Conclusioni
della Presidenza
Consiglio
Europeo di Nizza
ALLEGATO
II
DICHIARAZIONE
RELATIVA AI SERVIZI D'INTERESSE ECONOMICO GENERALE
11
dicembre 2000
Dal dibattito
pubblico del Consiglio (Mercato interno/Consumatori/Turismo) del 28
settembre 2000 e dai contributi scritti degli Stati membri sono emersi gli
elementi illustrati in appresso.
L'articolo 16
del trattato sancisce il ruolo dei servizi d'interesse economico generale
per assicurare la coesione sociale e territoriale dell'Unione europea;
riconosce altresì la loro importanza nell'ambito dei valori comuni del
modello sociale europeo, fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87.
Il Consiglio
europeo di Lisbona del marzo 2000 ha adottato una strategia economica e
sociale globale per l'Unione europea, in modo da assicurarne un buon
inquadramento nel contesto della nuova era economica iniziata con lo
sviluppo accelerato delle tecnologie dell'informazione, pur rimanendo
fedele al modello sociale europeo. Nelle nostre economie aperte alla
concorrenza, i servizi d'interesse economico generale svolgono un ruolo
insostituibile per garantire la competitività globale dell'economia
europea, resa attrattiva dalla qualità delle sue infrastrutture, dal
grado elevato di formazione dei lavoratori, dal rafforzamento e dallo
sviluppo delle reti su tutto il territorio, e fiancheggiare i mutamenti in
atto attraverso il mantenimento della coesione sociale e territoriale.
In questo
contesto, la nuova comunicazione riveduta della Commissione sui servizi di
interesse generale è stata accolta in maniera assai positiva, tenuto
segnatamente conto di quanto segue:
-
il
campo dei servizi d'interesse economico generale non deve irrigidirsi,
bensì deve tenere conto delle rapide evoluzioni del nostro scenario
economico, scientifico e tecnologico;
-
il
contributo dei servizi d'interesse economico generale alla concorrenza
europea corrisponde ad obiettivi specifici: tutela degli interessi dei
consumatori, sicurezza degli utenti, coesione sociale ed assetto del
territorio, sviluppo sostenibile;
-
viene
riaffermata l'importanza dei principi di neutralità, libertà e
proporzionalità. Essi garantiscono che gli Stati membri sono liberi
di definire i compiti e le modalità di gestione dei servizi
d'interesse economico generale, lasciando alla Commissione la
responsabilità di vigilare sul rispetto delle norme del mercato
interno e della concorrenza;
-
l'assolvimento
dei compiti dei servizi d'interesse economico generale deve
realizzarsi nel rispetto delle legittime aspettative dei consumatori e
dei cittadini che ambiscono ad ottenere prezzi abbordabili, in un
sistema di prezzi trasparente, e che sono interessati a pari
opportunità di accesso a servizi di qualità indispensabili al loro
inserimento economico, territoriale e sociale.
Inoltre, sono
state espresse alcune preoccupazioni:
-
l'applicazione
delle norme del mercato interno e della concorrenza deve consentire ai
servizi d'interesse economico generale di adempiere ai loro compiti in
condizioni di certezza del diritto e di vitalità economica che
garantiscano, tra l'altro, i principi di parità di trattamento, di
qualità e di continuità di tali servizi. Al riguardo, va precisata
segnatamente l'articolazione delle modalità di finanziamento dei
servizi d'interesse economico generale con l'applicazione delle norme
in materia di aiuti di Stato. In particolare, si dovrebbe ammettere la
compatibilità degli aiuti destinati a compensare i costi
supplementari che comporta l'assolvimento dei compiti dei servizi
d'interesse economico generale nel rispetto dell'articolo 86,
paragrafo 2.
-
il
contributo dei servizi d'interesse economico generale alla crescita
economica e al benessere sociale giustifica pienamente una valutazione
periodica della maniera in cui sono assolti i relativi compiti,
segnatamente in termini di qualità del servizio, di accessibilità,
di sicurezza e di prezzi, equi e trasparenti. Tale valutazione
potrebbe effettuarsi nel quadro del processo di Cardiff, sulla base di
contributi degli Stati membri e delle relazioni della Commissione,
dello scambio di buone pratiche o della valutazione a pari livello. La
consultazione dei cittadini e dei consumatori potrebbe altresì essere
effettuata attraverso il Forum "il mercato interno al servizio
dei cittadini e delle imprese".
-
i
dibattiti che si collocano nel quadro delle disposizioni dell'articolo
16 del trattato, che prevede che "la Comunità e gli Stati
membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di
applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi
funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di
assolvere i loro compiti", hanno dimostrato la necessità di
un'approfondita riflessione in merito a queste tematiche.
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