Direttiva
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000,
che
modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio
concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori
e le attività esclusi dalla suddetta direttiva
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 01/08/2000 PAG. 0041 - 0045
300L0034
Testo:
Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 2000
che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori
e le attività esclusi dalla suddetta direttiva
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 3
aprile 2000,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 137 del trattato dispone che la Comunità sostiene e completa
l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per
proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate
sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli
amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la
creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
(2) La direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro(4), prevede
prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione
dell'orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di
pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di
ferie annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del
lavoro a turni e del ritmo di lavoro. È opportuno modificare tale direttiva
per le ragioni che seguono.
(3) Dall'ambito d'applicazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio sono
esclusi i trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, la navigazione
interna, la pesca marittima, le altre attività in mare e le attività dei
medici in formazione.
(4) Nella proposta del 20 settembre 1990 la Commissione non aveva escluso
settori e attività dalla direttiva 93/104/CE del Consiglio e nel parere del
20 febbraio 1991 il Parlamento europeo non aveva accettato siffatte
esclusioni.
(5) È necessario proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori sul
luogo di lavoro non perché lavorano in particolari settori o svolgono una
particolare attività, ma per il fatto stesso che si tratta di lavoratori.
(6) Per quanto riguarda la legislazione settoriale per i lavoratori mobili,
occorre un approccio complementare e parallelo nelle disposizioni in materia
di sicurezza del trasporto e di salute e sicurezza dei lavoratori in
questione.
(7) Occorre tener conto della natura specifica delle attività in mare e
delle attività dei medici in formazione.
(8) È inoltre opportuno garantire la protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori mobili nei settori e nelle attività che sono
esclusi.
(9) È opportuno estendere le disposizioni vigenti in materia di ferie
annuali e di valutazione dello stato di salute per i lavoratori notturni e i
lavoratori a turni, al fine di includere i lavoratori mobili dei settori e
delle attività che sono esclusi.
(10) È necessario adattare le disposizioni esistenti in materia di orario di
lavoro e di periodi di riposo per i lavoratori mobili nei settori e nelle
attività che sono esclusi.
(11) Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il
concetto di "riposo" deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in
giorni, ore e frazioni d'ora.
(12) Un accordo europeo relativo all'orario di lavoro della gente di mare è
stato applicato mediante una direttiva del Consiglio(5), su proposta della
Commissione, a norma dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato. Di
conseguenza, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alla
gente di mare.
(13) Nel caso dei "pescatori a percentuale" che sono lavoratori dipendenti,
spetta agli Stati membri determinare, a norma dell'articolo 7 della
direttiva 93/104/CE del Consiglio, le condizioni per avere il diritto alle
ferie annuali e per la concessione delle stesse, incluse le modalità di
pagamento.
(14) Le norme specifiche previste da altri strumenti comunitari, per esempio
in materia di periodi di riposo, orario di lavoro, ferie annuali e lavoro
notturno di alcune categorie di lavoratori, dovrebbero prevalere sulle
disposizioni della direttiva 93/104/CE del Consiglio, come modificata dalla
presente direttiva.
(15) Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee, la disposizione relativa al riposo domenicale dovrebbe essere
soppressa.
(16) Nella sentenza relativa alla causa C-84/94 Regno Unito/Consiglio(6) la
Corte di giustizia ha statuito che la direttiva 93/104/CE del Consiglio è
conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui
all'articolo 5 del trattato. Non vi è motivo di ritenere che tale sentenza
non si applichi a norme analoghe concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nei settori e nelle attività che
sono esclusi,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 93/104/CE è modificata come segue:
1) L'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati
e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, fermi
restando gli articoli 14 e 17 della presente direttiva.
Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 8, la presente direttiva non si applica
alla gente di mare, quale definita nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio,
del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea (FST)(7).";
2) all'articolo 2 è aggiunto il testo seguente:
"7) 'lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del
personale viaggiante o di volo presso un'impresa che effettua servizi di
trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile;
8) 'lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su un'installazione
offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa,
direttamente o indirettamente legata all'esplorazione, all'estrazione o allo
sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le
attività d'immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da
un'installazione offshore che da una nave;
9) 'riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di
riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e
sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della
stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione
del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o
danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.";
3) all'articolo 5 è soppresso il comma seguente:"Il periodo minimo di riposo
di cui al primo comma comprende in linea di principio la domenica.";
4) l'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 14
Disposizioni comunitarie più specifiche
La presente direttiva non si applica laddove altri strumenti comunitari
contengano prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione
dell'orario di lavoro per determinate occupazioni o attività
professionali.";
5) all'articolo 17, il punto 1 del paragrafo 2 è sostituito dal testo
seguente:
"2.1. agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16:
a) per le attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il
luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla
distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate
dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in
particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di
sorveglianza;
c) per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la
continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si
tratta:
i) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure
prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei
medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
ii) del personale portuale o aeroportuale;
iii) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione
cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza,
antincendio o di protezione civile;
iv) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas,
dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici
o degli impianti di incenerimento;
v) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni
tecniche;
vi) di attività di ricerca e sviluppo;
vii) dell'agricoltura;
viii) di lavoratori operanti nel settore del trasporto di passeggeri
nell'ambito di servizi regolari di trasporto urbano;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività e, in particolare:
i) nell'agricoltura;
ii) nel turismo;
iii) nei servizi postali;
e) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari;
i) per le attività discontinue;
ii) per il servizio prestato a bordo dei treni;
iii) per le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario e che
assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;";
6) all'articolo 17, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
"2.4. agli articoli 6 e 16, paragrafo 2, nel caso dei medici in formazione:
a) all'articolo 6, per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal
1o agosto 2004. Nell'ambito di questa deroga:
i) gli Stati membri dispongono, se necessario, di altri due anni al massimo
per ovviare alle difficoltà nel rispettare le prescrizioni in materia di
lavoro nell'ambito delle loro responsabilità di organizzare e fornire
servizi sanitari e cure mediche. Almeno 6 mesi prima della scadenza del
periodo transitorio, lo Stato membro interessato informa in modo motivato la
Commissione, di tal ché questa possa, entro tre mesi dalla ricezione
dell'informazione, esprimere un parere, previe opportune consultazioni. Lo
Stato membro che non segua il parere della Commissione motiva la propria
decisione. La comunicazione e le motivazioni dello Stato membro e il parere
della Commissione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee e trasmessi al Parlamento europeo.
ii) Gli Stati membri dispongono, se necessario, di un ulteriore periodo di
un anno al massimo per ovviare a speciali difficoltà incontrate nell'ambito
delle responsabilità di cui sopra. Essi seguono il procedimento di cui al
punto i).
Nel contesto del periodo transitorio:
iii) Gli Stati membri provvedono affinché in nessun caso il numero di ore di
lavoro settimanali superi una media di 58 ore durante i primi tre anni del
periodo transitorio, una media di 56 ore per i due anni successivi e una
media di 52 ore per l'eventuale periodo restante;
iv) il datore di lavoro consulta i rappresentanti dei lavoratori in tempo
utile allo scopo di giungere ad un accordo, se possibile, sulle soluzioni da
applicare al periodo transitorio. Nei limiti di cui al punto iii), tale
accordo può prevedere:
- il numero medio di ore di lavoro settimanali durante il periodo
transitorio e
- le misure da adottare per ridurre il numero delle ore di lavoro
settimanali a una media di 48 ore entro la fine del periodo transitorio;
b) all'articolo 16, paragrafo 2, purché il periodo di riferimento non superi
12 mesi, durante la prima parte del periodo transitorio di cui alla lettera
a), punto iii) e, successivamente, 6 mesi.";
7) sono aggiunti gli articoli seguenti:
"Articolo 17 bis
Lavoratori mobili e attività offshore
1. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano ai lavoratori mobili.
2. Gli Stati membri adottano tuttavia le misure necessarie per garantire che
tali lavoratori mobili abbiano diritto a un riposo adeguato, salvo nelle
circostanze previste all'articolo 17, paragrafo 2, punto 2.
3. Salvo il rispetto dei principi generali relativi alla protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, e fermi restando una consultazione
delle parti sociali interessate e gli sforzi per incoraggiare il dialogo
sociale in tutte le forme idonee, compresa, se le parti lo desiderano, la
concertazione, gli Stati membri possono, per ragioni oggettive o tecniche o
riguardanti l'organizzazione del lavoro, portare il periodo di riferimento
di cui all'articolo 16, punto 2, a dodici mesi per i lavoratori mobili e per
i lavoratori che svolgono prevalentemente lavoro offshore.
4. Il 1o agosto 2005 la Commissione, consultati gli Stati membri e le parti
sociali a livello europeo, esamina l'applicazione delle disposizioni con
riferimento ai lavoratori offshore sotto il profilo della salute e della
sicurezza per presentare, ove occorra, le modifiche appropriate.
Articolo 17 ter
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano ai lavoratori a bordo di
navi da pesca marittima battenti bandiera di uno Stato membro.
2. Gli Stati membri adottano tuttavia le misure necessarie per garantire che
ogni lavoratore che presta servizio a bordo di una nave da pesca marittima
battente bandiera di uno Stato membro abbia il diritto ad un adeguato riposo
e per limitare a 48 il numero delle ore di lavoro settimanale medie
calcolate su un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi.
3. Entro i limiti fissati dai paragrafi 2, 4 e 5, gli Stati membri adottano
le misure necessarie per garantire che, tenuto conto dell'esigenza di
proteggere la sicurezza e la salute dei suddetti lavoratori:
a) l'orario di lavoro sia limitato a un numero massimo di ore da non
superare in un determinato periodo di tempo, o
b) sia assicurato un numero minimo di ore di riposo in un determinato
periodo di tempo.
Il numero massimo di ore lavorative o il numero minimo di ore di riposo è
fissato mediante disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o
dai contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.
4. I limiti delle ore lavorative o delle ore di riposo sono i seguenti:
a) il numero massimo delle ore di lavoro non deve essere superiore
i) a 14 ore per ogni periodo di 24 ore e
ii) a 72 ore per ogni periodo di sette giorni;
oppure
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore
i) a 10 ore per ogni periodo di 24 ore e
ii) a 77 ore per ogni periodo di sette giorni.
5. Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi, uno
dei quali deve durare almeno sei ore. L'intervallo tra due periodi
successivi di riposo non può superare 14 ore.
6. Secondo i principi generali di protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori, e per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti
l'organizzazione del lavoro, gli Stati membri possono autorizzare deroghe,
ai limiti stabiliti nei paragrafi 2, 4 e 5 tra cui la fissazione dei periodi
di riferimento. Tali deroghe devono seguire, per quanto possibile, gli
standard fissati, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o
più lunghi o della concessione di ferie compensative ai lavoratori. Tali
deroghe possono essere stabilite da:
i) disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, previa
consultazione, ove possibile, dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei
lavoratori interessati, e previo tentativo di incoraggiare il dialogo
sociale in tutte le forme idonee; o
ii) contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.
7. Il comandante di una nave da pesca marittima ha il diritto di imporre al
personale di bordo di svolgere le ore di lavoro necessarie per salvaguardare
la sicurezza immediata della nave, del carico o delle persone imbarcate,
oppure per soccorrere navi o persone in pericolo in mare.
8. Gli Stati membri possono prevedere che i lavoratori a bordo di navi da
pesca marittima che, in base alla legislazione o alla prassi nazionali, non
sono autorizzati a esercitare la loro attività per un periodo specifico di
durata superiore a un mese nel corso dell'anno civile, fruiscano delle ferie
annuali a norma dell'articolo 7 entro detto periodo."
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il
1o agosto 2003, o si assicurano che entro tale data le parti sociali mettano
in atto le disposizioni necessarie mediante accordo, fermo restando
l'obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per
essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla
presente direttiva. Per quanto riguarda i medici in formazione, la data è il
1o agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di
un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. L'attuazione della presente direttiva non costituisce una giustificazione
valida per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori fermo
restando il diritto degli Stati membri di sviluppare disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali diverse nel settore dell'orario di
lavoro, in considerazione dell'evoluzione della situazione e nel rispetto
delle esigenze minime della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto nazionale adottate o in via di adozione nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entro il 1o agosto 2009 la Commissione, consultati gli Stati membri e le
parti sociali a livello europeo, riesamina il funzionamento delle
disposizioni per quanto riguarda i lavoratori a bordo di navi da pesca
marittima e, in particolare, valuta se esse siano ancora appropriate, in
particolare in relazione alla salute e alla sicurezza, allo scopo, se
necessario, di proporre le opportune modifiche.
Articolo 4
Entro il 1o agosto 2005 la Commissione, consultati gli Stati membri e le
parti sociali a livello europeo, riesamina il funzionamento di queste
disposizioni per quanto riguarda i lavoratori nel settore del trasporto di
passeggeri nell'ambito di servizi regolari di trasporto urbano, allo scopo,
se necessario, di presentare le opportune modifiche volte a garantire in
questo settore un approccio coerente e adeguato.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2000.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Sócrates
(1) GU C 43 del 17.2.1999, pag. 1.
(2) GU C 138 del 18.5.1999, pag. 33.
(3) Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del
30.7.1999, pag. 231), posizione comune del Consiglio del 12 luglio 1999 (GU
C 249 del 19.9.1999, pag. 17) e decisione del Parlamento europeo del 16
novembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione
del Parlamento europeo del 17 maggio 2000 e decisione del Consiglio del 18
maggio 2000.
(4) GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.
(5) Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) (GU L
167 del 2.7.1999, pag. 33).
(6) Racc. 1996, pag. I-5755.
(7) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.
Dichiarazione della Commissione sul riposo domenicale
La Commissione dichiara che riferirà sulla situazione vigente negli Stati
membri per quanto concerne la legislazione relativa al riposo domenicale nel
quadro della sua prossima relazione sull'attuazione della direttiva
concernente l'orario di lavoro (93/104/CE).
Dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 1,
paragrafo 6
La Commissione dichiara che, prima di pronunciarsi, intende consultare le
parti sociali a livello europeo e i rappresentanti degli Stati membri in
vista di formulare un parere tre mesi dopo aver ricevuto la notifica dello
Stato membro.
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