Corte di Giustizia Europea Causa C-513/99
Concordia Bus Finland Oy
Ab e Helsingin kaupunki, HKL-Bussiliikenne
Diritto
delle imprese
Pregiudiziale
«Appalti
pubblici di servizi nel settore dei trasporti · Direttive 92/50/CEE e
93/38/CEE · Comune aggiudicatore che organizza i servizi di trasporto in
autobus ed un cui ente economicamente indipendente partecipa all'appalto
in quanto offerente · Presa in considerazione di criteri relativi alla
tutela dell'ambiente per determinare l'offerta economicamente più
vantaggiosa · Ammissibilità quando l'ente comunale offerente soddisfa più
facilmente tali criteri»
(Plenum)
Con
ordinanza 17 dicembre 1999, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre
seguente, il Korkein hallinto-oikeus ha sottoposto a questa Corte, a norma
dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti
sull'interpretazione degli artt. 2, nn. 1, lett. a), 2, lett. c), e 4,
nonché 34, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel
settore delle telecomunicazioni, come modificata dall'atto relativo alle
condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati su cui si
fonda l'Unione europea, nonché dell'art. 36, n. 1, della direttiva del
Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
Tali
questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone
la Concordia Bus Finland Oy Ab (in prosieguo: la «Concordia») alla
Helsingin Kaupunki (Comune di Helsinki) e all'impresa HKL-Bussiliikenne
(in prosieguo: la «HKL»), in merito alla validità di una decisione
della liikepalvelulautakunta (commissione per i servizi commerciali) del
Comune di Helsinki, avente ad oggetto l'aggiudicazione dell'appalto
relativo alla gestione di una linea della rete di autobus urbani di
quest'ultimo alla HKL.
Causa principale e
questioni pregiudiziali
Dall'ordinanza
di rinvio emerge che il consiglio municipale di Helsinki ha deliberato, il
27 agosto 1997, che il trasporto pubblico urbano del Comune di Helsinki
sarebbe stato gradualmente aperto alla concorrenza, di modo che il
funzionamento della prima linea appaltata cominciasse con il servizio
autunnale 1998.
In
forza della regolamentazione relativa ai trasporti pubblici del Comune di
Helsinki, responsabili per la pianificazione, lo sviluppo, la
realizzazione, e l'organizzazione in generale, nonché per il controllo di
detti trasporti pubblici sono, a meno che non sia disposto altrimenti, la
joukkoliikennelautakunta (commissione per i trasporti pubblici) e la
Helsingin kaupungin liikennelaitos (azienda di trasporti del Comune di
Helsinki; in prosieguo: l'«azienda di trasporti»), dipendente da detta
commissione.
Secondo
la regolamentazione vigente, la commissione per i servizi commerciali del
Comune di Helsinki ha il compito di decidere sull'aggiudicazione dei
servizi di trasporti pubblici urbani conformemente agli obiettivi
approvati dal consiglio municipale di Helsinki e dalla commissione per i
trasporti collettivi. Inoltre, l'ufficio di approvvigionamento del Comune
di Helsinki si occupa dell'esecuzione delle operazioni relative agli
appalti di trasporti urbani pubblici.
L'azienda
di trasporti, dal canto suo, è un'impresa commerciale del Comune che,
sotto il profilo funzionale ed economico, si articola in quattro unità di
produzione (autobus, trasporto tranviario, metropolitana nonché servizi
infrastrutturali per la rete ed immobili). L'unità di produzione
concernente gli autobus è la HKL. L'azienda di trasporti comprende anche
un'unità principale del gruppo, costituita da un'unità di pianificazione
e da un'unità amministrativa ed economica. L'unità di pianificazione
svolge la funzione di committente per quanto riguarda la preparazione
delle proposte da presentare alla commissione per i trasporti in comune,
le linee da sottoporre all'aggiudicazione e gli standard di qualità dei
servizi richiesti. Le unità di produzione sono separate dal resto
dell'azienda di trasporti sotto il profilo economico ed hanno contabilità
e bilanci separati.
Con
lettera 1° settembre 1997 e con avviso pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee del 4 settembre 1997, l'ufficio di
approvvigionamento del Comune di Helsinki indiceva una gara d'appalto per
la gestione della rete di autobus urbani del Comune di Helsinki, secondo
gli itinerari e gli orari precisati in un documento relativo a sette
lotti. La controversia nella causa principale riguarda il lotto n. 6 del
bando di gara, relativo alla linea 62.
Emerge
dal fascicolo che, secondo detto bando di gara, l'appalto sarebbe stato
aggiudicato all'impresa autrice dell'offerta più vantaggiosa per la città
sotto il profilo economico complessivo. La valutazione avrebbe dovuto
basarsi su tre categorie di criteri, ossia il prezzo complessivo della
gestione, la qualità del materiale (autobus) e la gestione qualitativa ed
ambientale da parte dell'imprenditore.
L'ufficio
di approvvigionamento del Comune di Helsinki riceveva per il lotto n. 6
otto offerte, tra cui quelle dell'HKL e della Swebus Finland Oy Ab [(in
prosieguo: la «Swebus»), in seguito divenuta Stagecoach Finland Oy Ab
(in prosieguo: la «Stagecoach»), successivamente Concordia]. L'offerta
di quest'ultima conteneva due proposte, designate come offerte A e B.
La
commissione per i servizi commerciali decideva, il 12 febbraio 1998, di
scegliere la HKL come esercente della linea di cui al lotto n. 6, essendo
stata considerata la sua offerta come la più vantaggiosa sotto il profilo
economico complessivo. Dall'ordinanza di rinvio emerge che la Concordia
(allora la Swebus) aveva proposto l'offerta meno cara, ottenendo 81,44
punti per l'offerta A e 86 punti per l'offerta B. L'HKL aveva ottenuto
85,75 punti. Per quanto riguarda il materiale, la HKL aveva ottenuto il
punteggio più elevato, con 2,94 punti, mentre la Concordia (allora la
Swebus) aveva riportato 0,77 punti per l'offerta A e -1,44 punti per
l'offerta B. I 2,94 punti ottenuti dalla HKL a questo titolo comprendevano
maggiorazioni massimali per un'emissione di ossido di azoto inferiore a
2g/Kwh e per un livello sonoro inferiore a 77 dB. La Concordia (allora la
Swebus) non aveva ottenuto punti supplementari per i criteri relativi alle
emissioni di ossido di azoto e al livello sonoro degli autobus. La HKL e
la Concordia avevano riportato il punteggio massimo per le loro
certificazioni qualitative e ambientali. Conseguentemente, il punteggio più
elevato in complesso era stato ottenuto dalla HKL, con 92,69 punti. La
Concordia (allora la Swebus) si era qualificata seconda, con 86,21 punti
per l'offerta A e 88,56 punti per l'offerta B.
La
Concordia (allora la Swebus) proponeva un ricorso diretto all'annullamento
della suddetta decisione della commissione per i servizi mercantili
dinanzi al Kilpailuneuvosto (l'autorità finlandese per la concorrenza)
sostenendo, in particolare, che l'attribuzione di punti supplementari al
materiale che presenta emissioni di ossido di azoto e un livello sonoro
inferiori a un determinato limite è parziale e discriminatoria. Essa
riteneva che fossero stati assegnati punti supplementari per l'utilizzo di
un tipo di autobus che in realtà un solo offerente, ossia la HKL, aveva
la possibilità di proporre.
Il
Kilpailuneuvosto respingeva il ricorso dichiarando che l'ente
aggiudicatore ha il diritto di decidere quale materiale è di suo
gradimento.
La
Concordia (allora la Stagecoach) adiva il Korkein hallinto-oikeus con
ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del
Kilpailuneuvosto, sostenendo che l'attribuzione di punti supplementari
agli autobus meno inquinanti e meno rumorosi favoriva la HKL, l'unica
impresa offerente che aveva, in pratica, la possibilità di utilizzare
materiale che potesse ottenere tale punteggio. Essa inoltre dichiarava
che, nell'ambito della valutazione complessiva delle offerte, non sarebbe
possibile tenere conto di questi fattori ecologici che non hanno alcun
rapporto diretto con l'oggetto dell'appalto.
In
tali circostanze il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il
procedimento e di proporre alla Corte talune questioni pregiudiziali.
Sulle questioni
pregiudiziali
Si
deve rilevare, in limine, che, come risulta dall'ordinanza di rinvio, i
motivi dedotti dalla Concordia a sostegno del suo ricorso dinanzi al
Korkein hallinto-oikeus riguardano unicamente l'asserita illegittimità
del sistema di valutazione dei criteri relativi al materiale previsti dal
bando di gara di cui trattasi nella causa principale.
Così,
con la seconda e terza questione, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, da un lato, se l'art. 36, n. 1, della direttiva 92/50 o l'art.
34, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38 consentano di inserire, fra i
criteri dell'appalto pubblico da stipulare in base all'offerta
economicamente più vantaggiosa, la riduzione delle emissioni di ossido di
azoto o del livello sonoro dei veicoli di modo che, qualora tali emissioni
o tale livello sonoro siano inferiori a un determinato tetto, punti
supplementari possono essere assegnati per il raffronto tra le offerte.
D'altro
lato, esso chiede anche se le norme enunciate da dette direttive, e in
particolare il principio della parità di trattamento, consentano di
prendere in considerazione siffatti criteri quando appare subito che la
propria impresa di trasporti della città organizzatrice della gara
d'appalto è fra le rare imprese che abbiano la possibilità di proporre
un materiale corrispondente a detti criteri.
Orbene,
si deve constatare che il disposto degli artt. 36, n. 1, lett. a), della
direttiva 92/50, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38 è redatto in
modo sostanzialmente identico.
Inoltre,
come risulta dall'ordinanza di rinvio, non vi è stato, nell'ambito della
causa principale, alcun interrogativo circa la regolamentazione nazionale
o comunitaria applicabile.
Infatti,
come risulta dal testo della prima questione, il Korkein hallinto-oikeus
interroga la Corte non sull'applicabilità della direttiva 92/50, ma
unicamente sull'applicabilità della direttiva 93/38 nella causa
principale.
Pertanto,
occorre considerare, da un lato, che la seconda e terza questione
riguardano la conformità dei criteri di assegnazione degli appalti, come
quelli di cui trattasi nella causa principale, con le pertinenti
disposizioni della direttiva 92/50 e, dall'altro, che, con la sua prima
questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la soluzione di
tali questioni sia diversa qualora si applichi la direttiva 93/38. Ne
consegue che si devono esaminare, nell'ordine, la seconda e la terza
questione e, successivamente, da ultimo, la prima questione.
Sulla seconda questione
Con
la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 36, n.
1, lett. a), della direttiva 92/50 debba essere interpretato nel senso
che, quando, nell'ambito di un appalto pubblico relativo alla prestazione
di servizi di trasporti urbani mediante autobus decida di assegnare tale
appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in
considerazione la riduzione delle emissioni di ossido di azoto o del
livello sonoro dei veicoli di modo che, se tale emissione o tale livello
sonoro sono inferiori a un certo tetto, punti supplementari possono essere
assegnati per il raffronto delle offerte.
A
questo proposito, si deve ricordare che l'art. 36, n. 1, lett. a), della
direttiva 92/50 stabilisce che i criteri sui quali l'amministrazione può
fondarsi per l'aggiudicazione degli appalti possono essere, qualora
l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo
economico, vari criteri variabili a seconda dell'appalto di cui trattasi,
quali, in particolare, la qualità, il merito tecnico, le caratteristiche
estetiche e funzionali, l'assistenza tecnica e il servizio post vendita,
la data della fornitura e il termine di consegna o di esecuzione, il
prezzo.
Al
fine di stabilire se e in quali condizioni l'amministrazione
aggiudicatrice possa, conformemente al detto art. 36, n. 1, lett. a),
prendere in considerazione criteri di natura ecologica, occorre
constatare, in primo luogo, che, come risulta chiaramente dal testo di
detta disposizione e, in particolare, dall'uso dell'espressione «ad
esempio», i criteri che possono essere adottati come criteri di
aggiudicazione di un appalto pubblico all'offerta economicamente più
vantaggiosa non sono elencati in maniera esaustiva (v., del pari, in tal
senso, sentenza 18 ottobre 2001, causa C-19/00, SIAC Construction, punto
35).
In
secondo luogo, il detto art. 36, n. 1, lett. a), non può essere
interpretato nel senso che ciascuno dei criteri di attribuzione adottati
dall'amministrazione aggiudicatrice al fine di individuare l'offerta
economicamente più vantaggiosa debba necessariamente essere di natura
meramente economica. Infatti, non si può escludere che fattori che non
siano meramente economici possano incidere sul valore di un'offerta con
riguardo alla detta amministrazione aggiudicatrice. Tale considerazione è
del pari corroborata dal testo stesso di tale disposizione, che allude
espressamente al criterio relativo alle caratteristiche estetiche di
un'offerta.
Peraltro,
come la Corte ha già affermato, il coordinamento a livello comunitario
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici è diretto ad
eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci
(v., in particolare, precitata sentenza SIAC Construction, punto 32).
Tenuto
conto di tale obiettivo e alla luce, del pari, dell'art. 130 R, n. 2,
primo comma, del Trattato CE, che è stato trasferito dal Trattato di
Amsterdam, in una formulazione leggermente modificata, all'art. 6 CE, e
che prevede che le esigenze in tema di tutela dell'ambiente devono essere
integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle
attività della Comunità, occorre concludere che l'art. 36, n. 1, lett.
a), della direttiva 92/50 non esclude la possibilità per
l'amministrazione aggiudicatrice di avvalersi dei criteri relativi alla
tutela dell'ambiente in sede di valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Tuttavia,
tale considerazione non significa che qualsiasi criterio di tale natura
possa essere preso in considerazione dalla detta amministrazione.
Infatti,
anche se l'art. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50 lascia
all'amministrazione aggiudicatrice la scelta dei criteri di attribuzione
dell'appalto che intende adottare, tale scelta può tuttavia riguardare
soltanto criteri volti ad individuare l'offerta economicamente più
vantaggiosa (v., in tal senso, quanto agli appalti dei lavori pubblici,
precitate sentenze Beentjes, punto 19; Evans Medical e Macfarlan Smith,
punto 42, nonché SIAC Construction, punto 36). Dato che un'offerta si
riferisce necessariamente all'oggetto dell'appalto, ne consegue che i
criteri di attribuzione che possono essere considerati conformemente alla
detta disposizione devono anch'essi essere collegati all'oggetto
dell'appalto.
Così,
occorre ricordare anzitutto che, come la Corte ha già affermato, al fine
di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa l'amministrazione
aggiudicatrice deve infatti poter valutare le offerte presentate ed
adottare una decisione in base a criteri qualitativi e quantitativi
variabili secondo l'appalto di cui trattasi (v., in tal senso, quanto agli
appalti dei lavori pubblici, sentenza 28 marzo 1985, causa 274/83,
Commissione/Italia, punto 25).
Inoltre,
risulta del pari dalla giurisprudenza che un criterio di attribuzione che
avesse l'effetto di attribuire all'amministrazione aggiudicatrice
un'incondizionata libertà di scelta per l'aggiudicazione dell'appalto ad
un offerente sarebbe incompatibile con l'art. 36, n. 1, lett. a), della
direttiva 92/50 (v., in tal senso, precitate sentenze Beentjes, punto 26,
e SIAC Construction, punto 37).
Inoltre,
occorre rilevare che l'applicazione dei criteri adottati per determinare
l'offerta economicamente più vantaggiosa deve aver luogo nel rispetto di
tutte le norme procedurali della direttiva 92/50 e, in particolare, delle
sue disposizioni in materia di pubblicità. Ne consegue che, conformemente
all'art. 36, n. 2, della direttiva, tutti i criteri di tale tipo devono
essere espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di
gara, se possibile nell'ordine decrescente dell'importanza loro
attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere
la loro esistenza e la loro portata (v., in tal senso, quanto agli appalti
dei lavori pubblici, precitata sentenza Beentjes, punti 31 e 36, nonché
26 settembre 2000, causa C-225/98, Commissione/Francia, punto 51).
Infine,
siffatti criteri devono rispettare tutti i principi fondamentali del
diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione,
quale si desume dalle disposizioni del Trattato in materia di diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi (v., in tal senso,
precitate sentenze Beentjes, punto 29, e Commissione/Francia, punto 50).
Da
tali considerazioni risulta che l'amministrazione aggiudicatrice, quando
decide di attribuire un appalto all'offerente che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa, conformemente all'art. 36, n. 1, lett.
a), della direttiva 92/50, può prendere in considerazione criteri
relativi alla tutela dell'ambiente, purché tali criteri siano collegati
all'oggetto dell'appalto, non conferiscano alla detta amministrazione una
libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati nel
capitolato d'appalto o nel bando di gara e rispettino tutti i principi
fondamentali del diritto comunitario e, in particolare, il principio di
non discriminazione.
Per
quanto riguarda la causa principale, occorre constatare, anzitutto, che
criteri relativi al livello delle emissioni di ossido di azoto e al
livello sonoro degli autobus, come quelli di cui trattasi nella detta
causa, devono essere considerati collegati all'oggetto di un appalto
relativo alla prestazione di servizi di trasporti urbani mediante autobus.
Inoltre,
criteri che consistono nell'attribuzione di punti supplementari alle
offerte che rispondono a taluni criteri in materia di ambiente specifici e
obiettivamente qualificabili non sono tali da conferire
all'amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta.
Peraltro,
si deve ricordare che, come si è osservato supra, i criteri di cui
trattasi nella causa principale sono stati espressamente menzionati nel
bando di gara pubblicato dall'ufficio di approvvigionamento del Comune di
Helsinki.
Infine,
va rilevato che il punto se i criteri di cui trattasi nella causa
principale rispettino, in particolare, il principio di non discriminazione
dovrà essere esaminato nell'ambito della soluzione della terza questione
pregiudiziale, di cui costituisce appunto l'oggetto.
Sulla terza questione
Con
la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il
principio della parità di trattamento osti alla presa in considerazione
di criteri collegati alla tutela dell'ambiente, come quelli di cui
trattasi nella causa principale, per il fatto che la propria azienda di
trasporti dell'amministrazione aggiudicatrice rientra fra le rare imprese
che hanno la possibilità di offrire un materiale rispondente ai detti
criteri.
A
questo proposito, si deve rilevare che l'obbligo del rispetto del
principio della parità di trattamento corrisponde all'essenza stessa
delle direttive in materia di appalti pubblici, che mirano in particolare
a favorire lo sviluppo di una concorrenza effettiva nei settori rientranti
nelle loro rispettive sfere di applicazione e che enunciano criteri di
attribuzione dell'appalto miranti a garantire una siffatta concorrenza
(v., in tal senso, sentenza 22 giugno 1993, causa C-243/89,
Commissione/Danimarca, punto 33).
Così,
secondo la giurisprudenza citata supra, i criteri di attribuzione devono
rispettare il principio di non discriminazione quale discende dalle
disposizioni del Trattato relative al diritto di stabilimento ed alla
libera prestazione dei servizi.
Nel
caso di specie si deve rilevare anzitutto che, come emerge dall'ordinanza
di rinvio, i criteri di attribuzione di cui trattasi nella causa
principale erano oggettivi e indistintamente applicabili a tutte le
offerte. Inoltre, i detti criteri erano direttamente collegati al
materiale offerto ed erano inseriti in un sistema di attribuzione di
punti. Infine, nell'ambito di tale sistema, punti supplementari potevano
essere accordati in base ad altri criteri collegati al materiale, quali
l'impiego di autobus ribassati, il numero di posti a sedere e di
strapuntini, nonché la vetustà degli autobus.
Peraltro,
come la Concordia ha ammesso all'udienza, essa ha vinto l'appalto relativo
alla linea n. 15 della rete degli autobus urbani del Comune di Helsinki,
nonostante il fatto che tale appalto richiedesse espressamente l'uso di
veicoli alimentati a gas.
Occorre
pertanto constatare che, in un siffatto contesto fattuale, il fatto che
uno dei criteri adottati dall'amministrazione aggiudicatrice per
individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa potesse essere
soddisfatto soltanto da un piccolo numero di imprese, fra le quali
figurava un'impresa appartenente alla detta amministrazione, non è di per
sé tale da costituire una violazione del principio della parità di
trattamento.
Sulla
prima questione
Con
la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la
soluzione della seconda e della terza questione sia diversa se il
procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi nella
causa principale rientrasse nella sfera di applicazione della direttiva
93/38.
Al
riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che le disposizioni degli
artt. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50, e 34, n. 1, lett. a),
della direttiva 93/38 sono redatte in modo sostanzialmente identico.
Si
deve constatare, in secondo luogo, che le disposizioni relative ai criteri
di attribuzione tanto della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993,
93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture, quanto della direttiva del Consiglio 14 giugno
1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, sono anch'esse redatte in termini sostanzialmente
identici a quelli degli artt. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50, e
34, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38.
Occorre
precisare, in terzo luogo, che le dette direttive costituiscono, nel loro
insieme, il nocciolo duro del diritto comunitario degli appalti pubblici e
mirano a raggiungere obiettivi simili nelle loro rispettive sfere di
applicazione.
Pertanto,
non vi è alcuna ragione per interpretare in modo diverso due disposizioni
rientranti nella stessa materia del diritto comunitario e redatte in modo
sostanzialmente identico.
La
Corte dichiara :
«1)
L'art. 36, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 18
giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi, dev'essere interpretato nel senso che,
quando, nell'ambito di un appalto pubblico relativo alla prestazione di
servizi di trasporti urbani mediante autobus, decide di attribuire un
appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in
considerazione criteri ecologici, quali il livello di emissioni di ossido
di azoto o il livello sonoro degli autobus, purché tali criteri siano
collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano alla detta
amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta,
siano espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di
gara e rispettino tutti i principi fondamentali del diritto comunitario e,
in particolare, il principio di non discriminazione.
2)
Il principio della parità di trattamento non osta a che siano
presi in considerazione criteri collegati alla tutela dell'ambiente, come
quelli di cui trattasi nella causa principale, per il solo fatto che la
propria azienda di trasporti dell'amministrazione aggiudicatrice rientra
fra le rare imprese che hanno la possibilità di offrire un materiale che
soddisfi i detti criteri.
3)
La soluzione della seconda e della terza questione non sarebbe
diversa se il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui
trattasi nella causa principale rientrasse nella sfera di applicazione
della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano
nel settore delle telecomunicazioni.»
L'avvocato
generale J. Mischo ha presentato le sue conclusioni all'udienza della
Corte del 13 dicembre 2001.
Egli
ha proposto alla Corte di dichiarare quanto segue:
«1)
Le disposizioni relative all'ambito di applicazione della direttiva
del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore
delle telecomunicazioni, in particolare, l'art. 2, n. 1, lett. a), e n. 2,
lett. c), nonché l'art. 4, vanno interpretate nel senso che la suddetta
direttiva non si applica ad una procedura come quella di cui trattasi
nella causa principale.
2)
La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, in
particolare l'art. 36, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992,
92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi, vanno interpretati nel senso che un comune, il quale
organizzi, quale ente aggiudicatore, una gara d'appalto relativa
all'esercizio di un servizio di trasporto pubblico urbano, può prendere
in considerazione tra i criteri per l'attribuzione dell'appalto sulla base
dell'offerta economicamente più vantaggiosa un criterio, come quello del
caso di specie, relativo alla riduzione delle emissioni di ossido d'azoto
e del livello sonoro. Tale criterio dev'essere applicato nel rispetto dei
principi fondamentali del diritto comunitario, ed in particolare del
principio di non discriminazione e delle quattro libertà, nonché di
tutte le norme procedurali della direttiva applicabile, ed in particolare
delle disposizioni in materia di pubblicità che essa contiene.
3)
Il diritto di un'autorità aggiudicatrice di includere in una gara
d'appalto, tra i criteri di attribuzione di un appalto relativo alla
gestione di un servizio di autobus urbani, caratteristiche relative alle
emissioni di ossido d'azoto e al livello sonoro del materiale utilizzato,
come quelle di cui si discute nella causa principale, non viene meno
qualora si rilevi che la stessa impresa di trasporti appartenente a tale
autorità ha la possibilità, che solo rare imprese del settore hanno, di
offrire un materiale che soddisfa i requisiti prescritti, a meno che non
sia dimostrato che tale criterio è stato introdotto con il solo intento
di favorire la suddetta impresa». |