Appalti pubblici di servizi

 

1) OBIETTIVO

Coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, quando non corrispondano ancora alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e di forniture.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Modificata dai seguenti provvedimenti:

direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993;
direttiva 97/52/CE del Consiglio, del 13 ottobre 1997.

3) CONTENUTO

1. La direttiva definisce i termini "mercati pubblici di servizi", "amministrazioni aggiudicatrici", "prestatori di servizi", "procedure aperte, ristrette e negoziate" e "concorsi di progettazione".

2. Campo d'applicazione: la direttiva si applica agli appalti pubblici di servizi di importo stimato al netto dell'IVA pari o superiore a 200 000 ecu, compresa la remunerazione totale stimata del prestatore di servizi. Sono inoltre definiti appalti pubblici di servizi gli appalti che riguardano anche prodotti o forniture, purché il valore dei servizi superi quello dei prodotti o delle forniture.

La direttiva non si applica:

  • agli appalti disciplinati da determinati accordi internazionali o aggiudicati in virtù della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;
  • ai servizi dichiarati segreti o agli appalti la cui esecuzione deve essere affiancata da particolari misure di sicurezza;
  • agli appalti pubblici di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo, in virtù di disposizioni nazionali non contrarie al trattato.

3. La direttiva prevede un'applicazione a due livelli: un'applicazione integrale per il gruppo dei "servizi prioritari", elencati nell'allegato IA ed un'applicazione a condizioni minime per gli "altri servizi", elencati nell'allegato IB.

4. Per tutti i servizi:

  • le specifiche tecniche devono essere definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee, a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni, fatte salve le deroghe previste dalla direttiva stessa;
  • si deve inviare all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione.

5. Per i "servizi prioritari", di cui all'allegato IA, si devono applicare anche le seguenti norme:

  • scelta delle procedure di aggiudicazione e norme applicabili ai concorsi: come regola generale, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano gli appalti di servizi ricorrendo alla procedura aperta o alla procedura ristretta. Le procedure aperte sono le procedure nazionali nelle quali qualsiasi prestatore di servizi interessato può presentare un'offerta. Le procedure ristrette sono le procedure nazionali in cui possono presentare un'offerta soltanto i prestatori di servizi invitati dall'amministrazione aggiudicatrice. Eccezionalmente, nei casi previsti dalla direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di servizi ricorrendo ad una procedura negoziata, che consiste nel consultare prestatori di servizi di loro scelta e negoziare con uno o più di loro le condizioni dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di organizzare anche un concorso. La commissione giudicatrice dev'essere composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso;
  • norme comuni di pubblicità: le amministrazioni aggiudicatrici rendono noti gli appalti pubblici che intendono aggiudicare, indipendentemente dalla procedura, tramite un bando di gara. I bandi di gara devono essere conformi ad un determinato modello ed indicare i termini stabiliti dalla direttiva. È prevista una procedura d'urgenza;
  • norme comuni di partecipazione e criteri di attribuzione degli appalti: la direttiva fissa norme comuni di partecipazione e prevede che l'attribuzione degli appalti avvenga sulla base di criteri predeterminati. I criteri in base ai quali le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti possono essere criteri che variano a seconda dell'appalto (ad esempio, qualità, valore tecnico, carattere estetico e funzionale, prezzo, ecc.), oppure il criterio del prezzo più basso;
  • criteri di selezione qualitativa: sono esclusi dalla partecipazione ad un appalto i prestatori di servizi in situazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, ecc.

6. La direttiva modifica la direttiva 89/665/CEE nel senso che ne estende l'applicazione ai servizi disciplinati dalla presente direttiva.

4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

6) RIFERIMENTI

Gazzetta ufficiale L 209, 24.07.1992
Gazzetta ufficiale L 199, 09.08.1993
Gazzetta ufficiale L 328, 28.11.1997

7) ALTRI LAVORI

Il 10 maggio 1993, il Consiglio ha adottato la decisione 93/323/CEE, relativa alla conclusione dell'accordo, in forma di memorandum d'intesa, concluso fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti governativi (Gazzeta ufficiale L 125, 20.05.1993).
Tale accordo è diretto ad aprire ai candidati ed offerenti degli Stati firmatari l'accesso agli appalti di forniture, lavori e servizi aggiudicati dalle amministrazioni centrali. L'accordo prevede inoltre la soppressione delle misure discriminatorie per le commesse degli operatori nel settore dell'elettricità.

Tale direttiva sarà sostituita dalla « direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori » la cui proposta è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 12.07.2000 [COM(2000) 275 - non ancora pubblicata].

8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Raccomandazione 96/527/CE - Gazzetta ufficiale L 222, 03.09.1996.
Raccomandazione della Commissione, del 30 luglio 1996, relativa all'utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (CPV) per la descrizione dell'oggetto dell'appalto.
La raccomandazione propone agli enti appaltanti di utilizzare il CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici) di cui viene pubblicata una versione nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale e che sarà regolarmente aggiornato per descrivere il tipo e l'entità dei loro appalti nei bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

http://simap.eu.int/IT/pub/src/main2.htm