Risoluzione
del Parlamento europeo sul Libro verde sui servizi di interesse generale
(COM(2003) 270 - 2003/2152(INI))
Il
Parlamento europeo,
- visto
il Libro verde della Commissione (COM(2003) 270),
- visto
l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
sull'accesso ai servizi d'interesse economico generale,
- visti
gli articoli 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 e 295 del trattato CE,
- visto
l'articolo 16 del trattato CE, rafforzato dal Trattato di Amsterdam,
- viste
le sue precedenti risoluzioni sui servizi di interesse generale, in particolare
la sua risoluzione del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione 'I
servizi d'interesse generale in Europa'(1)
e la sua risoluzione del 17 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione
'I servizi d'interesse generale in Europa'(2),
- viste
le direttive settoriali del Parlamento europeo e del Consiglio relative ai
servizi postali, alle telecomunicazioni, all'energia e ai trasporti,
- viste
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture, di servizi e di lavori presentata dalla Commissione (COM(2000) 275)(3)
e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina
le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti
che forniscono servizi di trasporto presentata dalla Commissione (COM(2000) 276)(4),
- viste
le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in
particolare i punti 17 e 19, e le richieste alla Commissione, al Consiglio e
agli Stati membri ivi formulate,
- viste
le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza sui servizi di interesse generale
e la dichiarazione sui servizi di interesse economico generale dell'11 dicembre
2000,
- viste
le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken sui servizi di interesse generale
del 15 dicembre 2001,
- visti
gli articoli I.5, II.36 e III.6 del progetto di trattato costituzionale,
- vista
la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di servizi di interesse
generale, in particolare la sentenza Chronopost del 3 luglio 2003 nelle cause
C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P e la sentenza Altmark del 24 luglio 2003 nella
causa C-280/00,
- vista
la sua risoluzione del 12 marzo 2003 sull'Accordo generale sul commercio dei
servizi (GATS) in ambito OMC e la diversità culturale(5)
concernente tra l'altro la tutela dei servizi di interesse generale nell'UE nel
contesto dei negoziati in seno all'OMC,
- vista
la conferenza pubblica su questo tema organizzata dalla commissione per i
problemi economici e monetari l'11 giugno 2003,
- visti
gli articoli 47, paragrafo 2 e 163 del suo regolamento,
- visti
la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri
della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per
l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la politica
regionale, i trasporti e il turismo (A5-0484/2003),
A. considerando
che i servizi di intesse generale costituiscono parte integrante del sistema
economico e sociale in ciascuno Stato membro e del modello europeo di società
nel suo complesso; considerando che - specialmente nel campo dei servizi
d'interesse economico generale - essi hanno un'impronta molto diversa a seconda
degli Stati membri,
B. considerando
che la disponibilità di servizi d'interesse generale efficienti, compresi
quelli sostenuti da infrastrutture di rete, costituisce un obiettivo chiave
delle politiche economiche e sociali degli Stati membri,
C. considerando
che in base all'articolo 295 del trattato CE l'Unione europea è neutrale
rispetto alle forme di proprietà e che con l'articolo I-5, paragrafo 1, del
progetto di trattato costituzionale viene posta in risalto l'importanza delle
autonomie regionali e locali,
D. considerando
che il successo dell'attuazione del mercato unico e le priorità degli artefici
del trattato di Roma (apertura dei mercati e sviluppo degli scambi grazie alla
concorrenza) devono indurre l'Unione a preoccuparsi della realizzazione di
servizi di interesse generale efficienti e ad elevate prestazioni per tutti,
E. considerando
che l'unione economica si fonda sul mercato interno e sulle regole della
concorrenza, e che gli Stati membri hanno competenza per la fornitura e la
prestazione dei servizi di interesse generale,
F. considerando
che si deve prestare un'attenzione particolare alla specifica situazione delle
zone rurali (regioni socialmente svantaggiate, condizioni marginali ecc.),
G. considerando
che, per quanto riguarda la compatibilità tra le regole del mercato interno e
della concorrenza e il buon funzionamento dei servizi di interesse generale,
occorre creare maggiore certezza giuridica al fine di salvaguardare la
competenza degli Stati membri per la fornitura dei servizi d'interesse generale,
H. considerando
che la liberalizzazione di importanti settori del mercato interno è un fattore
di progresso tecnologico e di efficienza economica e apporta spesso vantaggi ai
cittadini quali una più ampia scelta di servizi e un migliore rapporto qualità-prezzo,
ma che rimane da fare una valutazione approfondita delle sue ripercussioni;
considerando che le incertezze giuridiche, le posizioni dominanti e gli abusi di
mercato possono inficiare sia la libertà di mercato che il buon funzionamento
dei servizi di interesse generale,
I. considerando
che in un mercato europeo sempre più integrato, i cittadini e le imprese hanno
bisogno di servizi di interesse generale e di reti transeuropee efficienti;
considerando che il successo della strategia di competitività e di crescita
dell'Unione (quale definita nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona,
con la prospettiva di fare dell'Europa l'economia delle conoscenze più
competitiva e più dinamica del mondo), dipende anche da essi,
J. considerando
che l'articolo 16 del trattato CE, rafforzato dal trattato di Amsterdam, invita
la Comunità e gli Stati membri a provvedere, secondo le rispettive competenze,
alla fornitura dei servizi di interesse economico generale, e che tale impegno
è iscritto nella Carta dei diritti fondamentali,
K. considerando
che nell'interpretazione delle disposizioni specifiche dei trattati concernenti
i servizi di interesse economico generale (come l'articolo 86, paragrafo 2, del
trattato CE), né la Commissione né la giurisprudenza della Corte di giustizia
hanno ancora garantito la certezza giuridica e un quadro operativo
sufficientemente coerente,
L. considerando
che il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa
contiene importanti disposizioni concernenti i servizi di interesse economico
generale, segnatamente l'articolo I.3, secondo cui la coesione economica,
sociale e territoriale costituisce uno degli obiettivi dell'Unione, e l'articolo
I.5 che, nel quadro del rispetto da parte dell'Unione delle funzioni essenziali
dello Stato, cita l'autonomia locale e regionale;
M. considerando
tuttavia che la formulazione dell'articolo III.6 deve precisare che la
legislazione europea verrà applicata senza pregiudizio dei diritti degli Stati
membri, nel contesto della Costituzione, di prestare, eseguire e finanziare tali
servizi;
N. considerando
che i servizi di interesse economico generale hanno un effetto diretto sul
funzionamento del mercato interno e che l'articolo 95 dovrebbe costituire la
base giuridica per la definizione di un atto comunitario in questo campo,
O. considerando
che i servizi di interesse economico generale sono già chiamati - con
l'articolo 16 del trattato CE, aggiunto dal trattato di Amsterdam - a svolgere
un ruolo essenziale nella promozione della coesione sociale e territoriale, e
che pertanto la salvaguardia di taluni principi fondamentali del loro
funzionamento, come l'universalità dei servizi, la continuità, l'accessibilità
tariffaria e la qualità, costituisce un elemento fondamentale per la
configurazione dell'interesse generale europeo,
P. considerando
opportuna la distinzione operata dal Libro verde fra, primo, industrie di rete,
secondo, altri servizi di interesse economico generale e, terzo, servizi di
interesse generale di natura non economica, e considerando che soltanto nel
secondo caso si applicano pressoché automaticamente normative comunitarie
settoriali e che gli altri progetti, oltre ad essere discussi singolarmente,
devono essere compatibili con il principio di sussidiarietà,
Q. considerando
che in molti casi gli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori pubblici
sono connessi all'offerta di servizi di interesse generale,
R. considerando
che occorre adoperarsi per garantire condizioni di equa concorrenza tra le
emittenti pubbliche e quelle di altro tipo senza pregiudicare il diritto degli
Stati membri di finanziare emittenti di servizio pubblico e definire le finalità
di servizio pubblico ad esse incombenti,
S. considerando
che il sistema di radiodiffusione pubblica è direttamente collegato alle
esigenze democratiche, sociali e culturali della società negli Stati membri ed
è necessario per preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione;
considerando inoltre che, nel contempo, le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunità non devono essere perturbate in misura contraria
all'interesse comune e che dev'essere garantito l'adempimento della missione di
servizio pubblico,
T. considerando
che il modello dell'economia eco-sociale di mercato è il modello europeo del
futuro, che corrisponde anche ai principi fondamentali degli obiettivi di
Lisbona ed è sancito dall'articolo I-3, paragrafo 3, del progetto di trattato
costituzionale,
U. considerando
che la più recente sentenza della Corte di giustizia in materia di aiuti di
Stato (sentenza Altmark del 24 luglio 2003 - causa C-280/00) definisce
esattamente le condizioni per il finanziamento dei servizi d'interesse generale
attraverso sovvenzioni statali e che le condizioni così definite costituiscono
un riferimento affidabile per tutte le parti interessate,
V. considerando
che le direttive settoriali dell'UE in materia di servizi d'interesse generale
nelle industrie di rete e in altri settori nei quali è stata realizzata o
avviata un'apertura del mercato forniscono un contesto affidabile per una
concorrenza rafforzata e per il rispetto delle condizioni dell'accesso
paritario, della sicurezza dell'approvvigionamento, della continuità, dell'alta
qualità e della sicurezza giuridica, nonché della responsabilità democratica,
definendo il servizio universale e introducendo autorità di regolamentazione
indipendenti,
W. considerando
che il preambolo del GATS lascia agli Stati membri dell'OMC il compito di
disciplinare la prestazione di servizi sul loro territorio al fine di realizzare
gli obiettivi delle politiche nazionali, che il GATS non prescrive alcuna
privatizzazione o deregolamentazione dei servizi di interesse generale e che la
Commissione è tenuta a difendere tale compito nel contesto dei negoziati
internazionali sul commercio,
1. si
compiace della pubblicazione, su iniziativa della Commissione, del Libro verde
sui servizi di interesse generale, e dell'intensa consultazione che vi ha fatto
seguito; sostiene tale volontà di discutere e di lavorare per una migliore
comprensione della varietà dei servizi di interesse generale;
2. sottolinea
che i servizi d'interesse generale sono complessi e in costante evoluzione e che
l'organizzazione di tali servizi differisce in tutti gli Stati membri in
funzione delle tradizioni culturali e delle condizioni geografiche;
3. sottolinea
che i servizi d'interesse generale devono garantire ai cittadini la parità di
accesso e di trattamento, la sicurezza di approvvigionamento, la continuità e
un grado elevato di qualità a prezzi accessibili o, se la situazione sociale lo
richiede, gratuitamente;
4. sottolinea
inoltre che l'aspetto decisivo non è chi sia il soggetto che fornisce i servizi
d'interesse generale, bensì il fatto che siano rispettati i parametri di qualità
e l'equilibrio sociale e che la sicurezza dell'approvvigionamento e la continuità
divengano criteri per la fornitura del servizio; si compiace dell'annuncio da
parte della Commissione di non voler fornire alcun orientamento circa il fatto
che i servizi d'interesse generale siano forniti da imprese pubbliche o private;
5. chiede
un quadro giuridico da elaborare a norma della procedura di codecisione,
rispettando il principio di sussidiarietà, nel momento in cui vengano attuate
le norme del mercato interno e della concorrenza;
6. invita
la Commissione a presentare un ulteriore esame, al più tardi entro l'aprile
2004, allo scopo di trarre gli insegnamenti necessari dalle consultazioni
previste nel Libro verde e a esporre chiaramente la sua posizione in merito ad
un eventuale quadro giuridico;
7. ritiene
necessario, alla luce dei problemi verificatisi con la liberalizzazione di
taluni settori, come i trasporti ferroviari in Gran Bretagna, valutare in
maniera pluralistica e contraddittoria l'impatto sull'occupazione, le necessità
degli utenti, la sicurezza, l'ambiente e la coesione sociale e territoriale
prima di avviare nuove fasi di liberalizzazione;
8. rileva
che la liberalizzazione di servizi pubblici chiave e l'introduzione della
concorrenza hanno, in taluni casi, comportato notevoli vantaggi ai consumatori
in termini di innovazione, qualità, scelta e prezzi più bassi, mentre in altri
casi l'esistenza dei servizi pubblici è stata messa a repentaglio dal gioco dei
meccanismi del mercato;
9. ritiene
pertanto che la revisione in corso nell'ambito del Libro verde non debba portare
a cambiamenti di approccio a livello settoriale;
10. prende
atto del successo delle regolamentazioni settoriali in vigore, in particolare
nei settori dell'energia e delle comunicazioni, e ritiene che tale approccio
vada esteso ad altri settori;
11. sostiene
risolutamente la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità ed
economicamente convenienti; appoggia risolutamente il diritto degli Stati membri
di finanziare i servizi pubblici mediante il gettito fiscale quando lo
considerano opportuno; rileva altresì che gli Stati membri possono spesso
optare per un finanziamento dei servizi pubblici mediante imposte pur lasciando
nel contempo l'organizzazione e la fornitura di tali servizi al settore privato
o del volontariato - il fatto gli Stati membri finanzino i servizi pubblici non
significa che devono gestirli; rileva inoltre che quando gli Stati membri
scelgono di utilizzare in tal modo il settore privato e del volontariato si
aprono notevoli potenzialità per migliorare la qualità e l'efficienza della
fornitura dei servizi aprendoli alla concorrenza transfrontaliera;
12. ritiene
che gli organismi pubblici radiotelevisivi svolgano una missione di servizio
pubblico e rivestano un ruolo importante ai fini della salvaguardia della
diversità e dell'identità culturale; ribadisce che gli Stati membri devono
dunque mantenere il diritto di finanziare gli organismi pubblici radiotelevisivi
e di definire la loro missione di servizio pubblico;
13. plaude
alla liberalizzazione nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi postali,
dei trasporti e dell'energia, che ha portato alla modernizzazione,
all'interconnessione e all'integrazione di tali settori, ha permesso un calo dei
prezzi grazie ad una maggiore concorrenza e ha consentito la creazione di quasi
un milione di posti di lavoro in tutta l'Unione europea;
14. sottolinea
il fatto che la liberalizzazione non è andata a scapito della fornitura del
servizio universale;
15. sottolinea
che la politica dell'UE in materia di mercato interno ha permesso una migliore
qualità, prezzi più bassi e una migliore disponibilità ad un livello
tecnologico elevato;
16. riconosce
l'esistenza di normative in alcuni settori e osserva che la liberalizzazione dei
servizi di telecomunicazione rappresenta un esempio di fornitura di servizi in
un contesto concorrenziale;
Obiettivi
e contesto giuridico
17. ritiene
che normative di più ampia portata si debbano fondare esclusivamente sulla base
giuridica dei trattati europei in vigore e che il trattato costituzionale possa
e debba essere invocato solo dopo la sua ratifica;
18. ribadisce
l'importanza fondamentale del principio di sussidiarietà, a norma del quale le
autorità competenti degli Stati membri possono operare la loro scelta in
materia di missioni, organizzazione e modalità di finanziamento dei servizi di
interesse generale e dei servizi di interesse economico generale; sottolinea che
una direttiva non può stabilire una definizione europea uniforme dei servizi di
interesse generale, poiché la loro definizione e strutturazione deve restare di
competenza esclusiva degli Stati membri e delle loro suddivisioni
costituzionalmente riconosciute;
19. rileva
che il compito a livello comunitario per quanto riguarda in generale i servizi
d'interesse generale consiste nel garantire il loro esercizio nell'ambito del
mercato interno e, in particolare, assicurare che le norme di concorrenza siano
compatibili con gli obblighi di servizio pubblico; sottolinea che l'Unione può
anche agire in sostegno degli Stati membri e promuovere progetti di interesse
generale europeo;
20. ritiene
che non sia possibile né pertinente elaborare definizioni comuni dei servizi di
interesse generale e degli obblighi di servizio pubblico che ne derivano, ma che
l'Unione europea deve stabilire principi comuni, compresi i seguenti:
universalità e parità di accesso, continuità, sicurezza e adattabilità,
qualità, efficienza, disponibilità economica, trasparenza, protezione dei
gruppi sociali più svantaggiati, protezione degli utenti, dei consumatori e
dell'ambiente, e partecipazione dei cittadini tenendo conto delle circostanze
specifiche di ogni settore;
Principi
e criteri per la definizione dei servizi d'interesse generale e dei servizi
d'interesse economico generale
21. rileva
che per numerosi servizi di interesse generale la distinzione 'economico/ non
economico' è estremamente difficile in quanto - a causa del carattere dinamico
di tali servizi - i loro confini sono in rapida evoluzione; propone a questo
proposito che, per distinguere tra servizi economici e non economici, si
potrebbero applicare i criteri seguenti: finalità (commerciale o meno), della
fornitura e della messa a disposizione, percentuale di fondi pubblici, entità
degli investimenti, scopo di lucro, in quanto distinto dalla copertura dei
costi, analisi costi-benefici tra una fornitura a livello locale e
aggiudicazione mediante bando di gara a livello europeo, obbligo di garantire i
diritti sociali, contributo all'inclusione e all'integrazione sociale; tali
criteri possono essere anche utilizzati per stabilire deroghe alle norme
generali della concorrenza nel caso dei servizi di interesse economico generale;
22. reputa
che, conformemente a tutte le sue risoluzioni recenti, i servizi di interesse
generale che rientrano tra le funzioni di base delle autorità pubbliche, quali
l'istruzione e la sanità pubblica, l'edilizia popolare e i servizi sociali di
interesse generale che assolvono a funzioni di sicurezza e di inserimento
sociale, vadano esclusi dal campo di applicazione della normativa comunitaria in
materia di concorrenza e debbano essere soggetti alla vigilanza della
Commissione solo in caso di abuso apparente di potere discrezionale nel contesto
della definizione di tali servizi; ritiene che lo stesso principio debba
applicarsi ai servizi di interesse generale volti a mantenere o ad aumentare il
pluralismo dell'informazione e la diversità culturale; esorta la Commissione a
difendere tale posizione nel contesto dei negoziati OMC e GATS;
23. sottolinea
che per i servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico
generale forniti sotto la responsabilità delle autorità pubbliche locali e
regionali, le condizioni per l'esercizio della libertà di amministrazione sono
fondamentali, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, del corretto
funzionamento del mercato interno e delle norme in materia di aiuti di Stato e
concorrenza;
24. osserva,
in generale, che è possibile fornire molti servizi di interesse generale in un
contesto di concorrenza equa, e sottolinea a tale riguardo che le imprese
pubbliche e quelle private debbono essere soggette sostanzialmente allo stesso
trattamento;
Aspetti
finanziari e organizzativi
25. si
compiace del fatto che, con la sentenza Altmark, la giurisprudenza europea abbia
confermato che una compensazione finanziaria a titolo degli obblighi di servizio
pubblico non è soggetta alle norme relative agli aiuti di Stato, a condizione
che essa soddisfi quattro condizioni cumulative, vale a dire chiarezza degli
obblighi, trasparenza dei parametri di calcolo, proporzionalità, procedura di
appalto pubblico o raffronto con i costi di un'impresa di riferimento;
26.
constata, tuttavia, la persistenza di incertezze
legate al problema del metodo di calcolo dei costi pertinenti e al fatto che la
sentenza non menzioni altre procedure pubbliche trasparenti e non
discriminatorie; invita la Commissione a non fare ricorso all'articolo 86,
paragrafo 3 del trattato per elaborare un progetto di direttiva che assicuri la
compatibilità con l'articolo 86, paragrafo 2; preferisce una pronuncia su una
deroga provvisoria in modo che la procedura di codecisione possa, in un secondo
tempo, specificare le condizioni generali di convalida;
27. rileva
che negli Stati membri esistono attualmente diverse forme di finanziamento e
organizzazione; ricorda il principio in base al quale il mercato interno e la
concorrenza non debbono essere sottoposti a limitazioni al di là del necessario
e ritiene opportuno analizzare le varie forme di finanziamento per accertare
quali corrispondano maggiormente a tali condizioni;
28. auspica
che il quadro giuridico comunitario in materia di aiuti garantisca la diversità
delle forme di finanziamento, quali la concessione di diritti esclusivi, le
sovvenzioni, la perequazione tariffaria e i fondi finanziati dagli operatori;
29. sottolinea
che il calcolo dei costi effettivi dei servizi di interesse economico generale
rappresenta un problema, e chiede regole chiare che creino trasparenza nella
determinazione dei costi della fornitura dei servizi di interesse economico
generale; chiede inoltre che la Comunità e gli Stati membri introducano un
meccanismo di finanziamento e tengano conto, in particolare, dei seguenti
criteri: la minore distorsione possibile della concorrenza, la maggiore
efficienza possibile nell'utilizzazione dei fondi, prezzi più favorevoli, un
elevato contributo agli investimenti a lungo termine e alla coesione sociale e
territoriale, alla continuità e alla maggior sicurezza possibile
dell'approvvigionamento;
30. osserva
che per la prestazione dei servizi di interesse generale, di interesse economico
generale, o di interesse pubblico non è importante che il servizio sia prestato
dal settore pubblico, ma che si può decidere liberamente se i servizi di questo
tipo debbano essere svolti dal settore pubblico ovvero forniti da imprese
private o da singoli;
31. sottolinea
che i servizi prestati dal settore privato, in particolare da professionisti,
sembrano andare incontro agli interessi di un alto livello del servizio e
dell'efficienza economica in collegamento con un'utilizzazione razionale dei
meccanismi di mercato, ferma restando la piena salvaguardia degli interessi
pubblici attraverso il controllo e l'autoregolamentazione, secondo le
circostanze specifiche;
32. sottolinea
che l'obbligo fondamentale delle pubbliche autorità di svolgere procedure di
gara corrette e adeguate, conformemente alle disposizioni legislative a livello
europeo e nazionale, può rappresentare uno strumento efficace per evitare
restrizioni inopportune della concorrenza e per consentire nel contempo alle
autorità pubbliche di definire esse stesse e di controllare le condizioni
riguardanti qualità, disponibilità, norme sociali e rispetto dei requisiti
ambientali;
33. rileva
l'importanza della trasparenza negli accordi stipulati per sovvenzionare
emittenti finanziate con denaro pubblico quale strumento importante per
garantire un'equa concorrenza fra tali emittenti e le altre;
34. rileva
l'importanza di garantire la concorrenza nel settore bancario e di eliminare gli
aiuti di Stato alle banche;
35. auspica
che, in ossequio al principio di sussidiarietà, venga riconosciuto il diritto
degli enti locali e regionali di 'autoprodurre' in modo autonomo servizi di
interesse generale a condizione che l'operatore addetto alla gestione diretta
non eserciti una concorrenza al di fuori del territorio interessato; chiede,
conformemente alla sua posizione sulle direttive concernenti i contratti di
servizio pubblico, che le autorità locali vengano autorizzate ad affidare i
servizi a entità esterne senza procedure d'appalto qualora la loro supervisione
sia analoga a quella esercitata da esse sui propri servizi e qualora svolgano le
loro principali attività mediante tale mezzo;
36. chiede,
analogamente, che vengano riconosciute altre forme di scelta di servizi di
interesse economico generale da parte delle autorità pubbliche, come
concessioni e partnership pubblico/privato, con principi comuni relativi alla
trasparenza dei contratti, alla stabilità, alla durata e a una condivisione
paritetica dei rischi;
37. ritiene
altresì che gli operatori che agiscono in un mercato concorrenziale,
indipendentemente dal loro stato giuridico, debbano essere soggetti allo stesso
trattamento in fatto di legislazione fiscale; individua, in particolare, una
violazione del principio di neutralità concorrenziale nel fatto che le imprese
pubbliche siano esentate, per talune attività, dall'imposta sulla cifra
d'affari;
38. sottolinea
l'importanza di fornire sempre ai cittadini una libera scelta per quanto
riguarda i servizi d'interesse generale e di garantire servizi di alta qualità
a prezzi competitivi;
Regolamentazioni
settoriali
39. plaude
alla liberalizzazione settoriale fin qui conseguita e apprezza il fatto che in
particolare i consumatori a basso reddito abbiano beneficiato della
liberalizzazione in particolare nei settori delle telecomunicazioni e
dell'energia;
40. dichiara
che sebbene le direttive settoriali in vigore non abbiano sempre raggiunto tutti
i loro obiettivi - di creare un ampio mercato interno nel caso dell'energia, o
di istituire pari condizioni nel caso delle telecomunicazioni - tali carenze
sono spesso dovute alla mancata o incorretta applicazione delle norme
comunitarie da parte degli Stati membri, ovvero a compromessi insoddisfacenti
raggiunti dagli Stati membri su talune disposizioni delle varie direttive;
41. sottolinea
che questo risultato positivo è stato possibile solo grazie all'attività delle
autorità nazionali di regolamentazione durante la fase di transizione, e che ciò
si applica anche ad altri settori; sottolinea che le esperienze fin qui maturate
nei vari comparti industriali dimostrano tuttavia la necessità di una maggiore
cooperazione e integrazione a livello europeo delle pratiche nazionali di
regolamentazione;
42. respinge
per il momento l'ipotesi di regolatori europei a livello settoriale, ma chiede
un rafforzamento del coordinamento e della cooperazione tra le autorità
responsabili delle regolamentazioni nazionali, al fine di rendere queste ultime
più coerenti;
43. invita
gli Stati membri, nel quadro della liberalizzazione dei mercati dell'energia
elettrica, ad attuare la direttiva UE in modo coerente in termini di tempi e di
contenuti, al fine di evitare nuove distorsioni della concorrenza;
44. ritiene
che la liberalizzazione sinora avvenuta del mercato del gas sia insufficiente e
che solo separando giuridicamente gli aspetti del trasporto e della vendita del
gas entro il 2007 si possa giungere ad una reale situazione di concorrenza;
45. sottolinea
che un'ulteriore progressiva liberalizzazione dei servizi postali è opportuna
sulla base della nozione comunitaria di servizio universale, al fine di
permettere ai consumatori di disporre, a prezzi ragionevoli, di servizi
affidabili su tutto il loro territorio;
46. ricorda
alla Commissione la sua precitata risoluzione del 13 novembre 2001, con la quale
le chiedeva di presentare relazioni e proposte per garantire nel settore della
gestione dei rifiuti la sicurezza dello smaltimento e un riciclaggio
ecologicamente sicuro anche senza obblighi di notifica e di consegna, grazie
alla creazione di un quadro di economia di mercato;
47. respinge
l'idea che i servizi relativi alla fornitura d'acqua e alla gestione dei rifiuti
formino l'oggetto di direttive settoriali del mercato unico; ritiene che la
fornitura d'acqua (compreso lo smaltimento delle acque reflue) non dovrebbe
essere oggetto di liberalizzazione, in considerazione delle peculiarità
regionali del settore e della responsabilità a livello locale per
l'approvvigionamento di acqua potabile, oltre a varie altre condizioni relative
all'acqua potabile; chiede tuttavia, senza giungere alla liberalizzazione, una
'modernizzazione' della fornitura di acqua mediante l'applicazione di principi
economici, tenendo conto delle norme in materia di qualità e ambiente e dei
requisiti di efficienza;
48. esprime
l'opinione che nei settori dell'acqua e dei rifiuti i servizi non devono essere
disciplinati da direttive settoriali comunitarie, ma sottolinea che l'Unione
deve continuare a essere pienamente responsabile degli standard qualitativi e di
protezione ambientale in tali settori;
49. osserva
che per le industrie di rete che forniscono servizi di interesse economico
generale per le quali il legislatore ha deciso di instaurare un mercato unico
sono necessarie direttive settoriali specifiche, mentre gli Stati membri,
qualora lo desiderino e conformemente alle proprie tradizioni, hanno facoltà di
stabilire obblighi di servizio pubblico nazionali, in particolare per il
servizio universale, l'ordine pubblico e la sicurezza; osserva che determinati
obblighi specifici di servizio pubblico, a fini di interconnessione e di
sicurezza degli approvvigionamenti, nonché per assicurare la coesione sociale e
territoriale, sono parimenti di competenza degli Stati membri;
Valutazione
50. ritiene
necessario valutare regolarmente i servizi di interesse economico generale al
fine di realizzare efficacemente, sia a livello comunitario che nazionale, gli
obiettivi di un miglioramento della qualità della vita, di un più elevato
livello di protezione dell'ambiente e di una maggiore coesione sociale per i
cittadini dell'Unione; ritiene che in tale contesto il Parlamento europeo
svolgerà un ruolo determinante;
51. chiede
che le valutazioni non abbiano quale conseguenza esigenze addizionali in materia
di informazioni e statistiche per la Comunità, gli Stati membri, le imprese e/o
i cittadini, ma che vengano svolte orizzontalmente in modo integrato, in
particolare che siano orientate qualitativamente e in stretta cooperazione con
il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, le parti
sociali e la società civile nell'ambito del requisito di riferire annualmente
sulla situazione economica e occupazionale nell'UE e dell'applicazione degli
orientamenti in materia di politica economica e occupazionale, compresi i
rispettivi piani d'azione nazionali; ritiene inoltre che l'utilizzo dell'eurobarometro
per valutare la soddisfazione dei consumatori sia completamente superfluo a tale
riguardo;
52. chiede
alla Commissione di elaborare una comunicazione sui criteri della coerenza tra
la politica commerciale dell'Unione europea e le scelte in materia di servizi di
interesse generale, ed è favorevole a ulteriori negoziati nel settore della
liberalizzazione degli scambi di servizi;
53. ritiene
che eventuali cambiamenti introdotti nel contesto dei negoziati dell'OMC -
quantunque il loro ulteriore esito sia attualmente alquanto incerto - e in
particolare quelli riguardanti il settore del GATS, debbano essere discussi
tempestivamente e in modo particolareggiato con il Parlamento europeo e la sua
commissione competente;
54. incarica
il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni,
ai parlamenti degli Stati membri, alle parti sociali e alle associazioni
interessate.
(1)
GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 153.
(2)
GU C 14 del 19.1.1998, pag. 74.
(3)
GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 11.
(4)
GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 112.
(5)
P5_TA(2003)0087.