Parlamento europeo
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Edizione provvisoria : 07/03/2020

***II

Aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

P5_TA-PROV(2003)0312

A5-0242/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (11029/3/2002 - C5-0141/2003 - 2000/0115(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-       vista la posizione comune del Consiglio (11029/3/2003 - C5-0141/2003),

-       vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 275(2)),

-       vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 236(3)),

-       visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,

-       visto l'articolo 80 del suo regolamento,

-       vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0242/2003),


1.       modifica come segue la posizione comune;

2.       incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1
Considerando 2

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

La realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture e la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici di lavori e di servizi aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico richiedono, parallelamente alla soppressione delle restrizioni, l'attuazione di disposizioni in materia di coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti pubblici fondate sulle norme che disciplinano queste tre libertà e sui principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione è solo un'espressione specifica, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza, nonché su un'effettiva concorrenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento devono essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

La realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture e la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici di lavori e di servizi aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico richiedono, parallelamente alla soppressione delle restrizioni, l'attuazione di disposizioni in materia di coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti pubblici fondate sulle norme che disciplinano queste tre libertà e sui principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione è solo un'espressione specifica, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza, nonché su un'effettiva concorrenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento devono essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare tali principi per tutti gli appalti, compresi quelli al di sotto delle soglie previste all'articolo 7.

Emendamento 77
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Un appalto è considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione delle attività di cui all'allegato I, anche se l'appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, anche nel settore delle attività di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto, e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori per il contratto in questione.

Emendamento 7
Considerando 24

L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive dovrebbe poter tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi occorre dunque prevedere un'eccezione per gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Tuttavia tale eccezione non si applica alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi.

L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive dovrebbe poter tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi occorre dunque prevedere un'eccezione per gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Per trasmissione si intende la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica. Tuttavia tale eccezione non deve applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi.

Emendamento 8
Considerando 27

Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza; a questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. A tal fine, da una parte, le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altra, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire esigenze ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra etichetta ecologica, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate.

Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza; a questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. A tal fine, da una parte, le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altra, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire esigenze ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra etichetta ecologica, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni qualvolta ciò sia possibile, l'amministrazione aggiudicatrice, in sede di definizione delle specifiche, deve tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione che tenga conto delle esigenze di tutti gli utenti. Tali specifiche tecniche devono essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano pienamente consapevoli dei requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Emendamento 9
Considerando 32

Durante l'esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, le regolamentazioni e le convenzioni collettive, sia nazionali che comunitarie, in vigore in materia sociale e di sicurezza del lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi , stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un errore grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

Durante l'esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, le regolamentazioni e le convenzioni collettive, sia nazionali che comunitarie, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi , stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un errore grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

Emendamento 15
Articolo 1, paragrafo 7

Un''asta elettronica' è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.

Un''asta elettronica' è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori che permette che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Il processo di cui sopra non è idoneo per l'aggiudicazione di lavori o prestazioni di tipo intellettuale-creativo e per altre prestazioni più complesse.

Emendamento 16
Articolo 1, paragrafo 9, comma 1

Si considerano 'amministrazioni aggiudicatrici': lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Si considerano 'amministrazioni aggiudicatrici': lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, nonché gli enti d'acquisto creati da questi ultimi nella prospettiva dell'aggiudicazione di appalti pubblici.

Emendamenti 18 e 87
Articolo 1, paragrafo 15 bis (nuovo)

15 bis. Un 'appalto particolarmente complesso' è quello in cui l'amministrazione aggiudicatrice non può indicare né mediante l'organizzazione di un concorso di idee né mediante una gara funzionale quali siano gli strumenti tecnici o di altro tipo necessari per soddisfare le sue richieste, né quali siano le soluzioni tecnico-finanziarie offerte dal mercato.

Emendamento 20
Articolo 6

La presente direttiva non limita il diritto degli operatori economici di chiedere ad un'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi della legislazione nazionale a cui quest'ultima è soggetta, il rispetto del carattere riservato delle informazioni da essi comunicate; queste informazioni possono comprendere, in particolare, i segreti tecnici o commerciali e gli aspetti riservati delle offerte.

Fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all'articolo 35, paragrafo 4, e all'articolo 41, le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare, nel corso dell'intera procedura e al termine della stessa, il carattere riservato delle informazioni comunicate dagli operatori economici. Le informazioni comprendono i segreti tecnici o commerciali, la riservatezza delle offerte e delle soluzioni proposte, nonché qualsiasi altra informazione riservata comunicata dall'operatore economico.

Emendamento 23
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Rispetto del diritto comunitario

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare, per tutti gli appalti, compresi quelli al di sotto delle soglie previste all'articolo 7, i principi fondamentali del diritto comunitario.

Emendamento 25
Articolo 16, lettera b)

b) concernenti l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti radiotelevisive e contratti concernenti il tempo di trasmissione;

b) concernenti l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi e altro materiale elettronico mirato alla trasmissione e distribuzione su tutte le reti elettroniche di comunicazione da parte delle emittenti radiotelevisive e contratti concernenti il tempo di trasmissione;

Emendamento 26
Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La presente direttiva non si applica ad appalti pubblici di forniture concernenti l'acquisto di libri scolastici che nello Stato membro in cui sono acquistati hanno un prezzo di vendita fisso, stabilito per legge.

Emendamento 27
Articolo 18 bis (nuovo)

Articolo 18 bis

Appalti aggiudicati ad entità costituite da amministrazioni aggiudicatrici

La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a:

a) un'entità distinta giuridicamente, purché l'amministrazione aggiudicatrice eserciti su detta entità un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l'entità in questione realizzi una quota essenziale delle sue attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la detiene;

b) un'impresa comune costituita dall'amministrazione aggiudicatrice con altre amministrazioni aggiudicatrici, purché la prima eserciti sull'impresa comune un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l'impresa comune in questione realizzi una quota essenziale delle sue attività con l'amministrazione aggiudicatrice o le amministrazioni aggiudicatrici che la detengono.

Emendamento 31
Articolo 23, paragrafo 4, comma 2 bis (nuovo)

L'amministrazione aggiudicatrice che respinge un'offerta perché i suoi requisiti non sono soddisfatti in modo equivalente comunica all'offerente che ne faccia richiesta i motivi della non equivalenza.

Emendamento 33
Articolo 23, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Laddove possibile, le autorità pubbliche tengono conto dell'accessibilità per i disabili e di una concezione che tenga conto di tutte le esigenze. Tali specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate nei documenti dell'appalto.

Emendamento 91
Articolo 29, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nel caso di appalti particolarmente complessi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 15 bis, l'amministrazione aggiudicatrice può fare uso del dialogo competitivo conformemente a detto articolo. Il criterio di aggiudicazione deve essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Emendamento 44
Articolo 29, paragrafo 6, comma 2

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite e precisate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare sostanzialmente gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

Emendamento 47
Articolo 35, paragrafo 2

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall'articolo 29, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 30, procedura negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara oppure, qualora sia mantenuto un sistema di qualificazione in conformità dell'articolo 44 bis, mediante un avviso sull'esistenza di tale sistema.

Emendamento 51
Articolo 42, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici forniscono su richiesta agli offerenti un certificato rilasciato da un terzo accreditato che attesti che esse hanno adottato misure adeguate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni degli offerenti durante la trasmissione e dopo la ricezione.

Emendamento 52
Articolo 42, paragrafo 3 bis (nuovo)

La presentazione per via elettronica di un'offerta può effettuarsi solo utilizzando una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CEE nonchè criptando in modo affidabile il contenuto dell'offerta.

Emendamento 54
Articolo 44 bis (nuovo)

Articolo 44 bis

Sistemi di qualificazione

Le amministrazioni aggiudicatrici che lo desiderino possono introdurre e applicare un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Le amministrazioni aggiudicatrici che introducano o applichino un sistema di qualificazione assicurano che gli operatori economici siano in ogni momento in grado di richiedere la qualificazione.

Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Esso va gestito in base a criteri e norme obiettivi, definiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applica il disposto dell'articolo 27. Tali criteri e norme possono, all'occorrenza, essere aggiornati.

I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 sono forniti a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati. Se un'amministrazione aggiudicatrice ritene che il sistema di qualificazione di talune amministrazioni o organismi terzi risponde ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati i nomi di tali amministrazioni o organismi.

Viene conservato un elenco degli operatori economici; esso può essere diviso in categorie di appalti per la cui realizzazione la qualificazione è valida.

Allorché un avviso concernente l'esistenza di un sistema di qualificazione è stato pubblicato in conformità dell'articolo 39, paragrafo 2, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

Emendamenti 70 e 95
Articolo 53, paragrafo 1, lettera a)

a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa per le amministrazioni aggiudicatrici, diversi criteri giustificati dall'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure

a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri connessi con l'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, ivi comprese quelle relative ai metodi di produzione, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la politica dell'offerente in materia di parità di trattamento; oppure

Emendamento 68
Articolo 80 bis (nuovo)

Articolo 80 bis

Meccanismi di controllo

Gli Stati membri sono tenuti a introdurre meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti per assicurare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni aggiudicatrici sotto la loro giurisdizione.

Tali meccanismi possono includere, tra l'altro, la creazione di un'agenzia indipendente per gli appalti pubblici, dotata di poteri di controllo sulle procedure di aggiudicazione, al fine di assicurare che tutte le fasi dell'aggiudicazione di un contratto siano completate correttamente e di intervenire, se del caso, qualora le procedure previste dalla presente direttiva non siano rispettate. L'agenzia indipendente deve disporre di poteri per imporre il rispetto delle norme, inclusa la possibilità di cancellare l'aggiudicazione di un contratto e imporre la riapertura di una procedura di aggiudicazione. Tali poteri devono essere soggetti a una procedura di ricorso indipendente accessibile alle amministrazioni aggiudicatrici e ai potenziali fornitori e non precludono il diritto delle parti contraenti di avviare azioni legali.

Emendamento 84
Allegato III, punto VIII

ITALIA

Organismi

ITALIA

Organismi

Società 'Stretto di Messina'

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV

Società 'Stretto di Messina'

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV

ANAS S.p.A.

Emendamento 69
Allegato VII, lettera A, Avviso di preinformazione, punto 1

Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari.

Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché - per gli appalti di servizi e di lavori - dei servizi presso i quali possono essere richieste informazioni sulle disposizioni vigenti sul luogo della prestazione in materia di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.



(1) GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 176.
(2) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 11.
(3) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 210.