DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea in particolare l’articolo 137 paragr. 2, viste le conclusioni del vertice di Lisbona, vista la proposta della Commissione5 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo6, visto il parere del Comitato delle regioni7, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato8, considerando quanto segue:
(1) L'articolo 137 del trattato dispone che la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
(2) La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro9, prevede prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
(3) Due disposizioni della direttiva 2003/88/CE sono provviste di una clausola di riesame entro il 23 novembre 2003. Si tratta dell'articolo 19 e dell'articolo 22, paragrafo 1.
(4) Oltre dieci anni dopo l’adozione della direttiva 93/104/CE del Consiglio10, la direttiva iniziale in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, appare necessario modernizzare la legislazione comunitaria, al fine di corrispondere meglio conto alle nuove realtà e richieste, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori al conseguimento degli obiettivi di Lisbona e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
5 GU C […] del […], pag. […]. 6 GU C […] del […], pag. […]. 7 GU C […] del […], pag. […]. 8 GU C […] del […], pag. […]. 9 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, GU L 299, del 18.11.2003, pag. 9. 10 Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, GU L 307, del 13.12.1993, pag. 18.
(5) La conciliazione tra lavoro e vita familiare è un elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi che l'Unione si è prefissata nella Strategia di Lisbona, in particolare per l'incremento del tasso di occupazione delle donne. Essa non solo è adatta a rendere più soddisfacente il clima lavorativo, ma anche a consentire un migliore adattamento ai bisogni dei lavoratori, segnatamente di quelli che hanno responsabilità familiari. Varie modifiche introdotte nella direttiva 2003/88/CE, sono volte a permettere una migliore compatibilità tra lavoro e vita familiare. (6) In questo contesto spetta agli Stati membri incoraggiare le parti sociali a concludere, al livello appropriato, accordi che fissino delle regole miranti a una migliore compatibilità tra vita professionale e vita familiare. (7) e' necessario rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonostante la sfida delle nuove forme nell’organizzazione dell’orario di lavoro, segnatamente per introdurre nuovi modelli di organizzazione dell’orario di lavoro che offrano opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita dei dipendenti e stabiliscano da un lato un nuovo equilibrio tra la conciliazione della vita professionale e familiare e dall'altro una piú flessibile organizzazione dell’orario di lavoro. (8) Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, quando si considerano i caratteri specifici del concetto di "orario di lavoro", il fattore principale é il requisito di essere presente in un posto di lavoro specifico imposto dal datore di lavoro e di essere disponibile per il datore di lavoro al fine di prestare immediatamente i propri servizi, quando necessario. (9) Anche le disposizioni concernenti il periodo di riferimento devono essere riviste, nell’intento di creare possibilità per nuovi modelli di orario di lavoro che includano disposizioni in materia di formazione lungo tutto l'arco della vita onde meglio adattarle alle necessità delle imprese, soprattutto piccole e medie, e dei lavoratori, nonchè dei datori di lavoro per quanto riguarda una maggiore flessibilità. (10) L'esperienza acquisita nell’applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, dimostra che la decisione finale, puramente individuale, di non applicare l'articolo 6 della direttiva comporta dei problemi ed ha portato ad abusi per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché della libertà di scelta del lavoratore. perció la clausola di non-applicazione non dovrebbe piú essere applicabile. (11) Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del trattato la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario in merito al possibile orientamento di un’azione comunitaria in materia. (12) Dopo tale consultazione, la Commissione, ritenendo opportuna un'azione comunitaria, ha nuovamente consultato le parti sociali a livello comunitario sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3 del trattato. (13) Al termine di tale seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 138, paragrafo 4 del trattato. (14) Poiché gli obiettivi dell’azione proposta, che consiste nel modernizzare la legislazione comunitaria in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi. (15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi, riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e in particolare il paragrafo 2 di tale articolo secondo il quale tutti i lavoratori hanno diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali cosí come a un periodo annuale di congedi pagati e il diritto di conciliare la vita di famiglia e quella professionale (articolo 33 della Carta). (16) Conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell’azioni qui proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, poiché si tratta di modificare un atto di diritto comunitario in vigore.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
La direttiva 2003/88/CE è modificata come segue: 1. All’articolo 2, sono inseriti i punti 1bis e 1ter: "1bis. "servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore non puó disporre liberamente del proprio tempo ed è obbligato a tenersi a disposizione, sul proprio luogo di lavoro o in qualsiasi altro luogo scelto dal datore di lavoro, al fine di svolgere la propria attività abituale e/o determinati compiti e funzioni correlate all'essere in servizio, conformemente con la legislazione nazionale e/o alle prassi vigenti nello Stato Membro interessati.
1ter. "periodo inattivo del servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è di guardia ai sensi dell'articolo 1a, ma non è chiamato a svolgere la propria attività abituale e/o determinati compiti e funzioni correlate all'essere in servizio, conformemente con la legislazione nazionale in vigore o le pratiche in uso negli Stati Membri interessati."
2. È inserito il seguente articolo 2a : "Articolo 2a Servizio di guardia L'intero periodo del servizio di guardia, incluso il periodo inattivo, è da considerasi come orario di lavoro. Tuttavia, per via di contratti collettivi tra parti sociali o grazie a leggi o regolamentazioni nazionali, i periodi inattivi del servizio di guardia puó essere calcolato in un modo specifico al fine di ottemperare alla media di orario di lavoro massimo settimanale prevista nell'Art.6, conformemente ai principi generali relativi alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori."
È inserito il seguente articolo 2bis : "Articolo 2bis Nel caso di lavoratori che abbiano concesso piú di quanto richiesto da un contratto di lavoro ed ai sensi dell'applicazione della presente direttiva l'orario di lavoro esercitato dal lavoratore corrisponde alla somma degli orari inerenti a ciascuno dei contratti."
2a. All'articolo 13 é inserito il seguente paragrafo 1bis: Gli Stati membri adottano le misure necessarie, per via legislativa, regolamentare o per altri mezzi idonei, per incoraggiare i datori di lavoro, quando organizzano il lavoro in base a determinati schemi, a tener conto delle esigenze dei lavoratori di conciliare la vita lavorativa e la vita familiare. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che: - i datori di lavoro informino i lavoratori con largo anticipo di qualsiasi modifica intendano apportare all'orario di lavoro, - I lavoratori possano avere il diritto di chiedere modifiche dei loro orari e metodi di lavoro e che i datori di lavoro abbiano l'obbligo di tener conto equamente di tali richieste, con dovuto riguardo alle proprie esigenze di flessibilità e a quelle dei lavoratori; i datori di lavoro possono rifiutare una tale richiesta soltanto se gli inconvenienti organizzativi per il datore di lavoro sono sproporzionati rispetto ai benefici per il lavoratore."
3. All’articolo 16, il punto b) è sostituito dalla dicitura seguente: "b) per l'applicazione dell'articolo 6 (durata massima settimanale del lavoro), un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi. Se la durata del contratto di lavoro è inferiore a un anno, il periodo di riferimento non può essere superiore alla durata del contratto di lavoro. I periodi di ferie annue, concesse a norma dell'articolo 7, ed i periodi di assenza per malattia non vengono presi in considerazione o sono neutri ai fini del computo della media;"
4. L'articolo 17, paragrafo 1, è modificato come segue: a) "Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3-6, 8 e 16 allorchè la durata dell'orario di lavoro, a motivo delle caratteristiche particolari dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o puó essere determinata dai lavoratori stessi, allorchè si tratta: a) di direttori generali (o funzionari comparabili), dirigenti superiori direttamente subordinati ad essi e coloro che sono nominati direttamente dal consiglio d'amministrazione. b) Al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo dopo i periodi di guardia, secondo le modalità stabilite in materia dalla legislazione, dai contratti collettivi o da altri accordi tra le parti sociali ". c) Al paragrafo 3, nella frase introduttiva, le parole “agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16" sono sostituite dalle parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16, punti a) e c)". d) Il paragrafo 5 è modificato come segue: i) Il primo comma è sostituito dal testo seguente: "In conformità al paragrafo 2 del presente articolo le deroghe all'articolo 6, nel caso dei medici in formazione, possono essere concesse secondo il disposto dei commi dal secondo al sesto del presente paragrafo." ii) L'ultimo comma è soppresso.
5. All’articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati
siano accordati periodi
equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a
condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti
periodi di riposo compensativo dopo i periodi di guardia, secondo le
modalità stabilite in materia dalla legislazione, dai contratti collettivi o
da altri accordi tra le parti sociali ". 6. L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente: "- 1. La facoltà di derogare dall'art.16 puó essere utilizzata per portare il periodo di riferimento a un massimo di 12 mesi per ragioni obiettive o tecniche o inerenti alla organizzazione del lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori: -a) quando i lavoratori sono coperti da contratti collettivi o da accordi conclusi tra le parti sociali come previsto dall'Art.18. - b) per via legislativa, quando i lavoratori non sono coperti da contratti collettivi o da accordi conclusi tra le parti sociali fissino, purchè lo Stato membro interessato adotti le misure necessarie ad assicurare che: - il datore di lavoro informi e consulti i lavoratori e/o i loro rappresentanti sulla introduzione o modifica di una simile modalità di orario di lavoro;
- il datore di lavoro adotti
le misure necessarie per prevenire e/o ridurre ogni rischio inerente la
salute e la sicurezza potenzialmente associato alla modalità di orario di
lavoro proposta."
7. All'articolo 20, il
paragrafo 2 è soppresso. 8. L'articolo 22 è modificato come segue: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 6, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il ricorso a tale facoltà deve tuttavia essere espressamente prevista dal contratto collettivo o dall’accordo concluso tra parti sociali a livello nazionale o regionale o in conformità con la legislazione e/o le pratiche nazionali, tramite contratti collettivi o accordi conclusi tra parti sociali a livello adeguato. Il ricorso a tale facoltà è inoltre possibile, tramite un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, qualora non sia in vigore alcun contratto collettivo e all’interno dell’impresa o dello stabilimento in questione non esista una rappresentazione del personale abilitata a concludere contratti collettivi o accordi tra parti sociali in questo settore, in conformità con la legislazione e/o le pratiche nazionali.
b) È inserito il seguente paragrafo 1bis : 1bis. In ogni caso, gli Stati membri che ricorrono alla facoltà prevista al paragrafo 1 devono prendere le misure necessarie ad assicurare che: a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodi di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, punto 2, a meno che non abbia ottenuto il consenso del lavoratore all’esecuzione di tale lavoro. La validità di un simile accordo non può essere superiore a un anno, rinnovabile. Un consenso dato all’atto della firma del contratto di lavoro individuale o durante qualsiasi periodo di prova è nullo e non avvenuto; b) nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro; c) nessun lavoratore possa prestare più di 65 ore di lavoro in una settimana qualunque, a meno che il contratto collettivo o l'accordo concluso tra parti sociali non disponga altrimenti; d) il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro e del numero di ore di servizio effettivamente prestate; e) i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti che possono vietare o limitare, per ragioni di sicurezza e/o di salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale del lavoro; f) il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, dia loro informazioni sui consensi dati dai lavoratori all’esecuzione di un lavoro che superi le 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all’articolo 16, punto b), nonché sulle ore di servizio effettivamente prestate da tali lavoratori."
c) All'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 3bis: "3bis. Il presente articolo è abrogato 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva."
8bis. L'articolo 24, paragrafo 3 è modificato come segue: " 2a. A partire dal 23 novembre 1996 la Commissione presenta ogni cinque anni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione concernente l'esecuzione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da proposte appropriate per una eventuale modifica allo scopo di tener conto dell'evoluzione della situazione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro cosí come della conciliazione tra la vita familiare e la vita professionale"
Articolo 2 Gli Stati membri determinano le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 3 nonché, quanto prima, le eventuali modifiche che le riguardano. In particolare essi garantiscono che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di procedure adeguate ai fini dell’esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Articolo 3 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [--], o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo, mentre gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a consentire loro di poter garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Essi informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento. Gli Stati membri assicurano che qualsiasi accordo concluso dai lavoratori ai sensi della versione originale dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/88 e ancora valido alla data di attuazione di cui al primo paragrafo del presente articolo, resti in vigore per un periodo non superiore a un anno a decorrere da tale data.
Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Appena pubblicata una copia della presente direttiva va inviata ai governi e ai parlamenti dei paesi candidati.
Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […]
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