionevole, non
superiore a 72 ore”. |
b) Al paragrafo 2, le parole “a
condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti
periodi di riposo compensativo” sono sostituite dalle parole “a
condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti
periodi di riposo compensativo in periodi immediatamente
successivi ai periodi di lavoro interessati, tranne ove sia stabilito
altrimenti da contratti collettivi o accordi tra le parti sociali”. |
Motivazione
Il testo è troppo vago circa
le modalità per i lavoratori di usufruire del riposo compensativo. Deve
essere chiaro che le deroghe al riposo compensativo preso subito dopo il
periodo di lavoro interessato dovrebbero essere concesse solamente tramite
contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.
Emendamento
9
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 18, comma 3 (direttiva 2003/88/CE)
All’articolo 18, terzo comma, le
parole “a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo” sono sostituite dalle
parole “a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati
equivalenti periodi di riposo compensativo entro un limite
ragionevole, non superiore a 72 ore”. |
All’articolo 18, terzo comma, le
parole “a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo” sono sostituite dalle
parole “a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati
equivalenti periodi di riposo compensativo entro 72 ore o
entro un limite ragionevole”. |
Motivazione
Mediante tale emendamento si
intende tener più adeguatamente conto sia della giurisprudenza della Corte
di giustizia che delle realtà aziendali che risultano incompatibili con la
concessione di periodi di riposo compensativo entro un termine di 72 ore.
Emendamento
10
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 19 (direttiva 2003/88/CE)
L’articolo 19 è sostituito
dal testo seguente: |
soppresso |
“Gli Stati membri hanno la
facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, per
ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro,
i contratti collettivi o gli accordi conclusi tra le parti sociali
fissino periodi di riferimento, relativi alla durata massima
settimanale del lavoro, che non superino in alcun caso i dodici mesi.” |
|
Motivazione
Il comma diventa superfluo a
seguito del prolungamento del periodo di riferimento per l’articolo 6 da
quattro a dodici mesi (cfr. emendamento all’articolo 16, lettera b),
comma 1).
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro |
Riferimenti |
COM(2004)0607 – C6-0122/2004 – 2004/0209(COD) |
Commissione competente per il merito |
EMPL |
Commissione competente per parere
Annuncio in Aula |
ITRE
27.1.2005 |
Cooperazione rafforzata |
|
Relatore per parere
Nomina |
Nils Lundgren
15.12.2004 |
Esame in commissione |
20.4.2004 |
|
|
|
|
Approvazione degli emendamenti |
20.4.2005 |
Esito della votazione finale |
favorevoli:
contrari:
astensioni: |
21
20
5 |
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale |
Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek,
Joan Calabuig Rull, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Garrelt
Duin, Lena Ek, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall,
Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne
Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Pier
Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf,
Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe,
Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude
Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto |
Supplenti presenti al momento della
votazione finale |
Malcolm Harbour, Satu Hassi, Erna Hennicot-Schoepges, Lambert van
Nistelrooij, Vittorio Prodi, John Purvis, Bernhard Rapkay |
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti
al momento della votazione finale |
Richard James Ashworth |
|
|
|
|
|
|
|
04.4.2005
PARERE
della
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
destinato alla commissione per
l'occupazione e gli affari sociali sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva
2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro
(COM(2004)0607 – C6‑0122/2004 – 2004/0209(COD))
Relatrice per parere: Věra
Flasarová
EMENDAMENTI
La commissione per i diritti
della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere
nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione |
|
Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1
CONSIDERANDO 5
(5) La conciliazione tra lavoro e
vita familiare è un elemento essenziale per il raggiungimento degli
obiettivi che l'Unione si è prefissata nella Strategia di Lisbona.
Essa non solo è adatta a rendere più soddisfacente il clima
lavorativo, ma anche a consentire un migliore adattamento ai bisogni
dei lavoratori, segnatamente di quelli che hanno responsabilità
familiari. Varie modifiche introdotte nella direttiva 2003/88/CE,
segnatamente per quanto concerne l'articolo 22, permettono una
migliore compatibilità tra lavoro e vita familiare. |
(5) La conciliazione tra lavoro e
vita familiare è un elemento essenziale per il raggiungimento degli
obiettivi che l'Unione si è prefissata nella Strategia di Lisbona.
Essa non solo è adatta a rendere più soddisfacente il clima
lavorativo, ma anche a consentire un migliore adattamento ai bisogni
dei lavoratori, segnatamente di quelli che hanno responsabilità
familiari. Varie modifiche introdotte nella direttiva 2003/88/CE
mirano a permettere una migliore compatibilità tra lavoro e
vita familiare. |
Motivazione
L'articolo 22 della direttiva
riguarda il principio dell'opt out, cioè la facoltà per gli Stati membri di
prevedere una durata settimanale del lavoro superiore alle 48 ore che
rappresentano la durata massima prevista dall'articolo 6. E' chiaramente
dimostrato tuttavia che lunghi orari di lavoro costituiscono non solo un
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma anche un freno alla
conciliazione della vita professionale con quella familiare. Il riferimento
specifico all'articolo 22 quale norma che favorisce la conciliazione della
vita familiare e di quella professionale è dunque erroneo.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 6
(6) In questo contesto spetta
agli Stati membri incoraggiare le parti sociali a
concludere, al livello appropriato, accordi che fissino delle
regole miranti a una migliore compatibilità tra vita professionale e
vita familiare. |
(6) In questo contesto spetta
agli Stati membri vigilare affinché le parti sociali
concludano, al livello appropriato, accordi che fissino
delle regole miranti a una migliore compatibilità tra vita
professionale e vita familiare. |
Motivazione
La conciliazione della vita
professionale con quella familiare è un'esigenza essenziale la cui corretta
applicazione dovrebbe essere controllata dagli Stati membri e non lasciata
alla sola discrezione delle parti sociali.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 7
(7) Si fa impellente la necessità
di trovare un nuovo equilibrio tra la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori ed il bisogno di introdurre una
maggiore flessibilità nell’organizzazione dell’orario di
lavoro, segnatamente per quanto riguarda i servizi di
guardia e, più specificatamente, i periodi inattivi durante il
servizio di guardia. |
(7) Si fa impellente la necessità
di trovare un nuovo equilibrio tra la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, la conciliazione della vita
professionale e familiare e l'organizzazione flessibile
dell’orario di lavoro. Per l'adeguamento dell'orario di
lavoro, compresi i tempi di guardia, è necessario tener
conto del fatto che lunghi orari di lavoro costituiscono un ostacolo
non solo alla conciliazione della vita professionale con quella
familiare e quindi all'accesso delle donne all'occupazione, ma anche a
una maggiore partecipazione degli uomini alla vita familiare. |
Motivazione
E' necessario trovare un
equilibrio fra la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la
conciliazione tra vita professionale e vita privata e la flessibilità
nell'adeguamento dell'orario di lavoro. Si tratta di considerazioni
inestricabilmente connesse. Non occorrerà fare riferimento ai periodi
inattivi dei tempi di guardia in quanto si tratta di una distinzione che non
ha ragion d'essere, nella misura in cui contravviene alle sentenze emesse
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che definiscono il tempo di
lavoro rispetto alla presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro e al
fatto che egli sia a disposizione del datore di lavoro.
Emendamento 4
Considerando 7 bis (nuovo)
|
(7 bis)
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, quando si
considerano i caratteri specifici del concetto di "orario di lavoro",
il fattore principale è il requisito di essere presente in un posto di
lavoro specifico determinato dal datore di lavoro e di essere
disponibile per il datore di lavoro al fine di prestare immediatamente
i propri servizi , quando necessario. |
Motivazione
La Corte giustamente argomenta
che un lavoratore che è obbligato a tenersi disponibile per il datore di
lavoro sul posto di lavoro da lui determinato, per la durata intera del
servizio di guardia, è soggetto a maggiori limitazioni che un lavoratore che
effettua permanenza, poiché il lavoratore deve restare lontano dalla
famiglia e dall'ambiente sociale e ha meno libertà per gestire il tempo in
cui i suoi servizi professionali non sono richiesti. Quindi, i lavoratori
in queste condizioni non possono essere considerati a riposo durante i
periodi di servizio di guardia, quando non sono effettivamente impegnati in
alcuna attività professionale.
Emendamento 5
Considerando 9
(9) L'esperienza acquisita nell’applicazione
dell'articolo 22, paragrafo 1, dimostra che la decisione finale,
puramente individuale, di non applicare l'articolo 6 della direttiva
può comportare dei problemi per quanto
concerne la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nonché
della libertà di scelta del lavoratore. |
(9) L'esperienza acquisita nell’applicazione
dell'articolo 22, paragrafo 1, dimostra che la decisione finale,
puramente individuale, di non applicare l'articolo 6 della direttiva
comporta dei problemi e ha dato adito ad abusi
per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nonché
della libertà di scelta del lavoratore. È pertanto opportuno che
la facoltà di non applicazione prevista da tale disposizione cessi di
essere applicabile. |
Motivazione
La clausola di non
applicazione dovrebbe essere abolita al più presto, in quanto in flagrante
contraddizione con gli obiettivi e le disposizioni della direttiva e con i
principi fondamentali della protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori. Inoltre, essa è in contrasto con i principi del trattato e in
contraddizione con tutti gli elementi che dimostrano che un orario di lavoro
senza limitazioni mette a serio rischio la salute e la sicurezza dei
lavoratori e costituisce altresì un ostacolo alla conciliazione della vita
famigliare con quella professionale.
Emendamento 6
Considerando 14
(14) La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i
principi, riconosciuti segnatamente dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad
assicurare il pieno rispetto del diritto
a condizioni di lavoro giuste ed
eque
(articolo 31 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea). |
(14) La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i
principi, riconosciuti specificatamente dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad
assicurare il pieno rispetto del diritto
a condizioni di lavoro giuste ed
eque
(articolo 31 della Carta) e
il diritto di conciliare vita familiare e vita professionale (articolo
33 della Carta). |
Motivazione
La conciliazione tra la vita
di famiglia e quella professionale é tra i tre criteri indicati dalla
Commissione come da soddisfare in tutte le proposte in questa materia.
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS
(nuovo)
Articolo 6, alinea (direttiva
2003/88/CE)
|
2 bis. All'articolo 6,
l'alinea è sostituito dal testo seguente: |
|
"Gli Stati membri prendono
le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori e di conciliazione tra
la vita professionale e quella familiare:" |
Motivazione
L'imperativo della
conciliazione tra la vita professionale e quella familiare dev'essere sempre
preso in considerazione nella fissazione della durata settimanale del lavoro
nonché nell'adeguamento dell'orario di lavoro.
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER
(nuovo)
Articolo 13 (direttiva
2003/88/CE)
|
2 ter. Il testo
dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: |
|
"Articolo 13 |
|
Ritmo di lavoro |
|
Gli Stati membri prendono
le misure necessarie affinché il datore di lavoro che intenda
organizzare il lavoro secondo un certo ritmo tenga conto del principio
generale dell'adeguamento del lavoro all'uomo, al fine soprattutto di
attenuare il lavoro monotono e quello cadenzato in funzione del tipo
di attività, nonché delle esigenze in materia di sicurezza e di
salute, in particolare per le lavoratrici incinte, puerpere o che
allattano, e i disabili, soprattutto per quanto riguarda le pause
durante l'orario di lavoro." |
Motivazione
Una particolare protezione
dev'essere riservata alle lavoratrici incinte, puerpere o che allattano,
nell'organizzazione del ritmo di lavoro come previsto dagli articoli 4 e 5
della direttiva 92/85/CEE del Consiglio riguardo all'attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute delle
lavoratrici incinte, puerpere o che allattano durante il lavoro. Il
considerando 16 della direttiva 2000/78/CE che istituisce un quadro generale
a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro
recita: "L'attuazione di misure destinate a tener conto delle esigenze dei
disabili nel lavoro adempie a un ruolo cruciale nella lotta contro la
discriminazione basata sull'handicap". Gli articoli 5 e 7 prevedono d'altra
parte una particolare tutela per i disabili al lavoro.
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER
(nuovo)
Articolo 13, paragrafo 1 bis
(nuovo) (direttiva 2003/88/CE)
|
2 quater. All'articolo 13 è
aggiunto il paragrafo seguente: |
|
"1 bis. Gli Stati membri
prendono le misure necessarie per incoraggiare i datori di lavoro,
nell'organizzazione del ritmo di lavoro, a tener conto della necessità
di conciliare la vita professionale con quella familiare. Essi
prevedono in particolare la possibilità per i lavoratori di chiedere
adeguamenti degli orari e dei ritmi di lavoro e l'obbligo per i datori
di lavoro di esaminare tali domande in modo equo e giusto." |
Motivazione
L'organizzazione del ritmo di
lavoro deve sempre prendere in considerazione la necessità di conciliare la
vita professionale con quella familiare che è un'esigenza essenziale da
raggiungere attraverso gli obiettivi della strategia di Lisbona.
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 16, lettera b)
(direttiva 2003/88/CE)
"b) per l'applicazione
dell'articolo 6 (durata massima settimanale del lavoro), un periodo di
riferimento non superiore a quattro mesi. |
"b) per l'applicazione
dell'articolo 6 (durata massima settimanale del lavoro), un periodo di
riferimento non superiore a quattro mesi. |
Tuttavia gli Stati membri possono, per via
legislativa o regolamentare, per
ragioni oggettive o tecniche o per ragioni riguardanti
l’organizzazione del lavoro, portare tale
periodo di riferimento a dodici mesi,
con riserva
del rispetto dei principi generali relativi alla protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori,
e con riserva
di una consultazione delle parti sociali
interessate e della profusione di sforzi volti a incoraggiare tutte le
forme pertinenti di dialogo sociale, compresa la concertazione, se le
parti lo desiderano. |
Tuttavia gli Stati membri possono, per via
legislativa o regolamentare, per
ragioni oggettive o tecniche o per ragioni riguardanti
l’organizzazione del lavoro, portare tale
periodo di riferimento a dodici mesi, a condizione che vi siano
rigorosi controlli e garanzie circa la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, e con
riserva di una consultazione delle parti
sociali interessate e della profusione di sforzi volti a incoraggiare
tutte le forme pertinenti di dialogo sociale, compresa la
concertazione, se le parti lo desiderano. Per questo motivo,
particolare attenzione dovrà essere riservata all'aumento della
partecipazione e della presenza attiva delle donne e delle
organizzazioni femminili nelle procedure di dialogo sociale. |
Se la durata del contratto di
lavoro è inferiore a un anno, il periodo di riferimento non può essere
superiore alla durata del contratto di lavoro. |
Se la durata del contratto di
lavoro è inferiore a un anno, il periodo di riferimento non può essere
superiore alla durata del contratto di lavoro. |
I periodi di
ferie annue, concesse a norma dell'articolo 7, ed i periodi di assenza
per malattia non vengono presi in considerazione o sono neutri ai fini
del computo della media;" |
I periodi di ferie annue,
concesse a norma dell'articolo 7, ed i periodi di assenza per malattia
non vengono presi in considerazione o sono neutri ai fini del computo
della media. |
|
Il ricorso alla possibilità
di derogare dal periodo di riferimento di quattro mesi è escluso per
le lavoratrici incinte, che sono madri monoparentali o che hanno
famiglie numerose. |
|
Tutte le garanzie di cui
sopra dovranno essere integrate dall'instaurazione e dal corretto
funzionamento di un efficace meccanismo di controllo, come pure da
procedure di sostanziale recepimento da parte degli Stati membri. |
Motivazione
La regolamentazione del
periodo di riferimento dell'orario settimanale di lavoro dà agli Stati
membri la possibilità di prevedere una certa flessibilità che è ammessa
nella misura in cui è accompagnata da garanzie rigorose in materia di salute
e di sicurezza dei lavoratori. La consultazione delle parti sociali e
l'incoraggiamento della partecipazione di gruppi di lavoratori che
tradizionalmente svolgono un ruolo secondario nel dialogo sociale è per
questo motivo ancor più importante. Le garanzie con cui sarà permesso un
prolungamento del periodo di riferimento andranno riesaminate alla luce
delle particolari esigenze e difficoltà delle donne lavoratrici, che sono
più esposte ai rischi di un uso abusivo della possibilità di deroga prevista
dalla direttiva. Particolare attenzione andrà annessa alla necessità di un
controllo del rispetto di tali garanzie, dal momento che la loro mera
elencazione sarebbe priva di senso senza la contemporanea esistenza di
effettive autorità di sorveglianza statali.
Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 22, paragrafo 1 e 1
bis (direttiva 2003/88/CE))
8. L'articolo 22 è
modificato come segue: |
8. L'articolo 22, paragrafo 1, è
sostituito dal testo seguente: |
a) Il paragrafo 1
è sostituito dal testo seguente: |
|
1. Gli Stati membri hanno
facoltà di non applicare l'articolo 6, nel rispetto dei principi
generali della protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori. Il ricorso a tale facoltà deve tuttavia essere
espressamente prevista dal contratto collettivo o dall’accordo
concluso tra parti sociali a livello nazionale o regionale o in
conformità con la legislazione e/o le pratiche nazionali, tramite
contratti collettivi o accordi conclusi tra parti sociali a livello
adeguato. |
1. Gli Stati membri
provvedono affinché, dalla data di cui all'articolo 4 della presente
direttiva, l'orario di lavoro settimanale, incluse le ore di lavoro
straordinario, non superi le 48 ore. |
Il ricorso a tale facoltà è
inoltre possibile, tramite un accordo tra il datore di lavoro ed il
lavoratore, qualora non sia in vigore alcun contratto collettivo e
all’interno dell’impresa o dello stabilimento in questione non esista
una rappresentazione del personale abilitata a concludere contratti
collettivi o accordi tra parti sociali in questo settore, in
conformità con la legislazione e/o le pratiche nazionali. |
|
b) È inserito il seguente
paragrafo 1bis : |
|
1bis. In ogni caso, gli
Stati membri che ricorrono alla facoltà prevista al paragrafo 1 devono
prendere le misure necessarie ad assicurare che: |
|
a)
nessun datore di lavoro chieda a un
lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodi di 7
giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui
all'articolo 16, punto 2, a meno che non abbia ottenuto il consenso
del lavoratore all’esecuzione di tale lavoro.
La validità di un simile accordo non può essere superiore a un anno,
rinnovabile. Un consenso dato all’atto della firma del contratto di
lavoro individuale o durante qualsiasi periodo di prova è nullo e non
avvenuto; |
|
b)
nessun lavoratore possa subire un danno
per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro; |
|
c)
nessun lavoratore possa
prestare più di 65 ore di lavoro in una
settimana qualunque, a meno che il contratto collettivo o l'accordo
concluso tra parti sociali non disponga altrimenti; |
|
d)
il datore di lavoro tenga registri
aggiornati di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro
e del numero di ore di servizio effettivamente prestate; |
|
e)
i registri siano messi a disposizione
delle autorità competenti che possono vietare o limitare, per ragioni
di sicurezza e/o di salute dei lavoratori, la possibilità di superare
la durata massima settimanale del lavoro; |
|
f)
il datore di lavoro, su richiesta delle
autorità competenti, dia loro informazioni sui consensi dati dai
lavoratori all’esecuzione di un lavoro che superi le 48 ore nel corso
di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di
riferimento di cui all’articolo 16, punto
b), nonché
sulle ore di servizio effettivamente prestate da tali lavoratori. |
|
Motivazione
La clausola di non
applicazione dovrebbe essere abolita al più presto, in quanto in flagrante
contraddizione con gli obiettivi e le disposizioni della direttiva e con i
principi fondamentali della protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori. Inoltre, essa è in contrasto con i principi del trattato e in
contraddizione con tutti gli elementi che dimostrano che un orario di lavoro
senza limitazioni mette a serio rischio la salute e la sicurezza dei
lavoratori e costituisce altresì un ostacolo alla conciliazione della vita
famigliare con quella professionale, specialmente per le donne.
Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 24 bis (direttiva
2003/88/CE)</Article>
Entro i cinque anni successivi
alla data di cui all'articolo 3 della presente direttiva la
Commissione presenterà un rapporto al Parlamento Europeo, al Consiglio
e al Comitato economico e sociale relativo all'attuazione delle
disposizioni della presente direttiva, segnatamente
dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, accompagnato, se del caso, dalle
proposte del caso, mirate in particolare, qualora essa lo ritenga
necessario, alla graduale eliminazione di tale disposizione. |
Entro i cinque anni successivi
alla data di cui all'articolo 3 della presente direttiva la
Commissione presenterà un rapporto al Parlamento Europeo, al Consiglio
e al Comitato economico e sociale relativo all'attuazione delle
disposizioni della presente direttiva e al loro contributo al
miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, alla
conciliazione tra la vita professionale e quella familiare,
all'aumento della flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e
alla riduzione dei vincoli per le imprese. Il rapporto di attuazione
dovrà altresì indicare se gli Stati membri hanno adottato le misure
necessarie affinché la durata massima del lavoro settimanale non
superi le 48 ore, compreso lo straordinario. |
Motivazione
Il rapporto di attuazione
della presente direttiva dovrà contenere una valutazione del contributo dato
dalle varie disposizioni per raggiungere gli obiettivi che la Commissione si
era prefissati. D'altra parte, esso deve indicare se gli Stati membri hanno
soppresso la deroga prevista all'articolo 22, paragrafo 1, della loro
legislazione/prassi nazionale entro i tempi previsti.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro |
Riferimenti |
COM(2004)0607 – C6‑0122/2004 – 2004/0209(COD) |
Commissione competente per il merito |
EMPL |
Commissione competente per parere
Annuncio in Aula |
FEMM
25.10.2004 |
Cooperazione rafforzata
|
no |
Relatore per parere
Nomina |
Věra Flasarová
25.11.2004 |
Esame in commissione |
17.3.2005 |
|
|
|
|
Approvazione degli emendamenti |
31.3.2005 |
Esito della votazione finale |
favorevoli:
contrari:
astensioni: |
19
1
0 |
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale |
Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy
Gröner, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Angelika Niebler,
Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Line Reynaud, Raül
Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská |
Supplenti presenti al momento della
votazione finale |
Katerina Batzeli, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß |
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti
al momento della votazione finale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro |
Riferimenti |
COM(2004)0607 – C6-0122/2004 – 2004/0209(COD) |
Base giuridica |
art. 251, paragrafo 2, e art. 137, paragrafo 2 CE |
Base regolamentare |
art. 51 |
Richiesta del parere conforme del PE |
22.9.2004 |
Commissione competente per il merito
Annuncio in Aula |
EMPL
25.10.2004 |
Commissioni competenti per parere
Annuncio in Aula |
ITRE
27.1.2005 |
FEMM
25.10.2004 |
|
|
|
Relatore
Nomina |
Alejandro Cercas
07.10.2004 |
|
Esame in commissione |
6.10.2004 |
17.1.2005 |
15.3.2005 |
31.3.2005 |
19.4.2005 |
Approvazione |
20.4.2005 |
Esito della votazione |
favorevoli:
contrari:
astensioni: |
31
14
1 |
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale |
Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Philip
Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen,
Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Richard
Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger
Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Sepp Kusstatscher, Jean
Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Jan
Tadeusz Masiel, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Ana
Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Marie
Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda,
Kathy Sinnott, Jean Spautz, Struan Stevenson, Anne Van Lancker e
Gabriele Zimmer |
Supplenti presenti al momento della
votazione finale |
Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Anne Elisabet Jensen,
Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Patrizia
Toia, Barbara Weiler e Anja Weisgerber |
Deposito – A6 |
25.4.2005 |
A6-0105/2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|