Direttiva
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un
comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni
comunitarie
DIRETTIVA
94/45/CE DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1994 riguardante l'istituzione di un
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni
comunitarie
IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla politica
sociale, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare il suo articolo, 2, paragrafo 2,
vista
la proposta della Commissione (1),
visto
il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando
in conformità all'articolo 189 C del trattato (3),
considerando
che, in base al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato che
istituisce la Comunità europea, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la
Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese (in appresso
denominati " Stati membri "), desiderando mettere in atto la Carta
sociale del 1989, hanno concluso un accordo sulla politica sociale;
considerando
che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 di detto accordo il Consiglio può
adottare mediante direttive le prescrizioni minime;
considerando
che, in virtù dell'articolo 1 di tale accordo, la Comunità e gli Stati membri
hanno segnatamente per obiettivo la promozione del dialogo sociale;
considerando
che il punto 17 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori stabilisce tra l'altro che " occorre sviluppare l'informazione,
la consultazione e la partecipazione dei lavoratori secondo modalità adeguate,
tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri "; che la Carta
prevede che " ciò vale in particolare nelle imprese o nei gruppi che hanno
stabilimenti o imprese situati in più Stati membri ";
considerando
che, malgrado l'esistenza di un ampio consenso tra la maggioranza degli Stati
membri, il Consiglio non è stato in grado di deliberare sulla direttiva
riguardante la costituzione di un comitato aziendale europeo nelle imprese o nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in vista dell'informazione e della
consultazione dei lavoratori (4), direttiva modificata il 3 dicembre 1991 (5);
considerando
che la Commissione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla
politica sociale, ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul
possibile orientamento di un'azione comunitaria nel campo dell'informazione e
della consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
considerando
che la Commissione, ritenendo opportuna dopo questa consultazione un'azione
comunitaria, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della
proposta prevista, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo
suddetto, e che queste hanno trasmesso il loro parere alla Commissione;
considerando
che, al termine di questa seconda fase di consultazioni, le parti sociali non
hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che
potrebbe portare alla conclusione di un accordo, nei termini di cui all'articolo
4 dell'accordo;
considerando
che il funzionamento del mercato interno comporta un processo di concentrazione
di imprese, di fusioni transfrontaliere, di acquisizioni di controllo e di
associazioni e, di conseguenza, una transnazionalizzazione delle imprese e dei
gruppi di imprese; che, se si vuole che le attività economiche si sviluppino
armoniosamente, occorre che le imprese e i gruppi di imprese che operano in più
di uno Stato membro informino e consultino i rappresentanti dei lavoratori
interessati dalle loro decisioni;
considerando
che le procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori previste
dalle legislazioni o dalle prassi degli Stati membri sono spesso incompatibili
con la struttura transnazionale dei soggetti che adottano le decisioni
riguardanti i lavoratori; che ciò può provocare disuguaglianze di trattamento
tra i lavoratori sulle cui condizioni incidono le decisioni di una stessa
impresa o gruppo di imprese;
considerando
che si devono adottare adeguati provvedimenti volti a garantire che i lavoratori
delle imprese di dimensioni comunitarie o dei gruppi di imprese di dimensioni
comunitarie siano adeguatamente informati e consultati in casi in cui le
decisioni che influiscono sulle loro condizioni siano prese in uno Stato membro
diverso da quello in cui lavorano;
considerando
che, per garantire che i lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese che
operano in più Stati membri siano adeguatamente informati e consultati, occorre
istituire un comitato aziendale europeo o porre in atto altre procedure adeguate
per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori;
considerando
che appare a tal fine necessario definire la nozione di impresa controllante,
esclusivamente per quanto attiene alla presente direttiva e lasciando
impregiudicate le definizioni delle nozioni di gruppo e di controllo che
potrebbero essere adottate in testi che saranno elaborati in futuro;
considerando
che i meccanismi per l'informazione e la consultazione dei lavoratori di queste
imprese o di questi gruppi devono comprendere tutti gli stabilimenti ovvero
tutte le imprese del gruppo situate negli Stati membri, indipendentemente dal
fatto che l'amministrazione centrale dell'impresa o - se si tratta di un gruppo
di imprese - la direzione centrale dell'impresa controllante sia o meno situata
nel territorio degli Stati membri;
considerando
che, in conformità del principio dell'autonomia delle parti, spetta ai
rappresentanti dei lavoratori e alla direzione dell'impresa o dell'impresa che
esercita il controllo di un gruppo determinare di comune accordo la natura, la
composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento, le procedure e le
risorse finanziarie del comitato aziendale europeo o di altre procedure per
l'informazione e la consultazione, in modo da far sì che esse siano adeguate
alla loro situazione particolare;
considerando
che, in conformità al principio della sussidiarietà, è compito degli Stati
membri di determinare quali siano i rappresentanti dei lavoratori e,
segnatamente, di prescrivere, ove lo reputino opportuno, una rappresentanza
equilibrata delle varie categorie di lavoratori;
considerando,
tuttavia, che è opportuno prevedere talune prescrizioni accessorie che saranno
applicabili qualora le parti lo decidano, in caso di rifiuto da parte della
direzione centrale di avviare negoziati o in caso di mancato accordo al termine
degli stessi;
considerando
inoltre che i rappresentanti dei lavoratori possono decidere di non richiedere
l'istituzione di un comitato aziendale europeo, o che le parti interessate
possono convenire su altre procedure per l'informazione e la consultazione
transnazionale dei lavoratori;
considerando
che, salva la facoltà delle parti di decidere altrimenti, il comitato aziendale
europeo istituito in assenza di accordo tra le stesse al fine di realizzare
l'obiettivo della presente direttiva, deve essere informato e consultato
riguardo alle attività dell'impresa o del gruppo di imprese, in modo da poterne
misurare le possibili conseguenze sugli interessi dei lavoratori di almeno due
Stati membri; che, a tal fine, l'impresa o l'impresa controllante deve essere
tenuta a comunicare ai rappresentanti designati dei lavoratori le informazioni
generali riguardanti gli interessi di questi ultimi e le informazioni
riguardanti in modo più specifico gli aspetti delle attività dell'impresa o
del gruppo di imprese che influiscono sugli interessi dei lavoratori; che il
comitato aziendale europeo deve avere la facoltà di formulare un parere al
termine della riunione;
considerando
che talune decisioni che influenzano considerevolmente gli interessi dei
lavoratori devono formare oggetto di informazione e consultazione specifica dei
rappresentanti designati dei lavoratori, nei termini di tempo più ristretti
possibile;
considerando
che è opportuno prescrivere che i rappresentanti dei lavoratori godano,
nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle garanzie
analoghe a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla
legislazione e/o dalle prassi vigenti nel paese in cui sono impiegati; che essi
non devono subire alcuna discriminazione per il fatto del legittimo esercizio
della loro attività e devono godere di una protezione adeguata in materia di
licenziamento e di altre sanzioni;
considerando
che le disposizioni sull'informazione e sulla consultazione dei lavoratori
stabilite dalla presente direttiva debbono essere attuate, nel caso di
un'impresa o di un'impresa che esercita il controllo di un gruppo la cui
direzione centrale sia situata fuori dal territorio degli Stati membri, dal suo
rappresentante in uno Stato membro, eventualmente designato, oppure, in assenza
di tale rappresentante, dallo stabilimento o dall'impresa controllata che
impiega il più alto numero di lavoratori negli Stati membri;
considerando
che è opportuno accordare un trattamento specifico alle imprese e ai gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie in cui esiste, alla data di messa in
applicazione della direttiva, un accordo applicabile all'insieme dei lavoratori
che prevede l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori;
considerando
che gli Stati membri devono prendere provvedimenti adeguati in caso di mancata
applicazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1
Oggetto
1. La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all'informazione e
alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
2.
A tal fine è istituito un comitato aziendale europeo o una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la
procedura prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, al fine di informare e di
consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti
dalla presente direttiva.
3.
In deroga al paragrafo 2, allorché un gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), comprende una o
più imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) o c), il comitato aziendale europeo
viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi
di cui all'articolo 6.
4.
Fatto salvo un campo di applicazione più ampio in virtù degli accordi di cui
all'articolo 6, i poteri e le competenze dei comitati aziendali europei e la
portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori,
istituiti per realizzare l'obiettivo indicato nel paragrafo 1, riguardano, nel
caso di un'impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati
negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate.
5.
Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva non si applichi al
personale navigante della marina mercantile.
Articolo
2
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
" impresa di dimensioni comunitarie ", un'impresa che impiega almeno 1
000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in
almeno due Stati membri;
b)
" gruppo di imprese ", un gruppo costituito da una impresa
controllante e dalle imprese da questa controllate;
c)
" gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ", un gruppo di imprese
che soddisfa le condizioni seguenti:
-
il gruppo impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri,
-
almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi, e
-
almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato
membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori
in un altro Stato membro;
d)
" rappresentanti dei lavoratori ", i rappresentanti dei lavoratori ai
sensi delle legislazioni e/o delle prassi nazionali;
e)
" direzione centrale ", la direzione centrale dell'impresa di
dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie, dell'impresa controllante;
f)
" consultazione ", lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un
dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi
altro livello di direzione più appropriato;
g)
" comitato aziendale europeo ", il comitato istituito conformemente
all'articolo 1, paragrafo 2 o alle disposizioni dell'allegato, onde attuare
l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
h)
" delegazione speciale di negoziazione ", la delegazione istituita
conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, per negoziare con la direzione
centrale l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 2.
2.
Ai fini della presente direttiva, i limiti prescritti per i dipendenti si basano
sul numero medio di lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, impiegati
negli ultimi due anni. Il calcolo è effettuato in base alle legislazioni e/o
alle prassi nazionali.
Articolo
3
Definizione
della nozione di " impresa controllante " 1. Ai fini della presente
direttiva si intende per " impresa controllante " un'impresa che può
esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa (" impresa
controllata "), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà,
della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano.
2.
Si presume la possibilità di esercitare un'influenza dominante, salvo prova
contraria, se un'impresa, direttamente o indirettamente nei confronti di
un'altra impresa:
a)
detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure
b)
dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale
dell'impresa, oppure,
c)
può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza dell'impresa.
3.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i diritti di voto e di nomina
dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa
controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma
per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.
4.
Nonostante il disposto dei paragrafi 1 e 2, un'impresa non è considerata una
" impresa controllante " rispetto ad un'altra impresa di cui possiede
pacchetti azionari, allorché si tratta di una società ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 5, lettere a) o c) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio,
del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione
tra imprese (6).
5.
Il semplice fatto che una persona delegata svolga le sue funzioni, in forza
della legislazione di uno Stato membro in materia di liquidazione, fallimento,
insolvenza, cessazione dei pagamenti concordato o altra procedura analoga, non
fa presumere l'influenza dominante.
6.
Per determinare se un'impresa sia una " impresa controllante " si
applica la legislazione dello Stato membro da cui essa è disciplinata.
Nel
caso in cui un'impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato
membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono
situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante,
quella dello Stato membro sul territorio del quale è situata la direzione
centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.
7.
Allorché, in caso di conflitto di leggi nell'applicazione del paragrafo 2, due
o più imprese di un gruppo rispondono a uno o più criteri stabiliti al
medesimo paragrafo 2, l'impresa che soddisfa il criterio fissato alla lettera c)
è considerata impresa controllante, salvo prova che un'altra impresa possa
esercitare un'influenza dominante.
SEZIONE
II ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO O DI UNA PROCEDURA PER
L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Articolo
4
Responsabilità
dell'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori 1. La direzione centrale è
responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari
all'istituzione del comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione, previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, per
l'impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2.
Allorché la direzione centrale non è situata in uno Stato membro, il
rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, che è opportuno
designare - se del caso - assume la responsabilità di cui al paragrafo 1.
In
mancanza di detto rappresentante, la responsabilità di cui al paragrafo 1
incombe alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega
il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
3.
Ai fini della presente direttiva, il rappresentante o i rappresentanti o, in
mancanza di questi, la direzione di cui al paragrafo 2, secondo comma sono
considerati come direzione centrale.
Articolo
5
Delegazione
speciale di negoziazione 1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1,
paragrafo 1 la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100
lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti
situati in non meno di due Stati membri diversi.
2.
A tal fine, è istituita una delegazione speciale di negoziazione secondo gli
orientamenti in appresso.
a)
Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o di designazione dei
membri della delegazione speciale di negoziazione che devono essere eletti o
designati nel loro territorio.
Gli
Stati membri fanno sì che i lavoratori delle imprese e/o degli stabilimenti in
cui non esistono rappresentanti dei lavoratori, per motivi indipendenti dalla
volontà degli stessi, abbiano il diritto di eleggere o di designare i membri
della delegazione speciale di negoziazione.
Il
secondo comma lascia impregiudicate le legislazioni e/o prassi nazionali che
prevedono limiti minimi per la costituzione di un organo di rappresentanza dei
lavoratori.
b)
La delegazione speciale di negoziazione è composta da un minimo di tre e un
massimo di 17 membri.
c)
In occasione di tali elezioni o designazioni occorre garantire:
-
in primo luogo, la rappresentanza di una persona per ogni Stato membro in cui
l'impresa di dimensioni comunitarie conta uno o più stabilimenti o in cui il
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie conta l'impresa controllante o una o
più imprese controllate;
-
in secondo luogo, la rappresentanza di un numero di membri supplementari
proporzionale al numero di lavoratori impiegati negli stabilimenti, nell'impresa
controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dalla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio è situata la direzione
centrale.
d)
La direzione centrale e le direzioni locali sono informate della composizione
della delegazione speciale di negoziazione.
3.
La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la
direzione centrale e tramite accordo scritto, il campo d'azione, la
composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del o dei comitati
aziendali europei, ovvero le modalità di attuazione di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori.
4.
Al fine di concludere un accordo in conformità dell'articolo 6, la direzione
centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne
informa le direzioni locali.
Ai
fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere
assistita da esperti di sua scelta.
5.
La delegazione speciale di negoziazione può decidere, con almeno due terzi dei
voti, di non avviare negoziati in conformità del paragrafo 4 o di annullare i
negoziati già in corso.
Tale
decisione pone termine alla procedura volta a stipulare l'accordo di cui
all'articolo 6. Quando è adottata una siffatta decisione, le disposizioni
dell'allegato non sono applicabili.
Una
nuova richiesta per convocare la delegazione speciale di negoziazione può
essere avanzata non prima di due anni dopo la decisione di cui sopra, salva la
fissazione - da parte degli interessati - di un termine più breve.
6.
Le spese relative ai negoziati di cui ai paragrafi 3 e 4 sono sostenute dalla
direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di
negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione.
Nel
rispetto di questo principio, gli Stati membri possono fissare norme di bilancio
per quanto riguarda il finanziamento della delegazione speciale di negoziazione.
Possono in particolare limitarsi a sostenere le spese per un solo esperto.
Articolo
6
Contenuto
dell'accordo 1. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione
devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle
modalità di attuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori
previste dall'articolo 1, paragrafo 1.
2.
Fatta salva l'autonomia delle parti, l'accordo previsto dal paragrafo 1,
stipulato per iscritto tra la direzione centrale e la delegazione speciale di
negoziazione determina:
a)
le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o gli
stabilimenti dell'impresa di dimensioni comunitarie interessati dall'accordo;
b)
la composizione del comitato aziendale europeo, in numero di membri, la
distribuzione dei seggi e la durata del mandato;
c)
le attribuzioni e la procedura d'informazione e di consultazione del comitato
aziendale europeo;
d)
il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale
europeo;
e)
le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato aziendale europeo;
f)
la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo.
3.
La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione possono decidere
per iscritto di istituire uno o più procedure per l'informazione e la
consultazione, anziché un comitato aziendale europeo.
L'accordo
deve stabilire secondo quali modalità i rappresentanti dei lavoratori hanno il
diritto di riunirsi per procedere a uno scambio di idee in merito alle
informazioni che sono loro comunicate.
Queste
informazioni riguardano segnatamente questioni transnazionali che incidono
notevolmente sugli interessi dei lavoratori.
4.
Gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono sottoposti, tranne disposizione
contraria in tali accordi, alle prescrizioni accessorie che figurano
nell'allegato.
5.
Ai fini della conclusione degli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3, la
delegazione speciale di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.
Articolo
7
Prescrizioni
accessorie 1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicato
all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano le prescrizioni accessorie previste
dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale:
-
qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano
in tal senso, ovvero
-
qualora la direzione centrale rifiuti l'apertura di negoziati in un periodo di
sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ovvero
-
qualora - entro tre anni a decorrere da tale richiesta - le parti in causa non
siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e qualora la
delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista
all'articolo 5, paragrafo 5.
2.
Le prescrizioni accessorie di cui al paragrafo 1, stabilite nella legislazione
dello Stato membro, devono soddisfare le disposizioni dell'allegato.
SEZIONE
III DISPOSIZIONI VARIE
Articolo
8
Informazioni
riservate 1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale
di negoziazione e del comitato aziendale europeo, nonché gli esperti che
eventualmente li assistono, non siano autorizzati a rilevare a terzi le
informazioni loro fornite in via riservata.
La
stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano
nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione.
L'obbligo
sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al primo e al secondo
comma, a prescindere dal luogo in cui si trovino.
2.
Ciascuno Stato membro dispone che, nei casi specifici e nelle condizioni e
limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, la direzione centrale situata nel
proprio territorio non sia obbligata a comunicare informazioni che, secondo
criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al
funzionamento delle imprese interessate o da arrecar loro danno.
Lo
Stato membro interessato può subordinare tale deroga ad un'autorizzazione
amministrativa o giudiziaria preliminare.
3.
Ciascuno Stato membro può stabilire disposizioni specifiche a favore della
direzione centrale delle imprese e degli stabilimenti situati nel suo territorio
che perseguano direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico
in materia di informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla
data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni specifiche già
esistano nella legislazione nazionale.
Articolo
9
Funzionamento
del comitato aziendale europeo e della procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori La direzione centrale e il comitato aziendale
europeo operano con spirito di collaborazione nell'osservanza dei loro diritti e
obblighi reciproci.
La
stessa disposizione vale per la collaborazione tra la direzione centrale e i
rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e
la consultazione dei lavoratori.
Articolo
10
Protezione
dei rappresentanti dei lavoratori I membri della delegazione speciale di
negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei
lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 3 godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della
stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei
lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono
impiegati.
Ciò
riguarda, in particolare, la partecipazione alle riunioni della delegazione
speciale di negoziazione, del comitato aziendale europeo o a ogni altra riunione
attuata nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e il
pagamento della loro retribuzione, per i membri che fanno parte del personale
dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, durante il
periodo di assenza necessario allo svolgimento delle loro funzioni.
Articolo
11
Osservanza
della presente direttiva 1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la
direzione degli stabilimenti di un'impresa di dimensioni comunitarie e la
direzione delle imprese del gruppo d'imprese di dimensioni comunitarie situati
nel suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i
lavoratori stessi di tali stabilimenti o imprese rispettino gli obblighi
stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la direzione
centrale sia situata o meno nel suo territorio.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta delle parti interessate
dall'applicazione della presente direttiva, le imprese rendano disponibili le
informazioni sul numero dei lavoratori di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettere a e c).
3.
Gli Stati membri prevedono misure appropriate in caso di inosservanza delle
disposizioni della presente direttiva; essi predispongono - in particolare -
procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto
degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
4.
Quando applicano l'articolo 8, gli Stati membri prevedono procedure
amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori
possono avviare qualora la direzione centrale esiga la riservatezza o non
fornisca informazioni in conformità dell'articolo 8 medesimo.
Queste
procedure possono includere procedure destinate a salvaguardare la riservatezza
delle informazioni in questione.
Articolo
12
Relazioni
fra la presente direttiva e altre disposizioni 1. La presente direttiva non
pregiudica i provvedimenti adottati in base alla direttiva 75/129/CEE el
Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (7), e
alla direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti
o di parti di stabilimenti (8).
2.
La presente direttiva non pregiudica i diritti in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori vigenti negli ordinamenti nazionali.
Articolo
13
Accordi
in vigore 1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le imprese di dimensioni
comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in cui esiste già,
o alla data stabilita all'articolo 14, paragrafo 1 ovvero a una data, precedente
a quest'ultima, di recepimento nello Stato membro interessato, un accordo
applicabile all'insieme dei lavoratori che prevede una informazione e una
consultazione transnazionale dei lavoratori, non sono sottoposti agli obblighi
derivanti dalla presente direttiva.
2.
Quando giungono a scadenza gli accordi di cui al paragrafo 1, le parti che li
hanno approvati possono decidere in comune di prorogarli.
In
caso contrario, si applicano le disposizioni della presente direttiva.
Articolo
14
Disposizioni
finali 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 22
settembre 1996 o si accertano, entro tale data, che le parti sociali mettano in
atto di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri devono
adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in
qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente
direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.
Articolo
15
Verifica
da parte della Commissione Al più tardi il 22 settembre 1999, la Commissione
riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello
europeo, le modalità di applicazione della stessa e - in particolare - esamina
la validità dei limiti numerici per il personale e propone al Consiglio, se del
caso, le necessarie modifiche.
Articolo
16
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Bruxelles,
22 settembre 1994.
(1)
GU n. C 135 del 18. 5. 1994, pag. 8 e GU n. C 199 del 21. 7. 1994, pag. 10.
(2)
Parere reso il 1o giugno 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3)
Parere del Parlamento europeo del 4 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994) e
posizione comune del Consiglio del 18 luglio 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994,
pag. 37).
(4)
GU n. C 39 del 15. 2. 1991, pag. 10.
(5)
GU n. C 336 del 31. 12. 1991, pag. 11.
(6)
GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1.
(7)
GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29. Modificata da ultimo dalla direttiva
92/56/CEE (GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 3).
(8)
GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.
ALLEGATO
PRESCRIZIONI
ACCESSORIE di cui all'articolo 7 della direttiva
1.
Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1, paragrafo 1 della
direttiva e nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva è
istituito un comitato aziendale europeo, le cui composizione e competenze sono
disciplinate dalle seguenti norme:
a)
Le competenze del comitato aziendale europeo si limitano all'informazione e alla
consultazione sulle questioni che riguardano l'insieme dell'impresa di
dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, oppure
almeno due stabilimenti o imprese del gruppo, situati in Stati membri diversi.
Nel
caso delle imprese o dei gruppi di imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2
della direttiva le competenze del comitato aziendale europeo si limitano alle
materie che riguardano tutti gli stabilimenti o tutte le imprese del gruppo
situati negli Stati membri o che riguardano almeno due degli stabilimenti o
imprese del gruppo situati in Stati membri diversi.
b)
Il comitato aziendale europeo è composto da lavoratori dell'impresa o del
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie eletti o designati al loro interno
dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei
lavoratori.
I
membri del comitato aziendale europeo sono eletti o designati conformemente alle
legislazioni e/o alle prassi nazionali.
c)
Il comitato aziendale europeo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 30
membri.
Se
le sue dimensioni lo giustificano, esso elegge nel suo seno un comitato ad hoc
composto al massimo da tre membri.
Esso
adotta il suo regolamento interno.
d)
In occasione dell'elezione o della designazione dei membri del comitato
aziendale europeo occorre garantire:
-
in primo luogo, la rappresentanza di una persona per Stato membro in cui
l'impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o più stabilimenti, oppure in
cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possiede l'impresa
controllante o una o più imprese controllate;
-
in secondo luogo, la rappresentanza di un numero di membri supplementari
proporzionale al numero di lavoratori occupati negli stabilimenti, nell'impresa
controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dalla
legislazione dello Stato nel cui territorio è situata la direzione centrale.
e)
La direzione centrale, o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato,
è informata della composizione del comitato aziendale europeo.
f)
Quattro anni dopo la sua istituzione, il comitato aziendale europeo delibera in
merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui all'articolo 6 della
direttiva oppure di mantenere l'applicazione delle prescrizioni accessorie
adottate in conformità del presente allegato.
Qualora
si decida di negoziare un accordo in conformità dell'articolo 6 della
direttiva, si applicano mutatis mutandis gli articoli 6 e 7 della direttiva e
l'espressione " delegazione speciale di negoziazione " è sostituita
dal " comitato aziendale europeo ".
2.
Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale
una volta all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione
elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività
dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro
prospettive. Le direzioni locali ne sono informate.
La
riunione verte in particolare sui seguenti aspetti dell'impresa: situazione
economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, produzione e
vendite, situazione e evoluzione probabile dell'occupazione, investimenti,
cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi
metodi di lavoro e di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione,
fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli
stabilimenti o di parti importanti degli stessi e licenziamenti collettivi.
3.
Qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli
interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura
di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, il comitato
ristretto o, ove non esista, il comitato aziendale europeo ha il diritto di
esserne informato. Quest'ultimo ha diritto di riunirsi su sua richiesta, con la
direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato,
nell'ambito dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie,
avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e
consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei
lavoratori.
Alla
riunione organizzata con il comitato ristretto hanno diritto di partecipare i
membri del comitato aziendale europeo eletti o designati dagli stabilimenti e/o
dalle imprese direttamente interessati dalle misure in questione.
Questa
riunione di informazione e di consultazione si effettua quanto prima, in base a
una relazione elaborata dalla direzione centrale, o da qualsiasi altro livello
di direzione appropriato dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di
imprese di dimensioni comunitarie, su cui può essere formulato un parere al
termine della riunione o entro un periodo ragionevole.
Questa
riunione lascia impregiudicate le prerogative della direzione centrale.
4.
Gli Stati membri possono prevedere regole per quanto riguarda la presidenza
delle riunioni di informazione e di consultazione.
Prima
delle riunioni con la direzione centrale il comitato aziendale europeo o il
comitato ad hoc ristretto, eventualmente allargato conformemente al punto 3,
secondo comma, può riunirsi senza che la direzione interessata sia presente.
5.
Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva, i membri
del comitato aziendale europeo informano i rappresentanti dei lavoratori degli
stabilimenti o delle imprese di un gruppo d'imprese di dimensioni comunitarie o,
in mancanza di questi, l'insieme dei lavoratori riguardo al genere e ai
risultati della procedura per l'informazione e la consultazione posta in atto
conformemente al presente allegato.
6.
Il comitato aziendale europeo, o il comitato ad hoc ristretto, può farsi
assistere da esperti di sua scelta, nella misura in cui ciò risulta necessario
allo svolgimento dei suoi compiti.
7.
Le spese di funzionamento del comitato aziendale europeo sono sostenute dalla
direzione centrale.
La
direzione centrale interessata fornisce ai membri del comitato aziendale europeo
le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in
modo adeguato le proprie funzioni.
In
particolare, la direzione centrale prende a proprio carico - salvo che non sia
stato diversamente convenuto - le spese di organizzazione e di interpretazione
delle riunioni, nonché le spese di alloggio e di viaggio dei membri del
comitato aziendale europeo e del comitato ristretto.
Nel
rispetto di questi principi, gli Stati membri possono fissare la norme di
bilancio per quanto riguarda il funzionamento del comitato aziendale europeo.
Possono in particolare limitarsi a sostenere le spese per un solo esperto.
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