Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza; a questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. A tal fine, da una parte, le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altra, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire esigenze ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra etichetta ecologica, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate.
| Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza; a questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. A tal fine, da una parte, le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altra, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire esigenze ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra etichetta ecologica, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate.
Ogni qualvolta ciò sia possibile, l'amministrazione aggiudicatrice, in sede di definizione delle specifiche, deve tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione che tenga conto delle esigenze di tutti gli utenti. Tali specifiche tecniche devono essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano pienamente consapevoli dei requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice. |