Gli articoli sui servizi di interesse generale nella nuova Costituzione
CIG 2003 – 2004 - Versione consolidata provvisoria del Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa Bruxelles, 25 giugno 2004 (01.07) CIG 86/04
TITOLO I DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE
Articolo I-3: Obiettivi dell'Unione 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non distorta. 3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. L'Unione promuove il progresso scientifico e tecnologico. Combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del bambino. Promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo. 4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del bambino, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della carta delle Nazioni Unite. 5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.
TITOLO II DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo II-36: Accesso ai servizi d'interesse economico generale Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
TITOLO III COMPETENZE DELL'UNIONE
Articolo III-6 (ex articolo 16 TCE) Fatti salvi gli articoli I-5, III-55, III-56 e III-136, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, segnatamente economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i rispettivi compiti. La legge europea definisce detti principi e condizioni, fatto salvo il potere degli Stati membri di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi a norma della Costituzione.
Articolo III-55 (ex articolo 86 TCE) 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alle disposizioni della Costituzione‚ specialmente a quelle contemplate dall'articolo I-4, paragrafo 2 e dagli articoli da III-50 a III-58. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione‚ e in particolare alle regole di concorrenza‚ nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento‚ in linea di diritto e di fatto‚ della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo adottando‚ ove occorra‚ opportuni regolamenti europei o opportune decisioni europee.
Aiuti concessi dagli Stati membri
Articolo III-56 (ex articolo 87 TCE) 1. Salvo deroghe contemplate dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il mercato interno‚ nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri‚ gli aiuti concessi dagli Stati membri‚ ovvero mediante risorse statali‚ sotto qualsiasi forma che‚ favorendo talune imprese o talune produzioni‚ falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti‚ b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali‚ c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania‚ nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga il presente punto. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo III-330, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro‚ c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche‚ sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio‚ quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune‚ e) le altre categorie di aiuti determinate da regolamenti europei o decisioni europee adottati dal Consiglio su proposta della Commissione.
Articolo III-136 (ex articolo 73 TCE) Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Articolo III-331 (ex articolo 295 TCE) La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
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