Appalti pubblici di
servizi
1) OBIETTIVO
Coordinare le procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, quando non
corrispondano ancora alle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori e di forniture.
2) PROVVEDIMENTO
COMUNITARIO
Direttiva 92/50/CEE
del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
Modificata dai seguenti
provvedimenti:
direttiva 93/36/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993;
direttiva 97/52/CE
del Consiglio, del 13 ottobre 1997.
3) CONTENUTO
1. La direttiva definisce
i termini "mercati pubblici di servizi", "amministrazioni
aggiudicatrici", "prestatori di servizi", "procedure
aperte, ristrette e negoziate" e "concorsi di
progettazione".
2. Campo d'applicazione:
la direttiva si applica agli appalti pubblici di servizi di importo
stimato al netto dell'IVA pari o superiore a 200 000 ecu, compresa la
remunerazione totale stimata del prestatore di servizi. Sono inoltre
definiti appalti pubblici di servizi gli appalti che riguardano anche
prodotti o forniture, purché il valore dei servizi superi quello dei
prodotti o delle forniture.
La direttiva non si
applica:
-
agli
appalti disciplinati da determinati accordi internazionali o
aggiudicati in virtù della procedura specifica di un'organizzazione
internazionale;
-
ai
servizi dichiarati segreti o agli appalti la cui esecuzione deve
essere affiancata da particolari misure di sicurezza;
-
agli
appalti pubblici di servizi aggiudicati in base a un diritto
esclusivo, in virtù di disposizioni nazionali non contrarie al
trattato.
3. La direttiva prevede
un'applicazione a due livelli: un'applicazione integrale per il gruppo dei
"servizi prioritari", elencati nell'allegato IA ed
un'applicazione a condizioni minime per gli "altri servizi",
elencati nell'allegato IB.
4. Per tutti i servizi:
-
le
specifiche tecniche devono essere definite dalle amministrazioni
aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscano norme
europee, a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche
comuni, fatte salve le deroghe previste dalla direttiva stessa;
-
si
deve inviare all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee un avviso in merito ai risultati della procedura di
aggiudicazione.
5. Per i "servizi
prioritari", di cui all'allegato IA, si devono applicare anche le
seguenti norme:
-
scelta
delle procedure di aggiudicazione e norme applicabili ai concorsi:
come regola generale, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano
gli appalti di servizi ricorrendo alla procedura aperta o alla
procedura ristretta. Le procedure aperte sono le procedure nazionali
nelle quali qualsiasi prestatore di servizi interessato può
presentare un'offerta. Le procedure ristrette sono le procedure
nazionali in cui possono presentare un'offerta soltanto i prestatori
di servizi invitati dall'amministrazione aggiudicatrice.
Eccezionalmente, nei casi previsti dalla direttiva, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di servizi ricorrendo
ad una procedura negoziata, che consiste nel consultare prestatori di
servizi di loro scelta e negoziare con uno o più di loro le
condizioni dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice può
scegliere di organizzare anche un concorso. La commissione
giudicatrice dev'essere composta esclusivamente da persone fisiche
indipendenti dai partecipanti al concorso;
-
norme
comuni di pubblicità: le amministrazioni aggiudicatrici rendono noti
gli appalti pubblici che intendono aggiudicare, indipendentemente
dalla procedura, tramite un bando di gara. I bandi di gara devono
essere conformi ad un determinato modello ed indicare i termini
stabiliti dalla direttiva. È prevista una procedura d'urgenza;
-
norme
comuni di partecipazione e criteri di attribuzione degli appalti: la
direttiva fissa norme comuni di partecipazione e prevede che
l'attribuzione degli appalti avvenga sulla base di criteri
predeterminati. I criteri in base ai quali le amministrazioni
aggiudicatrici attribuiscono gli appalti possono essere criteri che
variano a seconda dell'appalto (ad esempio, qualità, valore tecnico,
carattere estetico e funzionale, prezzo, ecc.), oppure il criterio del
prezzo più basso;
-
criteri
di selezione qualitativa: sono esclusi dalla partecipazione ad un
appalto i prestatori di servizi in situazione di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, ecc.
6. La direttiva modifica
la direttiva 89/665/CEE
nel senso che ne estende l'applicazione ai servizi disciplinati dalla
presente direttiva.
4) TERMINE ULTIMO PER
L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
5) DATA D'ENTRATA IN
VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)
6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale L
209, 24.07.1992
Gazzetta ufficiale L 199, 09.08.1993
Gazzetta ufficiale L 328, 28.11.1997
7) ALTRI LAVORI
Il 10 maggio 1993, il
Consiglio ha adottato la decisione 93/323/CEE,
relativa alla conclusione dell'accordo, in forma di memorandum d'intesa,
concluso fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America
relativo agli appalti governativi (Gazzeta ufficiale L 125, 20.05.1993).
Tale accordo è diretto ad aprire ai candidati ed offerenti degli Stati
firmatari l'accesso agli appalti di forniture, lavori e servizi
aggiudicati dalle amministrazioni centrali. L'accordo prevede inoltre la
soppressione delle misure discriminatorie per le commesse degli operatori
nel settore dell'elettricità.
Tale direttiva sarà
sostituita dalla « direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture, di servizi e di lavori » la cui proposta è stata
trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 12.07.2000 [COM(2000)
275 - non ancora pubblicata].
8) DISPOSIZIONI
D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Raccomandazione
96/527/CE - Gazzetta ufficiale L 222, 03.09.1996.
Raccomandazione della Commissione, del 30 luglio 1996, relativa
all'utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (CPV) per la
descrizione dell'oggetto dell'appalto.
La raccomandazione propone agli enti appaltanti di utilizzare il CPV
(vocabolario comune per gli appalti pubblici) di cui viene pubblicata una
versione nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale e che sarà regolarmente
aggiornato per descrivere il tipo e l'entità dei loro appalti nei bandi
trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
http://simap.eu.int/IT/pub/src/main2.htm
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