Gli
articoli sui servizi di interesse generale
VERSIONE
CONSOLIDATA
Articolo
16
(ex articolo 7 D)
Fatti
salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei
servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni
dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione
sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le
rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente
trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi
e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.
Articolo
73 (ex articolo 77)
Sono
compatibili con il presente trattato gli aiuti richiesti dalle necessità
del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di
talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Articolo
86 (ex articolo 90)
1.
Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese
pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a
quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.
2.
Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle
norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza,
nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento,
in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo
sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli
interessi della Comunità.
3.
La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente
articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o
decisioni.
Articolo
87 (ex articolo 92)
1.
Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il
mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2.
Sono compatibili con il mercato comune:
a)
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti,
b)
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali
oppure da altri eventi eccezionali,
c)
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica
federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella
misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici
provocati da tale divisione.
3.
Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a)
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il
tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione,
b)
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro,
c)
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse,
d)
gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
e)
le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Articolo
295
Il
presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà
esistente negli Stati membri.
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