COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 15.10.2001
COM(2001) 566 definitivo

COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE
sul diritto comunitario degli appalti pubblici e
le possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici


INDICE

SOMMARIO
INTRODUZIONE
I APPALTI OGGETTO DELLE DIRETTIVE SUGLI APPALTI PUBBLICI
1.1. Definizione dell'oggetto dell'appalto
1.2. Specifiche tecniche
1.3. Selezione dei candidati o offerenti
1.3.1. Esclusione di candidati o offerenti per inosservanza di una legislazione sociale
1.3.2. Considerazione di aspetti sociali all'atto dell'accertamento della capacità tecnica dei candidati o offerenti
1.4. Aggiudicazione dell'appalto
1.4.1. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
1.4.2. Il " criterio addizionale "
1.5. Offerte anormalmente basse
1.6. Esecuzione dell'appalto

II APPALTI PUBBLICI CHE NON SONO OGGETTO DELLE DIRETTIVE

III DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI
3.1 Introduzione
3.2 Determinazione delle condizioni di lavoro applicabili
3.2.1 I limiti posti dal diritto comunitario all'applicazione delle disposizioni nazionali
3.2.1.1 Il Trattato
3.2.1.2. Disposizioni di diritto derivato particolarmente rilevanti in materia di appalti pubblici


 

SOMMARIO

· L'obiettivo della presente comunicazione, che fa seguito alla Comunicazione della Commissione su "Gli appalti pubblici nell'Unione europea" dell'11 marzo 1998 è di chiarire l'insieme delle possibilità offerte dal diritto comunitario in vigore di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici. La presente Comunicazione si inserisce parimenti nell'ambito delle azioni annunciate nell'Agenda della politica sociale, adottata in occasione del Consiglio di Nizza nel dicembre 2000 . Detta Agenda é un elemento dell'approccio europeo integrato che mira al rinnovamento sociale ed economico descritto a Lisbona e che cerca di garantire, in particolare, un'interazione positiva e dinamica delle politiche economiche, sociali e dell'impiego, che si rinforzano vicendevolmente.
· L'introduzione di altre possibilità, ed in particolare l'applicazione di prassi che superino le regole attualmente contenute nelle direttive sugli appalti pubblici richiederebbe l'intervento del legislatore comunitario.
· Tutte le regole nazionali pertinenti, in vigore in campo sociale, ivi comprese quelle che recepiscono la normativa comunitaria in materia, vincolano le amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che le stesse siano compatibili con il diritto comunitario. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni relative ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro.
· Il mancato rispetto di determinati obblighi sociali può, in certe situazioni, comportare l'esclusione degli offerenti. Gli Stati membri sono liberi di determinare quali siano dette situazioni.
· È soprattutto nella fase di esecuzione, vale a dire successivamente all'aggiudicazione, che un appalto pubblico può costituire uno strumento con cui le amministrazioni aggiudicatrici possono incoraggiare il perseguimento di obiettivi sociali. Esse hanno, infatti, la possibilità di imporre al titolare del contratto l'osservanza di clausole contrattuali relative alla modalità di esecuzione del contratto e che siano compatibili con il diritto comunitario. Dette clausole possono comprendere delle misure a favore di alcune categorie di persone e delle azioni positive per l'occupazione.
· Le direttive sugli appalti pubblici offrono, peraltro, diverse possibilità di prendere in considerazione in vario modo, nel corso della procedura di aggiudicazione, aspetti sociali relativi ai prodotti o alle prestazioni richieste, in particolare all'atto della definizione delle specifiche tecniche e dei criteri di selezione.
· Per quanto concerne gli appalti non oggetto delle direttive, gli acquirenti pubblici sono liberi di perseguire obiettivi sociali nell'ambito dei rispettivi appalti pubblici, nei limiti del rispetto delle norme e dei principi generali del Trattato CE. Spetta agli Stati membri decidere se le amministrazioni aggiudicatrici possano o debbano perseguire simili obiettivi attraverso lo strumento degli appalti pubblici.

INTRODUZIONE
La presente comunicazione, che fa seguito alla Comunicazione sugli appalti pubblici dell'11 marzo 1998, intende chiarire l'insieme delle possibilità offerte dal diritto comunitario attualmente in vigore, di integrare aspetti sociali nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. In tale prospettiva, la presente comunicazione dovrebbe permettere di integrare in maniera ottimale i diversi aspetti sociali negli appalti pubblici e contribuire, in tal modo, allo sviluppo sostenibile, concetto che coniuga la crescita economica, il progresso sociale e il rispetto dell'ambiente.
La politica degli appalti pubblici è una delle componenti della politica del mercato interno. In questo contesto, le direttive nella materia sono volte a garantire " la realizzazione della libera circolazione delle merci " nonché " la realizzazione di una libertà di stabilimento e di una libera prestazione dei servizi effettive in materia di appalti pubblici " . La realizzazione di questi obiettivi richiede il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, necessario per assicurare un'aggiudicazione concorrenziale e non discriminatoria delle gare d'appalto e l'allocazione ottimale delle risorse pubbliche attraverso la scelta della migliore offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici devono quindi essere in condizione di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo, pur rispettando alcune regole, segnatamente in riferimento alla selezione dei candidati secondo esigenze oggettive, e all'aggiudicazione dell'appalto unicamente in base al prezzo ovvero in virtù dell'offerta economicamente più vantaggiosa fondata su una serie di criteri oggettivi.
La politica del mercato interno può essere attuata perseguendo, al contempo, altri obiettivi, tra cui quelli che attengono alla politica sociale.
La politica sociale ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione della potenza economica dell'Europa, grazie all'elaborazione di un modello sociale unico nel suo genere . Progresso economico e coesione sociale, accompagnati da un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità ambientale, sono i pilastri complementari dello sviluppo sostenibile e sono al centro del processo d'integrazione europea. Accrescere il tenore di vita, promuovere un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, migliorare le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la qualità della vita sono tutti obiettivi dell'Unione europea . L'Agenda per la politica sociale, adottata dal Consiglio di Nizza nel dicembre 2000, costituisce un elemento dell'approccio integrato europeo che punta al rinnovamento economico e sociale già discusso a Lisbona. Si tratta di una strategia volta, in particolare, a garantire un'interazione positiva e dinamica delle politiche economica, sociale e dell'occupazione e a creare un consenso politico che mobiliti tutti gli attori chiave chiamati ad operare di concerto per la realizzazione del nuovo obiettivo strategico .
Il Trattato di Amsterdam indica, peraltro, tra le priorità dell'Unione europea, l'eliminazione delle disuguaglianze e la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne in tutte le politiche e attività dell'Unione europea. Inoltre, il trattato sottolinea, all'articolo 13, la necessità di combattere ogni forma di discriminazione . La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata solennemente a Nizza, ribadisce l'obiettivo dell'Unione di integrare pienamente i diritti fondamentali in tutte le sue politiche e azioni .
Le direttive sugli appalti pubblici attualmente in vigore non contengono alcuna disposizione specifica concernente il perseguimento di obiettivi di politica sociale nel quadro della procedura di aggiudicazione di appalti pubblici . La Commissione, come già affermato nella citata comunicazione del 1998, ritiene tuttavia che l'attuale diritto comunitario degli appalti pubblici offra una serie di possibilità che, se correttamente sfruttate, consentono di realizzare tale scopo.
L'espressione " aspetti sociali " utilizzata nella presente Comunicazione si riferisce ad accezioni e sfere estremamente diverse. Può indicare al contempo misure che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione (ad esempio tra uomini e donne), legislazioni nazionali in campo sociale nonché le direttive comunitarie che regolano la materia . Nell'espressione " aspetti sociali " rientrano altresì i concetti di clausole preferenziali (ad esempio in materia di reinserimento delle persone sfavorite o escluse dal mercato del lavoro, di azioni o discriminazioni positive in particolare nel quadro della lotta alla disoccupazione o all'esclusione sociale).
La presente comunicazione intende precisare le possibilità offerte dal diritto comunitario degli appalti pubblici, onde poter tenere in massima considerazione gli aspetti sociali nel quadro di detti appalti. Questa comunicazione segue le varie fasi della procedura di aggiudicazione degli appalti e precisa, per ciascuna di queste fasi, se ed in quale misura possano essere presi in considerazione aspetti sociali.
È opportuno ricordare che in ogni caso l'interpretazione in ultima istanza del diritto comunitario é compito che spetta alla Corte di giustizia europea.
In presenza di elementi tali da far ritenere che l'attuale regime degli appalti pubblici non consente di tenere adeguatamente conto degli aspetti sociali, sarebbe necessario apportare delle modifiche alle direttive sugli appalti pubblici. Va osservato che nelle proposte di modifica di queste direttive, adottate dalla Commissione il 10 maggio 2000, sono esplicitamente menzionate delle condizioni di esecuzione di un appalto finalizzate alla promozione dell'occupazione delle persone svantaggiate o escluse, o alla lotta contro la disoccupazione .


I    APPALTI OGGETTO DELLE DIRETTIVE SUGLI APPALTI PUBBLICI

1.1. Definizione dell'oggetto dell'appalto
La prima opportunità offerta ai fini della considerazione di aspetti sociali in un appalto pubblico è nella fase che precede l'applicazione delle direttive in materia, vale a dire quella che riguarda la scelta dell'oggetto dell'appalto o, in termini più semplici, la questione del "cosa desidero costruire o acquistare in quanto autorità pubblica ?". In questa fase l'amministrazione aggiudicatrice è assolutamente libera di prendere in considerazione aspetti sociali e scegliere un prodotto o un servizio rispondente ai propri obiettivi sociali. Se e in che misura ciò avvenga effettivamente dipende essenzialmente dal livello di consapevolezza e dalle conoscenze dell'amministrazione.
Come precisato dalla Commissione nella sua comunicazione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale nei suddetti appalti, tali possibilità variano secondo la tipologia dell'appalto . Ciò vale anche per l'integrazione di aspetti sociali. Ed é nel quadro degli appalti pubblici di lavori e di servizi, che offrono la possibilità di imporre una determinata modalità di esecuzione, che l'amministrazione aggiudicatrice potrà tenere conto in maggior misura delle proprie esigenze in materia sociale. Negli appalti pubblici di forniture, al di là della scelta fondamentale circa l'oggetto dell'appalto ("cosa voglio acquistare?"), le possibilità di tener conto di aspetti sociali sono più limitate. L'amministrazione aggiudicatrice potrà ad esempio decidere di acquistare beni o servizi volti a soddisfare le specifiche esigenze di una data categoria di persone, in particolare persone svantaggiate o escluse . A questo proposito, va osservato che gli appalti di servizi con finalità sociale hanno per lo più ad oggetto i servizi indicati all'allegato IB della direttiva 92/50/CEE o all'allegato XVIB della direttiva 93/38/CEE, e sfuggono per questo all'applicazione delle dettagliate norme procedurali delle direttive, in particolare le norme in materia di selezione e aggiudicazione (v. infra, capitolo II, ultimo paragrafo).
Esistendo differenti soluzioni atte a rispondere ai bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima é quindi libera di definire contrattualmente l'oggetto dell'appalto che considera meglio corrispondere alle sue preoccupazioni in materia sociale, eventualmente facendo ricorso all'utilizzo di varianti (v. infra, parte 1.2).
Non si tratta, tuttavia, di una libertà illimitata. L'amministrazione aggiudicatrice deve, in quanto ente pubblico, conformarsi alle norme e ai principi generali del diritto comunitario, in particolare i principi concernenti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 28-30 (ex 30-36) e 43-55 (ex 52-66) del Trattato CE .
Di conseguenza, la definizione dell'oggetto di un appalto pubblico non potrà avere come obiettivo, né come risultato, quello di riservare l'accesso all'appalto a imprese nazionali, penalizzando in tal modo gli offerenti di altri Stati membri.
Anche la legislazione in vigore, in materia sociale o meno, tanto comunitaria che nazionale, e purché la stessa sia compatibile con il diritto comunitario può limitare o influenzare detta libertà di scelta.
In generale, qualsiasi amministrazione aggiudicatrice è libera, nel definire i prodotti o i servizi che intende acquistare, di scegliere di acquistare beni, servizi o opere che rispondano alle proprie esigenze in materia sociale, compresa la considerazione di varianti, a condizione che tale scelta non dia luogo a restrizioni di accesso all'appalto in questione, a danno degli offerenti di altri Stati membri.
Le direttive sugli appalti pubblici si applicano comunque, a prescindere dalla destinazione dell'appalto ad uso "sociale", ad esempio nel caso della costruzione di scuole, ospedali o case di riposo, dal momento che l'aggiudicazione di detti appalti deve seguire le norme stabilite da tali direttive, per il solo fatto che essi rientrano nel loro campo d'applicazione.
La scelta dell'oggetto dell'appalto operata dall'amministrazione aggiudicatrice si traduce inizialmente in una serie di specifiche tecniche.

1.2. Specifiche tecniche
Come precisato dalla Commissione nella citata comunicazione sull'integrazione di considerazioni di ordine ambientale negli appalti pubblici , le direttive sugli appalti pubblici contengono una serie di disposizioni relative alle norme tecniche le quali stabiliscono che le specifiche tecniche cui si devono conformare le forniture, i servizi o i lavori richiesti devono essere indicate nei documenti generali o nel capitolato d'oneri relativi a ciascun appalto.
Ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la possibilità di prescrivere delle specifiche tecniche atte a delimitare con maggior precisione l'oggetto dell'acquisto o della prestazione, sempre che esse siano formulate conformemente alle indicazioni di cui alle direttive, e non abbiano l'effetto di eliminare o favorire un offerente .
Nella citata comunicazione, la Commissione precisa, in particolare, che le disposizioni delle direttive sugli appalti pubblici in materia di specifiche tecniche si applicano fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie compatibili con il diritto comunitario. Tali norme possono, ad esempio, rispondere ad esigenze concernenti la sicurezza dei prodotti, la tutela della salute e dell'igiene o l'accesso da parte dei disabili a edifici, mezzi di trasporto pubblico (ad esempio criteri di accessibilità riguardanti la larghezza dei corridoi e delle porte, l'adeguamento dei servizi igienici, la predisposizione di scivoli d'accesso) o a certi prodotti e servizi (ad esempio nel settore delle tecnologie dell'informazione) .
In materia di appalti di lavori, per esempio, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute all'osservanza delle disposizioni della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri . Questa direttiva influisce sull'organizzazione tecnica dei cantieri e può dar luogo all'inserimento, nel capitolato d'oneri, di una serie di prescrizioni tecniche riferite ad un particolare appalto, atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul cantiere, nonché dei terzi. Tali prescrizioni comprendono misure volte a prevenire gli incidenti sul lavoro, come, ad esempio, la segnalazione e lo stoccaggio dei prodotti pericolosi o la definizione di un piano di circolazione delle macchine.
Oltre a queste specifiche che incorporano una normativa in materia sociale, esistono anche esempi di specifiche tecniche a connotazione sociale che hanno la finalità di caratterizzare oggettivamente un prodotto o una prestazione .
Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, in particolare, che i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati con una certa tecnica di produzione laddove questa caratterizzi il prodotto rispetto ad altri prodotti concorrenti, e in modo che essi rispondano alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice . Quanto all'utilizzo di " marchi sociali " che certifichino la capacità " sociale " di un'impresa, si rimanda al paragrafo 1.3.2 della presente comunicazione .
Le amministrazioni aggiudicatrici hanno inoltre la possibilità di prendere in considerazione la presentazione di varianti che consentano loro di scegliere l'opzione che meglio risponda alle rispettive esigenze di natura finanziaria e sociale e soddisfi, al contempo, i requisiti minimi di cui al capitolato d'oneri. Le varianti potranno riguardare, ad esempio, varie soluzioni tecniche riferite alle caratteristiche ergonomiche di un prodotto o atte a garantire la fruibilità da parte dei disabili di materiali o servizi, tra cui gli strumenti e i servizi forniti "on line" o aventi carattere elettronico e informatico.

1.3. Selezione dei candidati o offerenti
Le direttive prevedono essenzialmente due serie di norme in materia di selezione.
Le direttive contengono da una parte un elenco tassativo dei casi in cui la situazione personale di un candidato o offerente può comportarne l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, che riguardano essenzialmente lo stato di fallimento, le condanne penali, la colpa professionale grave o il mancato pagamento di prelievi obbligatori. Le cause d'esclusione sono di rigida interpretazione anche se l'applicazione di tali disposizioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici rimane facoltativa.
D'altra parte, le direttive stabiliscono che l'accertamento dell'idoneità degli offerenti o candidati a partecipare ad appalti o a presentare offerte deve avvenire sulla base di criteri fondati sulla capacità economica, finanziaria o tecnica degli stessi . Le direttive riportano un elenco tassativo e imperativo dei criteri di selezione qualitativa, vale a dire i criteri attinenti alla capacità tecnica, economica e finanziaria, che possono motivare la scelta dei candidati o offerenti . Criteri di selezione diversi da quelli stabiliti dalle direttive non sarebbero pertanto conformi all'attuale normativa.
Nella causa Beentjes summenzionata, la Corte ha stabilito che una condizione relativa all'impiego di disoccupati di lunga durata non riguardava l'accertamento dell'idoneità degli offerenti in base alla capacità economica, finanziaria e tecnica degli stessi (punto 28 della sentenza) . A tale proposito, la Commissione fa notare che le amministrazioni aggiudicatrici, avendo la facoltà di imporre condizioni di esecuzione dell'appalto, possono introdurre in questa fase una condizione relativa all'impiego di disoccupati di lunga durata (v. infra, paragrafo 1.6).
Per quanto concerne la capacità economica e finanziaria, le direttive fanno riferimento a vari elementi che possono fornire la prova della capacità dei candidati o offerenti relativamente ad un determinato appalto. L'elenco di tali elementi non è limitativo. Tuttavia, qualsiasi altra referenza richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice deve essere " probante ", vale a dire atta a dimostrare l'idoneità, da un punto di vista essenzialmente economico e finanziario, degli offerenti relativamente ad uno specifico appalto . Le referenze che possono attualmente essere richieste al fine di valutare la capacità economica e finanziaria degli offerenti non sono in alcun modo riconducibili ad elementi di natura sociale.
Per quanto concerne la prova della capacità tecnica, le norme delle direttive consentono di tener conto, in una certa misura, di aspetti sociali. Le possibilità previste da tali norme sono illustrate in seguito (v. infra, paragrafo 1.3.2).
Le direttive specificano che le informazioni necessarie ad accertare la capacità sia economica e finanziaria che tecnica del candidato o offerente, devono limitarsi all'oggetto dell'appalto.
Nei " settori speciali ", il potere di valutazione degli enti aggiudicatori in materia è più ampio nella misura dal momento che l'art. 31, primo comma, della direttiva 93/38/CEE impone soltanto l'uso di " norme e criteri obiettivi " preventivamente definiti e comunicati ai candidati o offerenti interessati.

1.3.1. Esclusione di candidati o offerenti per inosservanza di una legislazione sociale
Nella citata comunicazione del 1998, la Commissione ha ricordato che le direttive sugli appalti pubblici attualmente in vigore contengono disposizioni che nella fase di selezione consentono l'esclusione di candidati o offerenti " che violano le normative sociali, ivi incluse quelle relative alla parità di possibilità ".
Da una parte, le direttive consentono l'esclusione, dalla partecipazione ad un appalto, di un offerente "il quale non abbia adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione" .
Dall'altra, le direttive consentono l'esclusione dalla partecipazione ad un appalto di qualunque offerente "il quale sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato" o "il quale si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione " .
Un offerente che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per violazione della normativa nazionale, per esempio, in materia di divieto di lavoro in nero, può essere escluso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico conformemente alle citate disposizioni .
Le direttive inoltre permettono alle amministrazioni aggiudicatrici, negli Stati membri che hanno introdotto nelle propria normative nazionale disposizioni in tal senso, di escludere dalla procedura di aggiudicazione di un appalto un candidato o offerente che non abbia rispettato le disposizioni di detta normativa.
È inoltre possibile ipotizzare casi di esclusione per gli offerenti che, violando una legislazione sociale, abbiano commesso una colpa professionale grave o un reato relativo alla condotta professionale. Tra queste cause di esclusione può esservi anche l'inosservanza di disposizioni in materia di parità di trattamento o di salute e sicurezza, oppure disposizioni a favore di certe categorie di persone . L'amministrazione aggiudicatrice potrà, ad esempio, escludere un offerente nazionale che abbia omesso di attuare misure finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità previste dalla legislazione nazionale dello Stato dell'amministrazione, ammesso che in quello Stato membro l'inosservanza di tale legislazione costituisca colpa grave.
Il concetto di colpa professionale grave, in quanto tale, non è ancora definito né dalla legislazione europea, né dalla giurisprudenza . Spetta, pertanto, agli Stati membri determinare tale concetto nell'ambito della propria legislazione nazionale e, in particolare, decidere se l'inadempienza rispetto a certi obblighi sociali costituisca una colpa professionale grave.

1.3.2. Considerazione di aspetti sociali all'atto dell'accertamento della capacità tecnica dei candidati o offerenti
Le direttive sugli appalti pubblici stabiliscono i mezzi con cui può essere comprovata la capacità tecnica di un candidato o offerente. Esse riportano un elenco tassativo delle referenze o mezzi di prova che i candidati o offerenti possono essere tenuti a presentare al fine di dimostrare la propria idoneità, sotto il profilo tecnico, in funzione della natura, dell'entità e dell'obiettivo di un determinato appalto . Pertanto, qualsiasi requisito particolare relativo alla capacità tecnica del candidato o dell'offerente, stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, deve ricollegarsi ad una delle referenze menzionate nelle direttive.
L'obiettivo perseguito nella fase di selezione è la scelta degli offerenti che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene capaci di realizzare l'appalto in questione. I vari requisiti devono dunque essere in diretto rapporto con l'oggetto dell'appalto in questione .
In questa fase della selezione, l'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere delle referenze in merito all'esperienza e competenza degli offerenti. Essa potrà, ad esempio, verificare la composizione e l'organizzazione del personale dell'impresa, le relative attrezzature tecniche, il sistema di controllo della qualità, allo scopo di accertare che l'impresa in questione abbia le capacità, in termini di qualificazione del personale e di mezzi, per adempiere il contratto.
Laddove l'oggetto dell'appalto esiga una particolare competenza in materia " sociale ", può essere legittimamente richiesta un'esperienza specifica in quanto criterio di capacità e conoscenza tecnica, atto a comprovare l'idoneità dei candidati .
I mezzi di prova autorizzati dalle direttive sugli appalti pubblici consentono di tener conto della " capacità sociale " dell'impresa (talvolta definita anche come " responsabilità sociale " ) soltanto nella misura in cui venga attestata anche l'idoneità tecnica dell'impresa, nel senso già chiarito, ad eseguire un determinato appalto.

1.4. Aggiudicazione dell'appalto
Una volta selezionati i candidati o gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice entra nella fase di valutazione delle offerte che si conclude con l'aggiudicazione dell'appalto.
La selezione dei candidati o offerenti e l'aggiudicazione dell'appalto sono operazioni disciplinate da regole distinte.
Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici, le direttive in materia autorizzano due tipi di criteri, quello del prezzo più basso, che non necessita di commento, e quello dell'" offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico".
Laddove l'appalto venga attribuito sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le direttive richiedono all'amministrazione aggiudicatrice di indicare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione che prevede di applicare, possibilmente secondo un ordine di importanza decrescente. Ne consegue che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta non solo a prevedere tutti i criteri che intende utilizzare ai fini della valutazione delle offerte, ma anche a non utilizzare, in sede di valutazione, criteri diversi da quelli riportati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

1.4.1. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Le direttive sugli appalti pubblici forniscono un elenco esemplificativo di criteri su cui possono fondarsi le amministrazioni aggiudicatrici per individuare l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico . Si possono comunque applicare anche altri criteri.
Ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici i criteri da applicare per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa devono soddisfare due condizioni: anzitutto, il rispetto del principio di non discriminazione , e in secondo luogo la certezza che i criteri applicati apportino un vantaggio economico all'amministrazione aggiudicatrice. La Corte di giustizia ha ribadito che l'obiettivo delle direttive è di escludere sia il rischio che gli offerenti o candidati nazionali siano preferiti nell'attribuzione di appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sia la possibilità che un ente finanziato o controllato dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico si lasci guidare, nelle sue scelte, da considerazioni non economiche .
I criteri utilizzati per valutare le offerte debbono, in ogni caso, alla stregua di quelli sopra citati a titolo esemplificativo, fare riferimento alla natura o della prestazione oggetto dell'appalto, o alle sue modalità di esecuzione . Devono mettere l'amministrazione aggiudicatrice in condizione di confrontare le offerte in maniera obiettiva, al fine di individuare quella che meglio risponde alle proprie esigenze nel quadro di un determinato appalto. Un criterio di aggiudicazione deve consentire la valutazione delle qualità intrinseche di un prodotto o servizio.
I criteri di aggiudicazione devono dunque essere in diretto rapporto con l'oggetto dell'appalto o con le sue condizioni di esecuzione .
Tra i vari criteri riportati a titolo di esempio nelle direttive non compaiono i criteri sociali. Tuttavia, se per " criterio sociale " si intende un criterio che consente di valutare, ad esempio, la qualità di un servizio rivolto ad una certa categoria di persone svantaggiate , siffatto criterio è legittimo, nella misura in cui è volto ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delle direttive.
Al contrario, sarebbero incompatibili con le attuali direttive sugli appalti pubblici le quote di appalti riservate a certe categorie di fornitori , o le preferenze di prezzo . Ciò vale anche per i criteri fondati su una misura in base alla quale gli offerenti debbano assumere una certa categoria di persone o debbano varare un programma di promozione delle pari opportunità, in altri termini per quei criteri totalmente sganciati dall'oggetto di un determinato appalto o alle sue condizioni di esecuzione. Dei siffatti criteri, che non siano utili ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rimangono esclusi dalle attuali direttive in considerazione dell'obiettivo ad esse assegnato, vale a dire valutare le qualità intrinseche di un prodotto o prestazione. L'applicazione di tali criterio sarebbe inoltre ritenuta incompatibile con gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) stipulato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio .
Criteri che prendano in considerazione aspetti sociali possono essere utilizzati ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui essi comportino un vantaggio economico per l'amministrazione aggiudicatrice collegato al prodotto o servizio oggetto dell'appalto .
Si pone, a questo punto, il problema di stabilire se, in virtù del concetto di "offerta economicamente più vantaggiosa", ciascuno dei criteri di aggiudicazione debba apportare un vantaggio economico diretto all'amministrazione aggiudicatrice, oppure se è sufficiente che ciascuno di essi sia misurabile in termini economici pur senza apportare un vantaggio economico diretto all'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'acquisto oggetto dell'appalto.
Si tratta di una questione posta alla Corte di giustizia europea nella causa C-513/99, la cui sentenza è attesa per la fine del 2001. La sentenza, riguardante una vertenza in materia ambientale, potrebbe per analogia apportare elementi di chiarimento in materia di criteri sociali .
Sia nel Libro verde che nella citata comunicazione sugli appalti pubblici , la Commissione ha chiaramente preso posizione a favore della prima interpretazione.
La Commissione sottolinea che le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre il rispetto di certe condizioni nell'esecuzione dell'appalto e dunque possono, in questa fase, prendere in considerazione il perseguimento di obiettivi sociali (v. infra, paragrafo 1.6)

1.4.2. Il " criterio addizionale "
Si tratta di una nozione sviluppata dalla Corte di giustizia europea .
Nella sentenza Beentjes, in cui per tale nozione é stata definita per la prima volta, la Corte ha sostenuto che un criterio relativo all'impiego di disoccupati di lunga durata non atteneva né all'accertamento dell'idoneità economica, finanziaria e tecnica del candidato, né ai criteri di aggiudicazione elencati nella direttiva. La Corte ha affermato che siffatto criterio è comunque compatibile con le direttive sugli appalti pubblici nei limiti in cui lo stesso si conforma a tutti i principi pertinenti del diritto comunitario.
Nella causa C-225/98, la Corte di giustizia ha affermato che le amministrazioni aggiudicatrici possono fondarsi su un criterio relativo alla lotta contro la disoccupazione, purché esso rispetti tutti i principi fondamentali di diritto comunitario, e soltanto nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici si trovino di fronte a due o più offerte economicamente equivalenti. In effetti, nel caso di specie questa condizione era stata considerata dallo Stato membro in questione come un criterio secondario non determinante dopo il confronto tra le offerte da un punto di vista puramente economico. Riguardo all'applicazione di un criterio di aggiudicazione connesso alla lotta contro la disoccupazione, infine, la Corte ha precisato che questo non deve avere effetti diretti o indiretti nei confronti di offerenti provenienti da altri Stati membri della Comunità e deve essere espressamente menzionato nel bando di gara affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere l'esistenza di una siffatta condizione.
I suddetti principi potrebbero altresì trovare applicazione nei confronti di altre condizioni in materia sociale.

1.5. Offerte anormalmente basse
Le attuali direttive sugli appalti pubblici si limitano ad obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a richiedere per iscritto delle precisazioni agli offerenti, le cui offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima di poter respingere tali offerte. L'amministrazione deve infatti verificare la composizione dell'offerta in esame e, qualora la ritenga poco affidabile, può respingerla, pur non essendo obbligata in tal senso dalle direttive. Negli Stati membri che abbiano adottato disposizioni a questo scopo, le amministrazioni aggiudicatrici potranno tuttavia essere obbligate a respingere le offerte anormalmente basse, invocando, ad esempio, l'inosservanza delle norme in materia di occupazione e di diritto del lavoro.
Le direttive riportano in un elenco esemplificativo alcune giustificazioni che l'amministrazione può prendere in considerazione, come l'economia del processo di fabbricazione, le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente. Allo stato attuale delle direttive, è possibile prendere in considerazione elementi relativi all'inosservanza delle norme in materia di sicurezza e occupazione al fine di respingere una offerta ritenuta troppo bassa rispetto alla prestazione. In sintonia con l'impostazione generale delle direttive, le modalità pratiche di un tale esame sono disciplinate dal diritto nazionale, fermo restando che esse devono rimanere soggette a contraddittorio.

1.6. Esecuzione dell'appalto
Obiettivi sociali possono essere perseguiti attraverso l'applicazione di clausole contrattuali o di " condizioni di esecuzione dell'appalto ", nei limiti in cui tale applicazione venga effettuata nel rispetto del diritto comunitario e, in particolare, la stessa non abbia un'incidenza discriminatoria, diretta o indiretta nei confronti degli offerenti di altri Stati membri .
Le amministrazioni aggiudicatrici possono definire le clausole contrattuali relative alla modalità di esecuzione di un appalto. La fase di esecuzione, infatti, non è, allo stato attuale del diritto comunitario, specificamente disciplinata dalle direttive sugli appalti pubblici.
Tuttavia, le clausole o condizioni di esecuzione devono rispettare il diritto comunitario ed in particolare non devono avere effetti discriminatori diretti o indiretti nei confronti di offerenti non nazionali (v. infra, paragrafo 3.2.).
In ogni caso, l'applicazione di siffatte clausole o condizioni deve aver luogo nel rispetto di tutte le norme procedurali delle direttive ed in particolare delle disposizioni di queste in materia di pubblicità . Tali clausole o condizioni non potranno consistere in specifiche tecniche (dissimulate), né riguarderanno l'accertamento dell'idoneità degli imprenditori in base alla loro capacità economica, finanziaria e tecnica, né tanto meno i criteri di aggiudicazione . In questo senso, " la clausola contrattuale deve essere indipendente dalla valutazione della capacità dell'offerente di eseguire i lavori o dalla valutazione dei criteri di aggiudicazione " .
Per ragioni di trasparenza, inoltre, tali condizioni dovranno essere menzionate nel bando di gara, onde consentire a tutti i candidati o offerenti di venirne a conoscenza .
Infine, l'esecuzione dei contratti di appalto deve, in ogni caso, essere effettuata nel rispetto di tutte le regole applicabili in vigore, segnatamente in materia sociale e di sicurezza (v. capitolo III).
La condizione di esecuzione configura un obbligo, riferito all'esecuzione del contratto, che deve essere accettato dal titolare dell'appalto. In linea di massima è dunque sufficiente che gli offerenti si impegnino, all'atto della presentazione delle offerte, a soddisfare tale esigenza in caso di aggiudicazione dell'appalto. L'offerta di un proponente che non accetti la condizione di esecuzione non sarebbe conforme al capitolato d'oneri e potrebbe, per questa ragione, essere respinta . Per contro, non è necessario soddisfare queste condizioni ai fini della presentazione dell'offerta.
L'amministrazione aggiudicatrice dispone di un'ampia gamma di possibilità per la definizione di clausole contrattuali in materia sociale. Qui di seguito viene riportato un elenco esemplificativo di particolari condizioni supplementari che l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe, nel rispetto delle succitate condizioni, imporre al titolare del contratto, e che le consentono di prendere in considerazione obiettivi sociali:
l'obbligo di assumere disoccupati, in particolare di lunga durata, o di introdurre azioni di formazione per disoccupati o giovani in sede di adempimento della prestazione ;
l'obbligo di realizzare, con riferimento all'esecuzione della prestazione, misure atte a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne o la diversità etnica o razziale ;
l'obbligo di rispettare nel merito le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'OIL sul luogo di esecuzione della prestazione qualora queste non siano ancora integrate nel diritto nazionale ;
l'obbligo di assumere, nel quadro dell'esecuzione dell'appalto, un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha luogo l'esecuzione dell'appalto, o di quello del titolare del contratto.
Va osservato che per gli appalti di forniture appare più difficile ipotizzare clausole contrattuali riferite alla modalità di esecuzione, nella misura in cui l'imposizione di clausole che comportino un adeguamento dell'organizzazione, della struttura o della politica di un'impresa stabilita nel territorio di un altro Stato membro potrebbe avere effetti discriminatori o generare una restrizione ingiustificata agli scambi.


II  APPALTI PUBBLICI CHE NON SONO OGGETTO DELLE DIRETTIVE

Le direttive sugli appalti pubblici si applicano soltanto a determinate categorie di appalti, in particolare a quelli il cui ammontare è uguale o superiore alla soglia indicata dalle stesse.
Il diritto comunitario lascia agli Stati membri la responsabilità di decidere se gli appalti pubblici non oggetto delle direttive comunitarie debbano o meno essere soggetti alle norme nazionali in materia.
Gli Stati membri sono altrettanto liberi, entro i limiti posti dal diritto comunitario, di decidere se gli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione delle direttive possano - o debbano - essere utilizzati al fine di soddisfare obiettivi diversi da quello del "miglior rapporto qualità/prezzo" perseguito dalle direttive sugli appalti pubblici.
Fatte salve le legislazioni nazionali in materia, per questi appalti le amministrazioni aggiudicatrici rimangono libere di definire e applicare criteri sociali di selezione e di aggiudicazione nel quadro delle rispettive procedure di aggiudicazione, a condizione che agiscano in conformità delle norme e dei principi generali del Trattato CE , con particolare riferimento alla garanzia di una trasparenza appropriata e al rispetto della parità di trattamento degli offerenti.
Saranno ammissibili le prassi che riservano degli appalti a favore di alcune categorie di persone, ad esempio i disabili ("laboratori protetti") o i disoccupati. Tali prassi non dovranno, tuttavia, generare discriminazioni dirette o indirette nei confronti di offerenti di altri Stati membri , né restrizioni ingiustificate agli scambi . Pertanto, qualora l'applicazione di simili misure preferenziali dia luogo ad una riserva di appalto a favore degli offerenti nazionali, questa sarebbe contraria alle norme e ai principi generali del Trattato CE. Al contrario, l'apertura della partecipazione all'appalto anche ai laboratori protetti degli altri Stati membri escluderebbe la configurazione di una discriminazione. Tuttavia, l'appalto dovrà essere aggiudicato, in particolare, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti (v. altresì il capitolo III).
Va ricordato che, oltre che nel quadro degli appalti non oggetto delle direttive, le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di una certa libertà di manovra anche in sede di aggiudicazione degli appalti relativi ai servizi di cui all'allegato IB della direttiva 92/50/CEE e all'allegato XVI-B della direttiva 93/38/CEE, in cui figura la maggior parte dei servizi a finalità "sociale" (ad esempio, servizi sociali e sanitari). Gli appalti di questo tipo sono, infatti, soggetti unicamente alle disposizioni delle direttive sugli appalti pubblici in materia di specifiche tecniche e di pubblicità (avviso di aggiudicazione). Non si applicano invece le norme dettagliate in materia di selezione dei candidati e di aggiudicazione. Le procedure di aggiudicazione di questi appalti di servizi rimane comunque soggetta al diritto nazionale oltre che alle norme e ai principi del Trattato precedentemente ricordati.


III    DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI

3.1 Introduzione
Innanzitutto é opportuno ricordare che sebbene le direttive sugli appalti pubblici non contengano disposizioni specifiche in tal senso, l'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione di un appalto pubblico deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le regole, normative, disposizioni e obblighi - di carattere nazionale, internazionale o comunitario -, la cui applicazione è obbligatoria in materia sociale. Questi obblighi saranno, all'occorrenza, riportati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le direttive sugli appalti pubblici prevedono sin da ora la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici indichino - o siano obbligate da uno Stato membro ad indicare - nel capitolato d'oneri, la o le autorità nazionali da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro la cui applicazione è obbligatoria nella località in cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi .
Tra questi obblighi rientra, in particolare, il rispetto delle norme nazionali che recepiscono le direttive comunitarie in materia sociale. Particolarmente attinenti al contesto degli appalti pubblici sono le direttive in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché le direttive concernenti il " trasferimento di imprese " e il " distacco dei lavoratori " (v. infra, paragrafo 3.2.2.2), nonché le recenti direttive in materia di parità di trattamento .
Simili obblighi possono inoltre derivare da alcune convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) . Con particolare riferimento alle norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, i principi e i diritti fondamentali sul lavoro definiti dall'OIL si applicano nella loro interezza agli Stati membri .
Le offerte di candidati che non abbiano tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro indicate dall'amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d'oneri non potranno essere ritenute conformi al capitolato d'oneri. Deve inoltre essere sottolineato che le offerte che non abbiano tenuto sufficientemente conto di detti obblighi rischiano di apparire anormalmente basse rispetto alla prestazione e, quindi, eventualmente, di essere respinte in quanto tali (v. supra, paragrafo 1.5).
Sono stati più volte posti interrogativi concernenti l'interpretazione e l'applicazione di alcune regole o normative in materia sociale la cui osservanza è obbligatoria in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici e la cui individuazione sembrerebbe, però, problematica proprio con riferimento agli appalti pubblici, in particolare nella fase di esecuzione. Si pongono spesso interrogativi relativamente all'applicazione del diritto del lavoro e delle norme in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro ai lavoratori distaccati da un'impresa che prestano servizio in un altro Stato membro, nella misura in cui tali condizioni vengono prese in considerazione all'atto della preparazione delle offerte. Un'altra questione che spesso emerge nel campo degli appalti pubblici riguarda la riassunzione, da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, di una parte o di tutti i dipendenti del precedente titolare.
La valutazione della portata degli obblighi rilevanti in materia sociale può, inoltre, svolgere un ruolo importante ai fini del trattamento e della verifica delle offerte sospettate di essere anormalmente basse.
Nella presente comunicazione, la Commissione intende ricordare la portata di tali disposizioni e obblighi comunitari particolarmente rilevanti onde precisare le risposte agli interrogativi di cui sopra.

3.2  Determinazione delle condizioni di lavoro applicabili
In materia di norme e regole - nazionali, internazionali o comunitarie - obbligatorie in materia sociale, è opportuno distinguere le situazioni a carattere transfrontaliero dalle altre (che possono, in linea di massima, essere considerate meramente nazionali).
Nelle situazioni "nazionali" le amministrazioni aggiudicatrici, gli offerenti e i contraenti sono tenuti a rispettare, come minimo, tutti gli obblighi relativi alla sicurezza e alle condizioni di lavoro, compresi quelli inerenti a diritti collettivi e individuali posti dalla legislazione in materia di lavoro, dalla giurisprudenza e/o da contratti collettivi, nei limiti in cui siano compatibili con la legislazione comunitaria e le norme e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di parità di trattamento e di non discriminazione.
Nelle situazioni transfrontaliere, i prestatori di servizi devono anzitutto rispettare le esigenze imperative giustificate dall'interesse generale che vigono nello Stato ospite (l'elenco di queste norme è stato "comunitarizzato" dalla direttiva 96/71/CE, - v. infra punto 3.2.1.2 -), senza con ciò violare il principio di parità di trattamento.
Nelle due situazioni, possono, tuttavia, essere applicate (e nel caso, devono anche essere rispettate) delle disposizioni più favorevoli ai lavoratori, a condizione che queste siano compatibili con il diritto comunitario.

3.2.1 I limiti posti dal diritto comunitario all'applicazione delle disposizioni nazionali
3.2.1.1 Il Trattato

La circostanza che le disposizioni pertinenti possano essere applicate soltanto nei limiti in cui siano compatibili con il diritto comunitario solleva la questione dei limiti e delle restrizioni che esso impone.
Una giurisprudenza costante, sintetizzata dalla Corte nella sentenza Arblade , stabilisce che l'articolo 49 (ex 59) del Trattato prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi . Inoltre, anche in mancanza di un'armonizzazione in materia, la libera prestazione dei servizi in quanto principio fondamentale del Trattato può essere limitata soltanto da normative giustificate da esigenze imperative d'interesse generale che si applichino a qualsiasi soggetto o impresa che svolge un'attività sul territorio dello Stato membro ospite, laddove tale interesse generale non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nel proprio Stato di residenza . L'applicazione delle normative nazionali di uno Stato membro ai prestatori stabiliti in altri Stati membri deve, inoltre, essere atta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito, senza andare oltre quanto necessario per la sua realizzazione .
Tra le esigenze imperative giustificate dall'interesse generale già riconosciute dalla Corte rientrano, in particolare, la tutela dei lavoratori , compresi quelli del settore edile . Al contrario, considerazioni di ordine amministrativo non possono giustificare la deroga, da parte di uno Stato membro, alle norme del diritto comunitario tanto più quando la deroga di cui trattasi ha l'effetto di escludere o limitare l'esercizio di una delle libertà fondamentali del diritto comunitario . Va sottolineato che le esigenze imperative motivate dall'interesse generale alla base delle disposizioni sostanziali di una normativa possono altresì giustificare le misure di controllo necessarie per garantirne il rispetto .
L'esclusione dalla partecipazione ad un appalto pubblico di un'impresa stabilita in un altro Stato membro in quanto non firmataria del contratto collettivo nazionale in vigore nel settore interessato nel paese dell'amministrazione aggiudicatrice, non solo sarebbe contraria alle direttive sugli appalti pubblici, ma potrebbe altresì costituire una violazione del principio della libera prestazione di servizi e, eventualmente, del diritto di stabilimento .

3.2.1.2. Disposizioni di diritto derivato particolarmente rilevanti in materia di appalti pubblici
Direttiva 96/71/CE ("distacco dei lavoratori")

Secondo la giurisprudenza della Corte , il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano l'applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali, soprattutto in materia di minimi salariali, a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro.
Partendo da questa giurisprudenza della Corte e dalle disposizioni pertinenti della Convenzione di Roma del 1980 , la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, ha lo scopo di coordinare le legislazioni degli Stati membri al fine di "integrare nel quadro comunitario" le norme imperative di interesse generale e trasformare le " opportunità " negli Stati membri in obblighi comunitari nel quadro di situazioni transnazionali. Questo atto comunitario cerca di garantire sia le libertà fondamentali del trattato che la tutela dei lavoratori, ed intende offrire maggior sicurezza giuridica alle imprese in quanto prestatrici di servizi e ai lavoratori distaccati nell'ambito della libera prestazione di servizi. Si tratta di un testo che, nel diritto comunitario del lavoro, garantisce un'importante tutela ai lavoratori. In tal senso, la direttiva contiene un elenco comune di norme di protezione minima cui deve attenersi, nel paese ospite, il datore di lavoro che distacca i dipendenti nelle suddette situazioni. Essa fa sì che, nel quadro degli appalti pubblici, le regole del gioco siano uguali per tutti gli offerenti e garantisce chiarezza giuridica sugli elementi da prendere in considerazione ai fini della preparazione delle offerte.
Questo " nocciolo duro " di norme imperative di protezione minima deriva da disposizioni legislative oppure da contratti collettivi dichiarati di applicazione generale (a norma della direttiva) e riguarda le seguenti materie:
periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
durata minima delle ferie annuali retribuite;
tariffe minime salariali;
condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro interinale;
sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro o di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.
Occorre notare che la direttiva prevede che le norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro dichiarati di applicazione generale sono obbligatoriamente applicabili al settore dell'edilizia. Gli Stati membri possono tuttavia estendere l'applicazione di tali norme ad altri settori. Le norme derivanti da disposizioni legislative si applicano a tutti i settori.
La direttiva relativa al " distacco dei lavoratori " introduce dunque alcune " clausole sociali " nei rapporti tra un prestatore di servizi che opera in uno Stato membro e il beneficiario della prestazione, che può essere un'autorità pubblica, localizzato in un altro Stato membro (Stato membro ospite). Il prestatore che distacca i propri dipendenti nello Stato membro ospite deve rispettare una serie di prescrizioni minime relative al diritto del lavoro vigente in tale Stato.
Direttiva 2001/23/CE (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di " trasferimento d'imprese ")
L'eventualità che un'impresa, a seguito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, rilevi alcune attività esercitate fino a quel momento da un'altra impresa, potrebbe rientrare nel campo di applicazione della direttiva in materia di "trasferimento d'imprese". Tale trasferimento potrebbe, infatti, avvenire in relazione all'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico , ad un processo di privatizzazione di un settore con trasferimento di un ente sotto forma di regime di concessione amministrativa o in seguito ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, ad esempio un appalto di servizi .
La direttiva comunitaria applicabile in materia mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere delle persone che sono tutelate in quanto lavoratori ai sensi delle disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro , indipendentemente dalla natura delle funzioni svolte da dette persone .
Il criterio essenziale e decisivo per stabilire se la direttiva sul "trasferimento d'imprese", sia di applicazione in un caso di specie, e in particolare se si configuri un trasferimento ai sensi di detta direttiva stessa, consiste nel mantenimento della propria identità da parte dell'entità trasferita , che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa . La nozione di entità si riferisce dunque ad un insieme organizzato in maniera stabile di persone ed elementi che permettono l'esercizio di un'attività economica che persegue un proprio obiettivo . Per poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un'entità, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi. Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente dal giudice nazionale competente ad eseguire detta valutazione .
L'assenza di un vincolo contrattuale tra cedente (vecchio titolare dell'appalto) e cessionario (nuovo titolare dell'appalto), ancorché possa costituire un indizio di assenza di trasferimento ai sensi della direttiva, non può rivestire una importanza determinante al riguardo . La direttiva trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell'impresa che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa .
Come confermato dalla recente sentenza nella causa Oy Liikenne summenzionata, il verificarsi del trasferimento in seguito ad un procedimento di aggiudicazione non pone problemi specifici in ordine all'applicazione della direttiva sul "trasferimento d'imprese". Inoltre, le due direttive non sono incompatibili in considerazione dei rispettivi obiettivi . Dalla giurisprudenza della Corte in materia di appalti pubblici si evince peraltro l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di informare gli offerenti circa tutte le condizioni associate all'esecuzione dell'appalto, affinché essi possano tenerne conto ai fini della preparazione delle offerte. Pertanto, al momento di presentare un'offerta, l'operatore deve anche essere in grado di valutare se, qualora la stessa dovesse risultare vincente, egli avrà interesse a riacquistare dall'attuale appaltatore significativi elementi patrimoniali ed a rilevare in tutto o in parte il suo personale, ovvero se sarà obbligato a farlo ed eventualmente se si troverà in una situazione di trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE .