RISOLUZIONE
DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI
CONSIGLIO del 22 aprile 1999 relativa a un codice di condotta per una più
efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella
lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello
transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a
disposizione transnazionale di lavoratori (1999/C 125/01)
IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
-
TENUTO
CONTO che la cooperazione tra gli Stati membri nelle questioni relative
all'occupazione transfrontaliera dovrebbe essere migliorata al fine di
evitare ripercussioni negative sulla tutela dei lavoratori e sul
funzionamento del mercato del lavoro;
-
RICONOSCENDO
che una cooperazione e uno scambio di informazioni più efficaci avranno
effetti positivi sulla situazione dell'occupazione e sulla tutela dei
lavoratori, in particolare nei seguenti settori:
-
lotta
contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale
(in prosieguo: "abuso nei confronti della sicurezza sociale");
-
lotta
contro il lavoro sommerso; e
-
temporanea
messa a disposizione transnazionale di lavoratori;
-
RICORDANDO
che la Commissione, nella sua comunicazione sul lavoro sommerso, ha proposto
azioni coordinate a livello di Unione europea per la lotta contro il lavoro
sommerso;
-
RICONOSCENDO
che, quale primo passo, è auspicabile che sia assicurata in via prioritaria
una migliore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'abuso
nei confronti della sicurezza sociale, nella lotta contro il lavoro sommerso
e nel settore della temporanea messa a disposizione transnazionale di
lavoratori;
-
RICORDANDO
che la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per quanto riguarda le
prestazioni e i contributi sociali è prevista dal regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 1
), e anche da pertinenti decisioni e raccomandazioni della Commissione
amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e per
quanto riguarda il distacco transnazionale dei lavoratori dalla direttiva
96/71/CE del 16 dicembre 1996, del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di
servizi ( 2 );
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CONSIDERANDO
inoltre che le strutture e le procedure esistenti offrono strumenti per la
cooperazione transnazionale, in particolare nel quadro dell'articolo 4 della
direttiva 96/71/CE;
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CONSIDERANDO
che in settori non disciplinati da tali disposizioni è auspicabile favorire
una cooperazione bilaterale e uno scambio di informazioni più efficaci tra
Stati membri nei settori contemplati dalla presente risoluzione mediante un
codice di condotta non vincolante, facendo uso delle strutture e delle
procedure esistenti;
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CONSIDERANDO
l'importanza che i servizi di sicurezza sociale e, ove esistano e siano
dotati delle relative competenze, i servizi di ispezione del lavoro degli
Stati membri hanno per l'attuazione del presente codice di condotta;
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RICORDANDO
che, nella decisione del 17 dicembre 1981 (causa 279/80, WEBB), la Corte di
giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che l'articolo 59 del
trattato che istituisce la Comunità europea non osta a che uno Stato
membro, il quale sottoponga le imprese di messa a disposizione di manodopera
ad autorizzazione, obblighi il prestatore di servizi stabilito in un altro
Stato membro e che eserciti un'attività del genere nel proprio territorio a
soddisfare questa condizione, anche se è titolare di un'autorizzazione
rilasciata dallo Stato membro dello stabilimento, a condizione però, in
primo luogo, che lo Stato membro destinatario della prestazione non faccia,
nell'esaminare le domande di autorizzazione e nel rilascio della stessa, al-
cuna distinzione in base alla nazionalità o al luogo di stabilimento del
prestatore di servizi e, in secondo luogo, che esso tenga conto della
documentazione e delle garanzie già presentate dal prestatore di servizi
per poter esercitare la propria attività nello Stato membro in cui è
stabilito;
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RICONOSCENDO
l'importanza della salvaguardia del diritto fondamentale al rispetto della
vita privata riguardo al trattamento dei dati personali, come garantito
dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati ( 1 ), nonché dall'articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n.
1408/71;
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RAMMENTANDO
che il codice di condotta rappresenta un impegno politico e che pertanto non
pregiudica i diritti, i doveri e le responsabilità degli Stati membri e
della Comunità europea, nonché gli accordi bilaterali e multilaterali di
cooperazione in vigore tra amministrazioni pubbliche o organi degli Stati
membri;
HANNO
ADOTTATO LA SEGUENTE RISOLUZIONE:
GLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA sono invitati ad osservare, conformemente alla
legislazione e alle prassi nazionali, il seguente codice di condotta per una più
efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella
lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello
transnazionale e il lavoro sommerso nonché sulla temporanea messa a
disposizione transnazionale di lavoratori.
-
SCOPO
E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA
-
Scopo
del presente codice di condotta è, nei casi in cui sono coinvolti almeno
due Stati membri, il miglioramento della cooperazione tra le amministrazioni
e le istituzioni (organi) competenti degli Stati membri nella lotta contro
l'abuso nei confronti della sicurezza sociale, contro il lavoro sommerso,
nonché nel settore della temporanea messa a disposizione transnazionale di
lavoratori.
-
Ai
fini del presente codice di condotta si intende per:
-
"abuso
nei confronti della sicurezza sociale", l'azione o l'omissione,
contraria alla normativa di uno Stato membro, volta ad ottenere o a ricevere
una prestazione sociale o ad evitare l'obbligo di pagare i contributi
sociali;
-
"lavoro
sommerso", qualsiasi attività retribuita, di natura lecita, ma non
dichiarata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali. In tutti
i casi la presente definizione non deve essere più restrittiva della
legislazione in vigore in ciascuno Stato membro;
-
"temporanea
messa a disposizione transnazionale di lavoratori", la messa a
disposizione di lavoratori da parte di un datore di lavoro in uno Stato
membro al fine della fornitura di una prestazione lavorativa ad un'
utilizzatore in un altro Stati membro, pur perdurando il rapporto
contrattuale di lavoro con il datore di lavoro; il presente codice di
condotta non va interpretato quale autorizzazione alla temporanea messa a
disposizione di lavoratori in Stati membri nei quali ciò non è consentito
dalla legislazione nazionale.
-
DISPOSIZIONI
CONCRETE PER LA COOPERAZIONE E L'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
-
Gli
Stati membri sono invitati a prendere le misure e ad adottare le norme
procedurali indicate appresso, conformemente alla legislazione e alle prassi
nazionali, per migliorare la cooperazione tra gli organi competenti nella
lotta contro il lavoro sommerso e l'abuso nei confronti della sicurezza
sociale e per verificare se sono soddisfatti i requisiti e le condizioni per
la temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori:
-
Comunicazione
diretta tra gli organi competenti nel- l'ambito della cooperazione;
-
Designazione
di uffici nazionali di collegamento negli Stati membri destinati ad
agevolare la cooperazione e loro notifica agli altri Stati membri e alla
Commissione; non è necessario istituire nuove strutture a tal fine;
-
Inoltro
di ogni richiesta di cooperazione agli organi competenti di uno Stato
membro, informandone l'organo dello Stato membro che ha presentato la
richiesta;
-
Reciproca
prestazione di assistenza amministrativa tra organi competenti degli Stati
membri, in particolare mediante trasmissione di informazioni e invio di
documenti;
-
Per
quanto riguarda la trasmissione dei dati, gli Stati membri sono invitati a
favorire la cooperazione tra i rispettivi organi competenti, consistente in
particolare nella risposta a domande motivate, da parte di organi di altri
Stati membri, di informazioni su prestazioni e contributi sociali, lavoro
che si sospetta essere sommerso, e temporanea messa a disposizione
transnazionale di lavoratori. IT C 125/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee 6.5.1999 ( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. In tutti i casi di
trasmissione di dati gli Stati membri interessati applicano tutte le
pertinenti disposizioni della normativa nazionale e comunitaria sulla tutela
del diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei
dati personali;
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Per
quanto riguarda il controllo dei certificati, qualora sussistano dubbi, gli
Stati membri, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, sono
invitati a prestarsi reciproca assistenza amministrativa nel controllo
dell'autenticità di certificati concernenti situazioni pertinenti alle
materie contemplate dal presente codice di condotta;
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Quanto
alla trasmissione di documenti:
-
I
documenti concernenti procedimenti relativi a casi di abuso nei confronti
della sicurezza sociale, di lavoro sommerso e di temporanea messa a
disposizione transnazionale di lavoratori, possono essere trasmessi per
posta.
-
L'organo
che ha proceduto all'invio di documenti per posta è invitato a trasmettere
all'organo richiedente un attestato di trasmissione da esso rilasciato o una
ricevuta firmata di propria mano dal destinatario, in cui sono specificati
luogo e giorno della ricezione;
C.
SEGUITO DATO ALLA RISOLUZIONE Gli Stati membri sono invitati ad informare la
Commissione sulle misure da essi prese ai fini dell'attuazione della presente
risoluzione.
NOTE
( 1 )
GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 307/1999 (GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1).
( 2 )
GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.