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Parlamento europeo – Progetto di parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali sui servizi sociali d’interesse generale nell’Unione europea Relatrice per parere: Luisa Fernanda Rudi Ubeda ( 25 settembre 2006) |
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propri commenti e formulare domande 1) OBIETTIVO
Riconoscere il valore aggiunto dei servizi d'interesse generale nella realizzazione di un mercato interno accessibile a tutti e definire il campo ed i criteri d'applicazione delle regole di concorrenza nel settore. 2) ATTO
Comunicazione della Commissione - I servizi d'interesse generale in Europa (Gazzetta ufficiale C 281 del 26.9.1996). Modificato dall'atto: Comunicazione della Commissione - I servizi d'interesse generale in Europa (Gazzetta ufficiale C 17 del 19.1.2001). 3) SINTESI
Contesto 1. L'articolo 16 del trattato CE individua nei servizi d'interesse generale uno dei valori comuni dell'Unione europea e riconosce il contributo che essi apportano alla coesione economica e sociale in quanto promotori della competitività dell'economia europea. Infatti, i servizi d'interesse generale offrono ai consumatori servizi più efficienti, il che consente alle imprese europee di assumere una posizione più forte nei confronti della concorrenza mondiale. 2. Nel 1996, la Commissione ha presentato una prima comunicazione sui servizi d'interesse generale, seguita nel 2001 da una nuova comunicazione intesa a definire il campo ed i criteri d'applicazione dei servizi d'interesse generale. Missione dei servizi d'interesse generale 3. I servizi d'interesse economico generale si differenziano dai normali servizi nella misura in cui le autorità pubbliche ritengono che la prestazione di detti servizi sia necessaria anche quando il relativo mercato non è sufficientemente redditizio per garantire servizi soddisfacenti. La nozione di servizi d'interesse generale è basata infatti sulla duplice necessità di garantire ovunque un servizio di qualità ad un prezzo accessibile per tutti. I servizi d'interesse generale contribuiscono infatti agli obiettivi di solidarietà e di parità di trattamento che sono alla base del modello europeo di società. 4. Il caso più classico è l'obbligo di servizio universale, vale a dire l'obbligo di prestare un determinato servizio su tutto il territorio nazionale a prezzi accessibili e a condizioni qualitative simili, indipendentemente dalla redditività delle singole operazioni. 5. L'articolo 16 del trattato CE riconosce il ruolo che tali servizi svolgono nella promozione della coesione sociale e territoriale e chiede all'Unione, alla Comunità ed agli Stati membri di provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere ai loro compiti. Le funzioni assegnate ai servizi d'interesse generale, ed i diritti speciali che possono essere concessi a tal fine, discendono da considerazioni d'interesse generale quali, in particolare, la sicurezza d'approvvigionamento, la tutela dell'ambiente, la solidarietà economica e sociale, l'assetto del territorio, la promozione degli interessi dei consumatori. I principi ispiratori sono la continuità, la parità di accesso, l'universalità, la trasparenza dei servizi. 6. I servizi d'interesse generale contribuiscono ampiamente a migliorare la competitività dell'industria europea e la coesione economica, sociale e territoriale. La nozione di tali servizi è flessibile ed evolve nel tempo, giacché il suo contenuto si adatta alle caratteristiche del settore ed ai cambiamenti tecnologici. Campo di applicazione 7. L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE sancisce che i servizi d'interesse generale sono sottoposti "alle norme di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata". 8. Quando le norme sulla concorrenza trovano applicazione, la compatibilità è determinata da tre principi:
9. Questi principi garantiscono una certa elasticità, che consente di tenere conto delle varie situazioni ed obiettivi tra Stati membri e settori. 10. Il Tribunale di primo grado (Causa T-106/95, FFSA, Raccolta 1997) ha riconosciuto che il vantaggio finanziario accordato dallo Stato ad un'impresa per compensare il costo degli obblighi di servizio pubblico costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Va tuttavia precisato che qualsiasi aiuto è sottoposto alle regole di concorrenza quando riguarda un'attività economica e produce effetti sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, raramente un servizio d'interesse generale corrisponde a tali condizioni. 11. Una compensazione può tuttavia essere considerata compatibile con la normativa comunitaria, se soddisfa le condizioni seguenti:
12. La comunicazione del settembre 2001 invita la Commissione a redigere un elenco dei servizi d'interesse generale di natura non economica. Procedura 13. In linea di principio, affinché una corresponsione di fondi sia conforme alle condizioni richieste per essere definita aiuto, essa deve essere preventivamente notificata. Fanno eccezione gli aiuti "de minimis" e gli aiuti concessi a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. Servizi d'interesse generale: settori interessati 14. In occasione del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, i capi di Stato e di governo non solo hanno riconosciuto il ruolo fondamentale dei servizi d'interesse generale, ma hanno anche chiesto un'accelerazione della liberalizzazione nei settori del gas, dell'elettricità, dei trasporti e dei servizi postali. 15. Alcuni servizi universali con dimensione europea, quali i trasporti aerei, le telecomunicazioni, i servizi postali, l'energia sono già stati oggetto di un'azione comunitaria intesa a liberalizzare i rispettivi settori:
16. L'esperienza maturata conferma la piena compatibilità del rispetto delle norme di concorrenza ed il mercato interno da un lato e il mantenimento di un livello elevato nella prestazione dei servizi d'interesse generale, dall'altro. Altre azioni comunitarie a favore dei servizi d'interesse generale 17. Giova ricordare altre azioni di politica comunitaria che condividono gli stessi obiettivi di tutela dei consumatori, e precisamente:
18. Esiste inoltre una legislazione orizzontale in materia di tutela di consumatori che si applica ai servizi d'interesse generale e che riguarda le clausole abusive nei contratti, la vendita a distanza, ecc.. 19. Infine, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (ES), (EN), (FR) ed in particolare dell'Accordo generale sul commercio dei servizi, la Comunità si è impegnata a mantenere i suoi servizi d'interesse generale. 4) DISPOSIZIONI DI
APPLICAZIONE
5) ALTRI LAVORI
Relazione della
Commissione sullo stato dei lavori relativi alle linee direttrici in
materia di aiuti di Stato legati ai servizi d'interesse economico
generale. (COM
(2002)0280 def. del 5.6.2002. Non pubblicata nella Gazzetta
ufficiale). Relazione al Consiglio
europeo di Laeken: I servizi d'interesse generale La relazione intende
rafforzare la certezza del diritto precisando il campo d'applicazione
delle norme del trattato CE in materia di mercato interno e di
concorrenza.
Si può fare riferimento alle pagine web della Commissione Europea sui servizi di interesse generale: ( http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/services_general_interest/index_en.htm )
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