Corte di Giustizia Europea

Causa C-513/99  

Concordia Bus Finland Oy Ab e Helsingin kaupunki, HKL-Bussiliikenne  

Diritto delle imprese  
17 settembre 2002

 

Pregiudiziale  

«Appalti pubblici di servizi nel settore dei trasporti · Direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE · Comune aggiudicatore che organizza i servizi di trasporto in autobus ed un cui ente economicamente indipendente partecipa all'appalto in quanto offerente · Presa in considerazione di criteri relativi alla tutela dell'ambiente per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa · Ammissibilità quando l'ente comunale offerente soddisfa più facilmente tali criteri»  

(Plenum)  

Con ordinanza 17 dicembre 1999, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre seguente, il Korkein hallinto-oikeus ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 2, nn. 1, lett. a), 2, lett. c), e 4, nonché 34, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea, nonché dell'art. 36, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.  

Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone la Concordia Bus Finland Oy Ab (in prosieguo: la «Concordia») alla Helsingin Kaupunki (Comune di Helsinki) e all'impresa HKL-Bussiliikenne (in prosieguo: la «HKL»), in merito alla validità di una decisione della liikepalvelulautakunta (commissione per i servizi commerciali) del Comune di Helsinki, avente ad oggetto l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla gestione di una linea della rete di autobus urbani di quest'ultimo alla HKL.

 

Causa principale e questioni pregiudiziali  

Dall'ordinanza di rinvio emerge che il consiglio municipale di Helsinki ha deliberato, il 27 agosto 1997, che il trasporto pubblico urbano del Comune di Helsinki sarebbe stato gradualmente aperto alla concorrenza, di modo che il funzionamento della prima linea appaltata cominciasse con il servizio autunnale 1998.  

In forza della regolamentazione relativa ai trasporti pubblici del Comune di Helsinki, responsabili per la pianificazione, lo sviluppo, la realizzazione, e l'organizzazione in generale, nonché per il controllo di detti trasporti pubblici sono, a meno che non sia disposto altrimenti, la joukkoliikennelautakunta (commissione per i trasporti pubblici) e la Helsingin kaupungin liikennelaitos (azienda di trasporti del Comune di Helsinki; in prosieguo: l'«azienda di trasporti»), dipendente da detta commissione.

Secondo la regolamentazione vigente, la commissione per i servizi commerciali del Comune di Helsinki ha il compito di decidere sull'aggiudicazione dei servizi di trasporti pubblici urbani conformemente agli obiettivi approvati dal consiglio municipale di Helsinki e dalla commissione per i trasporti collettivi. Inoltre, l'ufficio di approvvigionamento del Comune di Helsinki si occupa dell'esecuzione delle operazioni relative agli appalti di trasporti urbani pubblici.  

L'azienda di trasporti, dal canto suo, è un'impresa commerciale del Comune che, sotto il profilo funzionale ed economico, si articola in quattro unità di produzione (autobus, trasporto tranviario, metropolitana nonché servizi infrastrutturali per la rete ed immobili). L'unità di produzione concernente gli autobus è la HKL. L'azienda di trasporti comprende anche un'unità principale del gruppo, costituita da un'unità di pianificazione e da un'unità amministrativa ed economica. L'unità di pianificazione svolge la funzione di committente per quanto riguarda la preparazione delle proposte da presentare alla commissione per i trasporti in comune, le linee da sottoporre all'aggiudicazione e gli standard di qualità dei servizi richiesti. Le unità di produzione sono separate dal resto dell'azienda di trasporti sotto il profilo economico ed hanno contabilità e bilanci separati.  

Con lettera 1° settembre 1997 e con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 4 settembre 1997, l'ufficio di approvvigionamento del Comune di Helsinki indiceva una gara d'appalto per la gestione della rete di autobus urbani del Comune di Helsinki, secondo gli itinerari e gli orari precisati in un documento relativo a sette lotti. La controversia nella causa principale riguarda il lotto n. 6 del bando di gara, relativo alla linea 62.  

Emerge dal fascicolo che, secondo detto bando di gara, l'appalto sarebbe stato aggiudicato all'impresa autrice dell'offerta più vantaggiosa per la città sotto il profilo economico complessivo. La valutazione avrebbe dovuto basarsi su tre categorie di criteri, ossia il prezzo complessivo della gestione, la qualità del materiale (autobus) e la gestione qualitativa ed ambientale da parte dell'imprenditore.  

L'ufficio di approvvigionamento del Comune di Helsinki riceveva per il lotto n. 6 otto offerte, tra cui quelle dell'HKL e della Swebus Finland Oy Ab [(in prosieguo: la «Swebus»), in seguito divenuta Stagecoach Finland Oy Ab (in prosieguo: la «Stagecoach»), successivamente Concordia]. L'offerta di quest'ultima conteneva due proposte, designate come offerte A e B.  

La commissione per i servizi commerciali decideva, il 12 febbraio 1998, di scegliere la HKL come esercente della linea di cui al lotto n. 6, essendo stata considerata la sua offerta come la più vantaggiosa sotto il profilo economico complessivo. Dall'ordinanza di rinvio emerge che la Concordia (allora la Swebus) aveva proposto l'offerta meno cara, ottenendo 81,44 punti per l'offerta A e 86 punti per l'offerta B. L'HKL aveva ottenuto 85,75 punti. Per quanto riguarda il materiale, la HKL aveva ottenuto il punteggio più elevato, con 2,94 punti, mentre la Concordia (allora la Swebus) aveva riportato 0,77 punti per l'offerta A e -1,44 punti per l'offerta B. I 2,94 punti ottenuti dalla HKL a questo titolo comprendevano maggiorazioni massimali per un'emissione di ossido di azoto inferiore a 2g/Kwh e per un livello sonoro inferiore a 77 dB. La Concordia (allora la Swebus) non aveva ottenuto punti supplementari per i criteri relativi alle emissioni di ossido di azoto e al livello sonoro degli autobus. La HKL e la Concordia avevano riportato il punteggio massimo per le loro certificazioni qualitative e ambientali. Conseguentemente, il punteggio più elevato in complesso era stato ottenuto dalla HKL, con 92,69 punti. La Concordia (allora la Swebus) si era qualificata seconda, con 86,21 punti per l'offerta A e 88,56 punti per l'offerta B.  

La Concordia (allora la Swebus) proponeva un ricorso diretto all'annullamento della suddetta decisione della commissione per i servizi mercantili dinanzi al Kilpailuneuvosto (l'autorità finlandese per la concorrenza) sostenendo, in particolare, che l'attribuzione di punti supplementari al materiale che presenta emissioni di ossido di azoto e un livello sonoro inferiori a un determinato limite è parziale e discriminatoria. Essa riteneva che fossero stati assegnati punti supplementari per l'utilizzo di un tipo di autobus che in realtà un solo offerente, ossia la HKL, aveva la possibilità di proporre.  

Il Kilpailuneuvosto respingeva il ricorso dichiarando che l'ente aggiudicatore ha il diritto di decidere quale materiale è di suo gradimento.  

La Concordia (allora la Stagecoach) adiva il Korkein hallinto-oikeus con ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del Kilpailuneuvosto, sostenendo che l'attribuzione di punti supplementari agli autobus meno inquinanti e meno rumorosi favoriva la HKL, l'unica impresa offerente che aveva, in pratica, la possibilità di utilizzare materiale che potesse ottenere tale punteggio. Essa inoltre dichiarava che, nell'ambito della valutazione complessiva delle offerte, non sarebbe possibile tenere conto di questi fattori ecologici che non hanno alcun rapporto diretto con l'oggetto dell'appalto.  

In tali circostanze il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte talune questioni pregiudiziali.

 

Sulle questioni pregiudiziali  

Si deve rilevare, in limine, che, come risulta dall'ordinanza di rinvio, i motivi dedotti dalla Concordia a sostegno del suo ricorso dinanzi al Korkein hallinto-oikeus riguardano unicamente l'asserita illegittimità del sistema di valutazione dei criteri relativi al materiale previsti dal bando di gara di cui trattasi nella causa principale.  

Così, con la seconda e terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l'art. 36, n. 1, della direttiva 92/50 o l'art. 34, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38 consentano di inserire, fra i criteri dell'appalto pubblico da stipulare in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, la riduzione delle emissioni di ossido di azoto o del livello sonoro dei veicoli di modo che, qualora tali emissioni o tale livello sonoro siano inferiori a un determinato tetto, punti supplementari possono essere assegnati per il raffronto tra le offerte.  

D'altro lato, esso chiede anche se le norme enunciate da dette direttive, e in particolare il principio della parità di trattamento, consentano di prendere in considerazione siffatti criteri quando appare subito che la propria impresa di trasporti della città organizzatrice della gara d'appalto è fra le rare imprese che abbiano la possibilità di proporre un materiale corrispondente a detti criteri.  

Orbene, si deve constatare che il disposto degli artt. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38 è redatto in modo sostanzialmente identico.  

Inoltre, come risulta dall'ordinanza di rinvio, non vi è stato, nell'ambito della causa principale, alcun interrogativo circa la regolamentazione nazionale o comunitaria applicabile.  

Infatti, come risulta dal testo della prima questione, il Korkein hallinto-oikeus interroga la Corte non sull'applicabilità della direttiva 92/50, ma unicamente sull'applicabilità della direttiva 93/38 nella causa principale.  

Pertanto, occorre considerare, da un lato, che la seconda e terza questione riguardano la conformità dei criteri di assegnazione degli appalti, come quelli di cui trattasi nella causa principale, con le pertinenti disposizioni della direttiva 92/50 e, dall'altro, che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la soluzione di tali questioni sia diversa qualora si applichi la direttiva 93/38. Ne consegue che si devono esaminare, nell'ordine, la seconda e la terza questione e, successivamente, da ultimo, la prima questione.

 

Sulla seconda questione  

Con la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50 debba essere interpretato nel senso che, quando, nell'ambito di un appalto pubblico relativo alla prestazione di servizi di trasporti urbani mediante autobus decida di assegnare tale appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione la riduzione delle emissioni di ossido di azoto o del livello sonoro dei veicoli di modo che, se tale emissione o tale livello sonoro sono inferiori a un certo tetto, punti supplementari possono essere assegnati per il raffronto delle offerte.   

A questo proposito, si deve ricordare che l'art. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50 stabilisce che i criteri sui quali l'amministrazione può fondarsi per l'aggiudicazione degli appalti possono essere, qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri variabili a seconda dell'appalto di cui trattasi, quali, in particolare, la qualità, il merito tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'assistenza tecnica e il servizio post vendita, la data della fornitura e il termine di consegna o di esecuzione, il prezzo.  

Al fine di stabilire se e in quali condizioni l'amministrazione aggiudicatrice possa, conformemente al detto art. 36, n. 1, lett. a), prendere in considerazione criteri di natura ecologica, occorre constatare, in primo luogo, che, come risulta chiaramente dal testo di detta disposizione e, in particolare, dall'uso dell'espressione «ad esempio», i criteri che possono essere adottati come criteri di aggiudicazione di un appalto pubblico all'offerta economicamente più vantaggiosa non sono elencati in maniera esaustiva (v., del pari, in tal senso, sentenza 18 ottobre 2001, causa C-19/00, SIAC Construction, punto 35).  

In secondo luogo, il detto art. 36, n. 1, lett. a), non può essere interpretato nel senso che ciascuno dei criteri di attribuzione adottati dall'amministrazione aggiudicatrice al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa debba necessariamente essere di natura meramente economica. Infatti, non si può escludere che fattori che non siano meramente economici possano incidere sul valore di un'offerta con riguardo alla detta amministrazione aggiudicatrice. Tale considerazione è del pari corroborata dal testo stesso di tale disposizione, che allude espressamente al criterio relativo alle caratteristiche estetiche di un'offerta.  

Peraltro, come la Corte ha già affermato, il coordinamento a livello comunitario delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici è diretto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci (v., in particolare, precitata sentenza SIAC Construction, punto 32).  

Tenuto conto di tale obiettivo e alla luce, del pari, dell'art. 130 R, n. 2, primo comma, del Trattato CE, che è stato trasferito dal Trattato di Amsterdam, in una formulazione leggermente modificata, all'art. 6 CE, e che prevede che le esigenze in tema di tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività della Comunità, occorre concludere che l'art. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50 non esclude la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di avvalersi dei criteri relativi alla tutela dell'ambiente in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  

Tuttavia, tale considerazione non significa che qualsiasi criterio di tale natura possa essere preso in considerazione dalla detta amministrazione.  

Infatti, anche se l'art. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50 lascia all'amministrazione aggiudicatrice la scelta dei criteri di attribuzione dell'appalto che intende adottare, tale scelta può tuttavia riguardare soltanto criteri volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa (v., in tal senso, quanto agli appalti dei lavori pubblici, precitate sentenze Beentjes, punto 19; Evans Medical e Macfarlan Smith, punto 42, nonché SIAC Construction, punto 36). Dato che un'offerta si riferisce necessariamente all'oggetto dell'appalto, ne consegue che i criteri di attribuzione che possono essere considerati conformemente alla detta disposizione devono anch'essi essere collegati all'oggetto dell'appalto.  

Così, occorre ricordare anzitutto che, come la Corte ha già affermato, al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa l'amministrazione aggiudicatrice deve infatti poter valutare le offerte presentate ed adottare una decisione in base a criteri qualitativi e quantitativi variabili secondo l'appalto di cui trattasi (v., in tal senso, quanto agli appalti dei lavori pubblici, sentenza 28 marzo 1985, causa 274/83, Commissione/Italia, punto 25).  

Inoltre, risulta del pari dalla giurisprudenza che un criterio di attribuzione che avesse l'effetto di attribuire all'amministrazione aggiudicatrice un'incondizionata libertà di scelta per l'aggiudicazione dell'appalto ad un offerente sarebbe incompatibile con l'art. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50 (v., in tal senso, precitate sentenze Beentjes, punto 26, e SIAC Construction, punto 37).  

Inoltre, occorre rilevare che l'applicazione dei criteri adottati per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa deve aver luogo nel rispetto di tutte le norme procedurali della direttiva 92/50 e, in particolare, delle sue disposizioni in materia di pubblicità. Ne consegue che, conformemente all'art. 36, n. 2, della direttiva, tutti i criteri di tale tipo devono essere espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara, se possibile nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata (v., in tal senso, quanto agli appalti dei lavori pubblici, precitata sentenza Beentjes, punti 31 e 36, nonché 26 settembre 2000, causa C-225/98, Commissione/Francia, punto 51).  

Infine, siffatti criteri devono rispettare tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione, quale si desume dalle disposizioni del Trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, precitate sentenze Beentjes, punto 29, e Commissione/Francia, punto 50).  

Da tali considerazioni risulta che l'amministrazione aggiudicatrice, quando decide di attribuire un appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente all'art. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50, può prendere in considerazione criteri relativi alla tutela dell'ambiente, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano alla detta amministrazione una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara e rispettino tutti i principi fondamentali del diritto comunitario e, in particolare, il principio di non discriminazione.

Per quanto riguarda la causa principale, occorre constatare, anzitutto, che criteri relativi al livello delle emissioni di ossido di azoto e al livello sonoro degli autobus, come quelli di cui trattasi nella detta causa, devono essere considerati collegati all'oggetto di un appalto relativo alla prestazione di servizi di trasporti urbani mediante autobus.  

Inoltre, criteri che consistono nell'attribuzione di punti supplementari alle offerte che rispondono a taluni criteri in materia di ambiente specifici e obiettivamente qualificabili non sono tali da conferire all'amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta.  

Peraltro, si deve ricordare che, come si è osservato supra, i criteri di cui trattasi nella causa principale sono stati espressamente menzionati nel bando di gara pubblicato dall'ufficio di approvvigionamento del Comune di Helsinki.  

Infine, va rilevato che il punto se i criteri di cui trattasi nella causa principale rispettino, in particolare, il principio di non discriminazione dovrà essere esaminato nell'ambito della soluzione della terza questione pregiudiziale, di cui costituisce appunto l'oggetto.

 

Sulla terza questione  

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il principio della parità di trattamento osti alla presa in considerazione di criteri collegati alla tutela dell'ambiente, come quelli di cui trattasi nella causa principale, per il fatto che la propria azienda di trasporti dell'amministrazione aggiudicatrice rientra fra le rare imprese che hanno la possibilità di offrire un materiale rispondente ai detti criteri.  

A questo proposito, si deve rilevare che l'obbligo del rispetto del principio della parità di trattamento corrisponde all'essenza stessa delle direttive in materia di appalti pubblici, che mirano in particolare a favorire lo sviluppo di una concorrenza effettiva nei settori rientranti nelle loro rispettive sfere di applicazione e che enunciano criteri di attribuzione dell'appalto miranti a garantire una siffatta concorrenza (v., in tal senso, sentenza 22 giugno 1993, causa C-243/89, Commissione/Danimarca, punto 33).  

Così, secondo la giurisprudenza citata supra, i criteri di attribuzione devono rispettare il principio di non discriminazione quale discende dalle disposizioni del Trattato relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi.  

Nel caso di specie si deve rilevare anzitutto che, come emerge dall'ordinanza di rinvio, i criteri di attribuzione di cui trattasi nella causa principale erano oggettivi e indistintamente applicabili a tutte le offerte. Inoltre, i detti criteri erano direttamente collegati al materiale offerto ed erano inseriti in un sistema di attribuzione di punti. Infine, nell'ambito di tale sistema, punti supplementari potevano essere accordati in base ad altri criteri collegati al materiale, quali l'impiego di autobus ribassati, il numero di posti a sedere e di strapuntini, nonché la vetustà degli autobus.  

Peraltro, come la Concordia ha ammesso all'udienza, essa ha vinto l'appalto relativo alla linea n. 15 della rete degli autobus urbani del Comune di Helsinki, nonostante il fatto che tale appalto richiedesse espressamente l'uso di veicoli alimentati a gas.  

Occorre pertanto constatare che, in un siffatto contesto fattuale, il fatto che uno dei criteri adottati dall'amministrazione aggiudicatrice per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa potesse essere soddisfatto soltanto da un piccolo numero di imprese, fra le quali figurava un'impresa appartenente alla detta amministrazione, non è di per sé tale da costituire una violazione del principio della parità di trattamento.  

Sulla prima questione  

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la soluzione della seconda e della terza questione sia diversa se il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi nella causa principale rientrasse nella sfera di applicazione della direttiva 93/38.  

Al riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che le disposizioni degli artt. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38 sono redatte in modo sostanzialmente identico.  

Si deve constatare, in secondo luogo, che le disposizioni relative ai criteri di attribuzione tanto della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, quanto della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, sono anch'esse redatte in termini sostanzialmente identici a quelli degli artt. 36, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38.  

Occorre precisare, in terzo luogo, che le dette direttive costituiscono, nel loro insieme, il nocciolo duro del diritto comunitario degli appalti pubblici e mirano a raggiungere obiettivi simili nelle loro rispettive sfere di applicazione.  

Pertanto, non vi è alcuna ragione per interpretare in modo diverso due disposizioni rientranti nella stessa materia del diritto comunitario e redatte in modo sostanzialmente identico.  

La Corte dichiara :  

«1)    L'art. 36, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, dev'essere interpretato nel senso che, quando, nell'ambito di un appalto pubblico relativo alla prestazione di servizi di trasporti urbani mediante autobus, decide di attribuire un appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione criteri ecologici, quali il livello di emissioni di ossido di azoto o il livello sonoro degli autobus, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano alla detta amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara e rispettino tutti i principi fondamentali del diritto comunitario e, in particolare, il principio di non discriminazione.  

2)    Il principio della parità di trattamento non osta a che siano presi in considerazione criteri collegati alla tutela dell'ambiente, come quelli di cui trattasi nella causa principale, per il solo fatto che la propria azienda di trasporti dell'amministrazione aggiudicatrice rientra fra le rare imprese che hanno la possibilità di offrire un materiale che soddisfi i detti criteri.  

3)    La soluzione della seconda e della terza questione non sarebbe diversa se il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi nella causa principale rientrasse nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.»  

L'avvocato generale J. Mischo ha presentato le sue conclusioni all'udienza della Corte del 13 dicembre 2001.  

Egli ha proposto alla Corte di dichiarare quanto segue:  

«1)    Le disposizioni relative all'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, in particolare, l'art. 2, n. 1, lett. a), e n. 2, lett. c), nonché l'art. 4, vanno interpretate nel senso che la suddetta direttiva non si applica ad una procedura come quella di cui trattasi nella causa principale.  

2)    La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare l'art. 36, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, vanno interpretati nel senso che un comune, il quale organizzi, quale ente aggiudicatore, una gara d'appalto relativa all'esercizio di un servizio di trasporto pubblico urbano, può prendere in considerazione tra i criteri per l'attribuzione dell'appalto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa un criterio, come quello del caso di specie, relativo alla riduzione delle emissioni di ossido d'azoto e del livello sonoro. Tale criterio dev'essere applicato nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, ed in particolare del principio di non discriminazione e delle quattro libertà, nonché di tutte le norme procedurali della direttiva applicabile, ed in particolare delle disposizioni in materia di pubblicità che essa contiene.  

3)    Il diritto di un'autorità aggiudicatrice di includere in una gara d'appalto, tra i criteri di attribuzione di un appalto relativo alla gestione di un servizio di autobus urbani, caratteristiche relative alle emissioni di ossido d'azoto e al livello sonoro del materiale utilizzato, come quelle di cui si discute nella causa principale, non viene meno qualora si rilevi che la stessa impresa di trasporti appartenente a tale autorità ha la possibilità, che solo rare imprese del settore hanno, di offrire un materiale che soddisfa i requisiti prescritti, a meno che non sia dimostrato che tale criterio è stato introdotto con il solo intento di favorire la suddetta impresa».