Le proposte nel
Trattato per quanto riguarda i servizi di interesse generale PARTE II
Articolo
ii-36[1]
Accesso
ai servizi d'interesse economico generale Al
fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa
riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale
quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla
Costituzione. Spiegazione Questo
articolo è perfettamente in linea con l'articolo [III-6] della
Costituzione e non crea nessun nuovo diritto. Esso si limita a sancire il
principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai servizi
d'interesse economico generale previsto dalle disposizioni nazionali, a
condizione che ciò sia compatibile con il diritto dell'Unione.
Parte
IIII Articolo
III-6 (ex articolo 16) Fatti
salvi gli [articoli III-55, III-56 e III-136 (ex 73, 86 e 87)], in
considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale
in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del
loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale,
l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e
nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono
affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni,
segnatamente economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i
rispettivi compiti. La legge europea definisce detti principi e
condizioni. Articolo
III-55 (ex articolo 86) 1. Gli
Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese
pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi‚
alcuna misura contraria alle disposizioni della Costituzione‚
specialmente a quelle contemplate dall'[articolo I-4, paragrafo 2 e dagli
articoli III-55 a III-58 (ex 12 e da 81 a 89)]. 2. Le
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle
disposizioni della Costituzione‚ e in particolare alle regole di
concorrenza‚ nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti
all'adempimento‚ in linea di diritto e di fatto‚ della specifica
missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La
Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo adottando‚
ove occorra‚ opportuni regolamenti europei o opportune decisioni
europee.
Sottosezione
2
Aiuti
concessi dagli Stati membri Articolo
III-56 (ex articolo 87) 1. Salvo
deroghe contemplate dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il
mercato interno‚ nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri‚ gli aiuti concessi dagli Stati membri‚ ovvero mediante risorse
statali‚ sotto qualsiasi forma che‚ favorendo talune imprese o talune
produzioni‚ falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono
compatibili con il mercato interno:
a) gli
aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a condizione
che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei
prodotti‚ b) gli
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali
oppure da altri eventi eccezionali‚ c) gli
aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica
federale di Germania che risentono della divisione della Germania‚ nella
misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici
provocati da tale divisione. 3.
Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli
aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il
tenore di vita sia anormalmente basso‚ oppure si abbia una grave forma
di sottoccupazione‚ b) gli
aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di
comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro‚ c) gli
aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune
regioni economiche‚ sempre che non alterino le condizioni degli scambi
in misura contraria al comune interesse, d) gli
aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio‚ quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune‚ e) le
altre categorie di aiuti determinate da regolamenti europei o decisioni
europee adottati dal Consiglio dei ministri‚ su proposta della
Commissione. Articolo
III-136 (ex articolo 73) Sono
compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del
coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune
servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Articolo
III-331 (ex articolo 295) La
Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà
esistente negli Stati membri.
[1]
SPIEGAZIONI
AGGIORNATE RELATIVE AL TESTO INTEGRALE DELLA CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (MODIFICATA DALLA CONVENZIONE
EUROPEA E INCORPORATA ,COME PARTE II NEL TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA
COSTITUZIONE PER L'EUROPA Le
presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale,
sotto l'autorità del Presidium della Convenzione che aveva redatto la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sono ora state
aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione
europea sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest’ultima
Convenzione ha apportato al testo della Carta …e dell’evoluzione
del diritto dell’Unione. Benché non abbiano di per sé status di
legge, esse rappresentano “un prezioso strumento
d’interpretazione” destinato a chiarire le disposizioni della
Carta.
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