Comitato economico e sociale europeo
TEN/151 |
Libro
verde sui servizi di interesse generale |
Bruxelles, 11
dicembre 2003
P A R
E R E
del
Comitato economico e sociale europeo
in merito al
Libro verde sui
servizi di interesse generale
COM(2003) 270 def. |
|
La
Commissione, in data 22 maggio 2003, ha deciso, conformemente al disposto
dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di
consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al
Libro verde sui servizi di interesse generale
(COM (2003) 270 def.).
La
sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società
dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha
formulato il proprio parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore
HERNàNDEZ BATALLER e del correlatore HENCKS, in data 24 novembre
2003.
Il
Comitato economico e sociale europeo ha adottato l'11 dicembre 2003, nel corso
della 404a sessione plenaria, con 72 voti favorevoli, 7 contrari e 6 astensioni,
il seguente parere.
* * *
- Introduzione
- Il concetto di servizio di
interesse generale viene inteso in maniera diversa nell'ambito dell'Unione
europea dato che le concezioni germanica, nordica, latina ed anglosassone
non sono identiche. In alcuni Stati dell'Unione l'idea stessa di servizio
pubblico è inesistente. Esistono comunque concetti sufficientemente simili e
realtà tra loro prossime, corrispondenti a valori comuni a tutti i
paesi europei (ad esempio nei Paesi Bassi i "beheer van diensten", in
Italia la "gestione di pubblica utilità ", nel Regno Unito la "public
utility", nella Repubblica federale di Germania la "Daseinvorsorge" e in
Francia il "service public")1.
- Il concetto di
servizio d'interesse generale e le relative caratteristiche sono stati
definiti, anche se in maniera non consolidata allo stato attuale, in diversi
documenti ufficiali della Comunità e tale definizione mantiene
sostanzialmente la sua validità . Di conseguenza si considera che:
- nel concetto di servizio
di interesse generale sono compresi servizi la cui fornitura, remunerata o
meno, é ritenuta d'interesse generale dalle autorit pubbliche e che
quindi sono soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico,
- mentre per servizi
d'interesse economico generale si intendono i servizi di mercato cui gli
Stati membri e l'Unione impongono specifici obblighi di servizio pubblico2,
in virtù di criteri di interesse generale, soprattutto del servizio
universale, in settori quali le comunicazioni elettroniche, l'energia e i
servizi postali.
- Con le sue comunicazioni
del 19963
e del 20004
in materia di servizi di interesse generale in Europa, la Commissione ha
evidenziato l'importanza di questi servizi, che sono fondamentali per il
modello europeo di società . L'intangibilità di tale modello é ben
dimostrata dal fatto che l'Unione europea ha escluso dai negoziati
dell'OMC, svoltisi a Cancun dal 10 al 15 settembre 2003, i settori
dell'istruzione, della sanità e della cultura, proprio per
salvaguardare l'interesse generale.
- In queste
comunicazioni, la Commissione pone sostanzialmente quattro obiettivi:
- garantire un efficace
funzionamento dei servizi di interesse economico generale,
- fare in modo che i servizi
di interesse economico generale vengano definiti in modo corretto,
- evitare ripercussioni
negative sui mercati aperti alla concorrenza a latere del servizio pubblico,
- garantire l'accesso di tutti
i cittadini ai servizi essenziali.
- La legislazione
comunitaria prevede il rispetto di determinate procedure e principi, in
particolare dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
proporzionalità e non contempla disposizioni contrarie all'istituzione
e al buon funzionamento dei servizi di interesse economico generale. In
mancanza di una regolamentazione specifica approvata dal Consiglio, gli
Stati membri hanno competenze ampie per quanto riguarda la definizione
dell'elenco dei servizi di interesse economico generale, nonché le modalità
del loro funzionamento, compresi, eventualmente, i sostegni pubblici che
risultassero necessari.
Tuttavia i Trattati presentano un'asimmetria: infatti se, da un
lato, il diritto della concorrenza, nella sua applicazione concreta, considera i
servizi di interesse economico generale come deroghe all'articolo 86, paragrafo
2, e seguenti, dall'altro, il riconoscimento positivo dei servizi di interesse
economico generale all'articolo 16 non costituisce una base giuridica.
Sia
la politica relativa agli aiuti di Stato sia la politica di coesione sociale e
territoriale intervengono per rimediare alle carenze del mercato, anche se la
prima ha lo scopo di evitare distorsioni di concorrenza e la seconda di
promuovere, mediante azioni di sostegno, il rafforzamento della coesione sociale
e territoriale.
L'articolo 365
della Carta dei diritti fondamentali riconosce e rispetta l'accesso ai servizi
di interesse economico generale, al fine di promuovere la coesione sociale e
territoriale. Inoltre, l'accesso ai servizi di interesse economico generale
comporta, normalmente, il rafforzamento di un altro diritto fondamentale, per
esempio la libera circolazione delle persone nel caso dei servizi di trasporto
oppure il diritto alla privacy e alla segretezza delle comunicazioni nel caso
dei servizi postali.
- In risposta alla
richiesta del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, la Commissione
ha presentato al Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001 una relazione
sui servizi di interesse generale6
nella quale indicava che, al fine di migliorare la certezza giuridica in
materia di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, intendeva
istituire un quadro comunitario per gli aiuti di Stato concessi alle imprese
incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale e
sviluppare la valutazione della prestazione di tali servizi.
- La Commissione ha
tradizionalmente ritenuto che le compensazioni pagate da uno Stato alle
imprese incaricate di gestire un servizio di interesse economico generale
non rappresentino aiuti in quanto si limitano a compensare il costo
effettivo generato dall'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
- Nelle sentenze FFSA7
del 27 febbraio 1997 e Televisiòn portuguesa del 10 maggio 20008,
il Tribunale di primo grado ha stabilito che le compensazioni del costo
effettivo degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato
ai sensi del disposto dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato, anche se
il loro importo non supera quanto é stimato necessario per assolvere
l'obbligo di servizio pubblico.
- Ciò nondimeno, nella
sentenza Ferring9
del 22 novembre 2001, la Corte di giustizia ha ritenuto che le
compensazioni concesse dagli Stati per importi non superiori a quanto
risulti necessario per l'esecuzione del servizio pubblico non
rappresentassero un vantaggio per le imprese beneficiarie e, di
conseguenza, non costituissero un aiuto di Stato; la Corte ha altresì
sottolineato che l'importo della compensazione, che ecceda i costi
derivanti dall'obbligo di servizio pubblico, può costituire un aiuto di
Stato e quindi non può essere autorizzato in virtù dell'articolo 86 del
Trattato.
- Il 24 luglio
2003,10
la Corte di giustizia, riunita in sessione plenaria, ha pronunciato una
sentenza che rivede la sua precedente giurisprudenza11
e ha stabilito che per escludere tali sovvenzioni pubbliche
(compensazioni) dall'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1
del trattato CE é indispensabile la totale osservanza dei seguenti
requisiti:
- in primo luogo, l'impresa
beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di
obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in
modo chiaro,
- in secondo luogo, i
parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono
essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente,
- in terzo luogo la
compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte
dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico,
tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di
utile ragionevole per il suddetto adempimento,
- in quarto luogo, quando la
scelta dell'impresa da incaricare dell'assolvimento di obblighi di servizio
pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto
pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato
sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo
efficiente e adeguatamente dotata al fine di poter soddisfare le esigenze di
servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi,
tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile
ragionevole per il suddetto adempimento.
- Libro verde
sui servizi di interesse generale
- Il Libro verde è suddiviso
in cinque parti precedute da un'introduzione e seguite da una conclusione
operativa. Nella prima parte viene presentato il contesto generale, nella
seconda si esamina la portata dell'azione comunitaria nell'ambito dei
servizi di interesse generale, mentre la terza descrive una serie di
elementi in vista della definizione, a partire dalla legislazione settoriale
in vigore, di un concetto comune di servizi di interesse economico generale;
la quarta parte affronta una serie di questioni relative all'organizzazione,
al finanziamento e alla valutazione di questi servizi, e la quinta ne
analizza la dimensione internazionale. Il Libro verde è corredato di un
allegato che illustra in maggior dettaglio una serie di obblighi di servizio
pubblico derivanti dalla vigente normativa del settore e gli strumenti
politici disponibili per assolvere a tali obblighi12.
- La realtà
dei servizi di interesse generale che comprendono servizi sia di interesse
economico che non economico é complessa e in costante evoluzione. Essi
comprendono una vasta gamma di attività di tipo, dimensioni e natura
diversa. L'organizzazione di questi servizi varia in base alle tradizioni
culturali, alla storia e alla conformazione geografica di ciascuno Stato
membro, alle caratteristiche delle attività svolte, in particolare
allo sviluppo tecnologico13.
- L'Unione europea
rispetta questa diversità e il ruolo dei poteri nazionali, regionali e
locali nel garantire il benessere dei loro cittadini e le scelte
democratiche relative, fra l'altro, al livello della qualità dei
servizi. Questa diversità spiega i diversi piani di intervento della
Comunità e l'uso di strumenti differenti. L'Unione deve svolgere un
ruolo anche nel quadro delle sue competenze esclusive. D'altro canto, in
tutta l'Unione europea, i servizi di interesse generale sollevano questioni
e problemi comuni a diversi servizi e a diverse autorità competenti14.
- Il dibattito che
il Libro verde intende avviare riguarda, fra l'altro, i seguenti aspetti:
- la portata di un'eventuale
azione comunitaria conforme al Trattato e che rispetti pienamente il principio
di sussidiarietà , nonché l'eventuale attribuzione alla Comunità di
competenze giuridiche supplementari,
- i principi che potrebbero
essere inclusi in un'eventuale direttiva quadro o in un altro atto normativo
in materia di servizi di interesse generale e il valore aggiunto di tale
strumento,
- la definizione di corretta
governance in materia di organizzazione, regolamentazione, finanziamento e
valutazione dei servizi di interesse generale, per assicurare una maggiore
competitività dell'economia e un accesso efficiente ed equo di tutte le
persone a servizi di alta qualità in grado di rispondere alle loro
esigenze,
- qualsiasi misura che possa
contribuire ad aumentare la certezza giuridica e a garantire un collegamento
coerente e armonioso fra l'obiettivo di mantenere alta la qualità dei
servizi di interesse generale e la rigorosa applicazione delle regole della
concorrenza e del mercato interno15.
- Osservazioni
generali
- Nei suoi pareri CES 949/99
e CES 860/2002; il Comitato si é già pronunciato sulla maggior parte
delle domande formulate dalla Commissione nel Libro verde, e nel secondo16
di tali pareri riteneva necessario che:
...la
Commissione [...] [presenti] una proposta di direttiva quadro onde consolidare i
principi politici relativi ai servizi d'interesse economico generale e dotare
gli Stati membri della necessaria flessibilità in materia. Detto strumento
giuridico dovrebbe evidenziare l'importanza che l'Unione europea attribuisce ai
servizi d'interesse generale, la titolarità dell'accesso ai servizi in
questione in quanto diritto inerente alla cittadinanza europea e, in vista del
conseguimento di una maggiore certezza giuridica, chiarire infine taluni
concetti del diritto comunitario nel pieno rispetto del principio di
sussidiarietà .
Il Comitato insiste sulla necessità che venga adottata
la menzionata direttiva quadro17,
allo scopo di precisare, in particolare, i concetti utilizzati nel Trattato e
nelle direttive settoriali, nonché le condizioni di intervento dei diversi
operatori, in special modo quelli incaricati della prestazione di servizi di
interesse generale a livello regionale o locale.
- Quanto alla portata di
un'azione comunitaria, oltre alla presentazione di una proposta di
direttiva quadro completata da altre direttive settoriali specifiche, il
CESE18
ha ritenuto che "all'art. 3 del Trattato CE, tra le azioni della Comunità
volte al raggiungimento dei suoi obiettivi, occorrerebbe inserire un
riferimento alla prestazione dei servizi d'interesse generale". Inoltre,
il Comitato si compiace del fatto che il progetto di Costituzione
presentato dalla Convenzione sul futuro dell'Europa rafforzi e completi
l'attuale articolo 16, al fine di dare un'adeguata base giuridica agli
sviluppi legislativi in questo settore.
- Come già
affermato dal CESE19,
la Commissione dovrebbe fissare, ad esempio in una comunicazione, i
criteri che consentano alle organizzazioni che prestano servizi senza fini
di lucro in quest'ambito di portare avanti la loro attività , allo scopo
di conseguire la necessaria chiarezza e trasparenza. L'obiettivo comune di
tali criteri sarebbe in qualunque caso garantire una prestazione
efficiente dei servizi.
- Secondo il
Comitato é importante che i poteri pubblici applichino il principio della
democrazia partecipativa in modo da promuovere una cultura del dialogo e
della partecipazione20,
specie con le organizzazioni che forniscono servizi sociali senza fini di
lucro. Queste devono poter continuare a fornire tali sevizi, dato che
proteggono le persone più vulnerabili, sono creatrici o rigeneratrici del
tessuto sociale e mobilitano la solidarietà tra i cittadini. Il
Comitato ribadisce quindi la necessità che i fornitori di servizi
sociali vengano separati dalla massa di operatori che assolvono funzioni
di interesse generale21.
- Le esigenze di
proporzionalità e sussidiarietà - ovvero le questioni di
opportunità e di scala - sono fortemente interconnesse e devono
essere tenute in debita considerazione. Il CESE ha ritenuto22
che "il futuro quadro comunitario dovrebbe definire un meccanismo che
consenta di applicare la sussidiarietà in quest'ambito con criteri
che introducano anche la "sussidiarietà funzionale" e non solo
quella territoriale".
Così, per esempio, il Comitato sottolinea che in virtù del principio
di sussidiarietà spetta alle autorità nazionali, regionali e locali
competenti definire, organizzare, finanziare e controllare i servizi di
interesse generale.
- Il CESE
richiama l'attenzione sul fatto che lo scopo primario dei servizi di
interesse generale é garantire l'accesso al servizio pubblico alla
totalità dei cittadini, dei consumatori e delle imprese. Allorché
tale servizio viene assicurato da un'impresa pubblica o privata che opera
sul mercato, la ricerca del profitto o della competitività non deve
in nessun caso tradursi nell'indisponibilità del servizio per una
parte dei cittadini. Esso deve invece avere carattere di continuità
ed essere inoltre accessibile a tutti, anche qualora non risulti
economicamente redditizio, segnatamente a causa di particolari condizioni
di natura geografica o tecnica. In tal caso si dovrà autorizzare e
incentivare l'adozione delle disposizioni derogatorie di natura
amministrativa, fiscale, giuridica e tecnica, necessarie per l'erogazione
del servizio, anche tramite aiuti di Stato in deroga al sistema
comunitario.
- Quanto ai
principi da inserire in un'eventuale direttiva quadro oppure in un altro
strumento giuridico generale relativo ai servizi di interesse generale, il
CESE si é già pronunciato in merito nei seguenti termini:23
In quanto
diritto dei cittadini, i servizi d'interesse economico generale dovrebbero
funzionare in base ai seguenti principi orientativi:
Eguaglianza:
Tutti i cittadini sono uguali per quanto riguarda l'accesso ai servizi
d'interesse generale. Il termine eguaglianza deve venir compreso non come un
obbligo di uniformità , bensì come una proibizione delle discriminazioni non
giustificabili, basate sullo statuto sociale o personale in materia di
prestazione di servizi.
Universalità :
Tra i servizi forniti, quelli di base debbono venir forniti a tutti.
Affidabilità :
La prestazione di servizi d'interesse generale sarà continua, regolare e
ininterrotta. Le eventuali irregolarità di funzionamento e le sospensioni
dei servizi verranno limitate ai casi specificamente previsti dalle disposizioni
che disciplinano il settore.
Partecipazione:
Gli utenti dovranno partecipare attivamente allo sviluppo dei servizi
d'interesse generale. Scopo di tale partecipazione é quello di proteggere i
diritti alla corretta prestazione dei servizi e di favorire la cooperazione tra
i prestatori.
Trasparenza: I
prestatori di servizi faranno in modo che gli utenti siano informati in modo
esauriente sulla prestazione dei servizi, in particolare sugli obblighi di
servizio pubblico e sulle tariffe.
A tale
scopo, i prestatori dovranno informare gli utenti delle condizioni finanziarie e
tecniche della prestazione dei servizi, nonché di qualsiasi cambiamento che
influisca sulla prestazione, e pubblicare i testi contenenti le regolamentazioni
del servizio.
Semplificazione delle procedure:
I prestatori ridurranno, nella misura del possibile, la complessità delle
procedure che gli utenti devono seguire e forniranno le necessarie spiegazioni.
Inoltre
utilizzeranno, laddove é possibile, formulari uniformi, cercando di semplificare
e spiegare i sistemi di abbonamento ai servizi e di pagamento di questi ultimi.
In ogni caso
i prestatori introdurranno procedure interne per il trattamento dei reclami
presentati dagli utilizzatori. Tali procedure saranno accessibili, facili da
comprendere e da applicare e dovranno garantire in definitiva che i prestatori
tengano conto dei reclami degli utenti o delle associazioni dei consumatori;
esse accorderanno un diritto di reclamo dinanzi alle autorità di
regolamentazione e la possibilità di ricorrere alle vie legali in
generale.
Redditività ed efficacia:
I servizi d'interesse economico generale verranno forniti in maniera efficace e
redditizia. I prestatori adotteranno le misure necessarie per conseguire tali
obiettivi.
Qualità
dei servizi: I
prestatori definiranno i fattori determinanti la qualità dei servizi e su
tali basi pubblicheranno le norme qualitative e quantitative che si impegnano a
rispettare.
Il
mantenimento di tali norme non sarà soggetto ad alcuna condizione.
Verranno autorizzate deroghe solamente se queste presenteranno vantaggi per gli
utenti e saranno sottoposte al controllo di questi ultimi in riunioni periodiche.
Prestazione di un servizio adeguato:
I servizi di interesse economico generale si adegueranno all'evoluzione dei
bisogni collettivi e ai risultati del progresso tecnologico ed economico.
Valutazione dei risultati:
Le condizioni di prestazione dei servizi pubblici verranno valutate
periodicamente dai prestatori. A tale scopo questi ultimi raccoglieranno anche
informazioni sul livello di soddisfazione degli utenti.
Cooperazione tra prestatori:
Anche se il servizio viene fornito in un ambito concorrenziale, i prestatori si
sforzeranno di cooperare per rispettare tali principi.
Accessibilità finanziaria:
Le condizioni d'accesso a tali servizi debbono venir realizzate a un costo
abbordabile per i cittadini e debbono orientarsi verso l'idea di "costo
ragionevole".
Protezione dell'ambiente:
La definizione e il funzionamento dei servizi d'interesse economico generale
dovranno tener conto delle esigenze di protezione dell'ambiente in quanto
elemento determinante della coesione sociale e territoriale.
Il
Comitato insiste perché nell'eventuale strumento giuridico comunitario siano
inseriti tali principi, ai quali dovrebbe aggiungersi quello di reversibilità
dei SIG. In questa prospettiva, il Comitato chiede l'instaurazione di un
principio di reversibilità , vale a dire, tenuto conto del principio di
sussidiarietà e dell'articolo 295 del Trattato, da un lato, la garanzia
per gli utenti che qualsiasi situazione, di diritto o di fatto, in essere formi
oggetto da parte delle autorità degli Stati membri di un riesame periodico
e, dall'altro, la possibilità per gli Stati membri ed i loro enti
regionali e locali di mantenere la libertà di determinare la maniera in
cui desiderano organizzare la fornitura dei SIG. Ciò implica in particolare la
possibilità, dopo una verifica oggettiva nell'interesse degli utenti e del
personale interessato, di un rientro di tali servizi, sotto il profilo della
proprietà, dalla sfera privata in quella pubblica.
- In materia di
organizzazione,24
regolamentazione,25
finanziamento26
e valutazione di questi servizi, il CESE si é già pronunciato nei
termini seguenti:
- "in materia di
organizzazione, ogni autorità pubblica deciderà in base al
principio di libera scelta, il modo di gestione, diretto o indiretto; in
quest'ultimo caso sceglierà gli operatori dei diversi servizi
d'interesse generale di cui é responsabile,
- in materia di
regolamentazione, le autorità di regolamentazione potranno essere enti,
persone fisiche o strutture collegiali, con funzioni di valutazione, controllo
e intervento,
- in materia di
finanziamento, i rapporti tra gli operatori dei servizi e le autorità
devono formalizzarsi in un contratto che definisca in particolare i fini, i
principi della tariffazione e le modalità essenziali di finanziamento."
Il
Comitato riafferma l'opportunità che si applichi il principio di libera
amministrazione dei poteri pubblici territoriali e auspica che i criteri
considerati per valutare i SIG siano diversificati e tengano conto specialmente
della qualità del servizio. Quanto al finanziamento, dovrebbe essere
definita la nozione di compensazione del costo degli obblighi di servizio
pubblico.
- Fra le misure
che potrebbero contribuire ad accrescere la certezza del diritto, il CESE ha
già indicato le seguenti:
- la definizione di un
servizio d'interesse generale va realizzata al livello più appropriato -
europeo, nazionale o territoriale - e in modo complementare. In sede di
definizione delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico e del
contenuto di quello universale, le autorità pubbliche devono inoltre
tener conto delle nuove esigenze sociali e dei progressi tecnologici, specie
quelli derivanti dalla società dell'informazione,27
- qualora i pubblici poteri
decidano di concedere ad un terzo la gestione di un servizio che prevede
l'aggiudicazione di diritti speciali e/o esclusivi, l'attribuzione dei servizi
in parola deve poggiare sulle norme previste per la licitazione,28
- [occorre] sviluppare la
partecipazione democratica dei cittadini consultando gli utenti,29
- l'informazione, la
consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
sono indispensabili,30
- sulla base della
distinzione tra attività economiche e non economiche occorre escludere
espressamente dall'applicazione delle regole della concorrenza e delle
disposizioni relative al mercato interno, ma non dai principi del diritto
comunitario, i servizi connessi ai sistemi di istruzione nazionali,
l'affiliazione obbligatoria al sistema di sicurezza sociale ed i servizi
prestati da organismi di natura sociale, caritativa e culturale senza fini di
lucro.31
- Il CESE ritiene
che l'Unione europea debba promuovere un elevato livello di protezione dei
consumatori in tutte le fasi di fornitura di tali servizi:
- nella fase pre-contrattuale,
attraverso informazioni accessibili, adeguate e pertinenti e pubblicità
veritiere,
- nella fase contrattuale,
attraverso contratti chiari ed esenti da clausole abusive, con un prezzo
accessibile e condizioni di qualità previamente determinate,
- nella fase post-contrattuale
definendo procedure extragiudiziali di reclamo che siano agili, semplici ed
efficaci, e, per quanto possibile, basate su formulari standard, e prevedendo
un indennizzo automatico in caso di mancato servizio, fatta eccezione per i
casi di forza maggiore o gli imprevisti.
- Risposte al
Libro verde della Commissione
Nel
Libro verde sui servizi d'interesse generale, pubblicato il 21 maggio 2003, la
Commissione propone di avviare un'ampia consultazione sui quattro argomenti
citati al precedente punto 2.4. Il CESE sottolinea l'importanza di tale
dibattito nel momento in cui l'Unione europea ridefinisce i suoi orientamenti e
le sue istituzioni per il futuro e accoglie dieci nuovi Stati membri.
Il
CESE ritiene che le questioni sollevate dalla Commissione europea nel Libro
verde possano essere la base per sviluppare il dialogo sociale e civile
annunciato dal Presidente Romano PRODI nell'ottobre 2002 al fine di definire la
strategia in materia di servizi d'interesse generale. A tale dialogo devono
partecipare tutte le parti coinvolte. Il CESE é pronto a fornire il suo
contributo.
Tuttavia, l'elenco dei settori che rientrano nelle questioni
trattate nel Libro verde non deve essere considerato esaustivo, al contrario
deve essere completato, tra le altre cose, da un capitolo sui diritti dei
cittadini in materia di servizi d'interesse generale.
Il
Libro verde, inoltre, tratta solo marginalmente i servizi sociali. Questi
ultimi, pur formando oggetto di un capitolo specifico nella Carta dei diritti
fondamentali, fanno parte dei servizi d'interesse generale e costituiscono un
elemento fondamentale del modello sociale europeo anche se attualmente si tende
ad assoggettarli sempre più alle regole di concorrenza.
Il
Libro verde formula 30 quesiti raggruppati in 10 capitoli, per i quali la
Commissione chiede delle risposte e dei contributi.
Oltre alle risposte ai vari quesiti già fornite in altri
pareri e ricordate ai punti precedenti, il CESE tiene a sottolineare in modo
particolare i seguenti punti.
- Quale modello di
sussidiarietà ?
- I servizi di interesse
generale, la cui funzione essenziale é quella di contribuire al
miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini
appartengono a un settore nel quale sarebbe opportuno attuare un'effettiva
applicazione dei principi di sussidiarietà , proporzionalità e
prossimità .
- L'obiettivo é
di conciliare il rispetto della diversità dei metodi di
organizzazione e di regolazione, legata a storie, tradizioni e istituzioni
diverse nonchè ai tipi di servizi, con il processo di integrazione
europea. Al fine di promuovere la massima efficacia, é necessario
prevedere risposte diverse in base al tipo di servizi: transeuropei,
transfrontalieri, nazionali, regionali, comunali o locali.
- E' in funzione
di questi elementi che vanno chiarite le responsabilità rispettive
dell'Unione europea, degli Stati membri e delle istituzioni
infranazionali, nonché le loro modalità di cooperazione. Ad ogni
ente pubblico va concessa la libertà di scegliere le modalità
organizzative e gestionali dei servizi d'interesse generale di cui é
responsabile, con l'obiettivo di assicurare il livello qualitativo
indispensabile alla soddisfazione dei bisogni fondamentali ed essenziali
degli utenti e cittadini.
- Per quanto
riguarda le responsabilità dell'Unione in materia di servizi di
interesse generale, esse non devono limitarsi alla realizzazione del
mercato interno e all'applicazione circostanziata del diritto della
concorrenza. L'Unione deve anche garantire i diritti fondamentali e
contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,
all'inclusione sociale e alla promozione di uno sviluppo equilibrato e
sostenibile attraverso la promozione della qualità e dell'efficacia
dei servizi d'interesse generale, oltre ad assicurare possibilità di
ricorso giuridico per i cittadini.
- L'Unione
dovrebbe inoltre prevedere lo sviluppo di servizi d'interesse generale
comune a livello europeo quali Galileo, cielo unico, ecc.
- Da questo
punto di vista, pur riaffermando l'auspicio che la promozione dei servizi
di interesse generale figuri tra gli obiettivi dell'UE citati all'articolo
3 della futura Costituzione, il Comitato prende atto con soddisfazione di
alcuni progressi compiuti, nella misura in cui il progetto della
Convenzione per il futuro dell'Europa completa e rafforza l'attuale
articolo 16 sui servizi di interesse economico generale e ne fa una base
giuridica ("la legge europea definisce questi principi e queste
condizioni, articolo III. 6"), includendo tali servizi nelle clausole di
applicazione generale.
- Normativa
settoriale e quadro giuridico generale
- Allo scopo di garantire
una maggiore certezza giuridica ed economica per tutti i soggetti
coinvolti, offrendo al tempo stesso agli Stati membri la flessibilità
necessaria in materia, il CESE chiede una direttiva o legge-quadro,
destinata a consolidare:
- i principi relativi ai
servizi di interesse economico generale,
- i grandi orientamenti del
diritto comunitario,
- le modalità di
finanziamento degli obblighi di servizio pubblico o di servizio universale,
- la scelta dei metodi di
organizzazione e di regolazione,
- le procedure di valutazione
delle prestazioni,
- i diritti degli utenti.
- Per quanto
concerne i servizi sociali, il CESE auspica un approccio dinamico e
un'analisi approfondita. Tutte le parti interessate devono essere
coinvolte in tale processo sulla base di un dialogo civile.
- Il Comitato
chiede peraltro che si tenga conto del punto di vista delle imprese in
quanto utenti dei servizi di interesse generale. Qualunque sia infatti la
loro dislocazione geografica, e in particolare qualora siano ubicate in
aree rurali o difficilmente accessibili come le zone insulari o montane,
le imprese devono poter accedere ai servizi alle stesse condizioni di
disponibilità e di costo vigenti per le imprese situate in zone in
cui l' accesso ai servizi é più facile, come quelle urbane. Gli Stati
membri devono essere autorizzati e incoraggiati ad adottare speciali
provvedimenti di deroga, anche di tipo fiscale, volti a creare condizioni
giuridiche o economiche di discriminazione positiva che consentano di
mantenere in vita tali servizi nelle zone difficilmente accessibili, oltre
a misure particolari a favore delle imprese insediate in tali zone. Il
Comitato chiede che tali disposizioni siano inserite nella direttiva
quadro.
- Il CESE non
vuole creare una contrapposizione tra quadro giuridico generale e
normativa settoriale, proponendo piuttosto una combinazione dei rispettivi
vantaggi.
- Servizi
economici e non economici
- La frontiera tra
carattere economico e non economico é imprecisa, aleatoria ed incerta; ciò
determina attualmente forme di incertezza giuridica crescente, rendendo
necessario un chiarimento.
- Qualsiasi
prestazione d'interesse generale, anche se fornita senza fini di lucro o a
titolo di beneficenza, rappresenta un valore economico senza però
rientrare nell'ambito del diritto della concorrenza. Inoltre, uno stesso
servizio può essere al tempo stesso di mercato e non di mercato.
Analogamente, un servizio può avere carattere commerciale senza che per
questo il mercato sia in grado di garantirlo secondo una logica e in base
ai principi che governano i servizi d'interesse generale.
- Quindi non si
tratta di distinguere tra servizio "economico" o "non economico", ma di
garantire un'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà .
L'Unione dovrebbe ricordare i tipi di servizi (afferenti alla sovranità
dello Stato o di interesse nazionale, regionale o locale, sistema
scolastico obbligatorio, sanità e previdenza sociale, attività
culturali, caritative, di natura sociale oppure basate sulla solidarietà
o sulla beneficenza, ecc.) ai quali non si applica il diritto comune della
concorrenza.
- Per gli altri
servizi, la legge quadro e le norme settoriali devono definire chiaramente
i principi e le modalità di regolamentazione che completano il
diritto comune della concorrenza; questa definizione legislativa permette
di procedere ai successivi sviluppi, che si rendano eventualmente
necessari.
- Una serie di
obblighi comuni
- Ancora troppo spesso,
gli obblighi di servizio pubblico elencati nel Libro verde vengono
lasciati alla responsabilità e all'intervento dello Stato, mentre le
responsabilità dell'Unione risultano poco sviluppate (eccetto in
materia di servizio universale, definito a livello comunitario).
- L'Unione deve
assumersi le proprie responsabilità in materia di promozione della
coesione economica, sociale e territoriale nonché nella realizzazione
delle reti transeuropee, la tutela dell'ambiente, la salute e la
sicurezza.
- Il CESE
ritiene che l'Unione dovrebbe integrare maggiormente il carattere
evolutivo della definizione di servizio universale. Infatti, nei settori
in cui é stato definito, il servizio universale é rimasto fermo al
contenuto iniziale, nonostante i numerosi e rapidi sviluppi tecnologici ed
economici.
- Inoltre,
l'Unione dovrebbe avviare una riflessione approfondita in merito agli
altri settori in cui essa potrebbe definire per ciascun cittadino una
garanzia d'accesso ai servizi d'interesse generale fondamentali (acqua e
rete fognaria, servizi bancari di base, alloggio, ecc.).
- Obblighi
specifici per il settore
- La sicurezza, la
sicurezza degli approvvigionamenti e la tutela dell'ambiente presentano
ovviamente una dimensione settoriale, ma spesso anche una dimensione
generale; per questo motivo alcuni obblighi potrebbero far parte della
serie di obblighi comuni.
- Allo stesso
modo, le questioni relative all'accesso alle reti, all''interoperabilità
e all'interconnessione, come quelle specifiche alle zone frontaliere, non
si limitano a un solo settore, ma dovrebbero essere oggetto di politiche
comunitarie più ampie.
- Definizione
degli obblighi e scelte organizzative
- Nell'ambito
dell'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà , ciascun ente
territoriale responsabile definisce in modo trasparente gli obiettivi dei
servizi di interesse generale di sua competenza e gli obblighi di servizio
pubblico o universale che ne conseguono. L'ente può decidere di gestirli
autonomamente (gestione interna, "in house") o di affidarli a un operatore
esterno mediante delle procedure di appalto. In entrambi i casi, l'ente
effettua una distinzione tra le responsabilità e le attività
di regolazione da un lato e le funzioni operative dall'altro.
- Finanziamento
- L'ente territoriale
responsabile definisce in modo trasparente e nel rispetto del principio di
proporzionalità il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico
o di servizio universale. La regolamentazione europea deve permettere di
garantire a lungo termine la sicurezza del finanziamento di tali obblighi.
- A parere del
Comitato, non vi é necessità di circoscrivere le possibili modalità
di finanziamento degli obblighi o di privilegiare il solo finanziamento
pubblico diretto attraverso il bilancio: ciò sarebbe contrario ai principi
di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni modalità presenta
delle caratteristiche che possono adattarsi maggiormente a un settore o a
un obiettivo. In tal modo, coloro ai quali spetta il compito di garantire
il rispetto degli obblighi di servizio d'interesse generale possono
scegliere la modalità di gestione e finanziamento combinandone i
rispettivi vantaggi.
- Considerate le
limitate capacità di finanziamento di una parte dei nuovi Stati
membri, l'Unione dovrebbe mettere a loro disposizione i mezzi necessari
per promuovere lo sviluppo di servizi d'interesse generale efficaci.
- Valutazione
- La definizione dei
servizi di interesse generale, degli obiettivi loro assegnati, delle
modalità di organizzazione e regolazione, dei tipi di finanziamento,
muta nel tempo e nello spazio. Nello stesso tempo, l'attività
regolamentare comunitaria cerca di arrivare al miglior equilibrio dinamico
tra l'applicazione del diritto comune della concorrenza e tali obiettivi.
- Per questi due
motivi, oltre allo scambio delle buone prassi e al benchmarking, la
valutazione delle prestazioni dei servizi di interesse generale é un
obiettivo essenziale per far sì che l'Unione europea contribuisca al
miglioramento della loro qualità ed efficacia. Nel definire i
criteri di valutazione, sarà necessario tener conto non solo degli
aspetti economici ma anche delle esigenze dei consumatori e dei cittadini
- il che implica la necessità di dare a questi ultimi i mezzi per
esprimerle -, della qualità del servizio e delle modalità di
prestazione.
- Dato che gli
obiettivi dei diversi soggetti coinvolti nel campo dei servizi di
interesse generale non sono gli stessi, tutti devono partecipare
all'elaborazione di metodi di valutazione e all'analisi dei risultati.
Nessuno dei soggetti deve avere l'esclusività della valutazione.
- Gli utenti ai
quali sono destinati i servizi d'interesse generale in funzione delle loro
esigenze e aspirazioni devono partecipare alla valutazione attraverso i
loro rappresentanti.
- In questo
senso, il CESE, che rappresenta la maggior parte dei soggetti interessati,
potrebbe svolgere un ruolo in queste procedure di valutazione.
- Politica
commerciale
- L'Unione europea deve
difendere con forza e mantenere le esclusioni di cui formano oggetto i
servizi di interesse economico generale nel quadro dei negoziati
sull'Accordo generale sul commercio di servizi (GATS).
- In linea di
massima, nel corso di questi negoziati, l'Unione europea deve respingere
ogni tentativo di rimettere in discussione i metodi di organizzazione e
regolazione dei servizi di interesse economico generale, da essa stessa
definiti, e garantire, in particolare nelle sue relazioni con i paesi in
via di sviluppo, la promozione dei suoi valori fondamentali.
- Cooperazione
allo sviluppo
In
numerosi settori dei servizi di interesse generale, la realizzazione di
infrastrutture richiede degli investimenti ingenti, che si rivelano poco
redditizi a breve scadenza. Dato che quest'aspetto pesa soprattutto sui paesi in
via di sviluppo indebitati e che hanno notevoli esigenze di sviluppo (ad esempio
per il settore dell'acqua), é in modo particolare sulla cooperazione per la
realizzazione di queste infrastrutture che l'azione della Comunità
dovrebbe concentrarsi.
Bruxelles, 11 dicembre 2003.
Il
Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH |
Il
Segretario generale
del Comitato economico e sociale europeo
Patrick
Venturini
|
*
* *
NB: L'allegato
al presente documento figura di seguito...
ALLEGATO I
Al parere del
Comitato economico e sociale europeo
I
seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso dei dibattiti, ma hanno
ottenuto più di un quarto dei voti espressi (articolo 54, paragrafo 3, del
Regolamento interno)
Punto 3.1
Sopprimere
e sostituire con quanto segue:
3.1. Il
Comitato ha espresso la sua posizione sulla maggior parte delle questioni
sollevate dalla Commissione nel Libro verde nei pareri CESE 949/99 e CESE 860/2002
In quest'ultimo ha sostenuto la necessità di una direttiva quadro onde
consolidare i principi politici relativi ai servizi d'interesse economico
generale e dotare gli Stati membri della necessaria flessibilità in
materia.
Punto 3.1.1
Sopprimere
e sostituire con quanto segue:
3.1.1. Dopo
aver studiato il Libro verde e le sentenze della Corte di giustizia in materia
(punti 1.4.2 – 1.4.4) il Comitato é giunto ad una conclusione diversa.
Lo scopo principale deve essere quello di garantire i diritti e gli obblighi
autonomi degli Stati membri e degli enti locali e regionali, di assicurare e
organizzare l'erogazione di servizi d'interesse generale. Come osservato in modo
più dettagliato in altri punti di questo parere, i servizi stessi sono
diversificati e in continuo sviluppo, rendendo impossibile dare delle
definizioni chiare. Inoltre, le sentenze della Corte hanno chiarito i problemi
riguardanti la compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato. Alla
luce di tutto ciò, una direttiva quadro o un altro strumento generale a
livello UE produrrebbe solo confusione, mancanza di chiarezza e difficoltà
di interpretazione tra i diversi livelli della legislazione.
Inserire un
nuovo punto 3.1.2
3.1.2. Lo
sviluppo di un nuovo strumento legislativo a livello UE sarebbe giustificato
solo per settori specifici allo scopo di aprire e armonizzare i mercati, se
ritenuto vantaggioso per i consumatori europei e per altri attori, come é il
caso per le telecomunicazioni, l'energia e alcuni altri settori. In questi casi
nelle relative direttive settoriali sono e devono essere incluse regole rigorose
sull'erogazione di un servizio universale e pubblico.
Motivazione
Evidente.
Punto 3.2
(attuale)
Cambiare
la formulazione della prima frase:
3.2 Quanto
ai principi che le autorità e gli attori dovrebbero rispettare da
inserire in un'eventuale direttiva quadro oppure in un altro strumento giuridico
generale relativo ai servizi di interesse generale, il CESE si é già pronunciato in merito nei seguenti termini...
Motivazione
In
linea con gli emendamenti al punto 3.1 Punto 4.1.6
Sopprimere
l'ultima parte.
4.1.6 Da
questo punto di vista, pur riaffermando l'auspicio che la promozione dei servizi
di interesse generale figuri tra gli obiettivi dell'UE citati all'articolo 3
della futura Costituzione, il Comitato prende atto con soddisfazione di alcuni
progressi compiuti, nella misura in cui il nel progetto
della Convenzione. per il futuro dell'Europa completa e rafforza
l'attuale articolo 16 sui servizi di interesse economico generale e ne fa una
base giuridica ("la legge europea definisce questi principi e queste
condizioni, articolo III. 6"), includendo tali servizi nelle clausole di
applicazione generale.
Motivazione
In
linea con gli emendamenti al punto 3.1. Una legislazione (generale) europea non é
auspicabile.
Punto 4.2
Sopprimere
l'intero punto.
Motivazione
In
linea con gli emendamenti al punto 3.1. L'importante tema dei servizi sociali é
ripreso in un altro punto del parere dove si potrebbe inserire il messaggio
del punto 4.2.2.
Punto 4.3.4
Modificare
come segue:
4.3.4 Per
gli altri servizi, la legge quadro e le norme settoriali
devono definire chiaramente i principi e le modalità di regolamentazione
che completano il diritto comune della concorrenza; questa definizione
legislativa permette di procedere ai successivi sviluppi, eventualmente
necessari.
Motivazione
In linea
con gli emendamenti al punto 3.1.
Esito della
votazione
Voti contrari: 18
Voti
favorevoli: 11
Astensioni: 1
1 GU C 368 del 20.12.1999, punto 1.1.
2 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 1.1.
3 GU
C 281 del 26.9.1996.
4 GU
C 17 del 19.1.2001.
5 L'articolo
36 della Carta stipula: "Al fine di promuovere la coesione sociale e
territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi
d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi
nazionali, conformemente al Trattato che istituisce la Comunità europea".
6 COM(2001)
598 def.
7 Causa
T-106/95; sentenza confermata mediante risoluzione della Corte di giustizia del
25 marzo 1998 (causa C-174/97).
8 Causa
T-46/97.
9 Causa
C-53/00.
10 Causa
C-280/00 Altmark Trans GmbH. Conclusioni presentate dall'Avvocato generale LEGER
il 19 marzo 2002
11 Causa
C-53/00, sentenza del 22 novembre 2001. Nelle sue conclusioni relative alla
Causa C-280/00 l'Avvocato generale LEGER presenta critiche al suo contenuto, in
particolare ai punti 58-61, 76-82 e 87-89
12 Punto
13 del Libro verde.
13 Punto
10 del Libro verde.
14 Punto
11 del Libro verde.
15 Punto
12 del Libro verde.
16 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 4.4.
17
Legge quadro nella terminologia utilizzata dal progetto di Trattato
costituzionale per l'Europa.
18 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 4.1.2.
19
Parere del CESE sul tema "I servizi sociali privati senza scopo di
lucro nel contesto dei servizi d’interesse generale in Europa" GU C
311 del 7.11.2001.
20
Comunicazione della Commissione "La governance europea - Legiferare
meglio (COM (2002) 275 def. pag. 3).
21
Cfr. nota 19 – punto 4.1.d.
22 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 4.3.
23 GU
C 368 del 20.12.1999, punto 5.3 (integrale).
24 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 4.12.
25 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 4.11.
26 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 4.13.
27 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 4.8.2.
28 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 4.12.1.
29 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 4.14.
30 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 4.15.
31 GU
C 241 del 7.10.2002, punto 4.17.
- -
TEN/151
- CESE 1607/2003 FR-CAT/SAB/CAR/SOR/SAB/PON/SAB/fb/gp/vdn/sa/en/rm
Rue Ravenstein
2, B-1000 Bruxelles. Tel. +32 (0)2 546 90 11 Fax +32 (0)2 513 48 93 Internet
http://www.esc.eu.int
IT