Emendamento 1
Considerando 9
Posizione comune del Consiglio | Emendamenti del Parlamento
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Le procedure di appalto seguite dagli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali esigono un coordinamento fondato sui requisiti desumibili dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato e dall'articolo 97 del trattato Euratom, vale a dire i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, il principio di mutuo riconoscimento, il principio di proporzionalità, il principio di trasparenza nonché dell'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici. Pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, tale coordinamento dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità. | Le procedure di appalto seguite dagli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali esigono un coordinamento fondato sull'obiettivo di garantire servizi d'interesse generale affidabili e di alto livello a prezzi ragionevoli nonché sui requisiti desumibili dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato e dall'articolo 97 del trattato Euratom, vale a dire i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, il principio di mutuo riconoscimento, il principio di proporzionalità, il principio di trasparenza nonché dell'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici. Pur tenendo conto degli obiettivi generali stabiliti negli articoli 2 e 6 del trattato CE, tale coordinamento deve istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità. |
Emendamento 7
Considerando 41 | |
Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità delle soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfino i requisiti degli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Gli enti aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. | Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità delle soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfino i requisiti degli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Gli enti aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Gli enti aggiudicatori che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati e adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate.
Ove possibile, gli enti aggiudicatori devono tener conto dei criteri di accessibilità per i disabili o includere tali criteri al momento di formulare le specifiche. Tali specifiche tecniche devono essere indicate chiaramente, affinché tutti gli offerenti comprendano pienamente i requisiti richiesti dagli enti aggiudicatori. |
Gli enti aggiudicatori che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati e adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. | |
Emendamento 15
Articolo 6 | |
La presente direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di servizi postali riservati, altri servizi postali o, alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), di servizi ausiliari ai servizi postali. | La presente direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di servizi postali riservati e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di altri servizi. |
Ai fini della presente direttiva e senza pregiudizio della direttiva 97/67/CE, si intende per: | Ai fini della presente direttiva e senza pregiudizio della direttiva 97/67/CE, nella sua versione modificata, si intende per: |
a. 'plico postale': un plico munito di un indirizzo nella forma definitiva in cui va trasportato, indipendentemente dal suo peso. Oltre alla corrispondenza, tale plico comprende ad esempio libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso; | a) ' invio postale': un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta - ad esempio - di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso; |
b. 'servizi postali riservati': servizi consistenti nella rimozione, selezione, trasporto e distribuzione di plichi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE; | b) 'servizi postali riservati': servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE, nella sua versione modificata; |
c.
'altri servizi postali': servizi diversi da quelli di cui alla lettera b) consistenti nella rimozione, selezione, trasporto e distribuzione di plichi postali; e | c) 'altri servizi': servizi forniti nei seguenti ambiti: |
| - servizi postali consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali non riservati o che non possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE; e |
d. 'servizi ausiliari ai servizi postali': servizi forniti nei seguenti campi: | |
1)
servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio come i 'mailroom management services'); | -
servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, come i 'mailroom management services'); |
2) servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata); | -
servizi speciali connessi ed effettuati interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata); |
3) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di plichi pubblicitari, privi di indirizzo; | -
servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo; |
4) servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato XVII A e all'articolo 24 lettera c), compresi i vaglia postali, trasferimenti da conti correnti postali;
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servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato XVII A e all'articolo 24, lettera c), compresi i vaglia postali, trasferimenti da conti correnti postali;
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5) servizi di filatelia; e | -
servizi di filatelia; e |
6) servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali); | -
servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali); |
quando tali servizi sono forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi delle lettere b) o c) e le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1 non sono soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti nelle suddette lettere. | quando tali servizi sono forniti da un ente che fornisce anche servizi postali riservati ai sensi della lettera b) e le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1 non sono soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti nella suddetta lettera. |
Emendamento 50
Articolo 55, paragrafo 1, lettera a) | |
a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa per gli enti aggiudicatori, diversi criteri giustificati dall'oggetto dell'appalto in questione, quali i termini di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere estetico e funzionale e le caratteristiche ambientali, il pregio tecnico, il servizio post vendita e l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e i prezzi; oppure
| a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa, diversi criteri connessi con l'oggetto dell'appalto in questione, quali i termini di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali ivi comprese quelle inerenti ai metodi di produzione, il pregio tecnico, il servizio post vendita e l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e i prezzi unitamente all'applicazione da parte dell'offerente del principio della parità di trattamento; oppure |
Emendamento 53
Articolo 59, paragrafo 3 | |
La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti: | La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti pubblici un paese terzo adotta i seguenti comportamenti: |
a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo; | a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo; |
b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali,
oppure | b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali,
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c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità. | c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità, oppure, |
| d) che non rispettano le norme internazionali in materia di lavoro elencate nell'allegato XXII bis.
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Emendamento 56
Allegato XXII bis (nuovo) | |
| Allegato XXII bis |
| Le più importanti norme internazionali in materia di lavoro, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), sono le seguenti Convenzioni dell'OIL:
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| Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione; |
| Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo; |
| Convenzione 29 sul lavoro forzato; |
| Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato; |
| Convenzione 138 sull'età minima; |
| Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione; |
| Convenzione 100 sulla parità di retribuzione; |
| Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile. |