Parlamento europeo
Testi approvati dal Parlamento
Edizione provvisoria : 07/03/2020

Aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

P5_TA-PROV(2003)0313

A5-0245/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (12634/3/2002 - C5-0142/2003 - 2000/0117(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-       vista la posizione comune del Consiglio (12634/3/2002 - C5-0142/2003),

-       vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 276(2)),

-       vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 235(3)),

-       visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,

-       visto l'articolo 80 del suo regolamento,

-       vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0245/2003),


1.       modifica come segue la posizione comune;

2.       incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1
Considerando 9

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Le procedure di appalto seguite dagli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali esigono un coordinamento fondato sui requisiti desumibili dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato e dall'articolo 97 del trattato Euratom, vale a dire i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, il principio di mutuo riconoscimento, il principio di proporzionalità, il principio di trasparenza nonché dell'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici. Pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, tale coordinamento dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.

Le procedure di appalto seguite dagli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali esigono un coordinamento fondato sull'obiettivo di garantire servizi d'interesse generale affidabili e di alto livello a prezzi ragionevoli nonché sui requisiti desumibili dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato e dall'articolo 97 del trattato Euratom, vale a dire i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, il principio di mutuo riconoscimento, il principio di proporzionalità, il principio di trasparenza nonché dell'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici. Pur tenendo conto degli obiettivi generali stabiliti negli articoli 2 e 6 del trattato CE, tale coordinamento deve istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.

Emendamento 7
Considerando 41

Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità delle soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfino i requisiti degli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Gli enti aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione.

Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità delle soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfino i requisiti degli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Gli enti aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Gli enti aggiudicatori che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati e adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ove possibile, gli enti aggiudicatori devono tener conto dei criteri di accessibilità per i disabili o includere tali criteri al momento di formulare le specifiche. Tali specifiche tecniche devono essere indicate chiaramente, affinché tutti gli offerenti comprendano pienamente i requisiti richiesti dagli enti aggiudicatori.

Gli enti aggiudicatori che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati e adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate.

Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 6

Un''asta elettronica' è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.

Un''asta elettronica' è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.Tale processo non è assolutamente idoneo all'aggiudicazione dei lavori di costruzione nonché dei servizi creativi e intellettuali e di altri servizi complessi.

Emendamento 13
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma 1

a) 'amministrazioni aggiudicatrici': lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

a) 'amministrazioni aggiudicatrici': lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico nonché gli enti di acquisto creati da questi ultimi in vista dell'aggiudicazione di appalti pubblici.

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 3

Ai fini della presente direttiva, i 'diritti speciali o esclusivi' sono diritti, concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da 3 a 7 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

Ai fini del paragrafo 2, lettera b), i diritti speciali o di esclusiva sono diritti, che risultano da un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7.

Non costituiscono diritti speciali o esclusivi i diritti concessi in qualsiasi forma, anche mediante atti di concessione, da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese sulla base di criteri oggettivi, proporzionali e non discriminatori che riconoscono ad ogni interessato che li soddisfi la possibilità di beneficiarne.

Emendamento 15
Articolo 6

La presente direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di servizi postali riservati, altri servizi postali o, alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), di servizi ausiliari ai servizi postali.

La presente direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di servizi postali riservati e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di altri servizi.

Ai fini della presente direttiva e senza pregiudizio della direttiva 97/67/CE, si intende per:

Ai fini della presente direttiva e senza pregiudizio della direttiva 97/67/CE, nella sua versione modificata, si intende per:

a. 'plico postale': un plico munito di un indirizzo nella forma definitiva in cui va trasportato, indipendentemente dal suo peso. Oltre alla corrispondenza, tale plico comprende ad esempio libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

a) ' invio postale': un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta - ad esempio - di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b. 'servizi postali riservati': servizi consistenti nella rimozione, selezione, trasporto e distribuzione di plichi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;

b) 'servizi postali riservati': servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE, nella sua versione modificata;

c. 'altri servizi postali': servizi diversi da quelli di cui alla lettera b) consistenti nella rimozione, selezione, trasporto e distribuzione di plichi postali; e

c) 'altri servizi': servizi forniti nei seguenti ambiti:

- servizi postali consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali non riservati o che non possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE; e

d. 'servizi ausiliari ai servizi postali': servizi forniti nei seguenti campi:

1) servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio come i 'mailroom management services');

- servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, come i 'mailroom management services');

2) servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);

- servizi speciali connessi ed effettuati interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);

3) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di plichi pubblicitari, privi di indirizzo;

- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

4) servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato XVII A e all'articolo 24 lettera c), compresi i vaglia postali, trasferimenti da conti correnti postali;

- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato XVII A e all'articolo 24, lettera c), compresi i vaglia postali, trasferimenti da conti correnti postali;

5) servizi di filatelia; e

- servizi di filatelia; e

6) servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali);

- servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali);

quando tali servizi sono forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi delle lettere b) o c) e le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1 non sono soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti nelle suddette lettere.

quando tali servizi sono forniti da un ente che fornisce anche servizi postali riservati ai sensi della lettera b) e le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1 non sono soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti nella suddetta lettera.

Emendamento 16
Articolo 10 bis (nuovo)

Articolo 10 bis

Rispetto del diritto comunitario

10 bis) Gli enti aggiudicatori sono tenuti a rispettare, per tutti gli appalti, compresi quelli al di sotto delle soglie previste all'articolo 16, i principi fondamentali del diritto comunitario.

Emendamento 18
Articolo 13, paragrafo 2

La presente direttiva non limita il diritto degli operatori economici di chiedere a un ente aggiudicatore, secondo la legislazione nazionale cui è soggetto, il rispetto del carattere riservato delle informazioni da essi comunicate; queste informazioni possono comprendere in particolare i segreti tecnici o commerciali e gli aspetti riservati delle offerte.

Fatti salvi gli obblighi in materia di avvisi relativi agli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti di cui rispettivamente all'articolo 43 e all'articolo 49, gli enti aggiudicatori devono rispettare, lungo tutto la procedura e al termine di essa, la confidenzialità delle informazioni comunicate dagli operatori economici. Tali informazioni comprendono i segreti tecnici o commerciali, la confidenzialità delle offerte e delle proposte di soluzione, nonché qualsiasi altra informazione riservata comunicata dall'operatore economico.

Emendamento 28
Articolo 34, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Ogni qualvolta ciò sia possibile, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap e di una concezione che tenga conto di tutte le esigenze. Tali specifiche tecniche devono essere chiaramente indicate nel capitolato d'oneri.

Emendamento 29
Articolo 34, paragrafo 8

A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica con l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione 'o equivalente'.

A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a un determinato produttore o fornitore o a una produzione specifica.Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento devono contenere l'espressione 'o equivalente'.

Emendamento 35
Articolo 40, paragrafo 3, punto b)

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;

Emendamento 39
Articolo 48, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

La presentazione per via elettronica di un'offerta può effettuarsi solo utilizzando una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE nonché criptando in modo affidabile il contenuto dell'offerta.

Emendamento 40
Articolo 48, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Gli enti aggiudicatori forniscono su richiesta agli offerenti un certificato rilasciato da un terzo accreditato, che attesti che essi hanno adottato misure adeguate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni degli offerenti durante la trasmissione e dopo la ricezione.

Emendamento 41
Articolo 49, paragrafo 3

Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine.

Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine massimo di due mesi.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di due mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro un mese da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Emendamento 50
Articolo 55, paragrafo 1, lettera a)

a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa per gli enti aggiudicatori, diversi criteri giustificati dall'oggetto dell'appalto in questione, quali i termini di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere estetico e funzionale e le caratteristiche ambientali, il pregio tecnico, il servizio post vendita e l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e i prezzi; oppure

a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa, diversi criteri connessi con l'oggetto dell'appalto in questione, quali i termini di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere estetico e funzionale, le caratteristiche ambientali ivi comprese quelle inerenti ai metodi di produzione, il pregio tecnico, il servizio post vendita e l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e i prezzi unitamente all'applicazione da parte dell'offerente del principio della parità di trattamento; oppure

Emendamento 53
Articolo 59, paragrafo 3

La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti pubblici un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo;

a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo;

b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure

b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali,

c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità.

c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità, oppure,

d) che non rispettano le norme internazionali in materia di lavoro elencate nell'allegato XXII bis.

Emendamento 55
Allegato XI, lettera d)

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

Emendamento 54
Allegato XI, lettera h)

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

Direttiva 94/22/CE, qualora le disposizioni della stessa, per il tramite della legislazione degli Stati membri, si applichino anche al carbone e ad altri combustibili solidi.

Emendamento 56
Allegato XXII bis (nuovo)

Allegato XXII bis

Le più importanti norme internazionali in materia di lavoro, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), sono le seguenti Convenzioni dell'OIL:

Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;

Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;

Convenzione 29 sul lavoro forzato;

Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato;

Convenzione 138 sull'età minima;

Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;

Convenzione 100 sulla parità di retribuzione;

Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile.



(1) GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 293.
(2) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 112.
(3) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 183.